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Aumento stipendio CCNL Terziario Confcommercio a partire da agosto 2017

Aumento di stipendio per i lavoratori del contratto commercio e terziario: da 41,67 a 16,67 euro al mese. Dal 1 agosto 2017 scatta l’aumento della paga base nella busta paga dei lavoratori ai quali i datori di lavoro applica il CCNL Terziario Confcommercio. Si tratta dei dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, meglio conosciuto come contratto commercio. Ecco come cambiano gli importi in busta paga, le nuove tabelle retributive CCNL Terziario Confcommercio da agosto 2017 e come funziona per chi ha un contratto a termine, un apprendistato oppure un part-time.
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A cura di Antonio Barbato
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nuove tabelle retributive ccnl terziario confcommercio

Arriva una buona notizia per i lavoratori dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi. A partire dalla busta paga di agosto 2017 partono gli aumenti del CCNL Terziario Confcommercio. Da 41,67 euro al mese in più per i quadri, fino a 16,67 euro in più per un settimo livello, è questo l’aumento deciso dal rinnovo CCNL del 2015 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

Resta bloccato invece l’aumento degli stipendi che doveva essere irrogato dal 1 novembre 2016, ma che verrà erogato a partire dalla busta paga di marzo 2018 questo per decisione delle parti sociali.

Cosa aumenta in busta paga CCNL Terziario Confcommercio. La prima cosa da chiarire è che aumenta lo stipendio perché il rinnovo del CCNL del 30 marzo 2015, come di consueto, ha deciso un aumento contrattuale della paga base dei lavoratori. Quindi aumenta solo la paga base, restando invece invariata l’indennità di contingenza, l’EDR e gli eventuali altri elementi.

Devono quindi essere aggiornati stipendi e tabelle retributive relative al CCNL Terziario Confcommercio. Vediamo tutto sugli aumenti di stipendio.

L’aumento di stipendio dal 1 agosto 2017

L’aumento di stipendio nel settore del commercio deve essere erogato con decorrenza dal 1 agosto 2017, quindi a partire dalla busta paga di agosto 2017 e nei mesi successivi.

L’aumento mensile della paga base dei lavoratori del CCNL Terziario Confcommercio (contratto commercio) è pari a:

  • 41,67 euro per i Quadri;
  • 37,53 euro per il I livello (lavoratori inquadrati al primo livello);
  • 32,47 euro per il II livello (lavoratori inquadrati al secondo livello);
  • 27,75 euro per il III livello (lavoratori inquadrati al terzo livello);
  • 24 euro per il IV livello (lavoratori inquadrati al quarto livello);
  • 21,68 euro per il V livello (lavoratori inquadrati al quinto livello);
  • 19,47 euro per il VI livello (lavoratori inquadrati al sesto livello);
  • 16,67 euro per il VII livello (lavoratori inquadrati al settimo livello).

Per gli operatori di vendita l’aumento è di 22,86 euro per coloro che sono di I categoria e di 19,02 euro per coloro che sono di II categoria.

In conseguenza dell’aumento contrattuale della paga base a partire dal 1 agosto 2017 la paga base sarà:

  • 1.868,86 per i Quadri;
  • 1.683,47 euro per il I livello (lavoratori inquadrati al primo livello);
  • 1.456,19 euro per il II livello (lavoratori inquadrati al secondo livello);
  • 1.244,64 euro per il III livello (lavoratori inquadrati al terzo livello);
  • 1.076,46 euro per il IV livello (lavoratori inquadrati al quarto livello);
  • 972,54 euro per il V livello (lavoratori inquadrati al quinto livello);
  • 873,15 euro per il VI livello (lavoratori inquadrati al sesto livello);
  • 747,53 euro per il VII livello (lavoratori inquadrati al settimo livello).

 

Per gli operatori di vendita la paga base a partire dal 1 agosto 2017 è di 1.016,13 euro per coloro che sono di I categoria e di 851,51 euro per coloro che sono di II categoria.

