25 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Come richiedere l’ISEE con la dichiarazione sostitutiva unica

L’ISEE va richiesto con la dichiarazione sostitutiva unica. Nel modello alcune informazioni sono acquisite direttamente da Agenzia Entrate e Inps, per molte altre è necessaria un’autodichiarazione, come il la composizione del nucleo familiare, i redditi, i conti correnti. Vediamo tutte le informazioni su come richiedere l’ISEE.
A cura di Antonio Barbato
25 CONDIVISIONI
dichiarazione sostitutiva unica

Il cittadino che intende beneficiare dell’agevolazioni connesse al nuovo ISEE 2015, dovrà presentare richiesta per ottenere l’indicatore della situazione economica equivalente. La richiesta va effettuata con la dichiarazione sostitutiva unica, che può essere presentata all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, ai Comuni, ai centri di assistenza fiscale (CAF) o all’INPS. Vediamo tutte le informazioni sulla compilazione e le informazioni da poter autocertificare

Alcune informazioni già disponibili negli archivi dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate e quindi sono acquisite dal sistema informativo dell’ISEE e non vengono richieste al cittadino.

Ne deriva che le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell’INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall’INPS, ad esempio indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare, assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai Comuni).

Elenco delle notizie dichiarabili con autodichiarazione

Le informazioni che devono essere autodichiarate:

a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;

b) l’indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive;

c) l’eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;

d) l’identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;

e) il reddito complessivo limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all’imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;

f) le seguenti componenti reddituali: redditi esenti da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero; proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP); assegni per il mantenimento dei figli; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza dagli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE);

g) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito) non erogati dall’INPS, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef;

h) l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli, nonché, nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposto per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore;

i) il valore del canone di locazione annuo;

l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l’ospitalità alberghiera;

m) le componenti del patrimonio immobiliare, nonché per ciascun cespite l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo;

n) le componenti del patrimonio mobiliare;

o) le donazioni di cespiti in caso di richiesta di prestazioni socio sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;

p) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell’attività di accertamento della Guardia di finanza.

Validità della DSU. La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste.

In tale lasso di tempo, il sistema informativo ISEE tiene in memoria il contenuto della dichiarazione in modo tale che tutti i componenti il nucleo familiare possano richiedere prestazioni sociali agevolate senza ripetere la dichiarazione più volte.

Cambiamenti familiari e nuova richiesta ISEE. Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’ISEE. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni e possono chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare.

La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ha un carattere modulare poiché non vi è più un’unica dichiarazione, identica per tutte le situazioni, ma una DSU strutturata su più Moduli, ed all’interno di essi, su più Quadri, in funzione della prestazione che si intende richiedere e delle caratteristiche del nucleo familiare richiedente. Nella maggior parte dei casi basta la DSU Mini che consente di fornire le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo. La compilazione della DSU MINI consente di calcolare l’ISEE standard o ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate. Solo in situazioni specifiche, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessario fornire informazioni aggiuntive. In tali ipotesi, per ottenere l’ISEE, occorre compilare la DSU nella sua versione estesa.

La presentazione della DSU ed il calcolo dell’ISEE

La DSU può essere presentata all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, ai Comuni, ai centri di assistenza fiscale (CAF) o all’INPS, in via esclusivamente telematica, mediante le postazioni informatiche selfservice presenti presso le sedi INPS o collegandosi al sito Internet www.inps.it.

 

Il portale ISEE sarà disponibile nella sezione del sito “Servizi on-line” – “Servizi per il Cittadino” al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall’INPS. Le modalità di rilascio del PIN sono descritte nella sezione “II PIN on line” del sito INPS.

Nel caso di presentazione della DSU tramite il portale ISEE il cittadino è supportato da un percorso di acquisizione telematica assistita che è di guida ed orientamento in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare.

La ricevuta di presentazione in attesa dell’ISEE. Indipendentemente dal canale prescelto, al momento della presentazione, la DSU contiene solo le informazioni autodichiarate. In tale fase, pertanto, al dichiarante viene rilasciata una ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell’ente acquisitore (INPS, Comuni, CAF o l’Ente erogatore), ma non l’ISEE calcolato.

Per il calcolo dell’ISEE è necessario che si completi l’acquisizione degli altri dati da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate. La procedura prevede un iter che si completa durante una decina di giorni. Pertanto entro 10 giorni lavorativi viene calcolato e reso disponibile l’ISEE.

 

L’attestazione. Completato l’iter di acquisizione dei dati rilevanti per la DSU, l’INPS rende disponibile al Dichiarante l’attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi acquisiti dagli archivi amministrativi che sono necessari al calcolo, mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali.

La stessa attestazione, comprensiva di tutte le informazioni sopra indicate, può essere resa disponibile dall’INPS al dichiarante presso l’Ente al quale è stata presentata la dichiarazione

Gli altri componenti del nucleo familiare diversi dal dichiarante possono richiedere la sola attestazione riportante l’ISEE all’INPS, mediante accesso all’area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali. L’attestazione potrà essere poi usata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell’accesso ai servizi di pubblica utilità.

Nel caso eccezionale in cui trascorrano 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU senza che il dichiarante abbia ancora ricevuto l’attestazione, è possibile compilare l’apposito Modulo integrativo per autodichiarare i dati per il calcolo dell’ISEE ed ottenere un’attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell’attestazione precedentemente richiesta.

In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L’Ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.

L’attestazione ISEE, rilasciata a seguito del calcolo dell’indicatore o degli indicatori richiesti conterrà, per ogni indicatore calcolato, i seguenti elementi:

  • nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell’indicatore;
  • valore dell’indicatore;
  • prestazioni a cui è possibile accedere utilizzando l’indicatore calcolato;
  • modalità di calcolo dell’indicatore, con dettaglio dei dati sintetici di Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP), Indicatore della Situazione Economica (ISE), scala di equivalenza, eventuale valore della componente aggiuntiva;
  • periodo di validità dell’attestazione ed eventuali omissioni/difformità rilevate.

L’ISEE ordinario è valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, ma potrebbe applicarsi o non applicarsi ad altre prestazioni, per le quali sono previste degli ISEE in situazioni specifiche, a seconda se ricorrano o meno determinate caratteristiche del richiedente e del suo nucleo (ad esempio condizione del genitore non coniugato e non convivente ecc.)

Al fine di fornire tali informazioni nell’attestazione dell’ISEE ordinario sono indicate, sulla base dei dati forniti dal dichiarante, le prestazioni per le quali l’ISEE ordinario può o non può essere utilizzato. Si tratta delle seguenti categorie: ISEE minorenni – prestazioni agevolate rivolte a minorenni; ISEE università -prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario; prestazioni socio sanitarie residenziali per persone maggiorenni; prestazioni agevolate di natura socio sanitaria non residenziali per persone maggiorenni e corsi di dottorato di ricerca se non si è optato per il nucleo ristretto.

 

25 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views