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Acconto Imu e Tasi 2019: scadenza versamento 17 giugno

Entro il 17 giugno 2019 è dovuto l’acconto IMU e TASI. Il pagamento deve essere effettuato attraverso F24 tramite Banche o Poste Italiane. Ecco chi deve pagare le due imposte, le modalità di calcolo dell’acconto e del saldo, come compilare il modello F24 e quali sono le conseguenze in caso di pagamento IMU o TASI in ritardo. Inoltre, facciamo il punto su esenzioni, riduzioni e agevolazioni previste dalla normativa in vigore relativa alle imposte sulla casa.
A cura di Antonio Barbato
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scadenza versamento imu tasi anno 2017

Scade il giorno lunedì 17 giugno 2019 (il 16 giugno cade di domenica) il termine per il pagamento dell’acconto IMU e TASI 2019. Il pagamento va effettuato con il modello F24. I due tributi vanno pagati applicando le aliquote stabilite dalle delibere comunali. In mancanza di delibera comunale si applicano le aliquote stabilite dalle delibere dell'anno precedente.

Dal 2019 è possibile per i Comuni l'aumento delle aliquote per TASI e IMU per effetto dello sblocco previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

Va ricordato che la somma delle aliquote di IMU e TASI non può superare il 10,60 per mille.

Per il calcolo delle due imposte è necessario individuare la base imponibile ossia il valore dell’immobile catastale, contabile e venale. Poi bisogna verificare quali riduzioni ed esenzioni spettano. Una volta effettuato il calcolo poi l’importo va pagato in acconto entro il 17 giugno e a saldo entro il 16 dicembre.

Per coloro che si apprestano al pagamento di questi due tributi, forniamo, tutte le indicazioni per effettuare questo adempimento.

Imu 2019 novità: nel saldo possibili aumenti dei Comuni

Un’importante novità relativamente all’Imu e la Tasi per il 2019 è che la Legge di Bilancio 2019 ha cancellato lo stop agli aumenti imposto ai Comuni dal 2016.

Quindi i Comuni possono aumentare le aliquote rispetto al 2018. Gli eventuali rincari d'imposta vanno quindi calcolati nel saldo IMU e Tasi da versare entro il 16 dicembre.

Acconto IMU e TASI pari al 50% dell'anno precedente. L’acconto Imu e Tasi si paga comunque con le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente ed è pari al 50 per cento dell’imposta. Qualora il Comune avesse deciso, per il 2019, di aumentare l’aliquota l’eventuale aumento si avrà al pagamento della rata di saldo a dicembre 2019.

Tuttavia, qualora il Comune avesse deliberato la riduzione o l'aumento, le nuove aliquote per il 2019 possono già essere utilizzate in fase di acconto da pagare entro il 17 giugno 2019.

Imu 2019 e locazioni a canone concordato

Un’ulteriore novità riguarda l’agevolazione concessa per gli immobili concessi in locazione a canone concordato.

Si tratta di pagare un’imposta ridotta del 25% e quindi si paga quindi il 75%, per quegli immobili locati con contratti a canone concordato, anche se non ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa.

Per godere della riduzione è necessaria l'attestazione di conformità dell'associazione di categoria, detta anche bollinatura, come stabilito dal DM 16.1.2017 (entrato in vigore il 15.3.2017). Tale attestazione non è obbligatoria per contratti precedenti al 15.3.2017 o nel caso in cui non risultino stipulati accordi territoriali dalle organizzazioni di rappresentanza. L’eventuale mancanza fa venir meno l’aliquota ridotta.

Imu all’inquilino se c’è un accordo. Inoltre, un’altra caratteristica dell’IMU 2019 è che nonostante i soggetti passivi dell’Imu siano i possessori dell’immobile mentre quelli della Tasi sono sia i possessori che i detentori (come gli inquilini), l’inquilino può comunque vedersi addebitate sia l’Imu che la Tasi dovute dal proprietario, se previsto da una clausola del contratto di locazione, così come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite con sentenza 6882/2019.

