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Bonus Renzi di 80 euro in busta paga [GUIDA]

Il Bonus Renzi, ossia gli 80 euro in busta paga, è una delle misure introdotte dal Governo e resa strutturale dal 2015, 2016 e anche nel 2017 per tutti i lavoratori che hanno un reddito complessivo comprensivo di redditi da lavoro dipendente e assimilati fino a 26.000 euro. Il bonus in alcuni casi è erogato dall’Inps. Ecco una guida completa sul bonus Renzi, nel 2016 e anche per l’anno 2017.
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A cura di Antonio Barbato
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80 euro al mese

Si tratta di una delle misure fiscali più importanti degli ultimi anni. Il cosiddetto Bonus Renzi 2016 e 2017 consente a tanti lavoratori di incassare i famosi “80 euro di Renzi in busta paga” mensile. E’ una misura introdotta nell’anno 2014 con un decreto e poi resa strutturale nel 2015 e dal 2016, 2017 in poi con la Legge di Stabilità. Il Bonus di 80 euro spetta a tutti coloro che hanno un reddito da lavoro dipendente o assimilati (ivi compreso alcune prestazioni Inps). E spetta nella misura di 960 euro annuali ai lavoratori che hanno un reddito complessivo fino a 24.000 euro. Il bonus scende d’importo per coloro che hanno un reddito da 24.000 a 26.000 euro.

Nel corso degli ultimi due anni sono state pubblicate numerose circolari dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps per spiegare tutta la normativa sul bonus di 80 euro di Renzi, nonché si è reso necessario, in molti casi, fare chiarezza sulle condizioni di spettanza del bonus stesso. Ecco quindi una guida completa sul Bonus Renzi 2016 e 2017 di 80 euro in busta paga.

La normativa

Prima di tutto chiariamo: gli 80 euro di Renzi in busta paga, da quando e fino a quando? La risposta è che il Bonus Renzi è erogato da maggio 2014, spetta per tutto il 2015, il 2016 e sarà erogato anche nel 2017.

Vediamo il Bonus Renzi 2017, i famosi 80 euro come funziona. Il Decreto del Governo Renzi che ha introdotto il bonus di 80 euro o credito Irpef è stato il Decreto Legge n. 66 del 2014. La misura, che originariamente prevedeva il riconoscimento di 640 euro da maggio a dicembre 2014 (ossia 80 euro al mese), dal 2015 è pari a 960 euro da riconoscersi per 12 mesi all’anno (ossia 80 euro al mese di media). Come vedremo la cifra effettivamente erogata in busta paga dipende dai giorni di detrazioni spettanti nel mese.

Bonus Renzi di 80 euro nel 2016 e nel 2017. La Legge di Stabilità 2017, così come la Legge di Stabilità 2016, non contiene novità riguardanti il Bonus Renzi, quindi gli 80 euro in busta paga restano confermati anche per l'anno 2017, così come sono stati erogati anche nel 2016. Quindi ai lavoratori spetta un credito di 960 euro annui da ripartire al lavoratore in base ai giorni di detrazione per lavoro dipendente spettante.

Stabilizzazione bonus 80 euro nella Legge di Stabilità 2015. E' con la legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) che il bonus di 80 euro di Renzi è diventato definitivo. La stabilizzazione del bonus di 80 euro è contenuta nell’art. 1 comma 12 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (come da art. 4 della bozza di Legge di Stabilità 2015). Il credito Irpef quindi diventa definitivo e spetta nella misura di 960 euro annui. Questo articolo introduce all’art. 13 del TUIR un nuovo comma 1-ter al posto del comma 1-bis.

Il nuovo comma 1-ter dell’art. 13 del TUIR: “Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:

  • 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
  • 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.”.

Il Decreto Legge n. 66/2014. Come detto il Decreto del Governo Renzi che ha introdotto il bonus di 80 euro o credito Irpef è stato il Decreto Legge n. 66 del 2014. Leggendo il testo definitivo di cui sopra (e quello riportato in sotto che riguardava solo l’anno 2014), si evidenzia che trattasi di credito fiscale che si aggiunge alla detrazione fiscale per lavoro dipendente. Ne consegue che la misura non riguarda gli incapienti, ossia coloro che per effetto del calcolo dell’Irpef, in base al reddito e alle detrazioni spettanti già non pagano l’Irpef in busta paga.

Il titolo I del Decreto Legge n. 66/2014 prevedeva delle misure atte ad ottenere “Riduzioni di imposte e norme fiscali”. Il capo I attua tali riduzioni attraverso una politica di “Rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale”. Il cuneo fiscale nel mondo del lavoro è la differenza tra il costo del lavoro (il costo totale che ha il datore di lavoro per avere alle dipendenze il lavoratore), il reddito lordo (retribuzione lorda del lavoratore secondo quanto stabilito dai CCNL) e l’effettivo reddito netto (il netto in busta paga percepito effettivamente dal lavoratore). E la misura più importante e pubblicizzata da Renzi riguarda l’Art. 1, ossia la “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”. Poi c’è un articolo 2 che riguardava le disposizioni in materia di Irap.

L’art. 1 – “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati” recita: “comma 1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 e mediante l’utilizzo della dotazione del fondo di cui all’articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:

1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro”.

Al comma 2 dell’art. 1 del Decreto Legge: “2. Il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Quindi l’entità del bonus Irpef, o per meglio dire del credito, dipende dal numero di mesi che il lavoratore ha lavorato nell’anno 2014.

Il comma 3: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d’imposta 2014”. Quindi è confermato che il bonus di 80 euro è per i mesi di maggio – dicembre 2014 e non oltre. Nel 2015, come la stessa prima parte dell’art. 1 del Decreto riportato sopra conferma, il bonus è rimandato alla Legge di Stabilità da farsi nel dicembre 2014: “In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015….”.

Il comma 4 del Decreto Irpef stabilisce: “Per l’anno 2014, i sostituti d’imposta (ossia i datori di lavoro)… riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile”. Quindi a partire da maggio 2014, l’eventuale credito spettante applicando l’art. 13 del TUIR (detrazioni per lavoro dipendente + Bonus 80 euro di Renzi) viene erogato dai datori di lavoro direttamente in busta paga.

I datori di lavoro riconoscono in bonus in busta paga in via automatica. Continua il comma 4: “Il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d’imposta”.

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 TUIR) esclusi e inclusi. Il Bonus di 80 euro di Renzi è destinato a chi ha un reddito inferiore a 24.000 euro lordi (sempreché come vedremo l’imposta lorda superi la detrazione per lavoro dipendente), e misure sono prevista anche per chi non supera 26.000 euro. Il bonus è rivolto ai lavoratori dipendenti e assimilati.

Vengono esclusi dal bonus di 80 euro i redditi da pensione, dell’art. 49, comma 2 lettera a), ma vengono inclusi quelli dell’art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h) e l).

Vediamo quali redditi sono inclusi (in neretto) e quelli esclusi.

L’art. 50 del TUIR è il seguente: “1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;

e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;

g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;

h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41.

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Calcolo 80 euro di Renzi

Quindi dagli anni 2015, 2016 e anche 2017 spettano in maniera definitiva 960 euro all’anno ai lavoratori, calcolati sulla base dei giorni di lavoro effettuati nel mese. Quindi per ogni mese bisognerà calcolare 960 euro diviso 365 per il numero di giorni di lavoro dipendente lavorati nel mese.

Esempio: a gennaio 2015 spettavano 960 euro diviso 365 giorni per 31 giorni, i lavoratori troveranno 81,53 euro. Nei mesi con 30 giorni invece troveranno 78,90 euro in busta paga. A febbraio, che è di 28 giorni, troveranno in busta paga un credito Irpef bonus di Renzi di 73,64 euro. Nell’arco di tutto l’anno la somma finale incassata sarà di 960 euro totali, insomma una media di 80 euro al mese.

L’imposta lorda deve superare la detrazioni per lavoro dipendente. L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E del 14 maggio 2014 ha comunque chiarito le modalità di calcolo del credito Irpef. Rileggendo la norma dice “qualora l’imposta lorda Irpef… sia di importo superiore alle detrazione per lavoro dipendente”, quindi il bonus di 80 euro di Renzi spetta se la propria imposta lorda, calcolata sul reddito imponibile fiscale, supera la detrazione fiscale per lavoro dipendente.

Dove è indicata in busta paga la detrazione per lavoro dipendente. La detrazione che spetta ad ogni lavoratore può essere individuata nella parte bassa del cedolino, dove vi sono le detrazioni, l’imponibile fiscale e le trattenute Irpef, che dipendono dalle detrazioni stesse. Dall’imposta lorda, indicata in cedolino e calcolata sull’imponibile fiscale (anch’esso indicato nella busta paga), vengono sottratte le detrazioni e, sempre nel cedolino paga, è indicata l’imposta Irpef netta realmente pagata dopo aver sottratto appunto le detrazioni fiscali. Tra le detrazioni fiscali c’è quella per lavoro dipendente, poi le detrazioni per familiari a carico, ossia coniuge a carico (moglie o marito) e figli a carico. Il bonus di 80 euro dovrebbe arrivare dall’aumento della detrazione fiscale per lavoro dipendente. Quindi ogni contribuente può controllare in busta paga l’entità delle detrazioni fiscali già percepite mensilmente.

Redditi da considerare per bonus 80 euro

Bonus di 80 euro e altri redditi. Il reddito complessivo è il punto di riferimento per valutare il diritto al bonus di Renzi. Quindi nel reddito imponibile fiscalmente il lavoratore deve includere, ai fini del diritto al bonus di 80 euro, anche altri redditi.

Reddito da considerare. Il reddito di riferimento per il calcolo del bonus di 80 euro è il reddito complessivo ai fini Irpef. Esso è formato dai  redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro  dipendente  di   cui all’articolo 50, comma 1, del TUIR, di seguito specificati:

  • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
  • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi  dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
  • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
  • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
  • remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
  • le prestazioni pensionistiche di cui al  D. Lgs.  n.  124  del  1993 comunque erogate (lett. h-bis);
  • compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Bonus di 80 euro: calcolo reddito complessivo

Il reddito complessivo è determinato dalla somma di tutti i redditi da lavoro dipendente del lavoratore ma vanno considerati e quindi aggiunti anche i:

  • redditi da fabbricati;
  • redditi dal lavoro autonomo;
  • redditi di capitale;
  • redditi fondiari;
  • Redditi diversi;
  • Redditi da cedolare secca;
  • Redditi prodotti all’estero.

Sono esclusi dal calcolo del reddito da considerare ai fini dell’erogazione del Bonus di 80 euro:

  • Il reddito da abitazione principale e relative pertinenze;
  • Redditi da detassazione produttività.

Quale è il proprio reddito imponibile fiscale.  Il reddito utile per verificare se si ha diritto al bonus di 80 euro è l’imponibile fiscale, o imponibile Irpef, che è indicato anche nelle buste paga. Si tratta del lordo in busta al netto dei contributi a carico del lavoratore. Vediamo ora i vari esempi di calcolo del reddito annuo.

Lavoratore con 24.800 euro di reddito in 12 mesi di lavoro. Ad esempio, per un lavoratore impiegato per l’intero anno il cui reddito complessivo è di 24.800 euro, l’importo del credito spettante è pari a 960 x [(26.000 – 24.800)/2.000] = 960 x 1.200/2000 = 960 x 0,6 = ossia 576 euro.

Lavoratore con un reddito di 25.200 euro. Per un lavoratore impiegato per l’intero anno il cui reddito complessivo è di 25.200 euro, l’importo del credito spettante è pari a: 960 x [(26.000 – 25.200)/2.000] = 960 x 800/2000 = 960 x 0,4 = 384  euro di bonus Irpef. L’importo del credito si azzera al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Lavoratore con reddito di 22.000 euro percepito in 4 o 7 mesi. Se il periodo di lavoro nell’anno  è inferiore a 365 giorni, l’importo del credito spettante, come precedentemente determinato, deve essere parametrato al numero dei giorni di lavoro dell’anno, calcolati tenendo conto delle regole ordinariamente applicabili per l’applicazione delle detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR.

Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo è di euro 22.000 e che:

  • ha cessato il rapporto di lavoro il 30 aprile (120 giorni di lavoro nell’anno) avrà diritto soltanto a parte del credito, pari a euro 960/365 x 120 = euro 315,62 di credito Irpef;
  • ha iniziato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il 3 giugno (212 giorni di lavoro nell’anno) avrà diritto soltanto a parte del credito, in quanto euro 960/365 x 212 = euro 557,59 di bonus.

Il periodo di lavoro nell’anno va calcolato in giorni di lavoro. La circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa un altro aspetto importante per determinare l’ammontare spettante: per calcolare il bonus di 80 euro spettante vanno considerati i giorni lavorati nell’anno. Infatti una delle principali precisazioni è proprio questa, che il computo del periodo di lavoro va effettuato non su base annuale, non su base mensile, ma su base giornaliera.

Una delle risposte della circolare n. 9/E del 14 maggio 2014 cita testualmente: “Si ritiene che nella verifica della spettanza del credito, il disposto del comma 2 dell’art. 1 del decreto, secondo cui il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno, debba essere inteso facendo riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro”.

Quindi per la ripartizione nei vari mesi del credito spettante, occorre considerare che il credito deve essere parametrato al numero di giorni lavorati nell'anno. Ne consegue che la ripartizione del credito spettante tra i periodi di paga potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. 

Importo bonus in busta paga mese per mese

Calcolo importo mensile per i lavoratori con meno 24.000 euro che lavorano tutto l’anno. Supponendo un importo del credito spettante complessivamente pari a 960 euro (tutti i lavoratori con meno di 24.000 euro che hanno lavorato l’intero anno), l’importo del credito erogato in ciascun periodo di paga sarà pari:

  • a euro 960/365 x 31 = 81,53 per i mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre;
  • a pari a euro 960/365 x 30 = 78,90 per i mesi di aprile, giugno, settembre e novembre.
  • E pari a euro 960/365 x 28 = 73,64 per il mese di febbraio.

Per le erogazioni da giugno a dicembre 2014 (214 giorni), l’importo del credito erogato in ciascun periodo di paga è stato pari a euro 640/214 x 31 = 92,71 per i mesi di luglio, agosto, ottobre e dicembre, e pari a euro 640/214 x 30 = 89,72 a giugno, settembre e novembre.

Lavoratori che lavorano alcuni mesi all’anno. Il medesimo criterio di calcolo vale anche per i periodi di lavoro infrannuali. Ad esempio, per un rapporto di lavoro che inizia il 15 maggio 2015 e termina il 15 settembre 2015, per un totale di 124 giorni di lavoro, supponendo un reddito complessivo fino a 24.000 euro, il credito spettante parametrato al numero di giorni lavorati è pari a euro 960/365 x 124 = 326,13, da ripartire in base ai giorni di lavoro in ciascun mese.

Questo il sistema suggerito dall’Agenzia delle Entrate che però precisa: “Per semplicità di applicazione, è comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno. Ad esempio, è possibile ripartire l’importo del credito spettante considerando il numero dei periodi di paga in cui il credito stesso è erogato”.

Bonus 80 euro: adempimenti del datore di lavoro

La norma stabilisce che il lavoratore ha diritto a 960 euro di credito Irpef, se non supera i 24.000 euro di reddito, ed a una cifra inferiore che va azzerandosi per coloro che hanno un reddito da 24.000 euro a 26.000 euro (es. per 25.000 euro di reddito spetta 480 euro). Il problema principale è capire chi ha diritto a circa 80 euro in busta paga e chi invece deve percepire di meno. O comunque come deve comportarsi il datore di lavoro. E cosa deve aspettarsi in busta paga il lavoratore.

Nella risposta l’Agenzia delle Entrate richiama uno dei tre presupposti alla base della spettanza del bonus, che il datore di lavoro deve verificare, ossia che il lavoratore sia capiente, ossia l’imposta lorda Irpef deve superare le detrazioni per lavoro dipendente. Ciò avviene per i lavoratori con un reddito di oltre 8.000 euro. Gli altri due presupposti è il possesso di un reddito rientrante tra quelli oggetto di agevolazione, ed ovviamente un reddito non superiore a 26.000 euro.

Dopo aver verificato la capienza, secondo l’Agenzia delle Entrate, il datore di lavoro deve:

  • calcolare l’importo del credito in relazione al reddito complessivo (comma 1-bis dell’art. 13), tenendo conto che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell'anno (comma 3 dell’art. 1 del decreto),
  • ed infine determinare l’importo da erogare in ciascun periodo di paga (commi 3 e 4 dell’art. 1 del decreto).

Per quanto concerne la verifica della “capienza”, l’Agenzia precisa che i termini di confronto devono essere omogenei e, quindi, occorre calcolare le detrazioni spettanti in base ai soli redditi che danno potenzialmente diritto al credito. Quindi non vanno considerati altri redditi. In sostanza, l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l’imposta lorda stessa.

Perché dal Bonus Renzi sono esclusi gli incapienti. Il meccanismo di calcolo dell’Irpef prevede che la funzione delle detrazioni fiscali è quella di ridurre l’imposta Irpef lorda calcolata sul reddito applicando le aliquote per ogni scaglione di reddito, ma non trattasi di un credito d’imposta. In sostanza se il lavoratore ha già detrazioni fiscali che riducono a zero la propria Irpef applicata in busta paga, e calcolata sul reddito complessivo, il bonus di Renzi sostanzialmente non arriva concretamente nelle tasche del lavoratore. Il decreto infatti esclude gli incapienti, ossia proprio coloro che l’Irpef non la pagano per effetto delle detrazioni. Questi lavoratori pur se hanno un reddito fino a 26.000 euro non ricevono benefici da questa disposizione, nonostante si parli di un credito (ma che scatta solo se l’imposta Irpef è superiore alle detrazioni fiscali). 

Bonus 80 euro e detrazione per moglie e figli a carico. L’incapienza può verificarsi sia quando il reddito è troppo basso e la sola detrazione per lavoro dipendente già riduce a zero l’imposta Irpef calcolata sul reddito, sia quando le detrazioni fiscali sono troppo alte anche in presenza di un reddito superiore a 20.000 euro. E’ il caso di contribuenti lavoratori dipendenti con moglie e figli a carico. La detrazione fiscale per moglie e figli a carico, che si aggiunge alla detrazione fiscale per lavoro dipendente nella nuova misura della legge di Stabilità potrebbero portare l’imposta Irpef a quota zero, ben prima che si applichi la nuova misura prevista dal Governo Renzi. Ma la circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che il presupposto è che l’imposta lorda superi la detrazione per lavoro dipendente, senza considerare le detrazioni per familiari a carico.

Quindi il padre di famiglia monoreddito che ha già moglie e figli a carico, e che già non pagava l’Irpef, non ricevere 80 euro in più sul proprio netto in busta paga nelle buste da maggio a dicembre 2014, solo se ha un reddito che non rientra nei 24.000 euro o nei 26.000 euro. Anche se il testo normativo parla di un credito che scatta se l’imposta lorda è superiore alla detrazione per lavoro dipendente.