 

La paga base fino al mese di luglio 2017 è la seguente:

  • 1.827,19 per i Quadri;
  • 1.645,94 euro per il I livello (lavoratori inquadrati al primo livello);
  • 1.423,72 euro per il II livello (lavoratori inquadrati al secondo livello);
  • 1.216,89 euro per il III livello (lavoratori inquadrati al terzo livello);
  • 1.052,46 euro per il IV livello (lavoratori inquadrati al quarto livello);
  • 950,86 euro per il V livello (lavoratori inquadrati al quinto livello);
  • 853,68 euro per il VI livello (lavoratori inquadrati al sesto livello);
  • 730,86 euro per il VII livello (lavoratori inquadrati al settimo livello).

Per gli operatori di vendita la paga base fino al 31 luglio 2017 è di 993,48 euro per coloro che sono di I categoria e di 832,49 euro per coloro che sono di II categoria.

Come controllare aumento della paga base in busta paga

Abbiamo quindi appurato che la paga base aumenterà a partire da agosto 2017, quindi dalla busta paga di agosto, mentre dalla busta paga di luglio 2016 a alla busta paga di luglio 2017 ai lavoratori in busta paga sarà stata erogata, da parte dei datori di lavoro, la paga base secondo i valori che sono in vigore fino al 31 luglio 2017.

Ebbene, per controllare la correttezza dell’elaborazione della busta paga, soprattutto riguardo al corretto aumento della paga base, occorre che il lavoratore controlli nella parte alta del cedolino paga gli elementi fissi e continuativi della retribuzione, ossia paga base, contingenza, edr ed eventuali altri elementi. Si trovano tutti elencati, generalmente, sotto i propri dati anagrafici, nella parte alta della busta paga.

Ebbene, la paga base deve cambiare dal 1 agosto 2017, aumentando dei valori sopra esposti. E di conseguenza deve cambiare anche il totale degli elementi (somma di paga base, contingenza, edr ed altri elementi).

Tabelle retributive CCNL Terziario Confcommercio da agosto 2017

L’aumento della paga base porta alla logica conseguenza che aumenta il totale degli elementi, ossia lo stipendio del lavoratore in busta paga.

Di conseguenza all’aumento della paga base a partire dalla busta paga di agosto 2017, gli importi dei minimi contrattuali risultano quindi i seguenti (nuova tabella retributiva contratto terziario):

  • 2.669,99 euro, di cui 1.868,86 euro come paga base, 540,37 euro come contingenza + EDR e 260,76 euro come altri elementi per i Quadri;
  • 2.220,99 euro, di cui 1.683,47 euro come paga base, 537,52 euro come contingenza + EDR per il I livello (lavoratori inquadrati al primo livello);
  • 1.988,73 euro, di cui 1.456,19 euro come paga base, 532,54 euro come contingenza + EDR per il II livello (lavoratori inquadrati al secondo livello);
  • 1.772,54 euro, di cui 1.244,64 euro come paga base, 527,90 euro come contingenza + EDR per il III livello (lavoratori inquadrati al terzo livello);
  • 1. 600,68 euro, di cui 1.076,46 euro come paga base, 524,22 euro come contingenza + EDR per il IV livello (lavoratori inquadrati al quarto livello);
  • 1.494,48 euro, di cui 972,54 euro come paga base, 521,94 euro come contingenza + EDR per il V livello (lavoratori inquadrati al quinto livello);
  • 1,392,91 euro, di cui 873,15 euro come paga base, 519,76 euro come contingenza + EDR per il VI livello (lavoratori inquadrati al sesto livello);
  • 1.270,20 euro, di cui 747,53 euro come paga base, 517,51 euro come contingenza + EDR, 5,16 euro come altri elementi per il VII livello (lavoratori inquadrati al settimo livello).

Per gli operatori di vendita lo stipendio totale, a partire da agosto 2017 è di 1.546,17 euro, di cui 1.016,13 euro come paga base e 530,04 euro come contingenza + EDR per coloro che sono della I categoria, mentre per coloro che sono nella II categoria lo stipendio totale, a partire da agosto 2017 è 1.377,62 euro, di cui 851,51 euro come paga base e 526,11 euro come contingenza + EDR

Aumento stipendio netto o lordo?