 

Chi deve pagare l’IMU

L’imposta municipale propria (IMU) è dovuta in caso di possesso di immobili, ivi compresa l’abitazione principale delle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (le cosiddette abitazioni di lusso che sono 74.000 in Italia) e le pertinenze della stessa.

Quindi il presupposto dell'imposta che obbliga quindi i contribuenti al pagamento dell'IMU è il possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli che si trovino nel territorio dello Stato italiano a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

È inoltre dovuto qualora si posseggano aree fabbricabili, terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali (come ad esempio stabilimenti balneari) e dal locatario in caso di leasing.

L’IMU non è dovuta per tutte le altre abitazioni principali, dove per abitazione principale si intende “’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.

Inoltre la legge, in relazione alla definizione di abitazione principale stabilisce che "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile".

Come si evince da quanto appena detto, per godere dell’esenzione Imu-Tasi sull’abitazione principale, che non sia di pregio e quindi classificata in categoria diversa da A/1, A/8 o A/9, sono richieste sia la dimora abituale che la residenza anagrafica.

Inoltre, i coniugi con residenze divise in Comuni diversi possono godere della doppia agevolazione, ma in questo caso la dimora dev’essere effettiva. Qualora lo ritenesse opportuno, il Comune potrebbe disconoscere la presenza di dimora abituale, ad esempio rilevando l’assenza di consumi per utenze.

Esente una pertinenza dell’abitazione principale. Sono esenti dall’IMU anche le pertinenze dell’abitazione principale, ma solo se classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Ma il legislatore ha posto un limite. E’ infatti esente da IMU (ma anche da TASI) solo un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Le pertinenze ulteriori oltre la prima pagano sia l’IMU che la TASI applicando l’aliquota ordinaria.

L’imposta è dovuta per anni solari in misura proporzionale alla quota ed ai mesi dell’anno in cui si è protratto il possesso. Il possesso per almeno 15 giorni in un mese equivale a mese intero.

L’IMU è dovuta anche per l’area edificabile. A tal fine non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale.

Sono esclusi dal pagamento dell’IMU, in quanto per legge equiparate ad abitazione principale:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali,
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Sono inoltre esclusi dall’IMU:

  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, ma che non risulti locata o data in comodato d'uso.

È inoltre discrezione del comune, equiparare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, ma non locata, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

IMU per assegnatario casa coniugale. Tra coloro che sono soggetti passivi IMU (e non TASI) c’è anche l’assegnatario della casa coniugale che diventa titolare del diritto di abitazione. E’ previsto invece l’esonero da IMU per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Non è più prevista la facoltà per il comune di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Per detta unità immobiliare è prevista dalla legge la riduzione del 50% della base imponibile, tranne per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sempreché:

  • il contratto di comodato sia registrato;
  • il comodante possieda un solo immobile in Italia;
  • il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

La riduzione della base imponibile si applica anche nel caso in cui il comodante possieda nello stesso comune un altro immobile che sia però abitazione principale e non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L’IMU non è dovuta per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e considerati quindi beni merce fintanto che non siano in locati e per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Chi deve pagare la TASI

L’IMU e la TASi sono due tributi che hanno parte della normativa in comune. E’ infatti la stessa la base imponibile, che è la rendita catastale per i fabbricati e la rendita venale per le aree edificabili. E’ la stessa anche la definizione di abitazione principale, così come i termini per il versamento di acconto e saldo. Ma ci sono alcune differenze, vediamole.

Il presupposto impositivo della Tasi non è solo il possesso, ma anche la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ad eccezione dell'abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di terreni, ma solo se edificabili. Sono quindi esclusi i terreni agricoli.

A differenza dell’IMU quindi paga la TASI, oltre al proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, anche il detentore del bene, quindi in caso di contratto di locazione, l’inquilino (nella misura, stabilita dal comune, compresa tra il 10% e il 30% dell’imposta complessivamente dovuta). Possesso di immobili significa colui che ha la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sul bene.

