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Assegni al coniuge separato: la deducibilità dal reddito nel 730/2016

Gli assegni periodici erogati all’ex moglie o marito sono deducibili dal reddito, se stabiliti dal giudice. Escluso invece l’assegno di mantenimento dei figli. Vediamo tutti i casi e quando c’è la deduzione fiscale da dichiarare nel modello 730/2016 nel rigo E22 – Assegno periodico corrisposto al coniuge.
A cura di Antonio Barbato
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oneri deducibili

In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente può ridurre il proprio reddito complessivo sul quale si calcola l’imposta Irpef da pagare attraverso degli oneri deducibili. Il Fisco infatti concede alcune agevolazioni ai contribuenti che sostengono determinate spese. Rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito anche gli assegni periodici e alimentari al coniuge separato o divorziato.

Sono deducibili dal reddito  complessivo gli assegni periodici:

  • Erogati al coniuge;
  • Erogati agli altri familiari;
  • Corrisposti per testamento o donazione.

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), all’art. 10 comma 1, dice che “sono deducibili i seguenti oneri sostenuti dal contribuente”:

  • Lettera c): “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria”;
  • Lettera d): “gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;

Quindi il TUIR consente di dedurre gli assegni periodici e alimentari e nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario (il coniuge o ex coniuge).

Deducibili solo gli assegni stabiliti dal giudice. Gli assegni alimentari e periodici mensili, corrisposti al coniuge legalmente separato, non stabiliti nella loro misura dal giudice non possono essere dedotti dal reddito complessivo. Non rientrano quindi tra gli oneri deducibili.

Casa gratis all’ex moglie o all’ex marito. Nel caso di un immobile concesso in uso gratuito dal contribuente all’ex coniuge, al coniuge separato o divorziato, la rendita catastale relativa all’immobile non è deducibile.

Adeguamento monetario ISTAT. Le somme maggiori corrisposte al coniuge per l’adeguamento Istat rientrano tra gli oneri deducibili solo se la sentenza del giudice prevede un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto al coniuge.

Mutuo per l’acquisto della casa in caso di separazione. Nel caso di una separazione consensuale dove il marito paghi per intero le rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa, senza richiede alla moglie la quota ad essa spettante, ed in cambio della rinuncia all’assegno mensile di mantenimento, non è consentito considerare l’importo delle rate del mutuo pagate in luogo della moglie come onere deducibile.

Assegni alimentari e periodici nel 730 e nell’Unico

Nel modello 730 del 2016, infatti, gli assegni alimentari e periodici corrisposti al coniuge vanno indicati nel rigo E22 del quadro E – Oneri e spese, esattamente nella sezione II dedicata alle “spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo”. Nella colonna 1 del rigo E22 va indicato, come già detto, il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici (il beneficiario), e nella colonna 2 va indicato l’ammontare degli assegni periodici corrisposti al coniuge o ex coniuge, anche se residente all’estero. Nell’importo indicato nel rigo E22 colonna 2 non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli.

Gli assegni periodici vanno indicati compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice (c.d. “contributo casa”) corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. Nell’importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato.

Analogamente nel modello Unico, il rigo dove vanno indicati è il rigo RP22 del quadro RP – Oneri e spese del modello Unico PF. Come per il modello 730 anche nel modello Unico nella colonna 1 va indicato il codice fiscale del coniuge e nella colonna 2 va indicato l’ammontare degli assegni alimentari e periodici corrisposti al coniuge, senza considerare gli assegni di mantenimento dei figli.

Assegno di mantenimento dei figli

Gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli non rientrano dagli oneri deducibili. Se il provvedimento del giudice non indica una diversa ripartizione, cioè non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge dalla quota dell’assegno da destinata al mantenimento dei figli, l’assegno si considera per metà del suo ammontare al coniuge e per metà per il mantenimento dei figli. Ne consegue che nella dichiarazione dei redditi, al rigo destinato (E22 colonna 2 del modello 730), andrà indicato la sola quota destinata al coniuge (in questo caso il 50% dell’ammontare degli assegni).

Assegni alimentari agli altri familiari e per testamento o donazione

Sono deducibili dal reddito complessivo gli assegni alimentari corrisposti al coniuge, ai figli, ai genitori, ai generi, alle nuore, al suocero e alla suocera, ai fratelli e alle sorelle, che risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Sono altresì deducibili gli assegni periodici corrisposti in adempimento di un obbligo posto per testamento o per donazione.

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