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Benefici previdenziali addetti alla rimozione amianto: domanda entro il 1/3

Entro il 1 marzo 2016 va presentata la domanda all’Inps per il riconoscimento dei benefici previdenziali per gli addetti alla rimozione dell’amianto. E’ possibile ottenere la moltiplicazione per 1,25 delle settimane lavorate utili per anzianità contributiva ai fini pensionistici. Interessati i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto. Vediamo nei dettagli.
A cura di Antonio Barbato
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I lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario esposti al rischio amianto hanno la possibilità di presentare domanda all'Inps per il riconoscimento dei benefici previdenziali per gli addetti alla rimozione amianto introdotti dalla Legge di Stabilità 2016. La domanda va presentata entro il 1 marzo 2016.

A dettagliare la misura e le istruzioni sono il messaggio Inps n. 587 del 10 febbraio 2016 e il messaggio Inps n. 781 del 19 febbraio 2016. Si resta comunque in attesa di un decreto attuativo per stabilire i relativi criteri. Ma la domanda ha il termine di scadenza del 1 marzo.

La normativa introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. I benefici per l’esposizione all’amianto sono previsti dall’art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015 n 208, che è appunto la legge di stabilità per il 2016.

L’art. 1, comma 277, dispone che “ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica”.

La normativa quindi interessa i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività̀ nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica poste in essere mediante sostituzione del tetto del vagone o della motrice.

Quali sono i benefici previdenziali per esposizione all’amianto. La legge rinvia al beneficio previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 257/1992. Questo articolo prevede per i lavoratori esposti all'amianto l'incremento dell'anzianità contributiva ai fini pensionistici e in particolare la moltiplicazione per 1,25 dell’anzianità dell'intera vita lavorativa ai fini previdenziali.

 L’accesso alla pensione è più rapido perché il numero di settimane accreditate ai fini pensionistici deve essere moltiplicato per 1,25. Quindi ogni 4 settimane lavorate, il lavoratore si troverà 5 settimane utili per il diritto a pensione.

Come presentare la domanda all'Inps

I benefìci sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro il 1 marzo 2016.

La domanda va presentata alle strutture dell’istituto territorialmente competenti, ferme restando le integrazioni istruttorie che saranno necessarie a seguito dell’emanazione delle disposizioni applicative. Nell’istanza dovrà essere indicato il sito produttivo ed il periodo temporale di esposizione cui fa riferimento la norma.

La domanda può essere presentata anche tramite patronato all'Inps in modalità telematica, allegando apposita autodichiarazione con la quale l'interessato precisa il sito produttivo in cui è stato impiegato e la relativa durata.

Le risorse disponibili sono pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Il Decreto del Ministero del Lavoro. La normativa prevede che “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di attuazione, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefìci ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti”.

Una volta emanato il decreto attuativo, secondo quando indicato nel messaggio dell’Inps, può capitare che vengano chieste dalle sedi competenti delle integrazioni alle domande presentate e rimaste in sospeso.

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