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CIG in deroga 2016 [GUIDA]

Gli operai, impiegati, quadri, apprendisti e lavoratori somministrati, che hanno un anzianità lavorativa di almeno 12 mesi presso l’azienda possono beneficiare della CIG in deroga anche per l’anno 2016. Vediamo i requisiti, le modalità di erogazione, i termini per la presentazione della domanda, nonché il calcolo ivi compreso il rimborso del TFR.
A cura di Antonio Barbato
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cassa integrazione in deroga

La Legge di Stabilità ha finanziato la concessione della CIG in deroga per l’anno 2016 con un incremento di 250 milioni di euro per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. La cassa integrazione in deroga spetta agli operai, impiegati, quadri, apprendisti e lavoratori somministrati non beneficiari della cassa integrazione ordinaria o straordinaria e che hanno un anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento.

Gli ammortizzatori in deroga (CIG in deroga e mobilità in deroga) spettano ai datori di lavoro di tutti i settori sprovvisti di ammortizzatori generali ed esclusi dalla loro applicabilità, per un massimo di 3 mesi nel corso dell’anno 2016 e nei limiti delle risorse stanziate alle Regioni.

Vediamo in questo approfondimento tutta la normativa sulla CIG in deroga, tenendo conto anche del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 che ha riformato la normativa sulla cassa integrazione guadagni.

La normativa sulla cassa integrazione guadagni in deroga

Il Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ha modificato tutta la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria nonché e in materia di fondi di solidarietà.

A disciplinare la cassa integrazione in deroga è invece il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 83473 del 01 agosto 2014. Tale disciplina i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, sia in costanza che in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Il nuovo decreto sulla cassa integrazione del Jobs Act, ossia il D. Lgs. n. 148 del 2015, non cancella la CIG in deroga. Le due discipline (D. Lgs n. 148/2015 e il Decreto ministeriale n. 83473/2015), infatti, non si sovrappongono ma sono tra loro complementari in quanto gli ammortizzatori in deroga intervengono nei casi non previsti dalla legislazione vigente (Decreto legislativo n. 148 del 2015), allo scopo di fornire tutela a lavoratori che altrimenti ne sarebbero privi.

A chiarire molti aspetti alla CIG in deroga 2016 è la circolare n. 4 del 2 febbraio 2016 il Ministero del Lavoro.

La CIG in deroga rifinanziata dopo la Legge di Stabilità 2016. Il comma 304 dell’articolo 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità per l’anno 2016), dispone un incremento, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, dettando, nel contempo, disposizioni per la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016:

  • il trattamento di integrazione salariale in deroga, fermo restando, quanto disposto dall’articolo 2 del D. I. n. 83473 del 1 agosto 2014, che disciplina le condizioni in presenza delle quali può essere concessa la CIG in deroga, può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno;
  • il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa, a parziale rettifica di quanto stabilito dall’art.3, comma 5, del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014, non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. n.218/1978. Per tali lavoratori il periodo concedibile, non può, comunque, eccedere il periodo di tre anni e quattro mesi.

Vediamo ora le le indicazioni e i chiarimenti operativi in merito alla disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga, alla luce delle recenti novità normative.

Lavoratori beneficiari della CIG in deroga

Il comma 1 dell’articolo 2 del decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 indica i requisiti soggettivi per accedere ai trattamenti di integrazione salariale in deroga.

Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga): a chi spetta e in quali casi spetta. In particolare, nel far riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento, il suddetto decreto stabilisce che, per l’annualità 2015, l’integrazione salariale in deroga può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati in possesso dei seguenti requisiti:

  • qualifica di operaio, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati,
  • subordinatamente al conseguimento di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali:
  • a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
  • b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
  • c) crisi aziendali;
  • d) ristrutturazione o riorganizzazione.

In nessun caso il trattamento di CIG in deroga può essere concesso in caso di cessazione dell’attività di impresa o di parte di essa.

Il decreto interministeriale n. 83473 citato, detta una disciplina a carattere complementare rispetto a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 148 del 2015, che, invece, stabilisce un’anzianità lavorativa di 90 gg di lavoro effettivo dalla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale.

Salvo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 6 del D. I. n. 83473 citato, il requisito soggettivo per accedere ai trattamenti di cassa integrazione in deroga è di dodici mesi di anzianità dalla data di assunzione presso l’azienda che presenta la domanda, come previsto dal suddetto decreto.

Imprese beneficiarie della CIG in deroga

Possono richiedere il trattamento, la cassa integrazione guadagni in deroga, solo le imprese di cui all’articolo 2082 del codice civile (“E' imprenditore chi esercita professionalmente un' attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”).

