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Come calcolare l’Imu per l’abitazione principale e le pertinenze

L’imposta municipale IMU va pagata anche per l’abitazione principale. Nel calcolo va considerata l’aliquota ridotta dello 0,40% nonché la detrazione d’imposta di 200 euro e la maggiorazione di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni. Il versamento può essere effettuato in tre rate, a partire da quella in scadenza il 18 giugno. Vediamo gli esempi di calcolo.
A cura di Antonio Barbato
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imposta municipale imu

L’imposta municipale propria IMU è il nuovo tributo comunale che grava sul possesso degli immobili. Sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) ed ha come presupposto il possesso di qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. L’imposta municipale propria viene calcolata sulla base imponibile ricavata dalla rendita catastale.

Quindi la base di partenza per il calcolo dell’IMU è la rendita catastale, alla quale viene applicata una rivalutazione del 5% e una moltiplicazione per i moltiplicatori previsti dalla legge che ha istituito l’IMU. Al risultato così ottenuto va applicata l’aliquota d’imposta, che è dello 0,76% di base, ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale.

I comuni possono apportare delle variazioni percentuali nella misura di 0,3 punti percentuali nel caso dell’aliquota di base e dello 0,20% in aumento o diminuzione per l’aliquota dello 0,40% dedicata alle abitazioni principali. In quest’ultimo caso sono previste anche delle detrazioni d’imposta nella misura di 200 euro di base, a cui va applicata una maggiorazione di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni che dimora abitualmente e risiede nell’immobile adibito ad abitazione principale.

Risulta pertanto diverso il calcolo dell’IMU per l’abitazione principale, tenendo conto delle detrazioni che riducono l’imposta lorda in IMU netta, che è poi l’imposta da pagare attraverso il modello F24. Vediamo tutti gli aspetti relativi a come calcolare l’IMU per l’abitazione principale e le sue relative pertinenze.

Il versamento dell’IMU 2012 per l’abitazione principale e pertinenze

Il versamento in tre rate. Per i cittadini in possesso di una prima casa adibita ad abitazione principale, l’imposta Imu può essere pagata con una rateizzazione maggiore, ossia è possibile per il contribuente la scelta di pagare in tre rate invece che in due. In questo caso, la distribuzione del pagamento avviene in questo modo:

  • la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre (il 16 settembre cade di domenica);
  • la terza rata va versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

Ovviamente l’imposta va calcolata applicando l’aliquota di base ridotta allo 0,40% che può essere modificato dal Comune di residenza in diminuzione fino allo 0,20% o in aumento fino allo 0,60%, determinando un saldo d’imposta (la terza rata) differente rispetto al calcolo effettuato sulla rata di acconto. Per l’abitazione principale va anche applicata la detrazione di 200 euro e la detrazione per i figli di età non superiore a 26 anni pari a 50 euro per ogni figlio. Per maggiori informazioni sulle modalità di versamento e compilazione del modello F24 a seguito del calcolo dell’imposta, vediamo l’approfondimento sul versamento IMU con il modello F24.

Le agevolazioni del Comune. Il contribuente può tenere conto inoltre delle agevolazioni per l’abitazione principale deliberate dal comune come ad esempio l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta. Si ricorda, tuttavia, che il comune potrebbe modificare le disposizioni regolamentari già emanate, entro il 30 settembre 2012, determinando, quindi, il ripristino della pretesa tributaria. In tale ipotesi, il contribuente, entro il 17 dicembre, deve versare l’importo complessivo dell’imposta. Quindi attenzione alle decisioni comunali fino al prossimo dicembre.

Il versamento in due rate. In alternativa all’agevolazione con versamento in tre rate, l’IMU può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.

Niente versamento in tre rate per le abitazioni principali delle cooperative edilizie e IACP. Il versamento in tre rate non può essere effettuato per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati.