Le FAQ sul bonus di 80 euro

Il bonus di 80 euro di Renzi da molti mesi è entrato nella fase operativa e le domande dei contribuenti lavoratori sono molteplici, così come gli aspetti da approfondire. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 che ha chiarito alcuni aspetti. Le risposte alle domande trattate nell’approfondimento che segue: per quali redditi spetta il credito Irpef, il requisito dell’imposta lorda che supera le detrazioni per lavoro dipendente, il limite di reddito di 24.000 euro o 26.000 come si calcola, il reddito minimo e massimo e tutti i vari casi dal contratto part-time, a quello a termine o a progetto, al disoccupato che ha perso il lavoro durante l’anno. Chi rischia di restituire il bonus e chi potrà fruirne con il modello 730. Vediamo quindi tutte le risposte ai quesiti (FAQ).

A chi spetta il bonus Renzi di 80 euro?

Ricordiamo del Bonus Renzi quali sono i requisiti. I presupposti sono tre:

1) il possesso di una determinata tipologia di reddito;

2) che l’imposta lorda calcolata sia superiore alla detrazione per lavoro dipendente;

3) che il reddito complessivo non superi 24.000 euro per la misura piena del bonus di 960 euro, oppure i 26.000 euro per le misure parziali del bonus.

Il comma 1-bis recita: “Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1”. Tradotto nuovamente in parole più semplici: il bonus spetta se l’imposta lorda calcolata sui determinati redditi elencati (pari al 23% fino a 15.000 euro di reddito, e del 27% da 15.000,01 euro a 28.000 euro. Si tratta delle normali aliquote Irpef) supera la detrazione da lavoro dipendente calcolata ai sensi dell’art. 13 comma 1.

I soggetti beneficiari sono coloro che sono in possesso dei presupposti descritti in precedenza. Il primo è il possesso di una determinata tipologia di reddito da lavoro. Vediamo quali sono questi redditi: L’art. 13 del TUIR include la detrazione per lavoro dipendente (comma 1) ed ora anche il bonus di 80 euro (comma 1-bis poi diventato ter). In entrambi i casi i redditi considerati sono quelli relativi all’art. 49 del TUIR stesso, ossia i redditi di lavoro dipendente, con l’esclusione dei redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati (comma 2, lettera a) dell’art. 49 stesso).

Altri redditi che possono portare al diritto al bonus, sempre nel caso in cui l’imposta lorda superi la detrazione da lavoro dipendente spettante secondo il comma 1 dell’art. 13 del TUIR,  sono i redditi  assimilati al reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h) e l) del TUIR. Si tratta dei redditi da considerare elencati in precedenza.

Se il lavoratore percepisce questi redditi, non supera i 24.000 euro o i 26.000 euro di reddito complessivo annuo derivante da questi redditi (anche sommati in caso di più contratti), e ha una detrazione per lavoro dipendente inferiore all’imposta lorda, ha diritto al bonus. Resta da chiarire quando la detrazione non supera l’imposta lorda, vediamo.

Quali sono i lavoratori contribuenti esclusi dal bonus?

Lo precisa la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014:Sono esclusi dal credito (di 960 euro, bonus di 80 euro):

  • i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificati dal comma 1-bis (sarebbero redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h) e l);
  • i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da redditi specificati al comma 1-bis superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all’art. 13, comma 1, del TUIR (i cosiddetti incapienti);
  • i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000.

Quali datori di lavoro devono erogare il bonus di 80 euro?

I sostituti di imposta tenuti al riconoscimento del credito. L’articolo 1, comma 4, del decreto prevede che i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, come modificato dall’articolo 1 del decreto, “in via automatica” e “ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile”.

Ai sensi del primo comma dell’art. 23 del DPR n. 600 del 1973 sono sostituti d’imposta, tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi di lavoro dipendente:

  • gli enti e le società indicati nell’art. 73, comma 1, del TUIR;
  • le società e associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR;
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’art. 55 del TUIR;
  • le imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • il curatore fallimentare;
  • il commissario liquidatore;
  • il condominio.

I medesimi soggetti, in base al primo comma dell’art. 24 del DPR n. 600 del 1973, sono tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da essi corrisposti.

Per effetto del richiamo ai sostituti d’imposta di cui all’art. 29 del DPR n. 600 del 1973, sono tenuti a riconoscere il credito anche:

  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
  • le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Bonus 80 euro e detrazioni per figli e coniuge a carico

Come abbiamo più volte detto, il bonus di 80 euro in busta paga spetta se l’imposta lorda supera la sola detrazione per lavoro dipendente. Ne consegue che un lavoratore che non paga la tassazione (l’Irpef) perché ha le detrazioni fiscali in busta paga che superano l’imposta, potrebbe aver diritto al bonus di 80 euro. Ciò accade quando l’imposta lorda supera la detrazione per lavoro dipendente, questo anche se per effetto delle detrazioni per figli a carico o delle detrazioni per coniuge a carico il lavoratore di fatto non paga l’Irpef.

Il bonus spetta se l’imposta lorda non supera le detrazioni. Sono comprese quelle per familiari a carico?

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 28 aprile 2014 ha precisato che “Non rileva la circostanza che l’imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall’art. 13, comma 1, del TUIR, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall’articolo 12 del medesimo TUIR”. Quindi se l’imposta lorda supera le detrazioni per lavoro dipendente (superamento di 8.174 euro).

80 euro in busta paga sono netti o lordi?

La cifra percepita in busta paga, che come abbiamo visto è di 81,53 euro nei mesi di 31 giorni (gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre), di 78,90 euro nei mesi di 30 giorni (aprile, giugno, settembre e novembre) e di 73,64 euro a febbraio, per coloro che hanno un reddito imponibile fiscale inferiore a 24.000 euro, è netta in tasca. Ossia gli 80 euro in busta paga sono netti. Il lavoratore non paga imposte sul credito Irpef erogato dal datore di lavoro. 

Quale è il reddito minimo e massimo per avere diritto al bonus?

Il presupposto è che l’imposta lorda calcolata superi la detrazione per lavoro dipendente. Ossia la misura esclude gli incapienti, ossia coloro che hanno un imposta lorda (il 23% del proprio reddito) che non supera la detrazione spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del TUIR, ossia la detrazione per lavoro dipendente. Applicando tale detrazione, il lavoratore che ha un reddito di 8.000 euro non paga alcuna imposta Irpef e quindi è incapiente, non ha diritto al bonus. La detrazione minima spettante è di 1.880 euro e quindi fino a 8.174 euro il bonus non spetta perché il lavoratore è incapiente. Parliamo di lavoratori che hanno lavorato per tutto l’anno solare.

Oltre tale reddito di 8.174 euro il bonus spetta, e nella misura piena quindi 80 euro al mese da maggio a dicembre 2014 per un totale di 640 euro nel 2014 o 960 euro nel 2015. L’importo massimo è di 24.000 euro per avere diritto a 960 euro, oppure 26.000 euro di reddito per non avere più diritto al bonus.

Per coloro che lavorano per un periodo inferiore all’anno, il calcolo del requisito dell’imposta lorda che supera la detrazione per lavoro dipendente va riformulato caso per caso. Può spettare il bonus con un reddito inferiore agli 8.174 euro, ad esempio, ad un lavoratore che lavora otto o nove o dieci mesi su dodici nell’anno.

80 euro in busta paga e contratto part-time

Il riconoscimento del credito è legato al proprio reddito imponibile ai fini fiscali prodotto nell’anno, indipendentemente dal contratto di lavoro stipulato. Chi ha un contratto a tempo parziale normalmente percepisce una retribuzione inferiore per effetto dell’orario di lavoro ridotto. E quindi è possibile che il lavoratore diventi incapiente, ossia che la propria detrazioni per lavoro dipendente superi l’imposta lorda.

Il lavoratore contribuente deve verificare se il proprio reddito da contratto part-time è inferiore al reddito minimo e massimo previsto per l’erogazione del bonus. Nel caso del contratto part-time, se il reddito rientra tra i 8.174 euro e i 24.000 euro spetta nella misura piena di 960 euro, se il lavoratore ha lavorato tutti e 12 i mesi dell’anno, anche se con contratto a tempo parziale.

Per alcuni lavoratori con contratto a tempo parziale, si pensi a coloro che hanno un contratto part-time al 50% dove lavorano 20 ore settimanali, si pone il “problema” del mancato superamento, nell’arco dell’intero anno, degli 8.174 euro di reddito imponibile fiscale in busta paga che consente l’incasso del bonus di 80 euro. Per questi lavoratori c’è il rischio della restituzione del bonus. E’ consigliabile, per coloro che lavorano part-time al 50%, di accordarsi con il proprio datore di lavoro per eseguire delle prestazioni di lavoro supplementare atte a superare il limite di reddito. Ovviamente, se per esigenze aziendali ciò è possibile.

Il bonus di Renzi spetta in caso di contratto a termine?

L'ulteriore domanda è: gli 80 euro in busta paga spettano se il lavoratore ha un contratto a tempo determinato? Il credito Irpef o bonus 80 euro di Renzi spetta in relazione al proprio reddito prodotto nell’anno solare intero, quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La tipologia contrattuale, il contratto a tempo determinato, pone un unico problema: ossia se il contratto a termine si conclude nell’anno. In questo caso il contribuente deve verificare se il minor reddito (per effetto di un numero di mesi lavorati inferiore a 12) determina un mancato raggiungimento del limite minimo di 8.174 euro per ricevere il bonus. L’art. 13 comma 1 del TUIR inoltre alla lettera a) precisa che “Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro”.

Ne consegue che fino a 6.000 euro di reddito, il contribuente non paga l’Irpef e quindi essendo incapiente non ha diritto al bonus di 80 euro disposto dal Governo Renzi. Aldilà dei limiti di reddito, il contribuente che ha un contratto a termine, se non ha lavorato per tutti e 12 i mesi con contratto di lavoro subordinato, ha diritto ad una misura inferiore del bonus rispetto ai 960 euro previsti.

Il lavoratore potrebbe aver diritto al bonus di 80 euro per effetto, invece, della stipula di più contratti a tempo determinato nello stesso anno solare. O comunque alla stipula di rinnovi del contratto a termine con la stessa azienda. Va precisato che ai fini del diritto al bonus, va preso in considerazione il reddito complessivo percepito nell’anno, quindi la somma di tutti gli imponibili fiscali dei contratti di lavoro avuti nell’anno.

Può capitare che il lavoratore per effetto della sommatoria dei redditi di più contratti, abbia un imposta lorda calcolata annualmente che supera la detrazione per lavoro dipendente globalmente spettante nell’anno. In questo caso c’è il diritto al bonus di 80 euro per tutti i mesi lavorati nell’anno con contratto a tempo determinato. Se in sede di conguaglio fiscale di fine anno, il lavoratore non riceve dalla propria azienda il calcolo definitivo del bonus di 80 euro spettante nell’anno, al lavoratore non resta che richiedere il bonus di 80 euro presentando la dichiarazione dei redditi, ossia il modello 730 preferibilmente oppure il modello Unico PF.

Spetta il bonus al collaboratore con contratto a progetto?

Certamente, nella platea dei beneficiari, come confermato anche dalla circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate ci sono anche i possessori di un reddito di cui alla lettera c-bis dell’art. 50 del TUIR che disciplina i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente. Quindi i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinate e continuativa (co.co.co. o contratti a progetto) rientrano tra i redditi per i quali si ha diritto al bonus. Del resto i lavoratori in questione possono verificare che in busta paga è presente per loro la detrazione per lavoro dipendente, essendo ad essi equiparati ai fini fiscali.
I lavoratori a progetto hanno un paio di cose in più da verificare, o per meglio dire devono stare più attenti. Siccome in molti percepiscono un reddito inferiore rispetto ai redditi normalmente percepiti dai lavoratori dipendenti sulla base dell’applicazione del CCNL di settore, sia perché il progetto ha una durata inferiore all’anno oppure perché la prestazione lavorativa ha una durata temporale inferiore, essi devono stare attenti a verificare di superare, sommando tutti i redditi da contratti a progetto nell’anno, gli 8174 euro di reddito minimo, manche verificare di non superare i 24.000 o 26.000 euro, per non rischiare una restituzione del bonus.

Bonus di 80 euro e due o più contratti part-time o a termine nell’anno

Molti lavoratori, soprattutto i precari, che sono tanti purtroppo, possono essere titolari di due o più contratti in un anno. Un contratto a termine ti scade, finisce e cambi datore di lavoro. Oppure il caso del lavoratore che passa da un contratto a progetto all’altro. Tutti i casi in cui i datori di lavoro sono due, uno dopo l’altro, o addirittura due datori di lavoro contemporaneamente (come chi ha due contratti part-time), rappresentano un possibile problema in riferimento al calcolo del bonus spettante. Il lavoratore, che come contribuente è destinatario del bonus Irpef calcolato sul reddito annuale, è l’unico responsabile dell’erogazione de bonus, anche se il datore di lavoro agisce “in via automatica”. Quindi gli altri redditi avuti nell’anno, precedentemente o contemporaneamente, vanno segnalati al datore di lavoro attraverso una comunicazione. E chi non ha diritto al bonus, perché sommando i redditi supera i 26.000 euro, deve immediatamente comunicare tale condizione al datore di lavoro.

Se la somma di tutti i redditi supera 8.174 euro e non supera 24.000 euro il bonus spettante è di 960 euro annui. Nel caso di uno o più contratti (part-time, a termine, contratto a progetto, ecc.), il lavoratore deve quindi avere cura di determinare il proprio reddito complessivo percepito nell’anno, in modo da verificare se c’è il superamento del reddito di 24.000 euro (limite oltre il quale il credito non spetta più nella misura di 640 euro, quindi 80 euro al mese), oppure del reddito di 26.000 euro (limite oltre il quale il bonus non spetta).

A livello fiscale due o più CUD in un anno, relativi a più redditi prodotti nell’anno, comportano non pochi problemi a livello di conguaglio, quindi è sempre consigliabile che il lavoratore che ha percepito un reddito presso un  altro datore di lavoro, comunichi all’ultimo datore di lavoro, i propri redditi percepiti nell’anno.

Gli obblighi comunicativi ai datori di lavoro. Il reddito derivante da un altro contratto di lavoro, sia precedente che contemporaneo, deve essere comunicato. In ogni caso, quando il lavoratore sa di avere un altro reddito nell’anno che non è a conoscenza del datore di lavoro che eroga il bonus, è necessario provvedere alle dovute comunicazioni se ci sono problemi di superamento dei limiti di 24.000 euro o 26.000 euro che possono portare ad una restituzione del bonus.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E del 14 maggio 2014 tratta appunto il calcolo del credito Irpef, quindi del bonus di 80 euro mensili o 640 euro, in caso di precedenti rapporti di lavoro o di rapporti di lavoro contestuali. Vediamo i due scenari.

Calcolo del credito per chi cambia datore di lavoro. Il primo riguarda due o più contratti di lavoro, non contemporanei, che il lavoratore ha nell’anno 2014. L’Agenzia delle Entrate fornisce alcune risposte anche in relazione a quei casi in cui c’è da affrontare un calcolo del credito in presenza di precedenti rapporti di lavoro.

Si tratta di tutti quei casi in cui il lavoratore ha avuto un altro reddito nell’anno derivante da un rapporto di lavoro concluso con un altro datore di lavoro. Si pensi ai lavoratori con contratto a termine, che alla scadenza del contratto passano ad un’altra azienda, oppure i lavoratori che si dimettono risolvendo un contratto di lavoro e poi accettano un nuovo contratto presso altro datore. Oppure semplicemente coloro che hanno avuto un contratto che si è risolto, per scadenza del termine o per licenziamento o dimissioni, e trovano un nuovo lavoro. E l’ultimo datore di lavoro deve erogare il bonus, essendo obbligato, come abbiamo visto, a calcolarlo sulla base del reddito complessivo presunto del lavoratore nell’anno.

Il quesito al quale risponde l’Agenzia delle Entrate è il seguente: “Si chiede di conoscere come si debba comportare un sostituto d’imposta in caso di assunzione nel corso dell’anno di un lavoratore che abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro nel medesimo anno”.

Bisogna presentare i CUD dei precedenti datori di lavoro. L’Agenzia delle Entrate nella risposta richiama l’obbligo dei datori di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, a rilasciare il modello CUD entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Quindi il lavoratore, fino alla data di pubblicazione del CUD, ora Certificazione Unica (che certifica i redditi che sono interessati dal bonus), che normalmente avviene a fine anno o ad inizio anno successivo, ha diritto a ricevere il CUD o CU, nel quale oltre ad evincersi il reddito percepito imponibile fiscale, c’è indicato l’importo del credito erogato al lavoratore, nonché quello maturato e non erogato, indicato nelle annotazioni del CUD o CU.

Se l’interessato consegna il CUD o CU al nuovo datore di lavoro, quest’ultimo dovrà tenere conto dei dati ivi esposti per calcolare la spettanza del credito e il relativo importo. Ma il lavoratore non consegna il CUD o CUal datore di lavoro, quest’ultimo può erogare il bonus in base ai dati in suo possesso, ed in maniera automatica. Deve essere cura del lavoratore informare il datore di lavoro di un altro reddito percepito nell’anno, del resto le conseguenze sono tutte del contribuente che potrebbe subire un ricalcolo del bonus con restituzione.

Calcolo del credito considerando i CUD. Se il lavoratore informa il nuovo datore di lavoro del precedente rapporto di lavoro e quindi consegna il CUD o Certificazione Unica CU, la verifica della “capienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato andrà effettuata tenendo conto anche dell’importo del reddito e dei giorni per cui spettano le detrazioni per lavoro, indicati nel CUD o CU relativo al precedente rapporto di lavoro, così come la determinazione dell’importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo andrà effettuata tenendo conto anche del reddito indicato nel medesimo CUD o CU.

Dall’importo del credito spettante dovrà essere detratto quanto eventualmente riconosciuto dal precedente sostituto d’imposta a titolo di Bonus. L’importo del credito residuo da erogare dovrà essere ripartito tra i periodi di paga, tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga, come già visto.

Se il lavoratore si accorge di superare il limite di 26.000 euro sommando i redditi. Il lavoratore nuovo assunto è tenuto anche, e soprattutto, a comunicare al nuovo datore di lavoro sostituto stesso di non avere i presupposti per il riconoscimento del credito, ad esempio perché sommando i redditi derivanti dai due rapporti di lavoro ha un reddito complessivo superiore a quello che consente il relativo riconoscimento. Sempre al fine di evitare una restituzione del bonus che può avvenire anche con un accertamento dell’Agenzia delle Entrate se il lavoratore dimentica di ricalcolare il credito in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, quindi con il 730 2015 o il modello Unico PF 2015. 

