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L’assegno sociale Inps per i cittadini a basso reddito

Indipendentemente dai contributi versati, i cittadini italiani e stranieri, che hanno 65 anni di età (in aumento per la riforma Monti), residenza e dimora in Italia, possono ricevere l’assegno sociale (429 euro al mese nel 2012). La misura dipende dal reddito proprio e del coniuge, soprattutto per le casalinghe. Vediamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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casalinga pensione inps

L’assegno sociale è una prestazione economica di carattere assistenziale erogata dall’Inps nei confronti dei cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate (reddito basso o pari a zero). La prestazione viene garantita a prescindere dai contributi previdenziali effettivamente versati dal soggetto avente diritto. L’assegno sociale è stato introdotto dalla riforma Dini del 1995 (legge  n. 335/1995), e dal 1 gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale e le relative maggiorazioni. Viene chiamata anche “pensione delle casalinghe” proprio perché è una prestazione erogata indipendentemente dai contributi versati all’Inps.

L’assegno sociale viene corrisposto ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni (requisito valido nel 2011 e nel 2012, dal 2013 vedremo in seguito che il requisito anagrafico cambia in base alla speranza di vita) e che abbiano i seguenti requisiti:

  • Cittadinanza italiana;
  • Residenza effettiva e abituale in Italia;
  • 65 anni di età (adeguato alla speranza di vita dal 2013, come vedremo);
  • Particolari condizioni reddituali personali e del coniuge.

La verifica dei requisiti appena elencati va effettuata ogni anno. E’ infatti necessario che l’ente previdenziale verifichi la permanenza delle condizioni che danno diritto all’erogazione dell’assegno sociale, attesa la natura assistenziale della prestazione, che prescinde dalla capacità contributiva (di versamento) del soggetto beneficiario.

La domanda può essere presentata alla sede Inps, direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il modulo di domanda è a disposizione presso le sedi Inps o gli Enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it e deve essere corredato della prevista dichiarazione reddituale. Vediamo nel dettaglio i requisiti precedentemente elencati.

SOMMARIO:

Età anagrafica e riforma Monti
Residenza e dimora italiana
Importo dell’assegno sociale
Reddito e limiti

L’età per l’assegno sociale dopo la riforma Monti

La riforma delle pensioni voluta dal Governo Monti ha coinvolto anche l’assegno sociale e, più precisamente, il determinante requisito di età anagrafica di 65 anni per ottenere il diritto all’erogazione della prestazione da parte dell’Inps.

Per effetto dell’adeguamento delle pensioni alla speranza di vita, il meccanismo triennale (poi sarà biennale) di aumento dell’età anagrafica legato alla statistica pubblicata dall’Istat sull’aspettativa di vita,  avremo una variazione in aumento dell’età anagrafica necessaria per ottenere la pensione e con essa anche l’assegno sociale.

Dal 2018 l’età passa a 66 anni. L’adeguamento alla speranza di vita scatterà nel 2013, poi nuovamente nel 2016, poi nel 2019 e da quell’anno in poi non ci sarà più un adeguamento triennale, ma biennale. Quindi nuovo requisito anagrafico nel 2021, nel 2023, ecc. Dal 2018, il Governo Monti ha introdotto, oltre agli aumenti legati alla speranza di vita, anche un aumento di un anno, quindi ci vorranno 66 anni e non più 65. Anzi 66 anni e 7 mesi, tenendo conto anche dell’aspettativa di vita. Per maggiori informazioni vedremo l’assegno sociale dal 2012.

La residenza e la dimora come requisiti per italiani e stranieri

A chi spetta. Stabilito che è necessario prima di tutto il requisito anagrafico di età, va specificato quali sono I soggetti aventi diritto all’assegno sociale. Non sono solo i cittadini italiani hanno diritto all’assegno sociale, ma anche gli stranieri. L’Inps in numerose circolari ha chiarito le condizioni necessarie per l’accesso alla prestazione economica da parte dei cittadini non italiani. Alcune leggi hanno poi modificato le condizioni, introducendo alcune condizioni relative agli anni di residenza per l’accesso alla pensione sociale dei cittadini comunitari. Vediamo tutti  questi aspetti.