Bisogna precisare che è esclusa dal pagamento della TASI 2019 l’abitazione principale. Ad oggi quindi per le abitazioni principali non si paga né l’IMU né la TASI.

L’imposta è dovuta per anni solari in misura proporzionale alla quota ed ai mesi dell’anno in cui si è protratto il possesso. Il possesso per almeno 15 giorni in un mese equivale a mese intero.

L’esclusione dalla TASI opera non solo nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore ma anche nell'ipotesi in cui l’inquilino utilizzi l’immobile detenuto ad abitazione principale. In quest’ultimo caso, la TASI è dovuta solo dal possessore, che, ai sensi del comma 681 del medesimo art. 1, verserà l’imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento del comune oppure, in mancanza di una specifica disposizione del comune, nella misura del 90 per cento.
Infine va detto che l’IMU e la TASI non si applicano nella Provincia Autonoma di Bolzano e nella Provincia Autonoma di Trento. In sostituzione nei comuni della Provincia Autonoma di Bolzano è stata istituita l’imposta municipale immobiliare (IMI) e in quelli della Provincia Autonoma di Trento l’imposta immobiliare semplice (IMIS).

Riduzioni ed esonero IMU

La normativa sull’imposta IMU contiene alcuni casi di imponibilità ridotta e di esonero dall’imposta.

La base imponibile viene ridotta del 50% (quindi l’IMU da versare in acconto e saldo viene ridotta al 50%):

  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, che vanno accertate dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario oppure tramite dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000;
  • per i fabbricati di interesse storico o artistico individuati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;
  • per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori che la utilizzano come abitazione principale. Per tale agevolazione è necessario che il contratto di comodato d’uso sia registrato ed il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato. E’ altresì concessa la riduzione della base imponibile al 50% anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ovviamente escluse le abitazioni di lusso. Dal 2019, l’agevolazione spetta al coniuge del comodatario in caso di morte dello stesso se vi sono figli minori.

La base imponibile viene ridotta del 25% (quindi l’IMU da versare in acconto e saldo viene ridotta al 75%) per gli immobili locati con contratti a canone concordato. Quindi tutti gli immobili concessi in locazione con canone concordato pagano IMU e TASI al 75%, anche se non ubicati in Comuni ad alta intensità abitativa.

Oltre alle riduzioni della base imponibile, la normativa in materia IMU prevede anche una detrazione di 200 euro per le case popolari (IACP, Ater, Aler).

La detrazione di 200 euro si applica anche all'abitazione principale del soggetto passivo rientrante tra le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze.

Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione è divisa tra tali soggetti in modo proporzionale alla quota di ognuno.

Inoltre è prevista l’esenzione da IMU per i fabbricati merce, cioè costruiti e destinati alla vendita, nonché per i fabbricati rurali strumentali (categoria D/10) ed i fabbricati di enti pubblici.

Come si calcolano IMU e TASI

Per calcolare l’IMU e/o la TASI è necessario consultare le delibere approvate dal Comune. Nella delibera ci sono le aliquote, le eventuali detrazioni o agevolazioni.

La base imponibile sulla quale si calcola la TASI è la stessa dell’IMU, ossia la rendita catastale. Il proprietario deve reperire il dato da una visura catastale, mentre l’inquilino deve farsi comunicare la rendita catastale dal proprio locatore. La rendita catastale ricavata deve essere rivalutata del 5%. Sull’importo ottenuto moltiplicando la rendita catastale per 1,05 va moltiplicato per un coefficiente che varia in base al tipo di immobile. Per le abitazioni il coefficiente è 160. L’importo ottenuto è la base sulla quale applicare le aliquote comunali e le detrazioni. Riepilogando: la rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente, è l’importo sul quale applicare l’aliquota stabilita dal Comune.