L’azienda presenta, in via telematica, all’Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall’accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.

Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.

Apprendisti: quando spetta la CIG in deroga

Gli articoli 1 e 2 del D. Lgs n.148 del 2015 prevedono che i destinatari dell’intervento di cassa integrazione siano i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante. Conseguentemente tale tipologia di apprendisti è destinataria di:

  • Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, se dipendenti di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, limitatamente alla causale di intervento “crisi aziendale”;
  • Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria se dipendenti di imprese nei casi in cui le stesse rientrino nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie sia di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie;
  • Cassa Integrazione Guadagni in Deroga se dipendenti di imprese per le quali trova applicazione la sola disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, destinatarie di CIGS, ma per causale di intervento diversa dalla “crisi aziendale”.

Parallelamente, gli apprendisti non titolari di contratto professionalizzante nonché gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante nei casi in cui non ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 del D. Lgs 148/2015 sono destinatari di Cassa Integrazione Guadagni in deroga.

Contributo Addizionale anche per la CIG in diregoa

L’articolo 5 del D.Lgs n. 148 del 2015 ha introdotto una nuova disciplina per il contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale.

In particolare, viene prevista una misura progressiva per il contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile. Il contributo addizionale sale al 12% oltre al limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile e al 15% oltre al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

Considerando che, relativamente al contributo addizionale, il decreto interministeriale sulla CIG in deroga nulla dispone e che, correlativamente, l’articolo 46, comma 1, lett. l) del D.Lgs 148 del 2015 ha abrogato l’art.8, commi da 1 a 5, e 8 del D.L. 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n.160, tale nuova disciplina, introdotta da una fonte primaria, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga.

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

Il comma 3 dell’articolo 7 del D. Lgs n.148 del 2015 stabilisce che “il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori debbano essere effettuati, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data”.

Considerando che, relativamente alle modalità di erogazione e al termine per il rimborso delle prestazioni, il sopracitato decreto interministeriale nulla dispone, tale nuova disciplina, introdotta da una fonte primaria, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga.

Termini presentazione della domanda

Per quanto attiene ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, il comma 7 dell’articolo 2 del D.I. n. 83473 citato prevede che “L’azienda presenta, in via telematica, all’Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall’accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda”.

Il comma 2 dell’articolo 15 e il comma 1 dell’articolo 25 del D. Lgs n.148 del 2015 stabiliscono i termini di presentazione delle domande, rispettivamente di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per i trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria e di 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo aziendale per la Cassa Integrazione Straordinaria, oltre alla decorrenza della sospensione non prima del trentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.

Considerato che il disposto dell’articolo 2, comma 7, del Decreto Interministeriale n.83473 del 01 agosto 2014 ha natura di norma complementare come sopra chiarito, resta confermata, in relazione ai termini di presentazione delle domande per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, la disciplina ivi contenuta.

CIG in deroga e TFR (Trattamento di Fine Rapporto)

Per quanto riguarda il trattamento di integrazione salariale in deroga, e il rimborso delle quote di T.F.R. maturate durante il periodo “ininterrotto” di sospensione dal lavoro seguito dalla risoluzione del rapporto di lavoro stesso, si precisa che non può essere rimborsato dall’INPS.

Infatti, la condizione di sospensione dal lavoro per intervento della cassa integrazione guadagni in deroga non rientra in alcuna fattispecie normativa che ne preveda l’indennizzo, essendo la relativa prestazione finanziata da risorse di natura non contributiva.
Pertanto, anche nell’ipotesi in cui sopravvenga la risoluzione del rapporto di lavoro, dopo un periodo di CIG in deroga fruito dal lavoratore senza soluzione di continuità rispetto alla fine del periodo d’intervento di cassa integrazione salariale straordinaria, sono erogabili a carico della Cassa integrazione guadagni solo le quote di TFR maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale straordinaria.

Conseguentemente, la corresponsione delle quote di TFR maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale in deroga resta a carico del datore di lavoro.

La CIG in deroga nel 2014 e 2015

Riportiamo il testo del Decreto:

“Per le imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all’articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di un anno;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno;

Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all’articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il superamento dei limiti temporali disposti dall’articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e dall’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva e comunque nel rispetto dei seguenti limiti:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di un anno; a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno;

Nel computo dei periodi di cui ai commi precedenti si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga.

Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in un’unica Regione o Provincia autonoma, questa, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda aziendale, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere connesso ed emana, nei limiti delle risorse assegnate, il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga. La Regione o Provincia autonoma trasmette la determinazione concessoria all’Inps per il tramite del sistema informativo dei percettori, secondo le modalità stabilite dall’Inps. L’Inps verifica la coerenza della determinazione con l’ipotesi di accordo preventivamente stimato e in caso di esito positivo eroga il trattamento concesso”.

Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte dell’Inps, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e trasmette il provvedimento di concessione, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente, al Ministero dell’economia e delle finanze per acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto. Al fine di consentire il monitoraggio di cui all’articolo 5, entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne trasmette copia all’Inps. Le imprese devono presentare mensilmente all’Inps i modelli per l’erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.

Fondi di integrazione salariale alternativi alla CIG in deroga

Il Ministero del Lavoro con due note ha chiarito che l’accesso al fondo di integrazione salariale è alternato al ricordo alla CIG in deroga, quindi agli ammortizzatori sociali in deroga.  Quindi a differenza del passato, l'accesso agli ammortizzatori in deroga non è subordinato all'accesso agli altri ammortizzatori tra i quali i Fondi di solidarietà, ma è alternativo ad essi sulla base di una scelta del datore di lavoro.

Il Fondo di integrazione salariale è in vigore dal 1 gennaio 2016 e consente le seguenti prestazioni:

  • assegno di solidarietà che spetta per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, ma dal 1 lugli anche per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti;
  • assegno ordinario che spetta soli ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti ed è accessibile già dal 1 gennaio 2016. E’ necessaria la presenza delle condizioni che giustificano la sospensione o la riduzione dell'attività.

Vediamo le due note che dettagliano il raccordo tra gli ammortizzatori sociali (CIG e mobilità in deroga) e il Fondo di integrazione salariale:

Nota 11 febbraio 2016, prot. n. 40/3223
Raccordo disciplina ammortizzatori sociali in deroga e istituzione del Fondo di Integrazione Salariale.

In merito alla disciplina relativa agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2016 in rapporto alla istituzione del Fondo di integrazione salariale, acquisito il parere favorevole dell’Ufficio Legislativo e dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro, si precisa quanto segue.

Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015, la legge di stabilità per l’anno 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, ha previsto all’articolo 1, comma 304 , il finanziamento degli ammortizzatori in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, per un importo di 250 milioni di euro e ha disciplinato, in parte modificandola, la durata del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga, da fruirsi nel corso dell’anno 2016.

La normativa in materia di Fondo di integrazione salariale, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 citato, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 28, comma 4, del medesimo decreto, trova applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per coloro che risultino già iscritti al fondo di solidarietà residuale (che a decorrere dal 1° gennaio 2016 ha assunto la denominazione di fondo di integrazione salariale), i quali, pertanto, dal 1° gennaio 2016, verseranno le nuove aliquote di contribuzione e potranno fruire delle nuove prestazioni di cui al decreto legislativo 148/2015.

Si precisa che, fermo restando quanto disposto dal decreto interministeriale n. 83473 del 2014 citato, per l’anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale.

Sarà cura dell’INPS verificare che la fruizione da parte dell’azienda degli istituti sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nota 1 marzo 2016, prot. n. 40/4831

Raccordo disciplina ammortizzatori sociali in deroga e Fondo di Integrazione Salariale.

In risposta alla nota del 22 febbraio 2015, si precisa che, per l'anno 2016, le aziende che soddisfano i requisiti di accesso al FIS possono scegliere, in alternativa e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, di fruire della cassa integrazione salariale in deroga.

Per quanto riguarda i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 del D.Lgs n. 148 del 2015, si evidenzia quanto già indicato sul sito istituzionale di questo Ministero, nella sezione dedicata agli Ammortizzatori sociali in deroga ovvero che "la possibilità concessa alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale di scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, nei limiti previsti dalla normativa, o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale, è da intendersi estesa anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, le quali potranno, pertanto, scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi".

Per quanto riguarda il computo dei rispettivi periodi di fruizione si chiarisce che i singoli istituti devono essere conteggiati in maniera autonoma, ossia il periodo di fruizione di un istituto si "neutralizza" ai fini del computo della fruizione dell'altro istituto.

Infine, nei limiti della normativa che disciplina ciascun settore, questo Ministero riconosce all'azienda ampia libertà di scelta tra i due istituti, con l'unica limitazione dell'alternatività tra gli stessi, ossia l'azienda non può presentare domande di integrazioni salariale in deroga e domande per trattamenti garantiti dal Fondo di Integrazione salariale aventi ad oggetto periodo d'intervento parzialmente o totalmente coincidenti.

L'INPS dovrà verificare che la fruizione da parte dell'azienda non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.

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