Niente sanzioni ed interessi. Si ritiene, inoltre, applicabile alle prime due rate del versamento relativo all’IMU dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, la stessa disposizione stabilita per il pagamento dell’imposta previsto, in generale, per l’anno 2012, in base alla quale il pagamento della prima rata dell’IMU è effettuato senza applicazione di sanzioni ed interessi. Tale conclusione risulta avvalorata anche dalla considerazione che le novità recate dai nuovi criteri di calcolo dell’IMU per l’anno 2012, potrebbero consentire l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 10, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000, il quale prevede che “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta”.

Ovviamente, al di fuori di detti casi, il mancato pagamento delle rate dell’imposta determina l’applicazione delle disposizioni in tema di sanzioni amministrative tributarie. Vediamo ora gli esempi di calcolo dell’IMU per l’abitazione principale.

Calcolo Imu per abitazione principale con 2 figli – Esempio n. 1

Nel caso ad esempio di abitazione principale più relativa pertinenza posseduta al 100 % per l’intero anno da un solo proprietario con 2 figli di età non superiore a 26 anni dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nello stesso immobile:

Rendita catastale dell’abitazione = € 750
Rendita catastale rivalutata del 5 % = € 787,50
Moltiplicatore = 160
Aliquota di base relativa all’abitazione principale e alle sue pertinenze = 0,4 %
Detrazione per abitazione principale = € 200
Maggiorazione per figli = € 50 x 2 (figli) = € 100
€ 787,50 x 160 = € 126.000 (base imponibile IMU)
€ 126.000 x 0,4 % = € 504 (IMU annua lorda)

Rendita catastale della pertinenza (C/2 oppure C/6 oppure C/7) = € 60
Rendita catastale rivalutata del 5 % = € 63
€ 63 x 160 = € 10.080 (base imponibile)
€ 10.080 x 0,4% = € 40,32 (IMU annua lorda)

Il versamento dell’importo relativo alle pertinenze dell’abitazione principale deve essere effettuato unitamente all’importo dovuto per l’abitazione principale utilizzando lo stesso codice tributo 3912. Passiamo ora agli esempi sia per il pagamento con tre rate che con due rate.

Pagamento IMU in 3 rate: In questo caso il pagamento avviene per un terzo entro il 18 giugno, un terzo entro il 17 settembre e il saldo entro il 17 dicembre.

1° Rata IMU entro il 18 giugno. IMU abitazione principale € 504 x 33,3 % = € 167,83 + IMU pertinenza € 40,32 x 33,3 % = € 13,43 = IMU lorda € 181,26 – Detrazione € 200 x 33,3 % = € 66,6 – Maggiorazione per i due figli € 100 x 33,3 % = € 33,3 = IMU netta da pagare entro il 18 giugno € 81,36 con arrotondamento € 81,00 con il codice tributo 3912 da utilizzare nel modello F24. Il contribuente deve indicare nell’apposito rigo dell’F24 la detrazione, compresa la maggiorazione per i due figli, pari a € 66,6 + € 33,3 = € 99,9 con arrotondamento € 100.

2° Rata IMU entro il 17 settembre. IMU netta da pagare = € 81,36 con arrotondamento € 81,00. Codice tributo sempre 3912. Il contribuente deve indicare nell’apposito rigo dell’F-24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 66,6 + € 33,3 = € 99,9 con arrotondamento € 100.

Saldo IMU entro il 17 dicembre. Se le aliquote non subiscono modificazioni il saldo è pari alla differenza tra l’IMU totale dovuta e la somma delle prime due rate già versate. In caso contrario, il contribuente deve ricalcolare l’IMU dovuta per l’intero anno e a saldo dovrà versare la differenza tra l’imposta ricalcolata sulla base delle nuove aliquote e l’imposta già versata.