La base imponibile, come abbiamo visto, è ridotta al 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, solo per il periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per i terreni agricoli, anche non coltivati che pagano l'IMU, il valore è costituito dal reddito dominicale rivalutato del 25% e, poi, moltiplicato per 135. A seguito della legge di stabilità non è più previsto il moltiplicatore pari a 75, poiché è prevista l’esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

IMU e TASI sugli immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata in seguito all'applicazione dell’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Di seguito si elencano tutti i coefficienti da utilizzare e da moltiplicare sulla rendita catastale rivalutata del 5%:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1).

Una volta ottenuta la base imponibile, a questo punto, come abbiamo detto, va consultata la delibera comunale nella quale c’è l’aliquota da calcolare. La delibera comunale contiene anche le eventuali detrazioni spettanti.

Aliquota IMU. L'aliquota IMU ordinaria è pari allo 0,76% (7,6 per mille) ma può essere modificata dai Comuni attraverso apposite delibere. La variazione può essere in aumento o in diminuzione per massimo 0,3 punti percentuali. L'aliquota IMU massima può essere il 10,60 per mille.

Aliquota TASI. L'aliquota TASI è quella stabilita dal Comune e comunicata tramite delibera. Il Comune può anche decidere di ridurre l'aliquota fino ad azzerarla.

In ogni caso la somma, per lo stesso comune, delle aliquote IMU e TASI non può superare il 10,6 per mille.

Aliquota TASI per l’inquilino e per il locatore. Non è prevista un’aliquota diversa per l’inquilino, ma quest’ultimo deve una percentuale della TASI calcolata secondo i parametri di cui sopra compresa tra il 10% ed il 30%. Nei comuni che non hanno deliberato, la percentuale che deve pagare l’inquilino è del 10% della TASI calcolata.

Si ricorda comunque che per la TASI non è previsto il pagamento di nessun importo da parte dell’inquilino che destini l’abitazione presa in affitto ad abitazione principale per sé e per il suo nucleo familiare.

Il proprietario dell’immobile locato pertanto, in base alla percentuale stabilita dal Comune come a carico dell’inquilino, deve una percentuale dal 70% al 90% della TASI calcolata. Quindi l’inquilino deve effettuare lo stesso calcolo della TASI del proprietario (che sarà basato sull’aliquota stabilita per le seconde case), e consultare la delibera comunale per verificare in che percentuale tale importo della TASI è a suo carico (percentuale tra il 10% e il 30% come detto). Bisogna sempre tener conto che se l’importo a carico dell’inquilino non supera i 12 euro, non è dovuta alcuna imposta. Sempre che il Comune non abbia deciso diversamente nella delibera comunale TASI.

Termini di pagamento IMU e TASI

Per l'anno 2019 l'acconto IMU e TASI vanno effettuati entro il 17 giugno (il 16 cade di domenica).

Il pagamento avviene generalmente in due rate, ma il contribuente può anche scegliere di pagare in un'unica soluzione entro il termine stabilito per l'acconto, quindi il 17 giugno.

Qualora si decida di pagare in due rate, il saldo IMU e TASI 2019 dovrà essere pagato entro il 16 dicembre 2019.

Le modalità di pagamento IMU e TASI

Il pagamento della TASI o dell’IMU va effettuato con il modello F24. Se il saldo del modello è pari o inferiore a 1.000 euro il pagamento può essere effettuato in banca o alle Poste Italiane. Per importi superiori ai 1.000 euro si potranno utilizzare agli sportelli solo gli F24 precompilati e inviati dai Comuni, o i bollettini postali.

In ogni caso i pagamenti possono essere effettuati sia con addebito sul proprio conto corrente, sia in contanti, ma anche con assegni o bancomat.

Se il contribuente opta per il pagamento tramite F24 di un importo superiore a 1.000 euro, deve utilizzare le modalità telematiche di invio tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, o tramite i servizi resi da banche e Poste Italiane. Se però si effettuano compensazioni, con il modello F24 che diventa a saldo zero, è necessario effettuare l’operazione tramite modalità telematiche.

Come compilare l’F24

Prima di tutto vanno inseriti i dati anagrafici del contribuente.