Fermo restando l’esistenza delle condizioni di età e di reddito, hanno diritto all’assegno sociale anche i seguenti soggetti:

  • i cittadini della Repubblica di San Marino residenti in Italia;
  • i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati membri dell’Unione;
  • gli stranieri o apolidi ai quali è stata riconosciuta la qualifica di rifugiati e lo status di protezione sussidiaria. Sono destinatari della prestazione anche i rispettivi coniugi ricongiunti;
  • gli stranieri o apolidi titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
  • I detenuti, indipendentemente dalla durata della pena alla quale siano stati condannati;

I cittadini della Comunità Europea possono ottenere l’assegno sociale indipendentemente dal possesso della qualifica di lavoratori.

Residenza effettiva ed abituale in Italia. Uno dei requisiti più importanti del diritto alla percezione dell’assegno sociale, oltre il compimento dell’età di 65 anni (nel 2012, dal 2013 sarà 65 anni e 3 mesi), è la residenza effettiva ed abituale in Italia. Ciò significa che tale requisito si perfeziona con la dimora stabile in Italia, una dimora abituale per dimostrare la quale ha rilevanza il rapporto tra il richiedente, la provvidenza e il luogo, come descrive la legge.

10 anni di residenza per gli stranieri. Dall’aprile del 2007 i cittadini comunitari e i loro familiari a carico possono fare richiesta dell’assegno sociale, sempre in presenza degli altri requisiti (65 anni di età, condizioni reddituali, ecc.), se risiedono regolarmente in Italia per un periodo superiore a tre mesi, lo stabilisce il Decreto Legislativo n. 30 del 2007.

Con decorrenza dal 1 gennaio 2009, è in vigore poi un ulteriore requisito che si aggiunge al generale requisito di residenza sul territorio nazionale per il diritto al conseguimento e al mantenimento della prestazione. Nel caso di cittadini non italiani, la residenza in Italia ai fini del diritto alla percezione dell’assegno sociale deve essere di almeno dieci anni continuativi temporalmente individuabili in qualsiasi momento della vita prima della richiesta della prestazione. Lo ha stabilito la legge n. 133 del 2008. Quindi sono necessari 10 anni in Italia ad un cittadino straniero per ottenere l’assegno sociale.

Massimo un mese all’estero. A dimostrazione dello stretto legale tra la prestazione dell’ente previdenziale e la residenza effettiva del cittadino percettore, l’Inps limita anche la libertà dei cittadini italiani di vivere all’estero, anche qualche mese. L’ente previdenziale infatti procede alla sospensione dell’assegno sociale erogato in caso di permanenza all’estero per un periodo superiore ad un mese, salvo che non ci siano gravi motivi sanitari, che devono essere documentati. Decorso un anno dalla sospensione, l’assegno sociale viene definitivamente revocato, se permane tale situazione.

L’importo dell’assegno sociale legato al reddito

Oltre al possesso dell’età anagrafica di 65 anni (che passa a 65 anni e 3 mesi nel 2013, a 65 anni e 7 mesi dal 2016 (molto probabilmente) ed a 66 anni e 7 mesi dal 2018 per effetto dell’aumento di un anno voluto dal governo Monti, oltre al requisito legato alla residenza e alla dimora abituale in Italia, il requisito più importante per il diritto all’assegno sociale è la condizione reddituale definita particolare. Il richiedente dovrà avere un reddito basso o nessun reddito. E nel caso il richiedente è coniugato, ciò interessa soprattutto le casalinghe, si considerano anche i redditi del coniuge. Vediamo tutti i limiti.

L’assegno sociale viene corrisposto in misura integrale a chi non ha alcun reddito. Il pagamento avviene in 13 mensilità. La misura dell’assegno diminuisce in maniera proporzionale al reddito posseduto, fino ad azzerarsi per il superamento dell’importo stesso dell’assegno sociale annuo. Quindi nel caso di pensionato non coniugato o legalmente ed effettivamente separato, la misura massima dell’assegno spettante è determinato dalla differenza tra il limite di reddito previsto ed il reddito dichiarato.

Nel caso in cui il richiedente è coniugato si considerano anche i redditi del coniuge ma il limite oltre il quale non spetta l’assegno sociale viene raddoppiato. Quindi si avrà da un lato il reddito cumulato dei due coniugi, dall’altro lato un limite pari al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. La misura massima dell’assegno è determinata dalla differenza tra il limite di reddito coniugale previsto ed il reddito dichiarato dai due coniugi, ovviamente con cumulo dei due redditi.