Delibera comunale di aumento IMU allo 0,50%. Vediamo ora il caso in cui, ad esempio, il comune, a settembre e quindi dopo il pagamento delle prime rate, delibera un’aliquota IMU più alta e pari a 0,5%, l’IMU da versare a saldo entro il 17 dicembre sarà così determinata:

€ 126.000 (base imponibile abitazione) x 0,5% = € 630 (imposta annua lorda abitazione)
€ 10.080 (base imponibile pertinenza) x 0,5% = € 50,4 (imposta annua lorda pertinenza)

3° Rata IMU entro il 17 dicembre dopo delibera comunale. IMU annua abitazione principale € 630 + IMU annua pertinenza € 50,4 = IMU lorda € 680,4 – Detrazione annua € 200 – Maggiorazione € 100 = IMU ricalcolata in base alla nuova aliquota € 380,4. A cui andrà sottratta l’IMU pagata in acconto = € 81+ € 81 = € 162. Quindi l’IMU netta da pagare entro il 17 dicembre € 218,40 con arrotondamento € 218, tenendo conto dell’aumento allo 0,50% del comune. Il codice tributo per il pagamento dell’Imu con il modello F24 è sempre 3912. Il contribuente deve indicare nell’apposito rigo dell’F-24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 200 + € 100 = € 300 – 200 (detrazione utilizzata in acconto) = € 100.

Opzione per il pagamento in 2 rate: il 50 % entro il 18 giugno e il saldo entro il 17 dicembre. Abbiamo visto gli esempi in caso di pagamento in tre rate e di saldo con l’aumento deliberato dal Comune. Vediamo ora gli importi delle rate se il contribuente sceglie di pagare l’IMU precedentemente calcolata in due rate:

1° Rata IMU entro il 18 giugno. IMU abitazione principale € 504 x 50% = € 252 + IMU pertinenza € 40,32 x 50 % = € 20,16 = IMU lorda € 272,16. A cui va sottratta la detrazione € 200 x 50 % = € 100  e la maggiorazione per i due figli € 100 x 50 % = € 50. L’IMU netta da pagare, tenuto conto delle detrazioni, entro il 18 giugno € 122,16 con arrotondamento € 122,00. Il pagamento sempre con il codice tributo 3912 da utilizzare con il modello F24. Il contribuente deve indicare nell’apposito rigo dell’F-24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 100 + € 50 = € 150.

Saldo IMU entro il 17 dicembre. L’importo del saldo è uguale a quello della prima rata se le aliquote non subiscono modificazioni. In caso contrario, il contribuente deve ricalcolare l’IMU dovuta per l’intero anno e a saldo dovrà versare la differenza tra l’imposta ricalcolata sulla base delle nuove aliquote e l’imposta già versata.

La delibera di aumento IMU del comune. Se, ritornando all’esempio di prima, il comune a settembre delibera un’aliquota pari a 0,5%, l’IMU da versare a saldo entro il 17 dicembre, sarà così determinata:

€ 126.000 (base imponibile abitazione) x 0,5% = € 630 (imposta annua lorda abitazione)
€ 10.080 (base imponibile pertinenza) x 0,5% = € 50,4 (imposta annua lorda pertinenza)

2° Rata IMU entro il 17 dicembre. IMU abitazione principale € 630 + IMU pertinenza € 50,4 = IMU lorda € 680,40 – Detrazione € 200 – Maggiorazione € 100 = IMU ricalcolata in base alla nuova aliquota € 380,4 – IMU pagata in acconto € 122 = IMU netta da pagare entro il 17 dicembre € 258,40 con arrotondamento € 258. Il codice tributo per F-24 è sempre 3912. Il contribuente deve indicare nell’apposito rigo dell’F-24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 200 + € 100 = € 300 – 150 (detrazione utilizzata in acconto) =  € 150.

Calcolo Imu per abitazione principale con due proprietari al 50% – Esempio n. 2

Vediamo il caso dell’abitazione principale più relativa pertinenza posseduta per tutto l’anno al 50 % da 2 proprietari (es. marito e moglie) con 1 figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nello stesso immobile:

Rendita catastale dell’abitazione = € 750
Rendita catastale rivalutata del 5 % = € 787,50
Moltiplicatore = 160
Aliquota di base relativa all’abitazione principale e alle sue pertinenze = 0,4 %
Detrazione per abitazione principale = € 200 x 50% = € 100 per ciascun proprietario
Maggiorazione per figli = € 50 x 50 % = € 25 per ciascun proprietario
€ 787,50 x 160 = € 126.000 (base imponibile)
€ 126.000 x 0,4 % = € 504 (IMU annua lorda totale)
€ 504 x 50 % (percentuale di possesso) = € 252 (IMU annua lorda per ciascun proprietario)