Poi nello spazio codice ente/codice comune, vanno indicati i codici catastali del proprio comune. Dove reperirli? Sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

La casella “Ravv” va barrata solo se il contribuente è in ritardo con il pagamento (effettuato dopo il 16 giugno) e quindi si avvale dell’istituto del ravvedimento operoso.

La casella “Acc” vuol dire acconto, che è dovuto entro il 16 giugno. Mentre nella scadenza di dicembre va indicata la casella “Saldo”. Si barrano sia acconto che saldo se il versamento è in unica soluzione.

Nello spazio “numero immobili” va indicato il numero degli immobili per cui si paga il tributo. Se il contribuente paga l’imposta sia per abitazione principale che per le relative pertinenze, va indicato n. 2.

Come “Anno di riferimento” va indicato l’anno a cui il tributo che si paga è riferito, quindi il 2019.

I codici tributo della TASI sono:

  • 3958 per l’abitazione principale;
  • 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 3969 per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili;
  • 3961 per i servizi indivisibili di altri fabbricati.

I codici tributo Imu sono:

  • 3912 per l’abitazione principale e relative pertinenze;
  • 3913 per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 3914 per i terreni (Comune);
  • 3915 per i terreni (Stato);
  • 3916 per le aree fabbricabili (Comune);
  • 3917 per le aree fabbricabili (Stato);
  • 3918 per gli altri fabbricati (Comune);
  • 3919 per gli altri fabbricati (Stato);
  • 3923 per interessi da accertamento (Comune);
  • 3924 per sanzioni da accertamento (Comune);
  • 3925 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (Stato);
  • 3930 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (incremento Comune).

Pagamento in ritardo con il ravvedimento operoso. Per coloro che non fanno in tempo a pagare entro il 17 giugno, c’è la possibilità di effettuare il pagamento con il ravvedimento operoso, pagando interessi e sanzioni. Il pagamento entro 14 giorni dalla scadenza può essere effettuato con il ravvedimento sprint, pagando lo 0,1% di interessi per ogni giorno di ritardo. Se invece si paga dal quindicesimo giorno successivo al 17 giugno al trentesimo giorno di ritardo, si paga il 1,5% in più. Se invece si paga con oltre 30 giorni di ritardo, la sanzione è del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Dichiarazione IMU: quando presentarla

La dichiarazione Imu Tasi va presentata solo se nell'anno precedente, quindi nel nostro caso nel 2018, si sono verificate variazioni che incidono sull’imposta e delle quali il Comune non può essere a conoscenza.

La Dichiarazione Imu e Tasi non va presentata per:

  • acquisto, vendita, trasferimenti immobiliari per i quali il Notaio rogante (o altro soggetto abilitato) abbia provveduto alla regolare trascrizione a mezzo del modello unico informatico (MUI),
  • variazioni dei dati di classamento o di rendita,
  • mutamento delle condizioni del requisito di abitazione principale,
  • pertinenze dell’abitazione principale.

Inoltre, non è necessario presentare la dichiarazione Imu per godere delle esenzioni relative a:

  • fabbricati posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero,
  • fabbricati rurali ad uso strumentale.

Tuttavia, se la presentazione è obbligatoria a pena di decadenza ad esempio per i fabbricati inagibili, di interesse storico o artistico, o anche per gli alloggi sociali o quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci, in caso di inadempimento della presentazione della dichiarazione Imu si perde il diritto all’agevolazione.

Il termine per la dichiarazione è il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui la dichiarazione si riferisce. La dichiarazione relativa al 2018 va presentata entro il prossimo 1° luglio, in quanto il 30 giugno è domenica). Non è consentito né il ravvedimento operoso né la presentazione tardiva.

Il modello va consegnato al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati (art. 6, D.M. 30 ottobre 2012) con una delle seguenti modalità:

  • consegna diretta presso l’ufficio tributi del Comune (che è tenuto a rilasciare ricevuta),
  • posta raccomandata senza ricevuta di ritorno (la data di spedizione è considerata la data di presentazione),
  • trasmissione PEC,
  • trasmissione mediante canali telematici dell’Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel.
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