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730 scadenza 7 luglio per la consegna a Caf e professionisti

Il modello 730 ha una doppia scadenza del termine di presentazione: 7 luglio per la consegna a Caf e professionisti (Commercialisti, Consulenti del Lavoro, ecc.) e il 23 luglio per la presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate tramite 730 precompilato. L’alternativa è presentare il modello Redditi Persone Fisiche 2017, ex modello Unico, entro il 2 ottobre. Vediamo tra rimborsi Irpef e scadenze, cosa conviene fare.
A cura di Antonio Barbato
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730 tramite caf professionisti scadenza

I contribuenti italiani che intendono presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730, sia ordinario che precompilato, tramite Caf o professionisti abilitati (Commercialista, Consulente del lavoro, ecc.) hanno tempo fino ad oggi 7 luglio per la consegna. E’ questa la scadenza del 730 del 7 luglio per la consegna a Caf e professionisti.

Coloro che non fanno in tempo a presentare il modello 730 tramite il CAF o professionisti hanno la possibilità di presentare il 730 precompilato entro il 23 luglio con una presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate.

In alternativa i contribuenti possono scegliere di presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello Redditi Persone Fisiche 2017, che è l’ex modello Unico, per lo più utilizzato dai titolari di partita IVA, quindi da liberi professionisti, lavoratori autonomi e imprese. La scadenza per la presentazione in via telematica è il 2 ottobre 2017.

Se il contribuente opta per la presentazione della dichiarazione dei redditi attraverso il modello Redditi, ex Unico, perde i vantaggi che ha la presentazione tramite il modello 730, una su tutte la possibilità di avere i rimborsi fiscali (Irpef a credito) direttamente in busta paga a luglio o nella rata di pensione.

E’ chiaro che coloro che presumono di avere dei crediti da recuperare, in quanto la dichiarazione dei redditi per effetto del conguaglio fiscale comporta una restituzione di Irpef già pagata nelle buste paga dell’anno 2016 o nelle rate di pensione del 2016, hanno un importante vantaggio a presentare il modello 730 sia in modalità ordinaria che precompilata.

Scadenza 730 precompilato

A partire dal 15 aprile, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

 Il 730 precompilato deve essere presentato entro:

  • il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate;
  • il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista.

 

Scadenza 730 ordinario tramite Caf o professionisti

 Il 730 ordinario si presenta entro il 7 luglio e con le stesse modalità sopra descritte per il 730 precompilato.

Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.

Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista. Sul visto di conformità si applicano le stesse regole sopra descritte per il 730 precompilato.

 

Rimborsi, trattenute e pagamenti nel 730

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio (busta paga di luglio ma anche le seguenti), il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.

Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

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