Si tratta di un aumento dello stipendio lordo in busta paga, per il calcolo dell’aumento netto il lavoratore dovrà considerare che egli è assoggettato a contribuzione previdenziali a proprio carico del 9,19% più, in seguito alla trattenuta previdenziale, è assoggettato all’ordinaria tassazione in busta paga, quindi calcolo dell’Irpef, che tiene conto delle detrazioni per lavoro dipendente, delle eventuali detrazioni per coniuge e figli a carico, ed altre eventuali detrazioni.

L’effettiva percezione netta dell’aumento di stipendio dipende quindi dal reddito annuo presunto del lavoratore. Ad ogni modo l’aumento contrattuale che comunque è percepito tutti i mesi da agosto 2017 in poi, comporterà comunque un aumento netto in tasca del lavoratore in maniera fissa e continuativa.

A quali lavoratori spetta l’aumento

L’aumento contrattuale del CCNL Terziario Confcommercio, o per meglio dire del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, spetta a tutti i lavoratori il cui contratto di lavoro prevede l’applicazione di tale contratto collettivo. Quindi come abbiamo visto spetta agli impiegati, agli operai ed anche ai quadri.

L’aumento spetta soprattutto a coloro i quali viene calcolata la busta paga, da parte del datore di lavoro, secondo il CCNL Terziario Confcommercio. Il lavoratore potrà facilmente controllare nella propria busta paga se il suo stipendio è calcolato secondo tali parametri stipendiali.

Quale datore di lavoro applica il CCNL Terziario Confcommercio

In ogni caso va detto che tale contratto collettivo, il CCNL Terziario Confcommercio, è ampliamente applicato in Italia da tutti coloro che sono nel settore dell’alimentazione (si pensi alle aziende di commercio all’ingrosso di generi alimentari, ma anche supermercati, commercio al minuto di generi alimentari, salumerie, pollerie, ecc.) nonché grandi magazzini, negozi di vendita di tessuti di ogni genere, quali commercianti di calzature, mobili, macchine per ufficio, tappezzerie, ecc.

Il CCNL Terziario Confcommercio è applicato anche da agenti e rappresentanti di commercio, relativamente a loro dipendenti, concessionarie pubblicitarie e aziende di pubblicità, aziende di servizi, recapiti e corrispondenze e tutte quelle aziende che offrono servizi di rete e servizi alle persone.

Come funziona in caso di part-time, apprendistato e tempo determinato

La prima cosa da dire per tranquillizzare gli animi dei lavoratori che non hanno un contratto a tempo indeterminato nel settore Terziario Confcommercio, è che gli aumenti contrattuali spettano anche ai lavoratori con contratto a tempo parziale (part-time), con un contratto a tempo determinato e con un contratto di apprendistato (professionalizzante e non).

In caso di contratto a tempo determinato (contratto a termine) il lavoratore avrà diritto come tutti gli altri all’aumento stipendiale collegato al proprio livello.

In caso di contratto di lavoro part-time, gli aumenti stipendiali così come lo stipendio totale sopra descritto andrà parametrato alla percentuale di part-time svolto. Se ad esempio un lavoratore è inquadrato con un part-time al 50% a 20 ore settimanali egli avrà diritto al 50% dell’aumento contrattuale, così come al 50% dello stipendio, se ovviamente è presente tutto il mese.

Nel caso del part-time infatti, nella parte alta del cedolino paga, in caso di impiegati, ci sarà indicata la retribuzione inerente al minimo contrattuale di un full-time, quindi lo stipendio come se fosse un tempo pieno, ma poi effettivamente nel corpo centrale del cedolino egli percepirà una retribuzione parametrata alle ore effettivamente svolte. In caso di part-time al 50%, quindi riceverà la metà.

Lo stipendio degli apprendisti, quindi in caso di apprendistato professionalizzante ad esempio, invece è collegato alle percentuali spettanti secondo il CCNL, quindi allo stipendio ridotto relativo ai primi 18 mesi di apprendistato ed allo stipendio altrettanto ridotto, ma con aumento, relativo al secondo periodo di apprendistato, sempre di 18 mesi. Sempre che le parti non abbiano deciso per un periodo di apprendistato inferiore ai 36 mesi.

