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Assegni familiari 2014 per coltivatori, pensionati artigiani e commercianti

Gli assegni familiari, prestazione Inps diversa dal più come assegno per il nucleo familiare, spettano ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché ai pensionati ex lavoratori autonomi della Gestione Artigiani e commercianti. Vediamo per quali familiari spetta, i requisiti, l’importo spettante e le tabelle dei limiti di reddito per l’anno 2014.
A cura di Antonio Barbato
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assegni per coltivatori diretti, pensionati artigiani commercianti

Oltre al più famoso e diffuso assegno per il nucleo familiare (ANF), destinato ai lavoratori dipendenti, e ai pensionati, un’altra prestazione Inps viene erogata a sostegno delle famiglie, questa volta dei lavoratori autonomi e pensionati della Gestione artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Si tratta degli assegni familiari. E’ necessario non superare alcuni limiti di reddito, annualmente comunicati dall’Inps. Per il 2014 l’ente previdenziale ha emesso una circolare il 24 dicembre 2013. 

Si tratta quindi di una prestazione diversa dal più comune e “famoso” assegno per il nucleo familiare, non è erogata in base alle tabelle, come le tabelle ANF, ma è stabilita in misura fissa per familiare. Vediamo subito l’entità degli importi. 

Quanto spetta: importi 2014 degli assegni familiari. Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri l'importo mensile degli assegni familiari per l’anno 2014, secondo quanto confermato dalla circolare n. 182 del 2013 è pari a:

  • 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per ogni figlio ed equiparati;
  • 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge ed ogni figlio ed equiparati;
  • 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati. 

A chi spetta. La platea dei beneficiari dell’assegno familiare è la seguente:

  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • piccoli coltivatori diretti;
  • titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Gestione artigiani e  commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri). 

Le presenti disposizioni in materia di assegni familiari, lo si ribadisce, trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare (ANF). I lavoratori dipendenti sono invece destinatari dell’altra prestazione Inps, la più famosa e diffusa, ossia l’ANF.

Familiari per i quali spettano gli assegni familiari. I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:

  • il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i figli o equiparati anche se non conviventi che si trovano in una delle seguenti condizioni: di età inferiore a 18 anni; apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea); inabili al lavoro (senza limiti di età);
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi se si trovano in una delle seguenti condizioni: di età inferiore a 18 anni; apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea); inabili al lavoro (senza limiti di età);
  • gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.
  • i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. 

Si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

Redditi da considerare per la verifica dei limiti

 Gli assegni familiari spettano per ogni familiare vivente a carico. E’ considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali non superiori ad un determinato importo mensile stabilito dalla legge e rivalutato annualmente, che vediamo in seguito.

I redditi dei familiari a carico sono quelli assoggettabili all’IRPEF. Sono esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. 

I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell'assegno sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, e quelli esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente ad Euro 1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Pertanto, se la richiesta di assegni familiari riguarda periodi compresi nel 1° semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, periodo da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente.

Redditi esclusi dal computo per gli assegni familiari. Non devono essere dichiarati tra i redditi:

  • i trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, ecc.), comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge:
  • le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
  • l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente. 

Ogni anno l’INPS pubblica in una circolare i limiti di reddito (riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari) per la corresponsione degli assegni familiari. Per l’anno 2014, è stata pubblicata la circolare n. 182 del 24 dicembre 2013, riportata in seguito. Nel caso di variazione del reddito del nucleo e/o dei familiari a carico, devono essere presentati nuovi modelli reddituali.

Domanda e modalità di pagamento. La domanda per gli assegni familiari per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti e titolari di pensioni a carico della Gestione artigiani e commercianti, nonché quella dei coltivatori diretti, viene effettuata direttamente all’Inps, anche per il tramite degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Gli assegni familiari vengono pagati direttamente dall'Inps:

  • ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, semestralmente, con assegno a domicilio ovvero con accredito sul c/c bancario o postale. Se viene scelto l'accredito in conto corrente è necessario indicare nella domanda il codice IBAN;
  • ai pensionati, con accredito sulla rata di pensione. 

La domanda deve essere inoltrata all’INPS, direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. La richiesta degli assegni familiari da parte dei coltivatori diretti, mezzadri o coloni, deve essere fatta sul modulo CD/CM 71 TP. I piccoli coltivatori diretti, devono invece presentare il mod. Prest./Agr.21 TP AF.

Qualora la domanda venga presentata dopo l'insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo dei 5 anni precedenti (prescrizione quinquennale).

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2014

Con la circolare n. 182 del 24 dicembre 2013, l’Inps ha pubblicato le tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Ha inoltre pubblicato i limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.

Dal 1° gennaio 2014 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.

Le disposizioni in materia di assegni familiari, lo ripete anche la circolare dell’Inps, trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

Tabelle e limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione per l’anno 2014. Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro. Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2013 è stata pari al 2 % per cento.

Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del diritto agli assegni familiari 2014. In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2014 e per l'intero anno nell'importo mensile di euro 501,38. In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2014:

  • Euro 706,11 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
  • Euro 1235,69 per due genitori ed equiparati. 

I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).

Limiti di reddito per lavoratori autonomi e pensionati della gestione artigiani e commercianti, coltivatori diretti

L’allegato 1 della circolare Inps contiene i limiti di reddito per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Dal 1 gennaio 2014 i nuovi limiti sono quelli riportati in seguito.

Reddito familiare oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico e relativi equiparati:

  • 1 persona (titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente del nucleo familiare), limite di reddito pari a 9.195,12 euro;
  • 2 persone, limite di reddito pari a 15.258,26 euro;
  • 3 persone, limite di reddito pari a 19.619,25 euro;
  • 4 persone, limite di reddito pari a 23.430,26 euro;
  • 5 persone, limite di reddito pari a 27.244,50 euro;
  • 6 persone, limite di reddito pari a 30.876,72 euro;
  • 7 o più persone, limite di reddito pari a 34.508,27 euro. 

Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione:

  • 2 persone, limite di reddito pari a 18.273,39 euro;
  • 3 persone, limite di reddito pari a 23.492,24 euro;
  • 4 persone, limite di reddito pari a 28.059,11 euro;
  • 5 persone, limite di reddito pari a 32.626,01 euro;
  • 6 persone, limite di reddito pari a 36.976,71 euro;
  • 7 o più persone, limite di reddito pari a 41.326,68 euro. 

Allegato 2 alla circolare: Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi), da applicare ai soggetti a cui si corrispondo gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile. 

Reddito familiare oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico e relativi equiparati (+ 10 per cento):

  • 1 persona (titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare), limite di reddito pari a 10.144,63 euro;
  • 2 persone, limite di reddito pari a 16.784,09 euro;
  • 3 persone, limite di reddito pari a 21.581,18 euro;
  • 4 persone, limite di reddito pari a 25.773,29 euro;
  • 5 persone, limite di reddito pari a 29.968,95 euro;
  • 6 persone, limite di reddito pari a 33.964,39 euro;
  • 7 o più persone, limite di reddito pari a 37.959,10 euro. 

Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione ( + 10 per cento):

  • 2 persone, limite di reddito pari a 20.100,73 euro;
  • 3 persone, limite di reddito pari a 25.841,46 euro;
  • 4 persone, limite di reddito pari a 30.865,02 euro;
  • 5 persone, limite di reddito pari a 35.888,61 euro;
  • 6 persone, limite di reddito pari a 40.674,38 euro;
  • 7 o più persone, limite di reddito pari a 40.674,38 euro. 

L’allegato 3 riguarda la tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi) da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili. Ecco i limiti per gli assegni familiari 2014.

Reddito familiare oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico e relativi equiparati:

  • 1 persona (titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare), limite di reddito pari a 13.792,68 euro;
  • 2 persone, limite di reddito pari a 22.887,39 euro;
  • 3 persone, limite di reddito pari a 29.428,88 euro;
  • 4 persone, limite di reddito pari a 35.145,39 euro;
  • 5 persone, limite di reddito pari a 40.866,75 euro;
  • 6 persone, limite di reddito pari a 46.315,08 euro;
  • 7 o più persone, limite di reddito pari a 51.762,41 euro. 

Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione:

  • 2 persone, limite di reddito pari a 27.410,09 euro;
  • 3 persone, limite di reddito pari a 35.238,36 euro;
  • 4 persone, limite di reddito pari a 42.088,67 euro;
  • 5 persone, limite di reddito pari a 48.939,02 euro;
  • 6 persone, limite di reddito pari a 55.465,07 euro;
  • 7 o più persone, limite di reddito pari a 61.990,02 euro. 

L’allegato 4 della circolare riguarda la tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi) da applicare ai soggetti a cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonché nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili. Vediamo i limiti per l’anno 2014.

Reddito familiare oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico e relativi equiparati:

  • 1 persona (titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare), limite di reddito pari a 14.712,19 euro;
  • 2 persone, limite di reddito pari a 24.413,22 euro;
  • 3 persone, limite di reddito pari a 31.390,80 euro;
  • 4 persone, limite di reddito pari a 37.488,42 euro;
  • 5 persone, limite di reddito pari a 43.591,20 euro;
  • 6 persone, limite di reddito pari a 49.402,75 euro;
  • 7 o più persone, limite di reddito pari a 55.213,23 euro. 

Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione ( + 10 per cento):

  • 2 persone, limite di reddito pari a 29.237,42 euro;
  • 3 persone, limite di reddito pari a 37.587,58 euro;
  • 4 persone, limite di reddito pari a 44.894,58 euro;
  • 5 persone, limite di reddito pari a 52.201,62 euro;
  • 6 persone, limite di reddito pari a 59.162,74 euro;
  • 7 o più persone, limite di reddito pari a 66.122,69 euro. 

Quali sono gli equiparati ai figli e gli equiparati ai genitori. Per l'applicazione delle tabelle nei quattro allegati alala circolare si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti). Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

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