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730 2013: tempi e modalità di rimborsi Irpef e trattenute in busta paga

Con la presentazione del modello 730, lavoratori e pensionati ricevono le trattenute o i rimborsi Irpef e addizionali, risultanti dal prospetto di liquidazione, direttamente in busta paga di luglio o nella rata di pensione di agosto o settembre. Vediamo tutte le informazioni relative all’eventuale incapienza del datore di lavoro in caso di Irpef a credito oppure alla necessità di optare per la rateizzazione delle imposte dovute a debito.
A cura di Antonio Barbato
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irpef a credito a debito

Chi ha prodotto un reddito nell’anno 2012 può essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Il modello più utilizzato è il 730, soprattutto da lavoratori e pensionati. I vantaggi del modello 730 sono molteplici: è di più facile compilazione; è possibile presentarlo per il tramite di Caf e professionisti abilitati; consente il pagamento delle imposte dovute o il rimborso Irpef direttamente in busta paga o nella rata di pensione. E su quest’ultimo aspetto, approfondiamo i tempi e le modalità con le quali le risultanze della dichiarazione dei redditi transitano sulla busta paga o sulla rata di pensione.

Le aliquote Irpef per l’anno 2012 non sono state modificate rispetto al passato, pertanto l’imposizione fiscale è sostanzialmente la stessa. Delle piccole variazioni sono intervenute sulle detrazioni fiscali. L’imposta sul reddito viene pagata direttamente nelle buste paga o nelle rate di pensione dell’anno di riferimento, che è il 2012 per chi presenta il modello 730 2013.

Tuttavia tale imposizione può non essere definitiva. Il contribuente può possedere più di un reddito oppure avere diritto ad altre detrazioni fiscali. Con la presentazione del modello 730 viene effettuato il ricalcolo delle imposte, il quale genera il diritto a rimborsi Irpef oppure a maggiori imposte da pagare.

SOMMARIO:
Liquidazione 730
Calcolo Irpef
Rimborsi Irpef a credito
Irpef a debito e rateizzazione
Trattenute e rimborsi da 730 integrativo

Liquidazione 730 2013: termini per rimborsi e trattenute

La fase successiva alla presentazione del modello 730 (entro il 31 maggio) porta all’elaborazione delle imposte da pagare effettuata dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato. E successivamente partono i rimborsi o le ulteriori trattenute in busta paga o nella rata di pensione. Vediamo tutte le tappe.

Entro il 31 maggio il datore di lavoro o l’ente pensionistico consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Entro il 17 giugno (il 15 giugno è sabato e il 16 giugno è domenica) il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista abilitato e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d’imposta. Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale per riscontrare eventuali errori.

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef. Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se il risultato contabile perviene oltre il termine, il sostituto procede all’effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile, comunque entro il 31 dicembre 2013.

A novembre dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca.

Opzione per il non versamento della seconda rata Irpef. Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

La rateizzazione delle imposte dovute. Ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche il contribuente che presenta il modello 730 può chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, primo acconto Irpef e cedolare secca, addizionale comunale e regionale Irpef, acconto dell’addizionale comunale e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata.

In tal caso, il contribuente indicherà nella sezione V, rigo F6, colonna 7, del modello 730 2013, il numero delle rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare il dato solo nel modello del dichiarante), da un minimo di due a un massimo di cinque (massimo quattro per i pensionati), in cui intende frazionare il debito e il sostituto d’imposta calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0, 33 per cento mensile (l’articolo 5 del decreto 21 maggio 2009, fissa al 4 per cento annuo, e dunque allo 0,33 per cento mensile, la misura dell'interesse sui pagamenti rateali di imposte e contributi). La rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre. Non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell’Irpef.

Nessuna trattenuta o rimborso inferiore a 12 euro. A norma di quanto disposto dall’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l’importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di dodici euro.

Passaggi di dipendenti da un datore all’altro. Qualora si verifichi il passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d’imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro o passaggio di dipendenti all’interno dello stesso gruppo, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli. Al tal fine, il nuovo sostituto deve tempestivamente trasmettere la comunicazione per la ricezione dei modelli 730-4 (v. punto 8).

Il calcolo dell’Irpef 2012 e delle addizionali nel modello 730 2013

E’ importante precisare, visto la necessità di versare eventuali differenze d’imposta a seguito di ricalcolo delle stesse nel modello 730 2013, eseguito dal Caf o dal professionista o dallo stesso contribuente, quali sono le imposte da pagare sui redditi dell’anno 2012. Soprattutto le aliquote e gli scaglioni di reddito alla base del calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), per capire in che modo sono state calcolate le trattenute Irpef da addebitare in busta paga o nella rata di pensione, comunicate nel prospetto di liquidazione. Analogo discorso per le eventuali somme ottenute a rimborso.

Le aliquote e gli scaglioni Irpef anno 2012. Il modello 730 2013 è la dichiarazione annuale dei redditi prodotti nel 2012, quindi vanno considerate, nel calcolo delle imposte dovute, le aliquote Irpef dell’anno 2012. Tali aliquote non sono variate rispetto al 2011, così come non sono variati gli scaglioni di reddito. Le aliquote e gli scaglioni sono i seguenti:

  • 23% fino a 15.000 euro di reddito;
  • 27% da 15.000,01 a 28.000 euro di reddito. Cioè si paga un Irpef lorda di 3.450 euro più il 27% calcolato sulla quota di reddito superiore a 15.000 euro;
  • 38% da 28.000,01 a 55.000 euro di reddito. Cioè si paga un Irpef lorda di 6.960 euro più il 38% calcolato sulla quota di reddito superiore a 28.000 euro;
  • 41% da 55.000,01 a 75.000 euro di reddito. Cioè si paga un Irpef lorda di 17.220 euro più il 41% calcolato sulla quota di reddito superiore a 55.000 euro;
  • 43% oltre i 75.000 euro di reddito. Cioè si paga un Irpef lorda di 25.420 euro più il 43% calcolato sulla quota di reddito superiore a 75.000 euro.