All’apprendista quindi spetta l’aumento contrattuale, come tutti gli altri lavoratori, ma esso sarà parametrato ai livelli inferiori relativi ai periodi di apprendistato. Quindi un apprendista con 2 livello di destinazione finale, ad esempio riceverà la retribuzione e quindi l’aumento contrattuale relativo al 4 livello se è nei primi 18 mesi di apprendistato oppure relativo al 3 livello se è invece nei secondi 18 mesi di apprendistato.

Analogo discorso per chi ha come livello di destinazione finale il livello terzo, quarto, quinto ecc. Quindi spetta l’aumento contrattuale del livello inferiore in corso nel mese di agosto 2017. E nei mesi successivi, comunque parametrato al livello inferiore spettante ed al termine dell’apprendistato parametrato al livello di destinazione finale dell’apprendistato.

Mancato aumento stipendi da novembre 2016 rinviato a marzo 2018

Chiariamo ora perché lo stipendio aumenta ad agosto 2017 ma non è aumentato a novembre 2016.

Cerchiamo di capirci meglio. Le parti sociali hanno rinnovato il contratto collettivo del settore Terziario Confcommercio con il CCNL del 30 marzo 2015. Tale CCNL ha deciso degli aumenti contrattuali più o meno a scadenza semestrale. Ebbene, gli aumenti contrattuali, secondo l’art. 200 del CCNL del 30 marzo 2015, dovevano scattare anche con decorrenza del 1 novembre 2016 e poi con decorrenza 1 agosto 2017.

Le parti sociali (Confcommercio Imprese per l’Italia da un lato e Filcams-CGIL Fisascat-CISL Uiltucs-UIL dall’altro lato) hanno però stipulato un “Accordo 24 ottobre 2016 integrativo al c.c.n.l. del terziario distribuzione e servizi del 30 marzo 2015” con il quale nell’unico articolo hanno deciso disospendere l’erogazione della tranche di Euro 16,00, parametrata al IV livello, prevista con decorrenza Novembre 2016 dal CCNL 30 marzo 2015 e di incontrarsi entro e non oltre il 5 Dicembre 2016, per definire una nuova decorrenza degli aumenti contrattuali”. Quindi l’aumento stipendiale di novembre 2016 è per ora sospeso.

Con una Comunicazione n. 49 del 26 luglio 2017, la Confcommercio ha invece reso noto sul proprio sito che da un lato l’aumento di novembre 2016 resta sospeso ma dall’altro lato l’aumento del mese di agosto 2017 andrò corrisposto ai lavoratori.

In successiva fase, ossia il data 26 settembre 2017, la Confcommercio e le sigle sindacali hanno comunicato lo sblocco dell'aumento stipendiale sospeso di novembre 2016 che sarà erogato a partire dalla busta paga di marzo 2018.

 

 

L’aumento di novembre 2016 rimasto sospeso

Secondo il CCNL del 30 marzo 2015, i lavoratori dovevano ricevere un aumento degli stipendi, e più precisamente della paga base anche con decorrenza 1 novembre 2016.

L’aumento mensile della paga base dei lavoratori del CCNL Terziario Confcommercio di novembre 2016, che rimane sospeso, in attesa di essere sbloccato, doveva essere pari a:

  • 27,78 per i Quadri;
  • 25,02 euro per il I livello (lavoratori inquadrati al primo livello);
  • 21,64 euro per il II livello (lavoratori inquadrati al secondo livello);
  • 18,50 euro per il III livello (lavoratori inquadrati al terzo livello);
  • 16 euro per il IV livello (lavoratori inquadrati al quarto livello);
  • 14,46 euro per il V livello (lavoratori inquadrati al quinto livello);
  • 12,98 euro per il VI livello (lavoratori inquadrati al sesto livello);
  • 11,11 euro per il VII livello (lavoratori inquadrati al settimo livello).

Per gli operatori di vendita l’aumento doveva essere di 15,10 euro per coloro che sono di I categoria e di 12,68 euro per coloro che sono di II categoria.

A quanto ammonta la perdita in busta paga? Basterà calcolare che da novembre 2016 al 31 luglio 2017 sono state calcolate e quindi erogate 8 buste paga, quindi basterà moltiplicare gli importi degli aumenti mancati per 8 mensilità per ottenere l’importo lordo finora non ricevuto dai lavoratori per mancato aumento contrattuale.

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