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Aspi anticipata per il lanciarsi in attività di lavoro autonomo

Possibile richiedere il pagamento dell’Aspi e la Mini Aspi 2012 con liquidazione in unica soluzione, e non a rate mensili, per aprire una nuova attività di lavoro autonomo con partita Iva oppure per associarsi in cooperative. Sbloccati 20 milioni di euro annui per il triennio 2013-2015. Il tutto in un Decreto del Ministero del lavoro. Vediamo tutte le informazioni per la presentazione della domanda, l’istanza all’Inps.
A cura di Antonio Barbato
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aspi e mini aspi liquidazione pagamento in unica soluzione

(Update- Aggiornamento 07 agosto 2014) – A partire dall’anno 2013, l’indennità di disoccupazione, sia ordinaria che con requisiti ridotti, è stata sostituita dall’Assicurazione sociale per l’Impiego. In futuro sarà sostituita anche l’indennità di mobilità. La riforma del mercato del lavoro ha portato quindi importantissime novità in materia di prestazioni a sostegno del reddito. L’Aspi e la Mini-Aspi prevedono come novità anche l’ipotesi della liquidazione in unica soluzione dell’indennità spettante.

In questi mesi si sono susseguite molteplici circolari dell’Inps in materia, nonché chiarimenti importanti. La vecchia indennità con requisiti ridotti è stata sostituita dalla Mini-Aspi 2012, che è una versione provvisoria di collegamento tra la vecchia indennità e la nuova Mini Aspi. Sono necessarie al tal fine le vecchie 78 giornate di lavoro nel 2012 e non le nuove 13 settimane della normativa sulla Mini Aspi, che partirà dal prossimo anno.

La normativa sull’Aspi, tra le tante novità, prevede la sospensione dell’erogazione dell’indennità in caso di nuovo lavoro non superiore a 6 mesi, nonché la riduzione dell’importo dell’Aspi all’80% del reddito nel caso di lavoro autonomo. Prevista infine anche la liquidazione dell’importo totale spettante in unica soluzione, per le iniziative imprenditoriali di lavoro autonomo. Per maggiori informazioni vediamo l’approfondimento su indennità Aspi: decadenza, riduzione, sospensione in caso di nuovo lavoro.

Il 29 marzo 2013, è stato adottato un provvedimento in tal senso. La circolare Inps n. 142 del 2012 aveva già richiamato tale possibilità per il triennio 2013-2015, in attesa di un Decreto del Ministro del lavoro. Tale Decreto è arrivato: Sono stati sbloccati dei fondi per i lavoratori, beneficiari di Aspi o di Mini-Aspi 2012, che optano per il pagamento in unica soluzione, e non mensile, per il lancio di nuove attività di lavoro autonomo. Vediamo il comunicato relativo al Decreto adottato dai Ministri Fornero e Grilli. E tutte le informazioni per l'istanza da presentare, inserite nel Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'8 giugno 2013.

Liquidazione in un’unica soluzione dell’ASpI e della mini-ASpI: Adottato il decreto attuativo della legge di riforma del mercato del lavoro.

I Ministri Elsa Fornero e Vittorio Grilli hanno adottato un provvedimento attuativo della legge di riforma del mercato del lavoro che incentiva i lavoratori disoccupati verso la ricollocazione in attività di lavoro autonomo.

In particolare, il decreto consente ai beneficiari dell’ASpI e della mini-ASpI di chiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, delle mensilità non ancora percepite, al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo o di associarsi in cooperativa ovvero di sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo all’ASpI o alla mini-ASpI.

La misura, adottata in via sperimentale per un triennio, viene riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Il decreto, ora, dovrà essere registrato dai competenti organi di controllo”.

Il decreto per l’erogazione Aspi in unica soluzione

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 29 marzo 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’8 giugno 2013. Vediamo quanto è stato stabilito nel dettaglio.

Art. 1 – Lavoratori beneficiari. Sono destinatari dell'intervento di cui all'art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, beneficiari dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI, che intendono:

  • Intraprendere un'attività di lavoro autonomo;
  • Oppure avviare un'attività di auto impresa o di micro impresa;
  • Oppure associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente;
  • Oppure sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI.

Art. 2 – Quantificazione della prestazione.  La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI, per un numero di mensilità pari a quelle spettanti e non ancora percepite. La liquidazione della prestazione è effettuata  dall’Inps. Le prestazioni corrispondenti alla liquidazione in un'unica soluzione delle mensilità spettanti e non ancora percepite dell'indennitàà ASpI o mini-ASpI sono in ogni caso riconosciute, ai sensi dell'art. 2, comma 19, della citata legge n. 92 del 2012, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di  euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Art. 3 – Domanda, relativa documentazione ed erogazione della prestazione. I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione di cui all'art. 2 devono trasmettere telematicamente all'INPS domanda recante la specificazione circa l'attività da intraprendere o da sviluppare, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.

L’istanza di domanda all’Inps. L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività che dà titolo ai sensi di quanto disposto dall'art. 1. Nei casi in cui, per l'esercizio di tale attività, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi medesimi. Per quanto concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale degli enti cooperativi.

In tutte le ipotesi di fruizione dell'indennità ASpI o mini-ASpI, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, un rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione della prestazione per le mensilità spettanti ma non ancora percepite compete alla cooperativa o deve essere conferita dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

All'istanza è attribuito un numero di protocollo informatico, anche ai fini del rispetto del limite complessivo di 20 milioni di euro.

Art. 4 – Termini di trasmissione della domanda e restituzione in caso di rioccupazione. La domanda deve essere trasmessa entro i termini di fruizione della prestazione mensile ASpI e mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa. L'indennità anticipata dovrà essere restituita, nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata. Il lavoratore dovrà, pertanto, dare comunicazione scritta dell'avvenuta assunzione alla sede dell'INPS che ha liquidato l'anticipazione medesima, entro 10 giorni dall'inizio dell'attività dipendente.

Questi gli articoli del Decreto. Si resta in attesa delle modalità di presentazione dell’istanza all’Inps, per la fruizione di questa possibilità utile a molti lavoratori in stato di disoccupazione involontaria che, viste le difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro, pensano di optare per una iniziativa imprenditoriale.

La presentazione della domanda entro 60 giorni

Con la circolare n. 145 del 9 ottobre 2013 l’Inps ha chiarito tutti gli aspetti relativi alla presentazione della domanda per ottenere la liquidazione anticipata dell’Aspi o della Mini Aspi per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, avviare un'attività di auto impresa o di micro impresa, associarsi in cooperativa, sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI, oppure intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro.

L’Inps nella circolare chiarisce quali sono le attività di lavoro autonomo, di auto impresa o di micro impresa che danno diritto all’anticipazione. Poi chiarisce una serie di aspetti relativi alla compatibilità con altri benefici. Uno degli aspetti più importanti è che per il periodo di trattamento anticipato non spettano le prestazioni accessorie e cioè ANF e contribuzione figurativa.

Per quanto riguarda la domanda, essa va presentata entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o dell'associazione in cooperativa. Situazioni particolari sono previste per chi ha già iniziato l’attività. Per quanto riguarda le modalità di presentazione, essa va presentata in modalità telematica via web, tramite patronati o Contact Center dell’Inps.

Il percettore dell’Aspi deve dimostrare il lancio della nuova attività e l’Inps specifica quale è la documentazione necessaria, nonché le modalità di erogazione. Per tutti questi aspetti, vediamo l’approfondimento sulla domanda per la liquidazione Aspi in unica soluzione.

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