Rendita catastale della pertinenza (C/2 oppure C/6 oppure C/7) = € 60
Rendita catastale rivalutata del 5 % = € 63
€ 63 x 160 = € 10.080 (base imponibile)
€ 10.080 x 0,4% = € 40,32 (IMU annua lorda totale)
€ 40,32 x 50 % (% di possesso) = € 20,16 (IMU annua lorda per ciascun proprietario)

Pagamento IMU in 3 rate: il versamento va effettuato nella misura di un terzo entro il 18 giugno, un terzo entro il 17 settembre e il saldo entro il 17 dicembre. Vediamo quindi il caso in cui i due proprietari optano per l’agevolazione del pagamento con tre rate.

1° Rata IMU entro il 18 giugno. IMU abitazione principale € 252 x 33,3 % = € 83,92 + IMU pertinenza € 20,16 x 33,3 % = € 6,71 = IMU lorda € 90,63. A cui va sottratta la detrazione di 200 euro divisa tra a ciascun proprietario. Detrazione € 100 x 33,3 % = € 33,3. La maggiorazione per il figlio è pari a € 25 x 33,3 % = € 8,33. L’IMU netta da pagare entro il 18 giugno è pari a € 49 da versare con codice tributo 3912 utilizzando il modello F24.

2° Rata IMU entro il 17 settembre. IMU netta da pagare = € 49. Stesso importo della prima rata, sempre con il codice tributo 3912.

Saldo IMU entro il 17 dicembre. Se le aliquote non subiscono modificazioni il saldo è pari alla differenza tra l’IMU totale dovuta e la somma delle prime due rate già versate (quindi IMU lorda annua 252 + 20,16 –  detrazioni 125 = IMU netta annua 147,16, a cui vanno sottratti 49 +49, di ulteriori 49 euro da versare).  In caso contrario, il contribuente deve ricalcolare l’IMU dovuta per l’intero anno e a saldo dovrà versare la differenza tra l’imposta ricalcolata sulla base delle nuove aliquote e l’imposta già versata.

Pagamento IMU in 2 rate: il 50 % entro il 18 giugno e il saldo entro il 17 dicembre. Nel caso in cui il contribuente scelga per il pagamento in due rate, gli importi saranno i seguenti per ogni proprietario per la quota di competenza del 50%:

1° Rata IMU entro il 18 giugno per ciascun proprietario. IMU abitazione principale € 252 x 50% = € 126 + IMU pertinenza € 20,16 x 50 % = € 10,08 = IMU lorda € 136,08 – Detrazione € 100 x 50 % = € 50 – Maggiorazione € 25 x 50 % = € 12,50 = IMU netta da pagare entro il 18 giugno € 73,58 con arrotondamento € 74,00. Codice tributo 3912 per il versamento dell’IMU con il modello f24.

Saldo IMU entro il 17 dicembre. L’importo del saldo è uguale a quello della prima rata se le aliquote non subiscono modificazioni. In caso contrario, il contribuente deve ricalcolare l’imposta municipale IMU dovuta per l’intero anno e a saldo dovrà versare la differenza tra l’imposta ricalcolata sulla base delle nuove aliquote e l’imposta già versata.

Abitazione principale per alcuni mesi, calcolo dell’Imu

L’art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 23 del 2011, stabilisce, in via generale, che l’IMU “è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria”.

Quindi l’IMU va calcolata anche sulla base dei mesi di possesso dell’immobile come abitazione principale. Ne consegue che il calcolo della rata di acconto entro il 18 giugno, la rata di saldo entro il 17 dicembre, andranno calcolate sulla base della percentuale di possesso dell’immobile e dei mesi di possesso. Per maggiori informazioni vediamo gli esempi di calcolo per l’abitazione principale posseduta alcuni mesi.

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