Due contratti di lavoro contestuali (es. due part-time). Un altro caso che può capitare è la presenza di due contratti di lavoro contemporaneamente. L’esempio classico è di un lavoratore che ha due part-time al 50% presso due datori di lavoro. Ma anche quei lavoratori che hanno un part-time e un contratto a progetto, oppure due contratti collaborazione, ecc. L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni anche per questo caso rispondendo ad uno specifico quesito. Il pericolo è che i due datori di lavoro erogano entrambi il bonus, con ovvio pericolo di restituzione in sede di conguaglio, o nel 730. Oppure a seguito di controllo del Fisco.

Rapporti di lavoro contestuali. La domanda a cui risponde il Fisco è: Nell’ipotesi in cui un soggetto abbia in corso contemporaneamente più rapporti di lavoro che danno diritto al credito, come si devono comportare i sostituti nei confronti del soggetto?

L’Agenzia delle Entrate ribadisce che il datore di lavoro agisce per dettato normativo in via automatica: “il riconoscimento del credito da parte dei sostituti d’imposta è previsto dal decreto “in via automatica” e, quindi, deve essere erogato senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari”. Che sarebbero i lavoratori.

Lavoratore che non supera con due contratti i 26.000 euro annui. Nella ipotesi in cui l’importo del reddito complessivamente derivante dai rapporti in essere non ecceda quello massimo previsto dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, quindi la somma dei redditi dei due contratti contemporanei non fa superare al lavoratore la soglia annuale di 26.000 euro di reddito, allora sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito.

La comunicazione ad uno dei due datori di lavoro. Il lavoratore è tenuto a chiedere a uno dei due sostituti d’imposta di non riconoscere il credito. In tal modo, il credito sarà riconosciuto da un solo sostituto d’imposta, evitando una doppia erogazione con conseguente obbligo di restituzione, che è comunque in capo al contribuente, nel conguaglio fiscale di fine anno o col modello 730.

Lavoratore che supera i 26.000 euro. L’Agenzia segnala è che nella circolare n. 8/E del 2014 ha specificato ai lavoratori ”che si accorgono di non avere i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, che sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto”. Quindi il lavoratore che sa di avere un altro reddito contestuale, e che sa di superare i 26.000 euro con la somma dei due redditi, deve agire fermando l’erogazione del bonus, da parte di entrambi i datori di lavoro.

Superamento limite di 26.000 euro: Necessaria una comunicazione scritta ad entrambi i datori di lavoro. Infatti l’Agenzia conferma: “Nei casi in cui un soggetto sia titolare di redditi di lavoro derivanti da più rapporti di lavoro contestuali che isolatamente considerati danno diritto al credito, ma l’importo del reddito complessivamente derivante dai rapporti in essere ecceda quello massimo previsto dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, non sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e il lavoratore è tenuto a comunicare detta circostanza ai sostituti d’imposta. Questi ultimi, sulla base della comunicazione ricevuta, non riconosceranno il credito”.

Ad esempio, se un soggetto è titolare di due rapporti di collaborazione, per i quali è previsto un compenso, rispettivamente, di euro12.000 e di euro 18.000, i due sostituti d’imposta devono riconoscere il credito in via automatica. Il lavoratore, tuttavia, sa che sommando il reddito lordo dei due rapporti raggiunge un reddito complessivo di euro 30.000 e non ha diritto al credito. Per effetto di quanto indicato nella circolare, il lavoratore è tenuto comunicare ai due sostituti d’imposta di non aver diritto al credito.

Due rapporti di lavoro possono sempre comportare un conguaglio a debito. Aldilà dello specifico riferimento al bonus e quindi al pericolo di restituzione dei 960 euro, il lavoratore in tutti i casi in cui è titolare di più di un reddito nell’anno, e quindi riceve due o più CUD, è sempre a rischio di ricalcolo delle imposte con risultati negativi. Il reddito sommato incide non solo sul credito Irpef stabilito dal Governo Renzi, ma anche sulle detrazioni fiscali, sull’imposta lorda calcolata secondo le aliquote Irpef. Per maggiori informazioni vediamo due o più CUD in un anno: perché il conguaglio nel 730 costa caro.

Con 9.000 euro all’anno ho diritto al bonus?

L’art. 13 del TUIR che disciplina i redditi da lavoro dipendente, e il cui meccanismo è richiamato come base per il diritto al bonus prevede che sia riconosciuto a chi ha un reddito di 9.000 euro (e fino a 28.000 euro), e quindi un’imposta lorda del 23% su 9.000 pari a 2.070 euro, ha diritto ad una detrazione pari a 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro. Ne consegue che l’imposta lorda di 2.070 euro supera la detrazione spettante di 1.834,90 (978 euro + 856,90)  e quindi il contribuente non è incapiente (deve una imposta Irpef di 235,10 euro. Ne consegue che tale lavoratore, se ha lavorato tutto l’anno, ha diritto al bonus 960 euro. Il calcolo è lo stesso, con cambiamenti relativi alla detrazione spettante, anche per coloro che hanno un reddito di 10.000 euro, 11.000 euro, 15.000 euro, ecc. Per tutti spettano 960 euro di bonus del Decreto Irpef. Ovviamente per coloro che non superano 24.000 euro di imponibile fiscale.

Su quali redditi si calcola il limite di 24.000 euro e di 26.000 euro?

Vediamo il rapporto tra bonus di 80 euro e altri redditi. Per erogare il bonus di Renzi si deve tener conto del reddito complessivo ai fini Irpef e secondo la normativa del TUIR. Il reddito da considerare è quello dell’anno in corso (presunto e definitivo), non quello dell’anno precedente certificato e indicato nel CUD 2014 o nella Certificazione Unica 2015. Sono inclusi nel reddito complessivo non solo tutti i redditi derivanti da lavoro dipendente o assimilato, aldilà del contratto stipulato (a termine, contratto a tempo indeterminato, contratto a progetto, contratto a chiamata o intermittente ecc.) ma anche gli altri redditi da lavoro autonomo, anche occasionale, i redditi dei terreni e dei fabbricati (quindi i canoni di affitto percepiti dal contribuente, compreso quelli con cedolare secca), i redditi di pensione e i redditi diversi. Dal calcolo del reddito complessivo ai fini del bonus va escluso il reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze, nonché il reddito derivante da somme percepite a titolo di incrementi di produttività (detassazione).

Posso verificare sul modello CUD o in busta paga se ho diritto al bonus?

Non è corretto utilizzare il modello CUD (o il nuovo modello CU) per avere la certezza del diritto all’erogazione del bonus di 80 euro. Il modello CUD certifica il redditi dell’anno precedente, ossia il CUD 2014 certifica i redditi dell’anno 2013 o la Certificazione Unica 2015 certifica i redditi dell’anno 2014. Per l’erogazione del bonus di 80 euro il reddito determinante è quello dell’anno in corso e non dell’anno precedente. Tuttavia, il lavoratore può comunque verificare consultando il CUD o la CU se è in possesso sia del requisito reddituale (meno di 24.000 euro di imponibile fiscale annuo) sia il requisito dell’imposta lorda superiore alla detrazione fiscale per lavoro dipendente.

Il reddito imponibile fiscalmente prodotto nell’anno è indicato nel punto 1 della parte B – Dati Fiscali a pagina 1 del CUD. Il punto 1 è denominato “Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir”. Sarebbe la somma dell’imponibile fiscale di tutte le buste paga percepite. Quindi per avere maggiore certezza bisogna prendere tutte le buste paga dell’anno  e controllare l’imponibile fiscale, sommarlo e proiettarlo sui 12 mesi. In alcune buste paga il progressivo imponibile fiscale è indicato nell’ultima busta paga. In generale, il reddito cambia di poco in aumento tra un anno e l’altro. Devono stare più attenti coloro che sono vicini ai 23.000 euro di reddito prodotto nell’anno precedente, come certificato nel CUD o CU. Per maggiori informazioni vediamo come leggere la Certificazione Unica.

Per verificare se l’imposta lorda nell’anno scorso ha superato la detrazione per lavoro dipendente, e quindi farsi un’idea se si ha diritto al bonus, basta controllare che l’imposta lorda (punto 101 della sezione Altri dati della parte B – Dati fiscali) supera la “Detrazione per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati (punto 107 sempre della sezione Altri dati della parte B – Dati fiscali).

Anche in questo caso, in busta paga è possibile verificare il superamento. Nella parte bassa è indicata la detrazione per lavoro dipendente spettante ogni mese, mentre l’imposta lorda può essere indicata sia nella parte centrale che in basso nella parte dove ci sono i dati fiscali. Anche in questo caso andrà proiettata la situazione sull’intero anno. In ogni caso chi supera 8.174 euro di reddito non è incapiente, ha sempre un’imposta lorda che supera le detrazioni per lavoro dipendente, aldilà delle altre detrazioni fiscali indicate in busta paga come la detrazione per familiari a carico.

Il bonus è sempre di 80 euro al mese?

No, mai. Il bonus di 80 euro di Renzi in realtà è dato dal seguente calcolo: 960 diviso 365 per il numero di giorni del mese (31 o 30 o 28) ovviamente lavorati. Il credito Irpef è quindi “rapportato al periodo di lavoro nell’anno” quindi può spettare in misure differenti in base al numero di giorni lavorati nel mese.

Cosa significa che “il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”? Significa che il bonus potrebbe spettare in una cifra inferiore di 80 euro al mese. Nel Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, che ha introdotto tale credito come riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati, e nella Legge di Stabilità 2015, c’è tale dicitura. Significa che pur essendo il bonus di 960 euro (i famosi 80 euro al mese), esso è in realtà fiscalmente un credito di 960 euro per tutto l’anno. Ne consegue che chi ha lavorato meno di 12 mesi nell’anno deve subire un ricalcolo del credito spettante. Il bonus potrebbe spettare ad esempio per chi ha avuto un contratto a termine fino a settembre, non lavorando quindi gli 3 mesi su 12, nella misura di 9 su 12 di 960 euro, ossia 720 euro.

Nel caso di un contribuente che percepisce l’intero importo del bonus, ma che in realtà ha lavorato meno di 12 mesi nell’anno, nel conguaglio fiscale di fine anno il datore di lavoro provvederà al ricalcolo del bonus effettivamente spettante, anche in base al reddito, applicando le eventuali trattenute o minor accrediti del bonus stesso nella busta paga di dicembre. Se il datore di lavoro non vi provvede, il contribuente dovrà presentare il modello 730 e ricalcolare il credito spettante, restituendo l’eventuale credito percepito nelle buste paga, attraverso il pagamento di una maggiore Irpef sulla base del conguaglio effettuato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il bonus “rapportato al periodo di lavoro” si calcola a giorni. Nella circolare n. 9/E del 14 maggio 2014, come abbiamo visto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato: “In base al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR il credito spetta se l’imposta lorda sui redditi di lavoro è superiore alle detrazioni per lavoro. In linea generale, si ritiene che nella verifica della spettanza del credito, il disposto del comma 2 dell’art. 1 del decreto, secondo cui il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno, debba essere inteso facendo riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro”. Quindi l’importo effettivo in busta paga dipende dai giorni di lavoro. Per maggiori informazioni vediamo il calcolo del credito Irpef: ecco l’importo mensile.

Rientro tra i beneficiari, ma ho perso il lavoro, ho diritto al bonus di 80 euro?

I contribuenti privi di un sostituto d’imposta, ossia di un datore di lavoro, ma che hanno prodotto un reddito da 8.174 a 26.000 euro nell’anno solare, oppure un reddito tale da assicurare un imposta lorda superiore alla detrazione per lavoro dipendente, con una tipologia di reddito che rientra tra i casi previsti, hanno diritto all’erogazione del bonus di 80 euro o credito d’imposta di cui al comma 1-bis introdotto dal Decreto Legge n. 66 del 2014 nell’art. 13 del TUIR e seguenti proroghe nella Legge di Stabilità. Possono ricevere il bonus secondo le modalità previste per i contribuenti privi di sostituto d’imposta.

Come ricevono il bonus i contribuenti rimasti disoccupati, senza lavoro e senza sostituto d’imposta. La circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 spiega le modalità di fruizione del bonus in questo caso: “ I soggetti titolari nel corso dell’anno di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati nell’art. 1-bis dell’art. 13 del TUIR, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta, secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi (es. modello 730), e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero richiederlo a rimborso”.

Il bonus di Renzi spetta ai lavoratori disoccupati?

I lavoratori disoccupati possono beneficiare del bonus se durante l’anno hanno prodotto un reddito da lavoro dipendente o assimilati tale da non rientrare tra gli incapienti, ossia un reddito di almeno 8.174 euro. E tra i redditi che consentono la percezione del bonus di Renzi ci sono anche le prestazioni a sostegno del reddito.

Il bonus di 80 euro spetta ai pensionati?

L’art. 49 del TUIR citato dal decreto che ha introdotto il bonus di 80 euro, poi confermato dalla legge di Stabilità, include i redditi da pensione tra i redditi sostanzialmente assimilati a quello di lavoro dipendente. Ma non per il bonus di 80 euro: è lo stesso decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 che ha introdotto il bonus di 640 euro (80 euro al mese) ad escludere dai redditi rilevanti quelli relativi al comma 2, lettera a) dell’art. 49 del TUIR ossia “a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”. Il bonus non spetta ai pensionati ma solo ai titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilati.

Quando l’Inps paga gli 80 euro di Renzi

Vediamo ora quali sono le prestazioni Inps che danno diritto agli 80 euro erogati dall’Inps. Ci sono infatti prestazioni che danno diritto al bonus di Renzi. Se per i pensionati non vi è diritto al bonus di 80 euro, per alcune prestazioni l’Inps include il bonus di 80 euro.

Il principio generale è che l’Inps deve erogare il bonus a tutti coloro che percepiscono prestazioni previdenziali che fiscalmente, secondo la normativa del TUIR, sono considerate assimilate ai redditi di lavoro dipendente, mentre deve escludere tutte quelle prestazioni Inps che sono assimilate ai redditi di lavoro autonomo. Tutto dipende dal trattamento fiscale della prestazione a sostegno del reddito erogata dall’Inps, sia durante il rapporto di lavoro (es. malattia o maternità), sia successivamente (es. indennità di disoccupazione Naspi). Ulteriori casi di esclusione sono legati alla tassazione separata o ai redditi esenti. Vediamo tutto nel dettaglio secondo la circolare INPS n. 67 del 29 maggio 2014.

80 euro e indennità di malattia o maternità

Le prestazioni di sostegno al reddito, come precisa l’Inps, sono legate al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso.

Quando si tratta di eventi temporanei e imprevedibili in costanza di rapporto, ossia durante il rapporto di lavoro e quindi con la presenza nella vita del lavoratore di un datore di lavoro (che nel caso del bonus agisce come sostituto d’imposta) l’intervento dell’Inps a sostegno del reddito può concretizzarsi attraverso delle prestazioni come l’indennità di malattia, oppure l’indennità di maternità. In caso di crisi aziendale c’è anche la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria (CIG) che straordinaria (CIGS).

Su queste prestazioni sopra elencate il credito Irpef spettante può raggiungere la misura piena di 960 euro per coloro che hanno un reddito complessivo, quindi sommando tutti i redditi (quelli erogati dal datore di lavoro e dall’Inps, quando sono fiscalmente rilevanti), non superiore a 24.000 euro e che hanno lavorato o percepito un’indennità da parte dell’Inps per un totale di 365 giorni nel 2014. Il bonus che è stato pubblicizzato come bonus di 80 euro per 8 mesi, è rapportato ai periodi di lavoro nell’anno. E spetta pure per i giorni in cui si percepisce un’indennità Inps.

Casi diversi sono quelli dove l’Inps interviene quando il lavoratore è rimasto disoccupato, vediamo per quali indennità spetta il bonus e in che misura.

L’Inps infatti interviene anche successivamente, quando il rapporto di lavoro si è concluso, quando è arrivata la dimissione o licenziamento o altre cause di cessazione del rapporto di lavoro stesso. In questo caso le prestazioni previdenziali e assistenziali in soccorso del reddito del lavoratore sono le prestazioni come l’indennità di mobilità, l’ex indennità di disoccupazione ora Naspi, ex ASpI e MiniASpI (in quest’ultimo caso, quando c’erano i requisiti ridotti). Tutte queste prestazioni sono legate alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro e quindi alla perdita del posto di lavoro.

Perché le prestazioni Inps a sostegno del reddito possono dare diritto al bonus. Le prestazioni a sostegno del reddito sopra elencate rientrano nell’ambito di applicazione della normativa riguardante il bonus di Renzi (credito Irpef art. 1 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014) per il seguente motivo: in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli artt. 49 e 6 del T.U.I.R. così come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 326/1997. Quindi sono considerati reddito di lavoro dipendente, con conseguente diritto al bonus di 80 euro mensili (che poi è un credito Irpef fino a 960 euro annui).

La circolare n. 9/E del 14 maggio 2014 dell’Agenzia delle Entrate, che tratta appunto gli aspetti operativi del bonus di Renzi, ha evidenziato che le somme percepite a titolo di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi da lavoro dipendente, che, in virtù del comma 2 dell’art. 6 del T.U.I.R., sono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.

Peraltro anche i percettori di prestazioni a sostegno del reddito hanno diritto alle detrazioni di cui al comma 1 dell’art. 13 del T.U.I.R., le quali competono nell’anno in cui i redditi vengono erogati e sono assoggettate a tassazione corrente. Per tali motivi il reddito percepito dall’Inps rientra tra quelli che danno diritto al bonus di 80 euro (o per meglio dire al credito Irpef fino a 960 euro annui).

Anche per le indennità sopra elencate, quindi l’Aspi e la mobilità, il credito Irpef può raggiungere i 960 euro totali se il lavoratore non percepisce un reddito complessivo superiore a 24.000 euro (compreso indennità dell’Inps) e se ha avuto un periodo di lavoro (più periodi indennizzati dall’Inps) di 365 giorni nell’anno (tutto l’anno).

Chi paga il bonus di 80 euro tra datore di lavoro e l’Inps. L’ente previdenziale nella sua circolare n. 67 del 29 maggio 2014 ricorda e precisa che “le prestazioni di malattia e maternità possono, ai sensi della normativa vigente, essere erogate direttamente dall’Istituto, sia in costanza del rapporto di lavoro, sia nel caso di cessazione dello stesso”. Ma poi fa riferimento alla prassi normale nel mondo del lavoro, ossia che tali prestazioni le anticipa il datore di lavoro e quindi esso deve erogare il bonus: “In merito alle modalità di pagamento di tali prestazioni, in molti casi le stesse sono anticipate dal datore di lavoro e conguagliate con i contributi dovuti all’Istituto. In tale ipotesi il sostituto di imposta è il datore di lavoro che dovrà riconoscere l’eventuale credito spettante”.

Quando paga l’Inps in qualità di sostituto d’imposta. La circolare: “Per le prestazioni il cui pagamento è, invece, effettuato direttamente all’assicurato sarà l’Istituto che, in qualità di sostituto di imposta ed in applicazione della normativa in oggetto, riconoscerà l’eventuale credito spettante ai potenziali beneficiari.

Quindi, solo tali prestazioni, per le quali l’Istituto effettua il pagamento diretto all’assicurato e svolge le funzioni di sostituto di imposta (es. indennità di disoccupazione ora NAspi), saranno prese a base per il calcolo del reddito complessivo per l’eventuale riconoscimento del credito Irpef”.