Assegno sociale 2012 e limite di reddito. Per l’anno 2012 l’assegno sociale è pari ad un importo annuo di 5.577 euro, pari a 13 mensilità di 429 euro. Tale importo, come abbiamo detto, costituisce sia l’entità dell’assegno spettante, sia il limite oltre il quale non si ha diritto alla percezione. Nel caso si percepisca un reddito bisognerà sottrarlo all’importo annuo. Nel caso di un richiedente coniugato andranno sommati i redditi dei due coniugi ma il limite è elevato al doppio quindi a 11.154 euro annui. Se i redditi cumulati superano tale limite non spetta l’assegno, nel caso ci sia un reddito superiore a 5.577 euro ma inferiore a 11.154 euro, l’assegno spetterà in misura proporzionale. Nel caso il reddito dei due coniugi è inferiore a 5.577 euro, spetterà la misura piena dell’assegno sociale, cioè 429 euro per 13 mensilità.

Esempi. Se il reddito del richiedente è 1.000 euro allora l’importo dell’assegno sociale annuo sarà di 4.577 euro, pari a 352,08 euro per 13 mensilità. Se il richiedente è coniugato ed ha un reddito cumulato con quello del coniuge di 8.000 euro, avrà diritto ad un importo di 3.154 euro annui pari a 2.42,62 euro mensili, tenendo conto dell’importo annuo dell’assegno sociale rapportato al reddito coniugale.

Assegno sociale ridotto al 50% per i ricoverati. Nel caso il pensionato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico di enti pubblici, l’assegno sociale è ridotto sino ad un massimo del 50%. Nel caso in cui la retta sia parzialmente a carico del pensionato o dei suoi familiari, l’assegno sociale è corrisposto in misura intera, se l’importo della retta a carico dell’interessato o dei familiari risulta pari o superiore al 50% dell’assegno sociale. Viene corrisposto in misura ridotta del 25%, se l’importo della retta a carico del pensionato o dei suoi familiari risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale (nel 2012 l’assegno sociale è di 429 euro, quindi la metà è 214,50 euro).

Quali sono i redditi utili al calcolo dell’assegno

Redditi considerati ai fini dell’assegno sociale. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura, quindi i redditi derivanti da retribuzioni percepite per lavoro, le pensioni, le rendite agrarie e da fabbricati, ecc. Quindi tutti i redditi assoggettabili all’imposta Irpef relativi allo stesso anno di percezione del trattamento pensionistico. Il reddito va considerato al netto dell’imposizione fiscale e contributiva (quindi imposte e contributi pagati).

Redditi esenti da imposta che concorrono. Si tiene conto anche dei redditi esenti da imposta quali sono le prestazioni assistenziali erogate dallo stato come la pensione di invalidità civile, la pensione sociale per i sordomuti, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall’Inail, ecc. Sono altresì computati anche i redditi con ritenuta alla fonte a titolo d’imposta come gli interessi bancari e postali. Rientrano nel calcolo anche gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Redditi esclusi dal calcolo dell’assegno sociale. Non concorrono alla formazione del reddito del reddito utile ai fini del calcolo dell’assegno sociale e, soprattutto, ai fini dell’esclusione dal diritto alla percezione dell’assegno stesso, i seguenti redditi:

  • L’assegno sociale stesso (del proprio coniuge);
  • Il reddito della casa di abitazione;
  • La pensione liquidata secondo il sistema contributivo a carico di enti previdenziali obbligatori, per un importo pari ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell’assegno sociale;
  • Le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
  • Le competenze arretrata soggette a tassazione separata;
  • Il trattamento di fine rapporto e le relative eventuali anticipazioni. Compreso la buonuscita, le indennità di anzianità, il premio di fine servizio e tutti i trattamenti similari;
  • L’assegno per il nucleo familiare (ANF) e tutti i trattamenti di famiglia;
  • Gli assegni per l’assistenza personale continuativa, quelli erogati dall’Inail nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente alle menomazioni e quelli erogati dall’Inps per i pensionati per inabilità;
  • L’indennità di comunicazione per i sordomuti;
  • L’assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra;
  • L’indennizzo previsto a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

Redditi da fabbricati distrutti o inagibili per eventi sismici. In questo caso i redditi sono esclusi per legge dall’assoggettamento all’Irpef e quindi sono considerati esclusi anche dal calcolo ai fini dell’erogazione dell’assegno sociale. Tale esclusione, sia ai fini Irpef che ai fini dell’assegno sociale, permane fino alla definitiva ricostruzione o dichiarazione di agibilità del fabbricato. In questo caso gli interessati devono presentare all’Inps un certificato del Comune attestante la distruzione o l’inagibilità dei fabbricati

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