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Assegni familiari dei Comuni per i nuclei con almeno tre figli e I.S.E. basso

I nuclei familiari con almeno tre figli e che rientrano in determinati indicatori di situazione economica I.S.E. possono ottenere l’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni ed erogato dall’Inps. Vediamo tutti i requisiti, la situazione economica necessaria, le informazioni per la presentazione della domanda al Comune.
A cura di Antonio Barbato
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assegni per il nucleo familiare dei Comuni

Tra le prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’Inps, ma stavolta per concessione del Comune di residenza, c’è un assegno alternativo all’ANF per il nucleo familiare destinato ai lavoratori dipendenti, ossia gli assegni familiari dei Comuni, che non richiedono lo status di lavoratore come requisito, ma il possesso di requisiti legati all’ISE e al nucleo familiare con almeno tre figli. In questi casi c’è il diritto all’Assegno per il nucleo familiare dei Comuni.

Si tratta di un assegno, come detto, concesso dai Comuni ma erogato dall’Inps. Questa prestazione previdenziale è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali. Quindi non è assoggettato ad imposta Irpef, ad esempio. Vediamo quali sono i requisiti e come si fa domanda per l’ottenimento.

I requisiti per l’assegno per il nucleo familiare dei Comuni. Spetta al verificarsi dei seguenti requisiti:

  • Essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (Legge n. 338 del 2000 art. 80 comma 5);
  • nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;
  • risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l’assegno.

Il requisito dell’ISE. Riveste quindi particolare importanza l’indicatore della situazione economica (I.S.E.). A tal fine si ricordano quelli che sono gli indicatori previsti negli ultimi anni per le domande relative:

  •  Per l’anno 2016 il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a 8.555,99 euro;
  • Per l’anno 2015 il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a 8.555,99 euro;
  • Per l’anno 2014 il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a 8.538,91 euro.

Il requisito dell’ISE con 5 componenti:

  • Per l’anno 2014, 2015 e 2016 è stato pari a 25.384,91 euro per un nucleo di 5 componenti, di cui almeno tre figli minori;
  • Per l’anno 2012 l’ISE è stato pari a 24.377,49 euro per un nucleo di 5 componenti, di cui almeno tre figli minori;
  • Per l’anno 2011 l’ISE è stato pari a 23.736,50 euro per un nucleo di 5 componenti, di cui almeno tre figli minori;
  • Per l’anno 2010 l’ISE è stato pari a 23.362,70 euro per un nucleo di 5 componenti, di cui almeno tre figli minori.

Per la verifica del diritto alla prestazione il richiedente deve presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) contenente i redditi ed i patrimoni del proprio nucleo familiare.

I redditi sono quelli che risultano dall’ultima dichiarazione fiscale dei componenti il nucleo familiare. I patrimoni, mobiliari e immobiliari, sono quelli posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della DSU.

L’importo dell’assegno. L’assegno familiare dei Comuni consiste in un assegno mensile al nucleo familiare erogato dall’Inps, per conto del Comune, per tredici mensilità annue. L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Gli importi degli ultimi anni sono i seguenti:

  • l’importo dell’assegno familiare ai Comuni per l’anno 2016 è stato pari in misura intera a euro 141,30 mensili;
  • l’importo dell’assegno familiare ai Comuni per l’anno 2015 è stato pari in misura intera a euro 141,30 mensili.
  • l’importo dell’assegno familiare ai Comuni per l’anno 2014 è stato pari in misura intera a euro 141,02 mensili.
  • l’importo dell’assegno familiare ai Comuni per l’anno 2012 è stato pari in misura intera a euro 135,43 mensili.
  • l’importo dell’assegno familiare ai Comuni per l’anno 2011 è stato pari in misura intera a euro 131,87 mensili.
  • l’importo dell’assegno familiare ai Comuni per l’anno 2010 è stato pari in misura intera a euro 129,79 mensili.

La decorrenza dell’assegno familiare dei comuni è da 1 gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti richiesti, oppure dal 1° giorno del mese in cui matura il requisito relativo alla composizione del nucleo (almeno tre figli minori), se l’evento si è verificato nel corso dell’anno.

Le modalità di presentazione della domanda. La domanda non va presentata all’Inps ma deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al nucleo familiare (ANF). La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.).

Le modalità di pagamento. A provvedere al pagamento è invece l’Inps, con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. Il richiedente deve indicare sulla domanda la modalità di pagamento.

Il richiedente deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità di pagamento:

  • bonifico bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP,  previo accertamento dell’identità del percettore: da un documento di riconoscimento; dal codice fiscale; dalla consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel in Posta Prioritaria.

Ovviamente caso di accredito in conto correte bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN).

La cessazione del diritto all’assegno. Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del reddito oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo.

L’Inps chiarisce alcuni aspetti importanti, vediamoli.

Famiglia anagrafica: persone presenti nel certificato di stato di famiglia.

ISE: Indicatore della Situazione Economica dato dalla somma dei redditi e del 20 del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Nuclei familiari con 5 componenti: l’ISE di riferimento è ricalcolato con un’apposita procedura per i nuclei familiari con diversa composizione o in presenza di situazione particolari (componenti con invalidità superiore al 66% o con handicap permanente grave, nuclei con un solo genitore e figli minori ecc.).

Situazione reddituale: reddito complessivo indicato nell’ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, ovvero in caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, reddito complessivo ai fini Irpef risultante dall’ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (ad esempio CUD o Certificazione Unica dei redditi dal 2015).

Situazione Patrimoniale: patrimonio mobiliare ed immobiliare posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Requisiti: Devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.
Se la domanda è presentata nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno i requisiti devono essere posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

Misura intera: L’assegno è corrisposto in misura intera se il valore dell'ISE risulta inferiore o uguale alla differenza tra il valore dell'ISE di riferimento e l'importo dell'assegno su base annua.

Misura ridotta: L'assegno è corrisposto in misura ridotta se il valore dell'ISE risulta compreso tra A e B, in cui A è la differenza tra ISE di riferimento e importo dell'assegno su base annua e B è il valore dell'ISE di riferimento.

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