Come l’Inps calcola il bonus spettante. Il calcolo del bonus viene effettuato dall’Inps nella stessa qualità del datore di lavoro nel caso dei lavoratori dipendenti, ossia come sostituto d’imposta. Anche in questo caso, quello dell’Inps, il bonus va erogato in via automatica sulla base dei dati in proprio possesso. L’Inps precisa che il reddito di riferimento è quello previsionale e che nel caso delle prestazioni a sostegno del reddito, sia quelle erogate in costanza di rapporto di lavoro che quelle erogate a seguito di cessazione dello stesso, il bonus sarà calcolato in relazione ai giorni indennizzati. Ma in alcuni casi il calcolo è in base ai dati reddituali disponibili mensilmente. Vediamo le modalità di calcolo del bonus erogato dall’Inps. 

Bonus di 80 euro e cassa integrazione, Naspi e indennità di mobilità

Bonus di 80 euro e Naspi, cassa integrazione, indennità di mobilità, Asdi e Dis-Coll. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 14 maggio 2014 ha chiarito che il bonus, ossia il credito Irpef, spetta anche ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’Inps, quindi ai lavoratori in cassa integrazione guadagni (sia cassa integrazione ordinaria CIG, che cassa integrazione straordinaria CIGS, sia CIG in deroga), ai lavoratori che percepiscono l’indennità di mobilità e l’ex indennità di disoccupazione ora Naspi (ex Aspi e con requisiti ridotti Mini Aspi). La motivazione è che “le somme percepite dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, in base al comma 2 dell’art. 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti”.

L’importo del bonus di Renzi, come abbiamo detto, non è 80 euro ma viene calcolato in base al numero di giorni che danno diritto alla prestazione a sostegno del reddito. Per alcuni è di 960 euro annui, per altri molto meno. Tutti coloro che quindi percepiscono una prestazione a sostegno del reddito da parte dell’Inps hanno quindi diritto al bonus. L’importo percepito, 80 euro mensili o 960 euro annuali o di meno, dipende dal numero di giorni che danno diritto all’indennità. Il tutto è chiarito da una circolare dell’Agenzia delle Entrate, che ora approfondiamo.

Indennità per disoccupazione Naspi, indennità di mobilità e Cassa integrazione Cig, il bonus è automatico. Nel comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate annuncia: “Il credito Irpef scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e di disoccupazione. Il diritto al bonus, infatti, come chiarisce la circolare n. 9/E, è da considerarsi “automatico”, perché le somme percepite costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti. In particolare, l’entità del credito va calcolata in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014 o 2015 o 2016 o 2017, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Naturalmente, spetta all’ente erogatore, in qualità di sostituto d’imposta, il compito di determinare in via automatica la spettanza del credito e il relativo importo sulla scorta dei dati in suo possesso”.

A quando ammonta l’importo del bonus? Dipende dai giorni indennizzati. Come abbiamo visto, il credito Irpef di 960 euro è un diritto di tutti coloro che hanno un reddito inferiore a 24.000 euro. Per coloro che avranno un reddito da 24.000 a 26.000 euro, il bonus spetta in una misura diversa. La normativa prevede che il bonus sia calcolato tenendo conto anche del periodo di lavoro nell’anno, quindi il contribuente a fine anno deve verificare non solo il proprio reddito complessivo percepito ma anche i periodi di lavoro nell’anno. Ed ora anche i periodi in cui ha percepito l’indennità dell’Inps. Ma aldilà di quanto percepisce, con il 730 potrà determinare, ed è obbligato come contribuente, il credito Irpef a lui spettante secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR. Ma vediamo ora quando potrebbe erogare l’Inps sulla base dei parametri indicati dall’Agenzia delle Entrate nella circolare.

A rispondere sull’ammontare del bonus erogato dall’Inps è sempre l’Agenzia nel quesito: “I percettori di dette somme hanno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente previste dal comma 1 dell’art. 13 del TUIR. A tal riguardo il Ministero delle finanze ha specificato che le detrazioni competono nell'anno in cui i redditi per i quali sono concesse sono assoggettati a tassazione, ciò anche con riferimento ai redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente, quali, ad esempio, le indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti, per le quali le detrazioni spettano in relazione ai giorni che danno diritto all'indennità (ad esempio, per l'indennità di disoccupazione, con riferimento ai giorni di disoccupazione che hanno dato diritto alla corresponsione dell'indennità) e alle borse di studio (circolare n. 3/E del 1998).

Ciò premesso, si evidenzia che per espressa previsione dell’articolo 1 del decreto, il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno” (comma 2) e che le disposizioni “si applicano per il solo periodo d'imposta” (comma 3). Considerato che le indennità in esame costituiscono reddito di lavoro dipendente e danno diritto alle relative detrazioni, si ritiene che il credito vada calcolato per le erogazioni effettuate nell’anno, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità”. 

L’Agenzia delle Entrate conclude: “L’ente erogatore (sarebbe l’Inps), in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a riconoscere il credito “in via automatica”, determinando la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a sua disposizione. L’ente che corrisponde i redditi che danno diritto al credito, quindi, nel calcolarne la spettanza e l’importo da erogare, dovrà avvalersi dei dati a propria disposizione riguardanti i redditi percepiti dal lavoratore (ad esempio, i dati desunti dal casellario delle pensioni o quelli relativi a prestazioni previdenziali direttamente erogate ai medesimi lavoratori)”.

Riepilogando, l’Inps nell’anno considerato ha un lavoratore in mobilità, oppure in cassa integrazione guadagni, o sta erogando ad un lavoratore, rimasto disoccupato nel frattempo, l’ex indennità di disoccupazione, ora Naspi (ex Aspi o Mini-Aspi per l’ex indennità con requisiti ridotti). A quel punto l’ente previdenziale, constatato che il reddito che eroga al lavoratore è un reddito assimilabile a quello di lavoro dipendente ai fini fiscali, constatato che tale lavoratore ha diritto alla detrazione per lavoro dipendente e la applica nell’erogargli la prestazione, è obbligato ad erogare anche il bonus in via automatica, nella misura rapportata ai giorni di erogazione della prestazione (CIG o CIGS, mobilità o Aspi) e calcolata sulla base del reddito presunto in suo possesso.

L’Inps ha sicuramente, attraverso l’unilav inviato dal datore di lavoro prima che il rapporto di lavoro si interrompesse o si sospendesse, i dati reddituali del lavoratore, verifica il superamento o meno dei limiti di reddito di 24.000 o 26.000 euro come condizione di spettanza, ed eroga il bonus. Visto che trattasi di titolari di prestazioni a sostegno del reddito, quindi di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro o comunque si trovano in aziende in crisi, sostenuti dalla cassa integrazione o mobilità, la maggior parte dei contribuenti, dei lavoratori, dei percettori di Aspi, cassa integrazione o mobilità, rientrano tra coloro che hanno un reddito inferiore a 24.000 euro, quindi teoricamente hanno diritto alla misura piena del bonus, ossia ai 960 euro.

Ma l’entità della cifra realmente spettante dipende dalla situazione del lavoratore. Per coloro che hanno avuto un anno pieno, ossia completato da periodi di lavoro e disoccupazione o mobilità o cassa integrazione in modo da “coprire” tutti i mesi, il bonus è di 960 euro, se il reddito di lavoro dipendente sommato a quello percepito dall’Inps non supera i 24.000 euro. Ma l’ottenimento della cifra totale di 960 euro potrà avvenire in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il modello 730, molto probabilmente. O potrebbe provvedervi l’Inps nel conguaglio fiscale di fine anno a dicembre (sempre se la prestazione a sostegno del reddito spetta in quel mese). In ogni caso il lavoratore, nella sua qualità di contribuente, ha diritto a questo credito Irpef il cui ammontare può essere ricalcolato presentando il 730, quindi è sempre bene rideterminare il bonus nel prossimo anno.

L’Inps infatti è tenuta ad erogare il bonus in via automatica, ma rapportando i 960 euro (esempio di lavoratori con un reddito di tutto l’anno non superiore a 24.000 euro) al periodo di lavoro nell’anno ed inoltre l’indicazione dell’Agenzia delle Entrate, è che il “il credito vada calcolato per le erogazioni effettuate nell’anno, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità”.

La circolare n. 9/E nel precisare le modalità di computo del periodo di lavoro ha precisato che “il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno, debba essere inteso facendo riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro”. Quindi si contano proprio i giorni di spettanza del Credito Irpef, sia per il periodo di lavoro che per il periodo in cui si percepisce una prestazione dall’Inps.

Gli obblighi comunicativi del lavoratore in mobilità, cassa integrazione e disoccupazione Aspi.  La circolare aggiunge: “Resta fermo che i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti da corrispondere nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto”. E questo è un messaggio per coloro che si accorgono di superare il limite di 26.000 euro tra i redditi percepiti dal datore di lavoro e i redditi percepiti dall’Inps a titolo di indennità di disoccupazione Aspi, mobilità o cassa integrazione.

Pensioni complementari e integrative: il reddito dà diritto agli 80 euro di Renzi

I titolari di redditi da pensione non hanno diritto al bonus di Renzi e ciò ha scatenato non poche polemiche, ma ci sono alcune prestazioni pensionistiche che permettono l’incasso del bonus. La circolare n. 67 del 29 maggio 2014 stabilisce che “fra i redditi assimilati i cui percettori sono ammessi al beneficio sono ricomprese le prestazioni pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993 n.124 e le pensioni integrative qualificate come fondi di previdenza complementare a seguito della sentenza della Cassazione, sezione tributaria n. 13095/2006 recepita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25 del 26 giugno 2006. Tali ultime prestazioni a carattere integrativo sono corrisposte dall’INPS in favore degli ex dipendenti. L’Istituto provvederà, pertanto, a corrispondere il beneficio al verificarsi delle condizioni richieste, ai titolari delle pensioni integrative di categoria 094-PI”.

Gli Enti, diversi dall’INPS, erogatori di prestazioni complementari o integrative provvederanno all’eventuale riconoscimento del credito sulla base dei redditi messi a loro disposizione da parte del Casellario Centrale Pensioni per l’anno corrente. Tali elementi consentono agli Enti sostituti di imposta di effettuare sia il calcolo relativo alla capienza sul proprio trattamento, sia il calcolo relativo al superamento del reddito complessivo, limitatamente ai redditi da pensione. 

80 euro e prestazioni di accompagnamento alla pensione

I redditi da pensione sono esclusi dal credito Irpef, per espressa previsione normativa. Ma ci sono alcune prestazioni di accompagnamento alla pensione che invece rientrano tra i redditi beneficiari del bonus di 80 euro voluto dal Governo Renzi.

Assegni straordinari di sostegno al reddito. Si tratti di misure a sostegno del reddito di accompagnamento alla pensione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi occupazionale. E sono erogati dai Fondi di solidarietà. La corresponsione degli assegni, a soggetti individuati sulla base di requisiti di anzianità, rappresenta una misura atta a sostenere il lavoratore al fine di risarcirlo, almeno parzialmente, della perdita delle retribuzioni subite per effetto della cessazione in via anticipata del rapporto di lavoro.

Le somme sono inquadrate sotto il profilo fiscale tra le somme che sostituiscono il reddito di lavoro dipendente che, in base al principio contenuto nell’articolo 6, comma 2, del T.U.I.R. sono assoggettate al medesimo trattamento tributario applicabile ai redditi sostituiti, ovvero a tassazione ordinaria. In particolare, si tratta degli assegni straordinari erogati in forma rateale dal Fondo ex monopoli di Stato, dal Fondo imprese di riscossione dei tributi erariali, dal Fondo Ferrovie dello Stato, dal Fondo imprese di assicurazione, come da pareri resi dall’Agenzia delle entrate. Rientrano, quindi, nell’ambito di applicazione del credito di cui all’art. 1 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, laddove ricorrano tutte le altre condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del beneficio.

Restano esclusi gli assegni straordinari erogati dai Fondi bancari e dal Fondo Poste italiane in quanto assoggettati al regime della tassazione separata. 

Prestazione di esodo ex art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 per i lavoratori prossimi a pensione.  Anche a tale prestazione di esodo, che ha lo scopo di attuare nei casi di eccedenza di personale interventi in favore dei dipendenti più prossimi alla pensione, si applica il regime della tassazione ordinaria con riconoscimento delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente. Pertanto, trova applicazione il credito Irpef, sempre laddove ricorrano tutte le altre condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del beneficio.

Comunicazione da effettuare all’Inps per il bonus Irpef di Renzi

Quando il titolare di una prestazione previdenziale erogata dall’Inps possiede ulteriori redditi, da lavoro e non, che comportano una variazione del proprio reddito complessivo, ai fini della verifica delle condizioni di spettanza del credito Irpef stesso, come ad esempio il calcolo del limite di 24.000 euro o 26.000 euro di reddito, il lavoratore è tenuto a comunicare all’Inps degli ulteriori redditi. La comunicazione va effettuata anche in altri casi. Per maggiori informazioni vediamo quando è necessario effettuare una comunicazione all’Inps sul bonus. 

Quali prestazioni Inps non danno diritto al bonus Renzi di 80 euro?

Vediamo ora quando l’Inps non paga gli 80 euro di Renzi. Per alcune indennità o prestazioni pagate dall’Inps il credito Irpef Bonus 80 euro di Renzi non spetta, perché sono considerate fiscalmente reddito da lavoro autonomo oppure a tassazione separata. Ecco gli esclusi dal bonus Irpef: Dall’indennità di maternità per le lavoratrici autonome della Gestione Separata, o Artigiani o Commercianti, al TFR dal Fondo di Garanzia, dall’anticipazione Aspi o indennità di mobilità, all’assegno di maternità dei comuni o dello Stato, vediamo tutti casi di esclusione dal credito Irpef fino a 640 euro, meglio conosciuto come bonus di 80 euro.

Va precisato che ai fini del calcolo del reddito complessivo ai fini Irpef, i redditi da lavoro autonomo provenienti da prestazioni Inps non agevolate con il bonus si computano, per la verifica dei limiti di 24.000 euro e 26.000 euro, e possono incidere anche negativamente sul diritto al bonus. E’ il caso dei lavoratori che hanno sia un reddito da lavoro dipendente che una prestazione Inps fiscalmente a tassazione separata nell’anno.

Quindi se il lavoratore ha solo il reddito derivante dalla prestazione Inps esplicitamente esclusa dal bonus, il reddito non conta, viene meno proprio il requisito principale del reddito agevolato. Quando il lavoratore ha più di un reddito, va verificato il cumulo dei redditi ai fini dei limiti di 24.000 o 26.000 euro, includendo però il reddito derivante dalla prestazione Inps considerata reddito da lavoro autonomo.

Prestazioni a sostegno del reddito escluse. Restano escluse dall’ambito di applicazione della normativa sul bonus di Renzi alcune tipologie di prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’Inps, per uno dei seguenti motivi:

  • non rientrano nella normale tassazione ai fini Irpef, quindi sono a tassazione separata;
  • oppure costituiscono reddito di lavoro autonomo;
  • oppure esenti ai fini fiscali.

Vediamo nello specifico quali prestazioni Inps sono escluse e per quali motivazioni, secondo la circolare Inps n. 67 del 29 maggio 2014.

Una tantum cocopro: niente bonus di 80 euro

Nel primo caso, quello dell’esclusione per il regime della tassazione separata, perché la normativa Irpef non si applica e quindi neanche il credito Irpef perché il bonus di 80 euro mensili del Governo Renzi non è altro che un comma 1-bis inserito nell’art. 13 del TUIR che tratta le altre detrazioni fiscali in materia di tassazione Irpef.

Non sono da includere nei redditi per il quali il bonus spetta, le prestazioni a sostegno del reddito soggette a tassazione separata di cui all’art. 17 del T.U.I.R., ossia i seguenti pagamenti effettuati dall’Inps:

  • TFR Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982;
  • TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958;
  • Una Tantum co.co.pro di cui all’art. 2 commi 51 e ss. della legge n. 92/2012;
  • Pagamenti arretrati delle prestazioni Inps se rientrano nel regime fiscale di cui all’art. 17 del T.U.I.R.

Riguardo all’ultimo punto in elenco, i pagamenti arretrati, la circolare Inps si riferisce a tutti gli arretrati percepiti a titolo di indennità di disoccupazione ora Aspi, Mini Aspi, nonché gli arretrati relativi all’indennità di mobilità, la cassa integrazione guadagni (CIG ordinaria o CIGS, CIG in deroga), ma anche le altre prestazioni come le indennità di maternità o di malattia o di congedo straordinario, il congedo obbligatorio del padre, i crediti da lavoro pagati dal Fondo di garanzia, ecc. Quindi pure quei casi in cui il bonus spetterebbe (vediamo quando il bonus spetta e lo eroga l’Inps), il pagamento ritardato che comporta l’applicazione della tassazione separata porta all’esclusione di tale reddito percepito dal diritto al bonus.

Anticipazione Naspi, Aspi, mini Aspi e mobilità in unica soluzione

Anche per i pagamenti anticipati delle indennità in unica soluzione c’è l’esclusione dal bonus di 80 euro di Renzi, sempre perché sono a tassazione separata. L’Inps infatti dice che “vi sono alcune ipotesi in cui in base alla normativa vigente è previsto il pagamento anticipato dell’indennità al fine di incentivare l’avvio di un’attività di lavoro autonomo dell’assicurato. Tali tipologie di indennità non rientrano nel campo di applicazione della normativa del credito di cui all’art. 1 del decreto legge n. 66/2014, in quanto è previsto il regime fiscale della tassazione separata”. Rientrano in tali ipotesi:

  • l’anticipazione dell’ indennità Naspi, ASpI e Mini ASpI (art. 2, comma 19 della legge n. 92/2012);
  • l’anticipazione dell’indennità di mobilità (art. 7, comma 5 della legge n. 223/1991);
  • l’anticipazione del compenso/sussidio in favore degli L.S.U. per avviare l’autoimpiego (D.I. 28 maggio 1998);
  • l’ anticipazione del sussidio concesso in attuazione di programmi di Welfare to work e di sussidi straordinari o speciali concessi dalle Regioni, per finanziare l’autoimpiego dei beneficiari degli stessi.

Per quanto concerne, in particolare l’anticipazione dell’indennità Naspi o Aspi e Mini Aspi, si ricorda che l’art. 2, comma 19, della legge n. 92/2012 prevede, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e dal 2017 in poi, che il lavoratore avente diritto alla corresponsione delle indennità di disoccupazione in ambito ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa o per associarsi in cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

In merito all’esclusione dal bonus di Renzi, l’Inps chiarisce che tale anticipazione, come tutte le altre forme di indennità anticipata sopra elencate, non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità.

