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Aliquote IVA, previsto un aumento al 13% e 25% dalla Legge di Stabilità 2015

Nella legge di Stabilità 2015 c’è un comma che prevede un forte aumento delle aliquote IVA del 10% e del 22% a partire dal 2016. Le due percentuali dell’imposta sul valore aggiunto passeranno rispettivamente al 12% e 24% nel 2016, e al 13% e 24,5% nel 2017 (e al 25% nel 2018).
A cura di Antonio Barbato
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Nel test definitivo della Legge di Stabilità 2015 sono stati inseriti due commi che prevedono un nuovo forte aumento delle aliquote IVA a partire dall’anno 2016 e fino all’anno 2018, dopo l’innalzamento già avvenuto in questi anni. Le aliquote interessate sono quelle del 10% e, soprattutto l’aliquota ordinaria del 22%. L’aumento sarà di 3 punti percentuali e quindi avremo un innalzamento nel prossimo triennio delle aliquote al 13% e al 25%, rispetto alle attuali aliquote IVA del 10% e del 22%.

Nel lunghissimo articolo unico della Legge di Stabilità ci sono quindi due commi che riguardano l’IVA. Il comma 718 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014 (Legge di Stabilità 2015) è quello che ha modificato, in maniera ufficiale, in aumento le aliquote IVA del 10% e del 22% a partire dal 1 gennaio 2016. L’incremento sarà effettuato in maniera graduale fino al 2018.

Nessun aumento delle aliquote IVA 2015 che resteranno del 4%, del 10% e del 22%. Ecco invece gli aumenti che scatteranno negli anni successivi.

Stabilisce il comma 718 che “l'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2017”. Pertanto dal 2016 l’aliquota IVA sarà del 12%, mentre dal 2017 l’aliquota IVA salirà al 13%.

Stabilisce inoltre il comma 718 che “l'aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1º gennaio 2018”. Pertanto dal 2016 l’aliquota IVA sarà del 24%, dal 2017 del 24,5% e dal 2018 salirà al 25%.

Lo steso comma 118 dell’art. 1 della Legge di Stabilità ha previsto inoltre, a decorre dal 1 gennaio 2018, un ulteriore aumento di aliquote, in questo caso per l’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante.

Quando si applica l’IVA al 10% e quando al 22%. In Italia esistono tre tipologie di aliquote: quella del 4%, quella del 10% e quella del 22% (quest’ultime due in aumento dal 2016, come abbiamo visto). L’aliquota minima del 4% è applicata sui generi alimentari, e sulle vendite di beni di prima necessità. Mentre l’aliquota ridotta del 10%, che diventerà del 12% nel 2016 e poi del 13% dal 2017 è applicata ai servizi turistici (bar, ristoranti, alberghi, ecc.), ad alcuni prodotti alimentari e ad alcune ristrutturazioni edilizie.

L’aliquota ordinaria del 22%, che diventerà del 24% nel 2016, poi del 24,5% nel 2017 e infine del 25% dal 2018, è applicata in tutti i casi in cui la normativa non prevede l’applicazione dell’aliquota minima del 4% o l’aliquota ridotta del 10%. Quest’ultima è l’aliquota IVA ovviamente più diffusa e pertanto l’aumento di 3 punti percentuali che scatterà dal 2018 comporterà importanti effetti sull’economia italiana.

La Legge di Stabilità, e più precisamente il successivo comma 719 dell’art. 1 contiene ulteriori disposizioni in materia Iva, più precisamente un meccanismo che potrebbe evitare l’aumento delle aliquote IVA. E’ previsto infatti che “possano essere sostituiti gli aumenti delle aliquote IVA integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica”.

Quindi è possibile che venga individuato un provvedimento alternativo all’aumento delle aliquote IVA, che però allo stato attuale sono in vigore. Ovviamente a partire dall’anno 2016 e anni successivi. 

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