In questo modo, sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili (anche contributi previdenziali versati volontariamente ad esempio), si calcola l’imposta Irpef lorda, sulla quale poi vanno applicate le detrazioni d’imposta, ivi compreso la detrazione per lavoro dipendente o per redditi da pensione e le detrazioni per oneri e spese (ad. Esempio il 19% delle spese mediche e sanitarie). Quindi si tratta di una imposta non definitiva. L’imposta netta da pagare risulterà dal calcolo delle imposte a seguito della compilazione del modello 730 2013, con tutte le spese considerate (laddove il contribuente ne abbia).

Oltre all’Irpef, nel calcolo delle imposte dovute a seguito di presentazione del modello 730 2013, ed a conguaglio di quanto già pagato nelle buste paga o rate di pensione per effetto dell’imposizione applicata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, il contribuente deve anche le addizionali regionali e comunali. Esse sono dovute dai contribuenti persone fisiche residenti e non residenti per i quali è dovuta l’Irpef 2012.

Le addizionali regionali e comunali presentano aliquote progressive in base al reddito imponibile e possono variare da regione a regione, quelle regionali, e per ogni comune, quelle comunali ovviamente. In alcuni casi è possibile essere esonerati dal versamento. Ad esempio come addizionale regionale anno 2012 per Campania e Calabria è dovuto il 2,03% mentre per Lazio e Sicilia è dovuto l’1,73%. Si parla di misura fissa.

Rimborsi Irpef a credito da 730 2013 e incapienza del datore di lavoro

Possono esserci molteplici motivazioni per le quali il contribuente dichiarante ha diritto ad un restituzione dell’Irpef pagata nelle buste paga o rate di pensione dell’anno (2012 in questo caso). La motivazione principale è la fruizione delle detrazioni fiscali per oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, scontrini parlanti della farmacia, ecc.). Il prospetto di liquidazione 730-3 dettaglia tutte le cifre che spettano a rimborso. Il problema si pone nel caso in cui il datore di lavoro è incapiente, ossia non può restituire in tutto o in parte quanto spettante al suo dipendente, contribuente che ha presentato il modello 730. L’incapienza di un mese porta allo spostamento del rimborso al mese successivo. Ma ci sono alcuni limiti oltre il quale non è possibile. Per maggiori informazioni vediamo i rimborsi Irpef a credito da 730.

Irpef a debito nel 730 2013 e rateizzazione delle imposte

Anche in questo caso le motivazioni che portano alle risultanze a debito delle imposte calcolate in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere molteplici. Sicuramente le maggiori imposta da versare, rispetto a quanto si è già versato durante l’anno (2012, nel caso di 730 2013) in busta paga o nella rata di pensione, sono dovute ad eventuali cumuli di più redditi (si pensi all’esempio di due o più cud in un anno), ma anche al ricalcolo delle detrazioni spettanti, per effetto di maggiori redditi o detrazioni considerate in eccesso.

Di fronte ad un conguaglio a debito dell’Irpef, e delle addizionali regionali e comunali, il contribuente che ha scelto di presentare il modello 730 è tenuto al versamento per il tramite della propria busta paga di luglio, se lavoratore dipendente, oppure della propria rata di pensione di agosto o settembre, se pensionato. Le modalità di pagamento dipendono dalle cifre da versare. Se sono cifre importanti il contribuente può scegliere di effettuare la rateizzazione, fino a novembre. Per maggiori informazioni vediamo l’Irpef a debito nel 730.

Trattenute e rimborsi delle imposte da 730 integrativo nel mese di dicembre

I sostituti d’imposta, sia datore di lavoro che l’Inps o altro ente pensionistico, devono tener conto non solo di quanto comunicato nei prospetti 730-3 e 730-4, ma anche di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi da modello 730 integrativo, pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2013. I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative del modello 730 2013 devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre 2013.

In merito a risultati contabili derivanti da una dichiarazione integrativa si evidenzia che, il datore di lavoro deve procedere all’effettuazione del conguaglio comunicato con il modello 730-4 integrativo anche nel caso in cui non abbia ricevuto per tale dipendente un modello 730-4 ordinario. Tale situazione viene a verificarsi quando l’esito contabile della dichiarazione originaria ha valore zero ovvero quando la dichiarazione integrativa assume il valore 2 o 3.

Nell’ipotesi di avvenuto annullamento della dichiarazione modello 730 da parte del CAF o del professionista abilitato, l’informazione viene resa al sostituto mediante un modello 730-4 listato con la dicitura “annullato”.

I sostituti d’imposta devono restituire immediatamente ai CAF o ai professionisti abilitati i 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro e pertanto non sono tenuti ad effettuare i conguagli, sia se sono pervenuti dall’Agenzia delle entrate tramite i Servizi Telematici sia se, nei casi di esclusione, sono pervenuti direttamente dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Per agevolare i sostituti nella restituzione, al fine di assicurare la tempestività e la facilità di reperimento delle informazioni, nei modelli 730-4 devono essere riportati l’indirizzo e-mail e il numero di telefono del CAF o del professionista che ha prestato l’assistenza fiscale.

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