Niente bonus di 80 euro per indennità di maternità per lavoratrici autonome

Tra le erogazioni dell’Inps che sono escluse dai redditi utili per il diritto al bonus di Renzi ci sono anche tutte quelle prestazioni il cui reddito non rientra tra quelli assimilati al lavoro dipendente. L’Inps nella circolare n. 67 del 2014: “Sono ancora da escludere dall’ambito di applicazione della normativa del credito Irpef, in quanto costituiscono redditi da lavoro autonomo e non sono redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 comma 1 e comma 2 lett.b) e 50 comma 1 del T.U.I.R.:

  • Indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre);
  • Indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA.

Queste indennità seguono le caratteristiche del reddito principale ai fini fiscali. Quindi essendo lavoratrici o lavoratori autonomi, avendo il reddito da lavoro autonomo, la prestazione Inps rappresenta anch’essa un reddito da lavoro autonomo, una tipologia di reddito che non rientra tra quelli agevolati dal bonus, che sono i redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Assegni di maternità dei Comuni e dello Stato: niente bonus di 80 euro

Prestazioni Inps esenti ai fini fiscali. Quando la prestazione a livello fiscale non è considerata come reddito imponibile, quindi è esente da imposte, le condizioni di spettanza del bonus decadono. Le prestazioni a sostegno del reddito esenti ai fini fiscali, in quanto tali, non sono soggette alla normativa del credito di cui al decreto legge n. 66/2014. Sono le seguenti prestazioni:

  • i trattamenti di famiglia, in quanto redditi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’ art.12 del T.U.I.R (detrazioni per carichi di famiglia);
  • l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni (art. 19 del d.p.c.m. n. 452/2000);
  • l’assegno di maternità dello Stato concesso dall’INPS (art. 2 comma 6 d.p.c.m. n. 452/2000).

Per questa tipologia di redditi l’esclusione dal bonus Irpef deriva dalla manca inclusione nel reddito complessivo, ossia fiscalmente non è considerato un reddito imponibile, né come reddito da lavoro dipendente (che dà diritto al bonus) né come reddito da lavoro autonomo. Non è proprio considerato reddito ai fini fiscali. Non viene computato nel reddito complessivo ai fini del calcolo del limiti di reddito di 24.000 o 26.000 che sono una delle condizioni di spettanza del bonus (sempre per coloro che percepiscono un reddito da lavoro dipendente o assimilato nel 2014 oltre ad una delle prestazioni Inps esenti ai fini fiscali).  

Spetta il bonus per i periodi di aspettativa non retribuita?

La circolare n. 9/E ha ribadito e precisato che il credito Irpef o bonus di Renzi deve essere riconosciuto in base al periodo di lavoro nell’anno: “In base al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR il credito spetta se l’imposta lorda sui redditi di lavoro è superiore alle detrazioni per lavoro. In linea generale, si ritiene che nella verifica della spettanza del credito, il disposto del comma 2 dell’art. 1 del decreto, secondo cui il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno, debba essere inteso facendo riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro”.

L’Aspettativa non retribuita, senza corresponsione di assegni, rientra in quei giorni per i quali non spetta alcuna detrazione per lavoro dipendente perché non lavorati. Pertanto non dà diritto al bonus per quel periodo di assenza.

I premi di produzione si computano nel reddito? E come giorni di spettanza?

I premi di produzione si computano nel reddito di lavoro dipendente e quindi per il calcolo del limite di 24.000 euro e 26.000 che danno diritto ad una somma parziale dei 960 euro nel primo caso, o alla perdita del diritto nel secondo caso.

La circolare tratta un caso particolare, ossia quando il premio di produzione arriva dopo la cessazione del rapporto di lavoro: “per quanto concerne i premi di risultato erogati in anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, si ricorda che nel calcolo del numero dei giorni, per i quali spetta il diritto alle detrazioni (e quindi anche al bonus), non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si è già fruito in precedenza delle detrazioni. Nel caso prospettato, è presumibile che le detrazioni per lavoro dipendente siano state già fruite in precedenza durante il periodo di lavoro che ha dato diritto al premio e, quindi, che il credito non spetti”.

I crediti di lavoro, interessi legali e rivalutazioni, si contano ai fini del reddito?

Tra i redditi computati nel reddito complessivo, per verificare il diritto al bonus, ci sono anche le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del c.p.c., perché sono considerate equiparate al reddito di lavoro dipendente in base all’art. 49, comma 2, lett. b), del TUIR. L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E lo ribadisce: “L’art. 429, ultimo comma, del c.p.c. prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. Si tratta, in sostanza, degli interessi su crediti di lavoro e della rivalutazione, che rientrano nei redditi di lavoro dipendente”.

Quindi gli interessi su crediti di lavoro, le somme ricevute a seguito di sentenza del giudice fanno reddito. Per quanto riguarda invece i giorni di spettanza del bonus, va verificato se spettano per quel periodo le detrazioni per lavoro.

Il credito Irpef in caso di decesso del lavoratore, spetta agli eredi?

L’Agenzia delle Entrate risponde ad una domanda nella circolare n. 9/E, ossia se per un “per un lavoratore deceduto ad aprile, per i primi mesi dell’anno spetta il credito agli eredi. E come lo devono considerare gli eredi. La risposta dell’Agenzia è la seguente: “In base al comma 2 dell’articolo 1 del decreto, il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno. La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito, spettante per l’anno d’imposta, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio.

Il credito spetta, quindi, anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nell’anno e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo modalità che saranno specificate nel relativo modello.

Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto dopo l’inizio dell’erogazione del credito da parte sostituto d’imposta, la parte di credito eventualmente maturata nel periodo di paga in cui è avvenuto il decesso, e materialmente percepita dagli eredi, continua a mantenere la sua qualificazione fiscale e, quindi, non costituisce reddito per gli stessi”. 

Bonus 80 euro di Renzi: come deve comportarsi il lavoratore?

Vediamo ora quali sono gli adempimenti dei lavoratori.

Va subito detto che il datore di lavoro deve riconoscere il credito in via automatica, quindi provvederà ad inserirlo, ed erogarlo, senza bisogno di alcuna comunicazione da parte del lavoratore, il quale a questo punto deve solo aspettare la busta paga per verificare se l’ex credito Irpef dell’art. 1 del Decreto Legge n. 66/2014, poi prorogato con la Legge di Stabilità, è stato inserito.

Ma per alcuni il bonus spettante è di una cifra inferiore, per altri il datore di lavoro non ha inserito il bonus in busta paga. Alcuni infine devono provvedere ad effettuare una comunicazione al sostituto d’imposta. Il lavoratore deve comportarsi di conseguenza, vediamo caso dopo caso.

Il bonus Renzi nelle buste paga dei dipendenti pubblici. I dipendenti statali troveranno nelle buste paga il bonus Irpef di 80 euro stabilito dal Governo Renzi. La voce indicata è e sarà “credito art. 1 DL 66/14” e si troverà nella sezione “altri assegni” del cedolino emesso. A beneficiarne più di 785.000 lavoratori statali. Ovviamente il riferimento al Premier Renzi nella dicitura in busta paga non è tecnicamente corretto, e potrebbe scatenare polemiche, come è accaduto in qualche busta paga di dipendenti comunali. Per alcuni viene chiamato "Credito fiscale DL 66/14". Se il lavoratore trova la dicitura in busta paga "credito fiscale DL 66/2014 anno 2015 o 2016", trattasi del Bonus Renzi erogato nel 2015 o 2016, ovviamente. Se il lavoratore trova la dicitura in busta paga "conguaglio art. 1 dl 66/2014 e smi" vuol dire che il datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta ha provveduto a conguagliare per l'anno intero il bonus Renzi.

Come viene indicato il bonus nella busta paga dei dipendenti del settore privato. La dicitura indicata nella busta paga dipende dai produttori dei software al quale si affida il datore di lavoro, o il professionista che elabora le paghe (es. il Consulente del Lavoro dell’azienda). In ogni caso i riferimenti saranno molto probabilmente alla dicitura “Bonus art. 1 D. L. 66/2014” o “Credito art. 1 D. L. 66/2014” oppure, dal 2015 “Bonus Legge 190/2014” meno probabilmente “Credito Irpef art. 13 co. 1-bis TUIR”. In ogni caso il lavoratore può accorgersi della presenza della voce nella parte relativa ai calcoli fiscali, nella parte bassa del corpo centrale del cedolino. Il bonus dovrebbe essere evidenziato. Per alcuni la dicitura è "bonus fiscale".

Bonus di 80 euro indicato come "-80 euro". Si segnalano molti casi in cui la cifra è indicata come "-80 euro" ossia 80 euro in meno. In questo caso il credito Irpef dell'art. 1 del Decreto Legge n. 66 del 2014 viene trattato come una ulteriore detrazione fiscale che si aggiunge a quella per lavoro dipendente. Quel segno meno significa che viene considerata una detrazione aggiuntiva che riduce l'imposta lorda calcolata, sempre nel cedolino, sull'imponibile fiscale. A quel punto per il meccanismo di calcolo dell'Irpef mensile in sostanza il bonus di 80 euro si concretizza di una riduzione di 80 euro dell'imposta da pagare, e quindi dell'aumento conseguenziale di 80 euro del netto in busta paga del mese di maggio 2014.

In altre buste paga invece il bonus è erogato nelle competenze del cedolino quindi con il segno positivo e va direttamente a sommarsi nel netto in busta (questo è il caso dei lavoratori che hanno già un'imposta netta pari a zero per effetto delle detrazioni fiscali nel cedolino).

Una cosa è certa: il netto in tasca aumenterà, in quanto non si tratta di un importo lordo sul quale si pagano le tasse, è bene ribadirlo.

Meno di 80 euro in busta paga: quando accade

In alcune buste paga il bonus spettante è inferiore a 81,53 per i mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre oppure a 78,90 per i mesi di aprile, giugno, settembre e novembre, oppure a 73,64 per il mese di febbraio. Questa situazione capita quando il periodo di lavoro nell’anno non è di 12 mesi. Esempio: un lavoratore che è stato assunto nel corso dell’anno.

La circolare n. 8/E del 28 aprile 2014: “Per espressa previsione del comma 2 dell’articolo 1 del decreto, il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il credito di euro 960, o il minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a euro 24.000 ma non a euro 26.000, deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno. Al riguardo si precisa che il calcolo del periodo di lavoro nell’anno va effettuato tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria, non prevedendo il decreto delle deroghe a tal riguardo”.

Il caso in cui si riceve meno di 80 euro è quando il reddito presunto calcolato dal datore di lavoro è di 25.000 euro, ossia in quella fascia che va da 24.000 a 26.000. Il sistema di calcolo del bonus, prendendo ad esempio i 25.000 euro di reddito, prevede che l’applicazione di questa dicitura: “960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.”. Ciò significa che con 25.000 euro di reddito il bonus di Renzi spettante è pari a 26.000-25.000 / 2.000, ossia 0,5. E quindi il bonus è di 480 euro totali da ripartire nei mesi di erogazione.

Casi in cui il lavoratore deve inviare una comunicazione al datore di lavoro

Il datore di lavoro deve agire in via automatica, ma sulla base dei dati reddituali in suo possesso. Ciò non significa che il lavoratore non possa intervenire con delle comunicazioni. Anzi, il lavoratore deve favorire il corretto calcolo del bonus da parte del datore di lavoro, in quanto quest’ultimo agisce in qualità di sostituto d’imposta, ma non è il diretto responsabile della tassazione ai fini Irpef. Nel senso che il datore di lavoro al massimo può intervenire effettuando il conguaglio di fine anno nella busta paga di dicembre, ma poi è il lavoratore che deve correggere la propria posizione reddituale e di calcolo dell’Irpef in sede di presentazione del modello 730 2015 o Unico PF 2015. Il lavoratore può altresì comunicare al datore di lavoro tutte quelle situazioni che determinano una variazione nel calcolo del credito Irpef, soprattutto se non spettano gli 80 euro o 640 euro.

Il ricalcolo delle condizioni di spettanza. La circolare n. 9/E dice: “Il sostituto d’imposta (datore di lavoro), a fronte di variazioni del reddito o delle detrazioni riferite alle somme e valori che il sostituto stesso corrisponderà durante l’anno, nonché a fronte dei dati di cui entra in possesso (comunicazioni da parte del lavoratore), potrà effettuare il ricalcolo del credito spettante e recuperarlo nei periodi di paga successivi a quello di erogazione del credito, anche prima del conguaglio di fine anno o di fine rapporto”. 

Se si accorge di superare 24.000 o 26.000 euro. Il superamento dei 24.000 euro porta rapidamente il lavoratore ad aver diritto ad una cifra inferiore del bonus. Con 25.000 euro lordi di reddito il bonus spettante è 320 euro. E a 26.000 euro si azzera, ossia si perde il diritto. Il lavoratore è tenuto a comunicare un maggior reddito, soprattutto se derivante da ulteriori redditi utili, che possono essere i seguenti:

Se ha un reddito da precedente rapporto di lavoro. E’ necessario presentare il CUD relativo ai redditi ricevuti dal precedente datore di lavoro per i periodi lavorati nel 2014. E’ chiaro che quel reddito si computa. E’ chiaro altresì che il nuovo datore di lavoro non è conoscenza di questo ulteriore reddito durante l’anno e quindi potrebbe calcolare un reddito presunto errato. E quindi anche un credito Irpef errato. Per maggiori informazioni vediamo due rapporti di lavoro nell’anno.

Se il lavoratore ha due part-time in corso. Il principale problema è comunicare ad uno dei due datori di lavoro la propria condizione lavorativa e chiedere ad uno dei due datori di lavoro di non erogare il bonus, onde evitare di incassare due volte il bonus, con la conseguenza di doverlo restituire. E’ inoltre necessario comunicare al datore di lavoro al quale si affida l’erogazione del bonus anche il reddito presunto annuale derivante dall’altro contratto a tempo parziale in corso. Per maggiori informazioni vediamo due part-time e bonus di 80 euro.

Se ha un periodo di cassa integrazione, Aspi o mobilità. L’Inps è tenuta ad erogare il bonus per questi periodi. Non è chiaro in quali casi di cassa integrazione provvederà in via automatica, e quali casi lascia al datore di lavoro. Ma in ogni caso il lavoratore deve controllare che non abbia ricevuto il bonus dal datore di lavoro e anche dall’Inps. Il reddito percepito dall’Inps si cumula anche ai fini dei limiti di 24.000 e 26.000 euro.

Se il lavoratore riceve un affitto con o senza cedolare secca. I redditi derivanti da contratti di locazione non sono inclusi nel calcolo del limite di reddito di 26.000 euro (o anche di 24.000 euro) ai fini del bonus, ma quelli per i quali il contribuente ha optato per la cedolare secca invece si computano. Ecco che il lavoratore che riceve il bonus, deve comunicare al suo datore eventuali redditi percepiti per un affitto sul cui reddito ha optato per la cedolare secca. Ovviamente sommando i due redditi ci potrebbe essere il rischio di aver diritto meno di 640 euro (o 80 euro mensili) oppure non averne diritto proprio. Questa condizione va comunicata al datore di lavoro. Per maggiori informazioni vediamo la cedolare secca può portare alla perdita del bonus Irpef.

Se il lavoratore ha anche un reddito da pensione. In questo caso, il reddito è escluso dal bonus ma anche dal calcolo dei limiti di 24.000 e 26.000 euro. Nessuna comunicazione è dovuta.

Se l’azienda applica la detassazione. Per il lavoratore c’è una buona notizia ai fini del calcolo del bonus: il reddito detassato (fino a 3.000 euro di somme percepite per incrementi di produttività) non viene computato nel calcolo del reddito ai fini del bonus, quindi per la verifica del superamento dei limiti di 24.000 o 26.000 euro.

Se ha ricevuto degli arretrati su sentenza del giudice. Tra i redditi computati nel reddito complessivo, per verificare il diritto al bonus, ci sono anche le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del c.p.c., perché sono considerate equiparate al reddito di lavoro dipendente in base all’art. 49, comma 2, lett. b), del TUIR. Si tratta delle somme disposte dal giudice per crediti di lavoro, interessi nella misura legale e  risarcimento del danno.

Il lavoratore deve effettuare comunicazioni al datore di lavoro per avere il bonus in busta paga? 

No, in generale no. La circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate ha precisato: “Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta (i datori di lavoro), senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari (i lavoratori)

stessi. Il credito spettante è attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto (sarebbe la busta paga di maggio 2014)”.

Cosa fare se il datore di lavoro non eroga il bonus in busta paga?

Può capitare che un datore di lavoro (si pensi alle piccole realtà) non riesca ad erogare il bonus perché non c’è capienza. La circolare risponde che il lavoratore può recuperarli con il 730: “La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito, spettante per l’anno d’imposta, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973”.

Se il bonus di 80 euro è mancante, se non è stato inserito in busta paga, una motivazione c’è sicuramente. Aldilà dell’errore o dimenticanza del datore di lavoro, che pure può capitare, le ragioni sono da ricercare in alcune situazioni che possono essersi verificate. La spiegazione del mancato inserimento del bonus in busta paga va ricercata in due risposte:

  • nell’errore nell’elaborazione del cedolino (poco probabile, visto che i programma paghe sono stati impostati appositamente);
  • oppure nell’assenza in capo al lavoratore dei requisiti per i quali si ha diritto al bonus di 80 euro (molto più probabilmente).

Il lavoratore deve comunque sapere che il datore di lavoro è obbligato ad erogare il bonus in via automatica, ossia senza attendere comunicazioni da parte del lavoratore, che in alcuni casi ai fini del corretto calcolo del bonus sono di fatto obbligatorie.

I datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 28 aprile 2014, “al ricorrere delle condizioni previste dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, sono tenuti a riconoscere il credito “in via automatica”. Ciò comporta che i sostituti d’imposta, che erogano le tipologie di redditi che conferiscono ai beneficiari il diritto al credito, devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari”.

L’assenza dei requisiti per il diritto al bonus si verifica in questi casi:

  • Il reddito presunto del lavoratore supera i 26.000 euro annuali;
  • Il reddito non rientra tra quelli agevolati, ossia non è un reddito indicato agli art. 49 (con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), ossia i redditi da pensione) e 50, comma 1, lettera a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR. Per maggiori informazioni vediamo i redditi per i quali il bonus spetta;
  • L’imposta lorda non supera la detrazione per lavoro dipendente di cui al comma 1 dell’art. 13 del TUIR, ossia si è incapienti. E ricordiamo che per l’incapienza, ai fini del bonus, non conta la detrazione per familiari a carico in busta paga.

Se negli ultimi due casi è praticamente certo che il diritto al bonus non sussiste, nel primo caso, quello del possibile superamento dei 26.000 euro, può essere più incerta la correttezza del comportamento datoriale nel non inserire in busta paga il bonus.

La circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 dell’Agenzia delle Entrate nel disciplinare “le modalità di determinazione del credito” dice: “I sostituti di imposta (sarebbero di datori di lavoro) devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, i sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti d’imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno”.

Il reddito al quale deve riferirsi il datore di lavoro per verificare le condizioni di spettanza quindi non è quello indicato nel CUD, al punto 1 della parte B – dati fiscali a pagina 1 (per maggiori informazioni vediamo leggere il modello CUD o Certificazione unica) ossia il reddito del lavoratore dell’anno precedente, ma occorre proiettare le retribuzioni erogate per tutto l’anno.

I casi che possono verificarsi sono molteplici, ma il caso più comunque è quello del lavoratore che nell’anno precedente ha avuto un reddito superiore rispetto a quello dell’anno in corso perché ha reso delle prestazioni di lavoro straordinario. Ore di lavoro in più, e maggiorazioni sullo stipendio, che nell’anno in corso non è in programma di effettuare. In questo caso il reddito presunto dell’anno in corso è più basso del reddito imponibile certificato nel CUD o nella Certificazione Unica relativa all’anno precedente.

Si tratta comunque di un reddito presunto (quello calcolato dal datore di lavoro), e quindi il lavoratore che ha interesse ad incassare il bonus, nonostante vi sia incertezza sull’effettiva spettanza in misura piena (o anche parziale, si pensi al superamento o meno dei 24.000 euro lordi di reddito ma non dei 26.000 euro), può effettuare una comunicazione al datore di lavoro nella quale richiede esplicitamente l’erogazione del bonus, assumendosi le responsabilità dell’erogazione, con facoltà di ricalcolo delle stesso nel conguaglio fiscale di fine anno (sempre ad opera del datore di lavoro), o successivamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, modello 730 o Unico PF (in questo caso ad opera del lavoratore contribuente). Si ricorda che il bonus è un credito Irpef inserito nel TUIR e quindi nel calcolo dell’imposta Irpef, l’unico responsabile di fronte al Fisco è il lavoratore, se ha incassato un bonus non spettante.

Un altro caso è quello dei contribuenti senza sostituto d’imposta (es. il datore di lavoro nel lavoro domestico, quindi i lavoratori come colf e badanti). Per questi lavoratori la circolare n. 8/E precisa: “I soggetti titolari nel corso dell’anno  di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati nell’art. 1-bis dell’art. 13 del TUIR, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta, secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero richiederlo a rimborso”.

Parziale erogazione del bonus: si può recuperare con il 730. Sempre la circolare: “La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito Irpef, spettante per l’anno d’imposta, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio 2014”.

Ci sono dei casi in cui il bonus di 80 euro non spetta e va restituito?

Tutti i contribuenti che rischiano di superare i 24.000 euro di reddito, o peggio ancora i 26.000 euro di reddito, possono avere diritto al bonus in misura piena, parziale, o non averne diritto proprio. Se si verifica un superamento di tali limiti potrebbe scattare il recupero in tutto (superamento di 26.000 euro di reddito) o in parte (superamento di 24.000 euro di reddito) nella busta paga di dicembre o in sede di presentazione del modello 730 .

Il datore di lavoro, infatti, inserirà nelle buste paga il bonus di 80 euro basandosi sul reddito presunto del lavoratore in suo possesso sulla base della retribuzione percepita dallo stesso. Il reddito presunto diventa definitivo a fine anno. Se il lavoratore ha altri redditi utili per il calcolo delle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR non comunicati al datore di lavoro (altro contratto part-time, oppure un reddito da lavoro precedente derivante da altro contratto), oppure percepisce nel corso dell’anno maggiori redditi derivanti da voci di retribuzione non fisse e continuative (si pensi al lavoro straordinario o notturno), può superare i limiti e dover pagare una maggiore imposta Irpef per la perdita parziale o totale del credito di 640 euro introdotto dal Governo Renzi.

Bonus di 80 euro e conguaglio fiscale di fine anno

Il conguaglio fiscale di fine anno è un importante operazione effettuata dal datore di lavoro in occasione del calcolo della busta paga di dicembre. Ai fini della spettanza effettiva e definitiva del bonus di 80 euro, il conguaglio fiscale rappresenta un momento importante.

Il bonus viene erogato ma attenzione al conguaglio fiscale di fine anno. Il credito consiste nell’inserimento di un comma 1-bis prima e 1-ter ora all’articolo 13 del TUIR. Il comma 1 tratta le detrazioni per lavoro dipendente, il comma 1-bis o ter che riguarda il credito deciso dal Decreto Legge n. 66 del 2014 e della Legge 190/2014, meglio conosciuto come Bonus di 80 euro di Renzi, è un credito che spetta con un meccanismo di funzionamento similare alla detrazione per lavoro dipendente e nella misura di 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, oppure nella misura, citando il testo, di “960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro”.

Ne consegue che chi arriverà a 25.000 euro di reddito, potrebbe percepire nelle buste paga 960 euro annuali, salvo restituire la metà, 480 euro, in sede di conguaglio fiscale di fine anno e quindi nella busta paga di dicembre. Inoltre, il Decreto aggiunge che il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Significa che ad un lavoratore che ha lavorato 10 mesi nel settore pubblico (es. lavoratori della scuola con contratto a tempo determinato), e non supera 24.000 euro, spettano tanti dodicesimi di 960 euro per quanti mesi di lavoro. Ossia dieci dodicesimi di 960 euro.

I casi in cui può avvenire un ricalcolo del bonus di 80 euro in sede di conguaglio fiscale di fine anno sono molteplici. Si pensi anche al caso in cui il lavoratore ha ricevuto in corso d’anno un aumento di stipendio oppure ai casi in cui effettua delle ore di lavoro straordinario che aumentano il reddito imponibile fiscale sul quale si calcola il bonus stesso. Un ulteriore caso di ricalcolo del bonus di 80 euro è quando il lavoratore comunica al datore di lavoro di aver avuto un ulteriore reddito nell’anno. In quel caso il datore di lavoro deve ricalcolare il tutto.

Un altro caso di restituzione, anche totale, del bonus di 80 euro di Renzi è quando il datore di lavoro in caso di due rapporti di lavoro nell’anno non tiene conto del reddito da precedente rapporto di lavoro, perché non comunicato dal lavoratore oppure per errore. In quel caso il lavoratore potrebbe superare i 26.000 euro di reddito complessivo e quindi dover restituire tutto il bonus percepito nell’anno.

Bonus di 80 euro nel modello 730 o Unico PF

Il ricalcolo nel conguaglio fiscale di fine anno e col modello 730 2015. Il Decreto Legge di Renzi come abbiamo detto introduce una sorta di detrazione per lavoro dipendente-bis, ossia un comma 1-bis/1-ter dell’art. 13 del TUIR. Ne consegue che come normalmente avviene nel meccanismo di calcolo dell’Irpef, sia in busta paga mensilmente, che annualmente nel conguaglio fiscale di fine anno a dicembre, ma anche attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi il successivo anno, il contribuente può richiedere l’eventuale bonus spettante anche dopo il mese di dicembre, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia erogato la maggiore detrazione.

In sostanza, come normalmente avviene, il lavoratore potrà ricevere in via presuntiva il bonus di 80 euro, sulla base del reddito che il datore di lavoro presume il lavoratore raggiunga nell’anno (fino a dicembre, si intende), ma poi sia a dicembre nel conguaglio fiscale che eventualmente presentando il modello 730, il lavoratore può ricalcolare, o farsi ricalcolare, le detrazioni a lui spettanti sulla base del reddito effettivamente percepito nell’anno precedente.

Può capitare che un lavoratore possegga altri redditi imponibili fiscali, tipo quello derivante da canoni di locazione, che aumentano il reddito complessivo ai fini del bonus. Il lavoratore potrebbe raggiungere il reddito imponibile utile per aver diritto al bonus di 80 euro con altri redditi. In quel caso, se non ha comunicato al datore di lavoro il proprio diritto al bonus di Renzi, può provvedere a presentare la dichiarazione dei redditi per recuperare lo stesso bonus.

Il reddito complessivo include il reddito da abitazione principale e relative pertinenze?

Ai fini dell’erogazione del bonus di 80 euro è necessario non possedere, come abbiamo visto, un reddito superiore a 26.000 euro. E fino a 24.000 euro il bonus di 960 annui spetta in misura piena, se ovviamente il lavoratore ha un reddito da lavoro dipendente e assimilati per tutto l’anno. Il reddito da prendere in considerazione è il reddito complessivo.

Sempre la circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate precisa che “anche il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (cfr. comma 6-bis dell’art. 13 del TUIR)”.

Il bonus Renzi percepito costituisce un ulteriore reddito del lavoratore?

La circolare n. 8/E conferma che “Per espressa previsione del comma 1-bis dell’art. 13, il credito “non concorre alla formazione del reddito” e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale. Non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dei soggetti eroganti (i datori di lavoro)”. Quindi, lo ribadiamo, non si pagano le tasse sugli 80 euro di Renzi, sulle somme ricevute come bonus erogato dal Governo Renzi.

Bonus 80 euro: Cedolare secca computata nel reddito

La cedolare secca può portare alla perdita del bonus Irpef di 80 euro di Renzi. La cedolare secca, infatti, si computa nel calcolo del limite di reddito (da 24.000 euro a 26.000) per il bonus Irpef. L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in una circolare precisando che il reddito percepisco per un contratto di locazione con l’opzione per la cedolare secca va incluso nel calcolo dei limiti di reddito che portano alla riduzione del credito Irpef di 960 euro o alla perdita. Potrebbe essere necessaria una comunicazione al datore di lavoro.

Redditi assoggettati a cedolare secca nel calcolo del reddito per il bonus. Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2014 è stato precisato che il reddito incassato dal lavoratore (in qualità di locatore) per l’affitto percepito su una casa di proprietà si computa ai fini del reddito di 24.000 o 26.000 euro, che portano alla riduzione o non spettanza del bonus. Quindi il lavoratore che oltre al reddito da lavoro dipendente ha anche un reddito derivante da un contratto di locazione per il quale ha optato per il regime della cedolare secca, deve considerare che tale reddito va sommato ai fini del superamento o meno dei limiti di reddito per il bonus Irpef di Renzi. L’affittuario o locatario o inquilino, ossia colui che paga l’affitto, ovviamente non ha problemi in riferimento al bonus.

La domanda alla quale l’Agenzia delle Entrate ha risposto è la seguente: “Al fine di verificare il limite di 26.000 euro si devono considerare anche i redditi assoggettati a cedolare secca?”

La risposta è stata: “I redditi assoggettati a cedolare secca devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini della verifica della spettanza del credito di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR. In base al comma 7 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011, infatti, “Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109”.

Dal 2014 tra l’altro c’è anche un ulteriore riduzione dell’aliquota agevolata della cedolare secca per le locazioni a canone concordato. Per maggiori informazioni vediamo la cedolare secca al 10%.

Cosa fare se con la cedolare secca si supera il limite. Se il lavoratore si accorge che con il reddito da cedolare secca può superare il limite di 24.000 euro (a quel punto deve ricevere meno di 960 euro), ma soprattutto quello di 26.000 euro, che comporta il non diritto al credito Irpef, deve darne immediatamente comunicazione al datore di lavoro. Deve in sostanza comunicare questo ulteriore reddito, al fine di evitare di incassare il bonus di 80 euro di Renzi e vedersi costretto a restituirlo in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi con il 730 oppure con il modello Unico PF. Resta inteso che essendo il credito Irpef un’agevolazione fiscale inserita nel TUIR per i lavoratore in qualità di contribuente, l’incasso del bonus senza averne diritto porta all’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, con le conseguenze legate alla restituzione più il pagamento di sanzioni e interessi. E’ interesse quindi del lavoratore evitare di incassare un credito Irpef non spettante.

Bonus 80 euro e redditi prodotti all’estero

Lavoratori italiani all’estero e stranieri in Italia: il bonus Irpef spetta. I lavoratori italiani all’estero, che producono un reddito estero in paesi extracomunitari non legati da accordi di sicurezza sociale hanno diritto al bonus Irpef. I redditi convenzionali si computano. Hanno altresì diritto al credito fino a 640 euro i lavoratori frontalieri ed i cittadini non residenti in Italia che producono un reddito imponibile tale da risultare capienti e quindi beneficiari del bonus. Vediamo nel dettaglio.

L'Agenzia delle Entrate ha infatti ribadito che anche i lavoratori assoggettati alle retribuzioni convenzionali hanno diritto al bonus. Il Fisco conferma che anche gli stranieri in Italia, che producono un reddito, ne hanno diritto. Vediamo nel dettaglio.

Lavoratori italiani operanti in paesi extracomunitari. L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E del 14 maggio 2014 ha risposto positivamente alla domanda Il credito deve essere erogato anche ai lavoratori che determinano il reddito in base alle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 51, comma 8-bis, del TUIR?”. Le retribuzioni convenzionali si applicano in favore dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.

La risposta è la seguente: “Il decreto n. 66 del 24 aprile 2014 che ha introdotto il credito Irpef, nello stabilire i presupposti per la sua erogazione, non ha definito anche regole volte a differenziarne l’applicazione in funzione delle eventuali disposizioni particolari che interessino determinate tipologie di lavoratori. Pertanto, al di fuori dei casi in cui tali altre disposizioni particolari prevedano diversamente (come, ad esempio, nel caso dell’imposta sostitutiva sugli incrementi di produttività), la verifica della spettanza del credito deve essere effettuata in base alle regole generali.

Quindi, i lavoratori che determinano il reddito di lavoro dipendente in base alle retribuzioni convenzionali di cui al comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR, ove sussistano i requisiti previsti dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR (un reddito non superiore a 24.000 euro o 26.000 euro e l’imposta lorda che supera le detrazioni fiscali per lavoro dipendente), possono fruire del credito, in quanto si tratta di contribuenti i cui redditi di lavoro dipendente, sia pure determinati con modalità diverse da quelle ordinarie, confluiscono comunque nel reddito complessivo”.

Le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con  Paesi extracomunitari: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina,  Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano e Corea.

Bonus per lavoratori frontalieri se hanno più di 6.700 euro di reddito. La circolare n. 9/E del 14 maggio 2014 include tra i beneficiari del credito Irpef fino a 960 euro anche i lavoratori cosiddetti frontalieri e la motivazione è legata al concorso nella formazione del reddito complessivo del loro reddito prodotto all’estero.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate: “Per i lavoratori c.d. frontalieri, l’art. 1, comma 175, della legge n. 147 del 2013 prevede che “A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro”.

Chi sono i lavoratori frontalieri. Sono i cittadini residenti in uno Stato che lavorano in un altro Stato. Sarebbero tutti i cittadini italiani che pur se restano residenti in Italia svolgono prestazioni lavorative all’estero, ossia varcano tutti i giorni il confine per lavorare. Si tratta ad esempio degli italiani che vanno a lavorare in Svizzera tutti i giorni, ad esempio.

Per detti lavoratori, la verifica della spettanza del credito e la determinazione del relativo importo in relazione al reddito complessivo va effettuata tenendo conto del reddito di lavoro dipendente eccedente l’importo di 6.700 euro.

Bonus 80 euro per stranieri non residenti in Italia. Un altro quesito al quale l’Agenzia delle Entrate risponde è il seguente: Il credito deve essere erogato anche a lavoratori non residenti fiscalmente in Italia? In caso affermativo come si calcola il reddito complessivo?

Si tratta dei lavoratori stranieri che producono un reddito imponibile in Italia. Quindi dei lavoratori extracomunitari che hanno un lavoro sul territorio nazionale.

La risposta nella circolare n. 9/E è la seguente: “L’art. 24 del TUIR riconosce ai soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro imponibili in Italia, le detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR. Si ritiene che, al ricorrere dei presupposti stabiliti dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, spetti il credito ivi previsto. Il credito non spetta, comunque, nell’ipotesi in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia per effetto dell’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali”.

In sostanza l’Agenzia delle Entrate dice che siccome ai redditi prodotti da questi lavoratori non residenti in Italia vengono applicate le detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR, il quale articolo al comma 1 prevede le detrazioni fiscali per lavoro dipendente, allora a questi lavoratori può spettare anche il credito Irpef del comma 1-bis dell’art. 13, comma inserito nel TUIR dal Decreto Irpef di Renzi, il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014.

Spetta il bonus se anche per questi lavoratori si verificano i presupposti previsti, che sono il possesso di un reddito agevolato (e abbiamo visto che il presupposto c’è) e la presenza di una capienza (ossia che l’imposta lorda calcolata supera le detrazioni fiscali per lavoro dipendente). Quindi se il reddito posseduto dal lavoratore non residente in Italia è superiore a 8.000 euro, il bonus spetta.

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate conclude: “Il reddito complessivo dei non residenti si calcola in base alle ordinarie regole previste dall’art. 3 del TUIR, secondo cui per i soggetti non residenti il reddito complessivo è formato dai redditi prodotti nel territorio dello Stato”. Quindi non conta il reddito prodotto all’estero. 

Bonus di 80 euro, detassazione esclusa dal reddito

Il reddito da detassazione non viene computato nel calcolo del reddito ai fini del bonus Irpef voluto dal Governo Renzi. L’Agenzia delle Entrate ha dato una buona notizia per i lavoratori. Il credito Irpef fino a 960 euro può ridursi se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, se supera il limite di 26.000 euro il bonus non spetta. Nel calcolo non vanno incluse le somme per incrementi di produttività detassate, quindi potrebbe essere escluso un reddito fino a 3.000 euro. Vediamo nel dettaglio.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E ha inserito una sezione chiamata “coordinamento con altre misure agevolative” nella quale c’è domanda a cui risponde l’Agenzia delle Entrate: “Si chiede di conoscere se nel calcolo del credito si debba tenere conto dei redditi assoggettati all’imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività”. Sostanzialmente se le somme erogate a titolo di detassazione sono da considerare per verificare i limiti di 24.000 euro e 26.000 euro, oppure no.

Prima di tutto l’Agenzia ricorda le regole della detassazione straordinari e produttività, che per l’anno 2014 sono state le seguenti: è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva (che è nella misura del 10% e quindi consente un risparmio fiscale al lavoratore) per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all'imposta sostitutiva. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'agevolazione non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2014, ad euro 3.000 lordi. Ciò comporta che su 3.000 euro massimo, si può pagare un imposta sostitutiva più bassa dell’Irpef pari al 10%, quindi 300 euro. Per maggiori informazioni vediamo la detassazione per l’anno 2014.

Il DPCM che ha prorogato la detassazione stabilisce al comma 4 dell’art. 1 che “Continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013.”. Ed il DPCM del 22 gennaio 2013 citato, al comma 4 dell’art. 1, prevede che “Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 2 a 4 dell’articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126”. L’art. 2, comma 2, del DL n. 93 del 2008 stabilisce che i redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali alla formazione del reddito complessivo del percipiente entro il limite massimo di 3.000 euro. 

Ne consegue che il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva in esame non deve essere computato nel reddito complessivo al fine di calcolare l’importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR.

La detassazione per la capienza si computa. L’Agenzia delle Entrate: “Tuttavia, ad evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione dell’imposta sostituiva per incrementi di produttività, in coerenza con la ratio della norma richiamata, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti”.

E questa è un’altra buona notizia per i lavoratori dipendenti, visto che i redditi da detassazione si sommano se bisogna verificare il superamento dell’imposta lorda rispetto alla detrazione per lavoro dipendente, quindi il superamento di un reddito di 8.174 euro nell’anno 2014.

Rimane ferma la possibilità per i soggetti interessati di optare per la tassazione ordinaria del reddito di lavoro dipendente in luogo dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. E questo nel ricalcolo della detassazione nel 730. Ma bisogna stare attenti al bonus.

Dipendenti pubblici e bonus di 80 euro

I dipendenti pubblici trovano nelle buste paga il bonus Irpef di 80 euro stabilito dal Governo Renzi. La voce indicata per l’anno 2014 è stata “credito art. 1 DL 66/14” e si trovava nella sezione “altri assegni” del cedolino emesso. A beneficiarne più di 785.000 lavoratori statali.

Il comunicato stampa del MEF: “Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il Dipartimento dell’Amministrazione Generale (Dag) ha elaborato le buste paga per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che affidano al Mef il pagamento delle retribuzioni, calcolando e attribuendo ai beneficiari il credito previsto dal decreto legge 66/2014 sulla riduzione del cuneo fiscale”.

Il Dag gestisce l'erogazione degli stipendi per più di 1,5 milioni di dipendenti di numerose amministrazioni pubbliche, e tra questi 785.979 lavoratori a fine mese percepiranno l’incremento della retribuzione netta dovuto alla riduzione dell’Irpef, per un ammontare complessivo nel mese di 56.407.365 euro.

Il Dag si occupa dell’elaborazione e pagamento dello stipendio dei dipendenti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (Ministeri, Presidenza del Consiglio, Agenzie, ecc.) e di 74 altre amministrazioni pubbliche (si tratta per lo più di Enti Locali che hanno deciso di utilizzare i servizi del Mef).

Il bonus di 80 euro netti (che spetta a chi ha redditi annuali tra 8.000 e 24.000 euro lordi e lavora per l’intero anno) è stato calcolato per 618.523 dipendenti.

Il bonus Irpef di 80 euro spetta anche ai giornalisti. Ecco il comunicato Inpgi 

Il bonus Irpef di 80 euro voluto dal Governo Renzi spetta anche ai giornalisti. Coloro che hanno un reddito da lavoro dipendente o assimilato, ivi compreso le collaborazioni coordinate e continuative, hanno diritto al credito Irpef di cui all’art. 1 del D. L. 66/2014 se superano un reddito di 8.146 euro nell’anno 2014, ossia non sono incapienti. Spetta anche ai beneficiari di disoccupazione o cassa integrazione.  L’Inpgi con un comunicato chiarisce le condizioni e modalità di pagamento. E come inviare all’ente la dichiarazione reddituale.

Con un comunicato apparso sul sito istituzionale dell’Inpgi è stato confermato il diritto al credito Irpef di cui all’art. 1 del D. L . n. 66/2014 anche per i giornalisti. Il famoso bonus di 80 euro voluto dal Governo Renzi, è un beneficio fiscale di 640 o 960 euro totali che è destinato a coloro che hanno un reddito complessivo ai fini fiscali fino a 24.000 euro e sono titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato. L’importo spettante si riduce, fino ad azzerarsi, per coloro che hanno un reddito tra i 24.000 euro ed i 26.000 euro. Oltre tale reddito imponibile fiscale, il credito non spetta.

I giornalisti hanno diritto al bonus, così come tutte le categorie di lavoratori che producono un reddito fiscalmente da lavoro dipendente o che rientra tra quelli assimilati. Rientrano quindi i redditi dei giornalisti titolari di contratto di lavoro, sia quello subordinato che quello con collaborazione coordinata e continuativa. Uno dei requisiti di legge è che l’imposta lorda calcolata superi la detrazione per lavoro dipendente. E quindi è necessario un reddito di almeno 8.146 euro, per coloro che lavorano tutto l’anno.

L’Inpgi nel comunicato del 2 luglio 2014 conferma che il bonus introdotto dal Decreto Legge n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014 pubblicata in Gazzetta ufficiale il 23 giugno 2014, conferma che il beneficio fiscale spetta anche ai giornalisti iscritti all’Inpgi che sono beneficiari di un trattamento di disoccupazione o cassa integrazione erogato dall’Ente.

Il comunicato Inpgi sui 640 euro nel 2014: “L’importo del c.d. bonus Irpef ammonta a 640,00 euro annui, che corrisponde a 80,00 euro netti al mese che saranno erogati, a decorrere da maggio 2014, soltanto nel caso in cui il rapporto di lavoro o il trattamento di disoccupazione/cigs abbia avuto una durata non inferiore all’intero anno. In caso di durata inferiore, invece, l’ammontare del bonus sarà riparametrato in funzione dell’effettiva durata del rapporto o del trattamento”.

Su questo punto va precisato che il sostituto d’imposta, ossia il datore di lavoro o l’Inpgi stessa, dovrà calcolare i giorni di spettanza delle detrazioni per lavoro dipendente, poi verificare se l’imposta lorda supera le detrazioni (verifica della capienza), ed infine erogare il bonus per quanti giorni di lavoro sono stati effettuati. Ciò è stato specificato dall’Agenzia delle Entrate in alcune circolari: ““Si ritiene che nella verifica della spettanza del credito, il disposto del comma 2 dell’art. 1 del decreto, secondo cui il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno, debba essere inteso facendo riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro”. Per maggiori informazioni vediamo il calcolo del bonus spettante.

Continua il comunicato Inpgi: “Tale bonus sarà, pertanto, riconosciuto anche ai giornalisti che abbiano percepito, nell’anno 2014, un reddito complessivamente inferiore a 26.000,00 euro, compreso il trattamento di cigs e/o disoccupazione ma con esclusione del reddito derivante dalla prima casa.

Il bonus non sarà invece riconosciuto ai giornalisti incapienti il cui reddito da lavoro dipendente o assimilato – incluso il trattamento di disoccupazione e cassa integrazione – risulti inferiore a euro 8.145,32, poiché in tale fattispecie non sussistono le condizioni per ottenere il credito d’imposta”.

I giornalisti che superano 24.000 euro lordi di reddito complessivo ai fini Irpef dovranno tener conto che il bonus si riduce drasticamente fino ad azzerarsi al raggiungimento di 26.000 euro. L’articolo di legge parla di un seguente calcolo: “il credito di 640 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro”. Un rapido esempio su 25.000 euro di reddito porta a questo risultato: 26.000 euro – 25.000 euro, ossia 1.000 euro, diviso 2.000 equivale a 0,50. Ossia 640 euro per 0,50 = 320 euro. Al lavoratore, al giornalista, spettano 320 euro di bonus. Ossia esattamente la metà, a fronte di un reddito di 25.000 euro lordi.

Il requisito del superamento dell’imposta lorda sulla detrazione fiscale per lavoro dipendente porta l’Inpgi a dare gli 8.145,32 euro come punto di riferimento, per capire se sussiste la condizione di spettanza. Ma per i rapporti inferiori all’anno, il requisito va verificato.

Il modello di dichiarazione per comunicare i redditi all’Inpgi. Conclude il comunicato, per coloro che percepiscono redditi dall’ente previdenziale dei giornalisti e che quindi potrebbero essere destinatari dell’erogazione del bonus, visto che l’Inpgi è obbligata a riconoscere il credito in via automatica: “L’Inpgi, nell’interesse di tutti gli iscritti e per una corretta determinazione del bonus, ha messo a disposizione presso tutti gli Uffici di corrispondenza regionali, un modello di dichiarazione finalizzato alla determinazione dei redditi presunti per il 2014, anche al fine di evitare successivi recuperi. Qualora l’iscritto interessato non provveda a dare comunicazione all’Inpgi della propria situazione reddituale, l’Istituto provvederà alla gestione del bonus sulla base dei soli dati reddituali disponibili. Il bonus sarà erogato agli aventi diritto non appena completate le procedure tecnico  informatiche necessarie alla gestione del nuovo istituto”.

Va comunque considerato che per la verifica della spettanza del credito di 640 euro, del limite di reddito di 24.000 euro ma anche quello di 26.000 euro, si parla di reddito complessivo ai fini Irpef, secondo la normativa del TUIR, quindi vanno considerate una serie di variabili.

Ad esempio, come abbiamo visto, la cedolare secca sugli affitti si computa e può portare alla perdita del bonus. Così come nel reddito complessivo vanno considerati anche i redditi derivanti da fabbricati, ma anche gli altri redditi utili ai fini Irpef.

Calcolo Inps del credito Irpef spettante sulle prestazioni previdenziali

Il calcolo Inps dell’importo del credito Irpef spettante all’assicurato è effettuato per alcune indennità (mobilità, disoccupazione Aspi, ecc.) secondo il reddito previsionale per l’anno ed i giorni indennizzati dall’ente previdenziale, per altre prestazioni (cassa integrazione e indennità di malattia) è effettuato secondo i dati reddituali mensili. Vediamo come scaturisce l’importo poi erogato al lavoratore o disoccupato.

L’Inps è tenuta ad erogare il credito Irpef (o bonus di Renzi) su quelle prestazioni previdenziali che secondo la normativa fiscale sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente: dalle indennità di malattia, maternità alla cassa integrazione fino all’ex indennità di disoccupazione Aspi, per alcune prestazioni Inps spetta il bonus quindi. L’ente con una circolare specifica tutti i casi in cui il reddito percepito dal lavoratore dà diritto al bonus ed anche le modalità di calcolo del credito Irpef stesso. L’ente si basa su un reddito previsionale ed eroga il bonus in relazione ai giorni indennizzati. In alcuni casi può spettare la misura massima di 640 euro.

L’ente previdenziale, come i datori di lavoro nel caso di rapporti di lavoro, agisce in qualità di sostituto d’imposta, ossia è obbligato a calcolare la tassazione Irpef sui redditi erogati ai lavoratori o ai proprio assicurati, ivi compreso le detrazioni spettanti e, soprattutto, ivi compreso il credito Irpef introdotto dal Decreto Legge n. 66 del 2014, meglio conosciuto come bonus di 80 di Renzi.

E sulle modalità di calcolo del bonus, che non è sempre di 80 euro, sono intervenute alcune circolari dell’Agenzia delle Entrate, ed anche la circolare n. 67 del 29 maggio 2014, che ora vediamo essendo utile a quei percettori di indennità da parte dell’Inps che si vedranno recapitare nel proprio conto corrente una cifra a titolo di bonus Irpef e vorranno capirne le modalità di calcolo.

C’è una premessa da fare in tal senso, in merito agli adempimenti del sostituto d’imposta (che è anche l’Inps), e riguarda la circolare n.8/E dell’Agenzia delle Entrate del 28.4.2014. La circolare al punto 3 precisa che “i sostituti di imposta, devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro diposizione effettuando le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo, in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e ai valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui entri in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi provenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014”.

La successiva circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 14/05/2014 chiarisce, al paragrafo 2, le modalità di calcolo che il sostituto deve adottare per la concessione del credito, anche in relazione a particolari situazioni temporali del rapporto di lavoro. Tale circolare inoltre precisa che, una volta determinato il credito spettante “non è consentito… dividere l’importo del credito di 640 euro su base annua per le 12 mensilità, ed erogare euro 53,33 per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014 (totale euro 426,67), erogando solo a conguaglio la differenza (euro 213,33)”. 

Per la determinazione del credito spettante, e la cosa interessa molto il calcolo effettuato dall’Inps, il decreto legge prevede che lo stesso sia rapportato “al periodo di lavoro nell’anno” (art. 1 comma 2 del decreto legge n. 66/2014) e che le disposizioni si applicano per il solo periodo di imposta 2014 (comma 3). La circolare n.8/E dell’Agenzia delle Entrate precisa che il credito va calcolato “in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro considerando il numero di giorni lavorati nell’anno”.

Nel caso delle prestazioni a sostegno del reddito, sia quelle erogate in costanza di rapporto di lavoro che quelle erogate a seguito di cessazione dello stesso, la circolare n. 9/E precisa che per le indennità erogate dall’Inps le detrazioni spettano in relazione ai giorni indennizzati, ad esempio, per l’ indennità di disoccupazione, con riferimento ai giorni di erogazione della prestazione.

L’Inps, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto a riconoscere in via automatica il credito determinando la spettanza ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dal lavoratore, quali i dati relativi alle prestazioni erogate ed i dati desunti dal casellario delle pensioni.

Modalità di calcolo del reddito previsionale. L’Inps nella circolare nel ribadire che “le prestazioni a sostegno del reddito sono legate al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso”, chiarisce che “tale peculiarità ha effetti sul calcolo del reddito previsionale”, che sarebbe il reddito da tenere in considerazione ai fini del limite di 24.000 euro o 26.000 euro per la spettanza del bonus, ma anche per verificare l’incapienza.

L’ente distingue le sue prestazioni a sostegno del reddito in due categorie. La prima categoria è quella relativa alle “prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del “reddito previsionale”. Ossia l’ente previdenziale “terrà conto della durata teorica della prestazione spettante all’assicurato non oltre il 31.12.2014 o altra data precedente se la scadenza è anteriore”.

Prestazioni Inps con bonus calcolato con il metodo del reddito previsionale. Rientrano in tale categoria, ove si accertino i requisiti previsti per il riconoscimento del credito, le seguenti prestazioni:

  • indennità di disoccupazione Naspi, ex ASpI e MiniASpI di cui all’art. 2 della legge n. 92/2012;
  • indennità di mobilità ordinaria di cui all’art. 7 della legge n. 223/1991;
  • trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia di cui all’art. 11 della legge 223/1991,di cui all’ art. 3 comma 3 del decreto legge n. 299/1994 convertito in legge n. 451/1994;
  • sussidi per lavoratori socialmente utili, sussidi straordinari o speciali, sussidi erogati in attivazione di programmi di Welfare to Work;
  • crediti da lavoro di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80/1992 (cd. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di garanzia;
  • indennità di maternità per congedo obbligatorio di cui agli artt. 16, 17 e 26 del d.lgs. n. 151/2001;
  • congedo obbligatorio del padre ai sensi dell’art. 4, comma 24, lett. a) della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Calcolo del bonus secondo i dati reddituali disponibili mensilmente. Una seconda categoria di prestazioni prevede un sistema di calcolo diverso, ossia caso per caso. L’Inps nella circolare n. 67 del 2014 dice che si tratta delle “prestazioni per le quali il credito verrà determinato in base ai dati disponibili e nel momento in cui si verifichi il requisito di accesso alla soglia minima del reddito complessivo per il quale l’imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente come previsto dall’art. 13 del T.U.I.R”.

Rientrano in tale categoria le prestazioni legate alle integrazioni salariali per le quali non si conosce in via previsionale la durata della prestazione ne’ l’effettiva fruizione da parte del singolo lavoratore. Infatti per tali prestazioni sono previsti provvedimenti di autorizzazione concessi all’Azienda e non al singolo lavoratore. Preventivamente, non sarà possibile determinare, per il singolo lavoratore, i periodi di sospensione dell’attività lavorativa e quindi il relativo reddito previsionale. In tali ipotesi il riconoscimento del credito sarà effettuato in base ai singoli pagamenti mensilmente effettuati.

Rientrano in tale modalità di calcolo tutte le tipologie di integrazione salariale (CIG ordinaria, CIG straordinaria e CIG in deroga), naturalmente solo quelle a pagamento diretto.  Sono ricomprese in questa categoria, tra le altre, l’indennità di malattia, l’indennità di congedo parentale, il congedo facoltativo del padre, le indennità antitubercolari TBC, i permessi ex legge 104/1992, le prestazioni di congedo straordinario ed i trattamenti di disoccupazione agricola. 

Comunicazioni all’Inps sulla spettanza del bonus. Gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’INPS, sostituto di imposta, il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Per maggiori informazioni vediamo la comunicazione all’Inps sul bonus di Renzi.

Comunicazione all’Inps: quando è necessaria

La comunicazione all’Inps per la rinuncia al bonus Irpef il ricalcolo del credito Irpef del D.L. n. 64/2014 è necessaria in tutti quei casi in cui un ulteriore reddito oltre a quello percepito per una prestazione previdenziale comporta variazioni nelle condizioni di spettanza del bonus Irpef, importo compreso. Con una circolare l’ente previdenziale precisa tutti i casi in cui il lavoratore, in qualità di contribuente, deve inviare il CUD o Certificazione Unica e quali sono le modalità di ricalcolo e recupero del credito non spettante. 

Come abbiamo visto, per alcune prestazioni previdenziali erogate dall’Inps spetta il bonus Irpef di Renzi. Dall’indennità di malattia o maternità, alla cassa integrazione fino all’ex indennità di disoccupazione Aspi, tutti quei redditi erogati dall’Inps che fiscalmente rappresentano redditi da lavoro autonomo sono utili per il diritto al credito Irpef fino a 640 euro previsto dal Decreto Legge n. 66 del 2014 o quello di 960 euro con la legge di Stabilità 2015. L’Inps, in qualità di sostituto di imposta, in ossequio alla normativa vigente, riconoscerà, in via automatica, il credito determinando la spettanza ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dall’assicurato, quali i dati relativi alle prestazioni erogate ed i dati desunti dal casellario delle pensioni. Ma in alcuni casi è necessario che il lavoratore o l’assicurato effettui una comunicazione all’Inps per rinunciare al bonus o dare ulteriori elementi reddituali per il ricalcolo.

Ci sono infatti delle situazioni in cui il lavoratore assicurato presso l’Inps, che percepisce una prestazione previdenziale e quindi un reddito da parte dell’ente, è titolare di altri redditi e ciò può influire sulla spettanza del bonus e sul calcolo dello stesso. Questi ulteriori redditi, non solo di lavoro dipendente, visto che il bonus o credito Irpef si calcola sul reddito complessivo ai fini Irpef (quindi sono compresi ad esempio i redditi da fabbricati o altri redditi), possono non essere conosciuti dall’Inps e quindi vanno comunicati, onde evitare errori nel calcolo dell’importo spettante. Che ricordiamo può essere fino a 640 euro, ma che si riduce per chi è titolare di un reddito rientrante tra i 24.000 euro ed i 26.000 euro, salvo poi non spettare proprio a chi supera 26.000 euro.

Vediamo cosa prevede la circolare Inps n. 67 del 29 maggio 2014, e il messaggio n. 5661 del 27 giugno 2014, in merito alle comunicazioni da effettuare all’Inps riguardo al bonus di Renzi.

Si tratta di molti dei casi in cui il lavoratore è obbligato ad effettuare una comunicazione al datore di lavoro in merito al bonus.

Ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito. Così come previsto dalla circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate, a fronte di variazioni del reddito riferite a somme e valori che saranno corrisposti durante l’anno, ed a fronte dei dati di cui l’INPS, in qualità di sostituto di imposta, entra in possesso, potrà effettuare il ricalcolo del credito spettante per recuperarlo nei periodi di paga successivi a quello di erogazione del credito anche prima del conguaglio di fine anno.

Se per effetto di tali variazioni il percettore di prestazioni previdenziali matura il diritto al credito in precedenza non spettante, l’INPS, in qualità di sostituto di imposta, lo riconoscerà in via automatica in occasione del primo pagamento utile o, in mancanza, in sede di conguaglio di fine anno. 

Rinuncia per mancanza dei presupposti. Gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’INPS (nelle modalità che vedremo in seguito) che provvederà a recuperare il credito eventualmente erogato dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Può verificarsi il caso di un assicurato all’Inps, ossia un lavoratore o un ex lavoratore ora disoccupato, che abbia diritto ad una prestazione previdenziale nel corso del 2014 ed abbia intrattenuto anche un rapporto di lavoro nell’anno. Si verifica fiscalmente ai fini del bonus il caso di pluralità di sostituti d’imposta. Un esempio su tutti: il lavoratore percettore dell’Aspi che ha avuto un rapporto di lavoro nell’anno (rapporto finito per dimissioni o licenziamento, al seguito del quale il lavoratore percepisce l’ex indennità di disoccupazione ora Aspi).

Chi ha due o più redditi e supera 26.000 euro. Gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano, contestualmente, titolari di altri redditi da lavoro dipendente, i cui importi singolarmente considerati darebbero diritto al credito, ma complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito (26.000 euro), sono tenuti a darne comunicazione all’Istituto che non riconoscerà il credito.

Due o più redditi senza superare 26.000 euro. Gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente (es. la Cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi complessivamente considerati non eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito, sono tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta (quindi all’Inps o al datore di lavoro) di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto.

Poi ci sono le ipotesi in cui l’assicurato percettore di prestazioni previdenziali nell’anno 2014 abbia intrattenuto anche rapporti di lavoro precedenti alla prestazione erogata dall’Inps (esempio classico è il percettore dell’indennità di disoccupazione Aspi, dopo aver perso il posto di lavoro nel 2014), vediamo come comportarsi.

Percettori di indennità di disoccupazione Aspi: bisogna inviare il CUD all’Inps. Il titolare di prestazione previdenziale nel 2014 0 2015 che, antecedentemente al godimento della stessa abbia intrattenuto nel corso del medesimo anno un rapporto di lavoro, può produrre all’Inps la relativa certificazione fiscale (modello CUD) relativa ai redditi da lavoro dipendente al fine di consentire l’esatta determinazione della spettanza del credito e del relativo importo.

Nell’ipotesi di due redditi infatti, uno percepito da un datore di lavoro e l’altro percepito dall’Inps per una prestazione, come precisa la circolare Inps n. 67 del 29 maggio 2014, “in virtu’ di quanto sancito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.9/E del 14 maggio 2014, se il percettore di prestazioni previdenziali presenta il CUD, all’uopo rilasciatogli dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 322/1998, l’Inps terrà conto dei dati ivi esposti per calcolare la spettanza del credito e l’importo. Dall’importo del credito spettante dovrà essere detratto quanto eventualmente riconosciuto dall’altro sostituto di imposta.

Quindi l’Inps avverte il lavoratore: se hai un altro reddito nel 2014, devi comunicarlo per ottenere il giusto calcolo del bonus Irpef di Renzi, onde evitare il rischio di restituzione in tutto o in parte del credito Irpef.

Va ricordato al lavoratore che essendo il credito Irpef introdotto dall’art. 1 del Decreto Legge n. 66 del 2014 un innesto del comma 1-bis nell’art. 13 del TUIR, trattasi di un credito riconosciuto e calcolato sulla base del proprio reddito complessivo e che segue la normativa fiscale dell’Irpef. Quindi chi è obbligato innanzi al Fisco è il lavoratore. Ne consegue che il lavoratore dovrà favorire il giusto calcolo dell’importo del bonus spettante, comunicando all’Inps gli eventuali altri redditi, o comunque dovrà favorire il conguaglio di fine anno, oppure dovrà presentare il 730/2015 o l’Unico PF 2015 per ottenere il giusto calcolo del credito Irpef, tutto questo onde evitare di subire un accertamento da parte del Fisco, dell’Agenzia delle Entrate, che contesta un credito Irpef non spettante.

In assenza di certificazione (modello CUD) per la certificazione dei redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente, la determinazione della spettanza del credito e del relativo importo sarà effettuata in base ai soli dati reddituali a disposizione dell’Istituto. Al lavoratore resta l’obbligo di ricalcolo in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Rapporto di lavoro dopo la prestazione previdenziale ricevuta dall’Inps. Analogamente, l’assicurato che nel corso del 2014 sia stato titolare di redditi da prestazioni previdenziali e che abbia instaurato un successivo rapporto di lavoro (si pensi a chi ha ricevuto l’Aspi e poi trova lavoro), potrà consegnare al nuovo sostituto di imposta la certificazione fiscale (modello CUD) rilasciata dall’Inps relativa alle prestazioni erogate, che consentirà al nuovo sostituto l’ esatta determinazione della spettanza del credito e del relativo importo.

Superamento del limite di 26.000 euro. Sia che si tratti di uno o più redditi da lavoro o da Inps, sia che si tratti di altri redditi che rientrano nel reddito complessivo ai fini Irpef (es. i redditi da fabbricati), il lavoratore è tenuto a comunicare al nuovo sostituto (Inps nel caso di Aspi o altre prestazioni) di non avere i presupposti per il riconoscimento del credito per il superamento della soglia di reddito (sommando i redditi derivanti dal rapporto di lavoro e dalla prestazione previdenziale percepita).

Redditi contestuali e superamento di 26.000 euro. La circolare n. 9/E prevede anche questo caso e l’Inps nella propria circolare lo conferma: “Nel caso in cui il soggetto sia titolare contestualmente di redditi derivanti da rapporti di lavoro e prestazioni previdenziali (quelle che danno diritto al credito Irpef) che, isolatamente considerati danno diritto al credito, ma complessivamente superano la soglia massima consentita, non sussistendo il presupposto per il riconoscimento del credito, il soggetto sostituito è tenuto a dare comunicazione della circostanza ai sostituti di imposta che, sulla base della comunicazione ricevuta, non riconosceranno il credito”.

Aspetti fiscali relativi al credito Irpef. Per espressa previsione del comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, come chiarito nella circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate, il credito “non concorre alla formazione del reddito”, e quindi, le somme ricevute a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali. Inoltre, “non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti”; ciò comporta che la contabilizzazione di queste somme dovrà essere effettuata in un conto diverso da quello ove confluiscono le retribuzioni, al fine di consentirne l’evidenza e la deduzione dalla base imponibile per il calcolo dell’IRAP.

Rinuncia al bonus di 80 euro: modulistica e modalità di presentazione della comunicazione

Gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’Inps, il quale potrà recuperare il credito, eventualmente erogato, dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Se per rinunciare al bonus quando è erogato dal datore di lavoro è necessaria una lettera da inviare con raccomandata al datore di lavoro stesso, nel caso del credito Irpef di cui all’art. 1 del D. L. 66/2014 erogato dall’Inps, è necessario seguire una determinata procedura comunicata dall’Inps nel messaggio n. 5661 del 27 giugno 2014.

Comunicazioni dell’assicurato: dichiarazioni rinuncia/ richiesta concessione del credito. Fermo restando che l’Istituto deve riconoscere in via automatica il credito sulla base dei dati reddituali a propria disposizione, potranno essere presentate da parte degli assicurati, attraverso i canali di presentazione sottoelencati, dichiarazioni/richieste e/o certificazioni volte alla rinuncia o al riconoscimento del credito nelle ipotesi già previste dalle disposizioni vigenti e sopra descritte.

Il modulo di dichiarazioni/richiesta o consegna (SR150) relativo al procedimento di riconoscimento del credito di cui all’art. 1 del decreto legge n. 66/2014 è disponibile al seguente link. Il modulo verrà pubblicato in INTRANET – Utilità – Modulistica on line a disposizione per gli operatori delle Strutture. Il cittadino può visualizzare e stampare il modulo direttamente dalla sezione “Moduli” presente nella Home page del sito istituzionale dell’Inps.

Modalità di invio della comunicazione all’Inps. La eventuale presentazione delle comunicazioni in argomento potrà essere effettuata, oltre che con la modalità prevista per il cittadino che si autentica con PIN solo per l’invio della comunicazione di assenza dei requisiti per il diritto anche:

  • presso le Strutture dell’Istituto con la consegna della comunicazione allo sportello;
  • attraverso comunicazione elettronica PEC o tramite FAX.

I cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, PEC e posta elettronica ordinaria possono inviare la comunicazione attraverso la propria casella di posta elettronica inserendo come oggetto “Riduzione del cuneo fiscale art. 1 decreto legge n. 66/2014”. La richiesta dovrà essere inoltrata all’indirizzo PEC della Struttura territoriale di riferimento, reperibile sul sito dell’Istituto nella sezione “Le nostre Sedi” , e dovrà essere accompagnata dalla copia del documento di identità.

Le eventuali comunicazioni potranno, comunque, essere inviate anche tramite FAX, al numero della Struttura territoriale, reperibile sempre sul sito dell’Istituto nella sezione “Le nostre Sedi”, e dovranno essere accompagnate dalla copia del documento di identità.

Come verificare il pagamento del bonus da parte dell’Inps

Per coloro che si recano alle Sedi Inps è bene sapere che le Strutture territoriali possono visualizzare eventuali pagamenti le Strutture territoriali possono consultare il cassetto previdenziale del cittadino, nella sezione PROCESSI\Assicurato pensionato, presente nell’homepage dell’intranet dell’Istituto. E quindi dare informazioni in merito al bonus. Il pagamento del credito in argomento risulterà alla voce “ Credito art. 1 D.L. n. 66/2014”.

Tale funzionalità sarà a disposizione dell’interessato anche tramite Contact Center Multicanale, raggiungibile mediante numero verde 803164 da rete fissa oppure allo 06/164164 da telefono cellulare a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico, che potrà fornire l’informazione all’utente previa identificazione di quest’ultimo attraverso la procedura PIN di riconoscimento già in uso per lo stesso Contact Center e nel rispetto delle misure di sicurezza in essere in Istituto a protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda la consultazione online, l’Inps comunica che saranno disponibili a fine luglio 2014 nuove funzionalità per gestire le dichiarazioni rinunce/richieste. Ed in particolare per le seguenti tre funzioni a disposizione del lavoratore o assicurato, che ora descriviamo.

Verifica del diritto. E’ presente all’interno del cassetto previdenziale del cittadino, che permetterà agli operatori delle strutture territoriali di verificare se un soggetto ha diritto o meno al credito, esponendo alcuni elementi di base utilizzati per la determinazione del diritto e per il calcolo della misura. Tale funzionalità sarà a disposizione dell’interessato anche tramite Contact Center Multicanale secondo le modalità sopra descritte. 

L’Inps avverte dice che il diritto e la misura del credito sono determinati su dati previsionali, per cui potrebbe accadere che, per uno stesso soggetto, sia il diritto che la misura possano cambiare da un mese all’altro. 

Comunicazione di assenza dei requisiti al diritto. E’ presente al seguente percorso: sul sito dell’Istituto, nella sezione Servizi per il cittadino (credenziale Codice Fiscale + PIN)\Fascicolo previdenziale del cittadino\Menù Prestazioni (sulla sinistra)\BONUS D.L. 66/2014; 

Acquisizione del CUD di altri sostituti e/o acquisizione di dichiarazione di possesso di altri redditi da lavoro dipendente con l’importo presunto per l’anno 2014. E’ presente nell’intranet dell’Istituto, nella sezione SERVIZI\Punto fiscale, che permetterà agli operatori di sede di acquisire i redditi, comunicati dagli interessati, provenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno. Le autorizzazioni di accesso alla procedura dovranno essere date tramite IDM.

Ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito: la tempistica. Così come disposto con la circolare n. 67/2014, è previsto il ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito sia a fronte di variazioni del reddito riferite a somme e valori che saranno corrisposti durante l’anno sia a fronte di dati ulteriori di cui l’Inps entra in possesso. A seguito del ricalcolo potrà verificarsi sia il caso del recupero del credito già erogato da effettuare con i pagamenti successivi sia, invece, il riconoscimento del credito in precedenza non spettante da corrispondere in occasione del primo pagamento utile.

Tali operazioni saranno effettuate centralmente e mensilmente. Le procedure afferenti (pensioni, prestazioni temporanee a sostegno del reddito, personale, …) forniranno entro il 2 di ogni mese alla piattaforma fiscale tutti i dati necessari a determinare il diritto e la misura. La piattaforma fiscale restituirà alle procedure afferenti entro il 7 del mese i risultati riguardanti i soggetti aventi diritto e il credito da pagare. 

In arrivo i pagamenti del credito Irpef, l’Inps avverte con un sms

Con un messaggio l’Inps avverte che sono in arrivo i pagamenti del credito Irpef dell’art. 1 D.L. 66/2014. Il bonus Irpef di Renzi verrà accreditato in via automatica ai percettori di prestazioni a sostegno del reddito (indennità di disoccupazione Aspi, Mini Aspi, mobilità, cassa integrazione, ecc.) e l’ente previdenziale invierà anche un sms con una comunicazione. Ai pensionati e titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione il versamento arriva a luglio. Vediamo nel dettaglio.

L’Inps con un messaggio ha pubblicato le indicazioni operative nelle quali viene dettagliato come avverrà il pagamento del bonus di Renzi per coloro che hanno un reddito proveniente dall’ente previdenziale che dà diritto al credito Irpef ai sensi dell’art.1 D.L. 66/2014. Dai percettori delle prestazioni a sostegno del reddito, come l’ex indennità di disoccupazione Aspi, la mobilità, la cassa integrazione guadagni, alle prestazioni di accompagnamento alla pensione, il calcolo avviene in via automatica ed il pagamento è diretto. L’Inps avverte con un sms l’avvenuto accredito delle somme.

Il bonus Irpef (meglio conosciuto come bonus di 80 euro di Renzi) spetta in virtù dell’art. 1 del D. L. n. 66 del 24 aprile 2014 che ha introdotto per il solo periodo di imposta 2014, un credito di euro 640 complessivi, ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, per i quali l’imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

Le prestazioni a sostegno del reddito danno diritto al credito in quanto considerate reddito assimilabile fiscalmente al reddito da lavoro dipendente, quindi rientrano nei redditi per i quali si benefica del bonus Irpef. Spetta inoltre il credito Irpef per tutte le erogazioni dell’Inps che comportano fiscalmente un reddito assimilabile a quello da lavoro dipendente. Per tale motivo l’Inps ha già pubblicato una circolare, la n. 67 del 29 maggio 2014 nella quale viene spiegata la determinazione del credito spettante e gli esclusi dal bonus.

Per espressa previsione di legge, il credito di imposta deve essere riconosciuto in via automatica dal sostituto di imposta (sia i datori di lavoro che l’Inps) senza bisogno di una richiesta esplicita da parte del lavoratore o del beneficiario delle prestazioni Inps. Quindi l’ente previdenziale agisce in via automatica accreditando direttamente gli importi.

Con alcune circolari dell’Agenzia delle Entrate che sono state pubblicate successivamente al decreto è stato stabilito che per la  determinazione del credito i sostituti di imposta, quindi anche l’Inps, devono determinare la spettanza del credito ed il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro diposizione effettuando le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo, in base al reddito previsionale ed alle detrazioni riferiti alle somme e ai valori da corrispondere durante l’anno, nonché in base ai dati di cui il sostituto medesimo entri in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi provenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014.

Quindi è bene sapere che l’ente previdenziale calcola l’importo accreditato sulla base di questi principi. Chiarito ciò, vediamo come vengono effettuati i pagamenti da parte dell’Inps sulla base di quanto previsto nel messaggio n. 5661 del 27 giugno 2014. 

Riconoscimento e pagamento credito

Il messaggio dice che “Tale attività viene effettuata centralmente a partire dal mese di giugno corrente. L’Istituto riconosce il credito in via automatica ai beneficiari, utilizzando tutti i dati a disposizione inerenti ai redditi percepiti dall’assicurato derivanti sia da prestazioni a sostegno del reddito che da prestazioni pensionistiche”.

Per le prestazioni a sostegno del reddito si utilizzerà sia il calcolo del reddito previsionale sia quello a consuntivo. Il pagamento del credito agli interessati verrà effettuato centralmente mediante una procedura predisposta appositamente allo scopo. Il primo pagamento sarà effettuato entro la fine del mese di giugno 2014.

In questa prima fase operativa, al beneficiario sarà data comunicazione tramite SMS, per i numeri di telefonia mobile censiti negli archivi dell’Istituto, del seguente tenore: “è stato disposto un pagamento in suo favore per: Credito ai sensi dell’art.1 D.L. 66/2014”.  L’Inps poi per la gestione di eventuali riaccrediti e la riemissione di pagamenti non andati a buon fine, si fa riserva di dare indicazioni operative con successivo messaggio.

Per i soggetti pensionati e per i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione (in particolare le categorie 029 e 198 relative ai titolari di assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo ex monopoli di Stato, dal Fondo imprese di riscossione dei tributi erariali, dal Fondo ferrovie dello Stato, dal Fondo imprese di assicurazione, e la categoria 199 relativa ai beneficiari delle prestazioni di esodo prossimi alla pensione, di cui all’ex art. 4, da commi 1 a 7-ter della legge n. 92/2012), aventi diritto alle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente, per ragioni tecniche, il bonus viene erogato a partire dalla rata di luglio 2014.

L’importo è evidenziato nel database delle pensioni delle gestioni private nel campo Gp8 con il codice 862 = Bonus 80 euro – cong. credito. L’indicazione è fornita all’interessato nel dettaglio di comunicazione, disponibile fra i servizi online a disposizione dei cittadini in possesso di PIN”. Per i dipendenti dell’Inps, individuati quali beneficiari della norma in argomento, il credito viene erogato, unitamente alla retribuzione, a partire dal corrente mese di giugno.

La verifica del pagamento del bonus

Recandosi alle sedi Inps è bene sapere che le Strutture territoriali possono consultare il cassetto previdenziale del cittadino, nella sezione PROCESSI\Assicurato pensionato, presente nell’homepage dell’intranet dell’Istituto. E quindi dare informazioni in merito al bonus. Il pagamento del credito in argomento risulterà alla voce “ Credito art. 1 D.L. n. 66/2014”.

Se il lavoratore o l’assicurato che percepisce una prestazione, e quindi il bonus, intende verificare in prima persona, l’Inps comunica che è possibile tramite Contact Center Multicanale, raggiungibile mediante numero verde 803164 da rete fissa oppure allo 06/164164 da telefono cellulare a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico, che potrà fornire l’informazione all’utente previa identificazione di quest’ultimo attraverso la procedura PIN di riconoscimento. L’Inps poi comunica che da fine luglio 2014 ci saranno nuove funzionalità per la verifica del diritto, per la comunicazione di assenza dei requisiti al diritto al bonus e per l’acquisizione del CUD di altri sostituti e/o acquisizione di dichiarazione di possesso di altri redditi da lavoro dipendente con l’importo presunto per l’anno in corso. E comunica anche la tempistica e le modalità di ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito.

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