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Comunicazione liquidazione periodica IVA 2017: modello, scadenza e istruzioni

Dal 2017 i contribuenti titolari di partita IVA sono tenuti alla comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA con la scadenza del 31 maggio (proroga al 12 giugno) per il primo trimestre IVA, del 18 settembre per il secondo trimestre, del 30 novembre per il terzo trimestre e del 28 febbraio dell’anno successivo per il quarto trimestre IVA. Sono obbligati all’invio tutti i soggetti IVA che inviano la dichiarazione Iva annuale. Sanzioni in caso di mancato invio comunicazione periodica IVA da 500 a 2.000 euro. Vediamo tute le informazioni, dai campi del modello alle modalità di presentazione tramite software online.
A cura di Antonio Barbato
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liquidazione trimestrale iva

I contribuenti titolari di partita IVA a partire dall’anno 2017 hanno un nuovo obbligo: l’invio telematico per ogni trimestre della comunicazione liquidazione periodica IVA. Questo nuovo adempimento è stato introdotto dal DL 193/2016, che ha introdotto anche il nuovo spesometro periodico.

E’ stata stabilita la soppressione dello spesometro annuale, introducendo però l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate trimestralmente:

  •  tutti i dati relativi alle fatture emesse in ogni singolo trimestre,
  • nonché tutti i dati relativi alle fatture ricevute e alla conseguente liquidazione Iva trimestrale.

Mentre per il 2017 l’obbligo di invio dello spesometro periodico avrà cadenza semestrale e solo dal 2018 entrerà a regime l’invio trimestrale, per le comunicazioni liquidazioni periodiche IVA si parte direttamente con l’invio trimestrale.

Con provvedimento del 27 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le istruzioni e le specifiche tecniche relative alla comunicazione delle liquidazioni trimestrali IVA, ma anche del nuovo spesometro. Vediamo tutte le informazioni utili.

Soggetti obbligati e soggetti esonerati

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione liquidazione periodiche IVA tutti i soggetti passivi IVA, come da disposizioni contenute nell’art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall’art. 4, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Nel modello di comunicazione il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’IVA effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma.

Se il contribuente è a credito. Qualora dalla liquidazione periodica dovesse risultare un credito IVA relativo al periodo al quale si riferisce la liquidazione IVA, la comunicazione va presentata comunque, indicando l’eccedenza a credito.

Soggetti esonerati. Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA i soggetti passivi che:

  • non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA non sono obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche;
  • i contribuenti titolari di partita IVA che si trovano nel regime dei contribuenti minimi e forfettari, a condizione che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni che giustificano l’esonero.

L’obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva).

L’obbligo di invio della comunicazione sussiste laddove occorre dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre.

Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili, è possibile non includere nella comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella suddetta situazione, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente (FAQ Agenzia delle Entrate).

Liquidazione periodica IVA in caso di più attività. In caso il soggetto passivo obbligato alla comunicazione periodica delle liquidazioni IVA determini in maniera separata l’imposta in presenza di più attività, presenterà una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Non è prevista la possibilità di integrare o correggere comunicazioni già inviate. Questo significa che entro il termine di scadenza fissato al 31 maggio 2017, poi prorogato al 12 giugno 2017 (per l’invio della liquidazione IVA relativa al I trimestre 2017) ogni invio effettuato dal contribuente, sostituirà l’invio precedente.

Tutte le scadenze delle comunicazioni liquidazioni periodiche IVA

Il modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA deve essere presentato esclusivamente per via telematica. La presentazione può essere effettuata direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

La data ultima di presentazione cade entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Vediamo le scadenze relative alle liquidazioni IVA del 2017. Per l’anno di imposta 2017, le scadenze fissate per l’invio della comunicazione liquidazione periodica IVA sono le seguenti:

  • per il primo trimestre del 2017, la data ultima di presentazione è il 31 maggio (quest'anno prorogato al 12 giugno 2017);
  • per il secondo trimestre va presentata entro il 18 settembre (il 16 cade di sabato);
  • per il terzo trimestre la comunicazione va inviata entro il 30 novembre 2017;
  • per la comunicazione relativa al quarto trimestre del 2017 la scadenza è fissata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio del 2018.

Qualora il termine di presentazione della Comunicazione cada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Come già accennato in precedenza, se entro il termine di presentazione sono presentate più Comunicazioni riferite allo stesso periodo, l’ultima sostituisce le precedenti. Non è possibile effettuare integrazioni o correzioni a quella già inviata.

Sanzioni

Qualora vi sia omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, l’agenzia delle Entrate stabilisce che tali casi sono puniti con sanzione amministrativa che va da euro 500 a euro 2.000.

Comunicazione periodica liquidazione IVA: invio in ritardo entro 15 giorni con sanzione ridotta. Tale sanzione è ridotta alla metà (quindi da 250 euro a 1.000 euro) se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

Pertanto, se il contribuente non presenta la comunicazione nei termini (entro il 12 giugno 2017, scadenza della comunicazione relativa al primo trimestre) ma vi provvede entro il 27/06 (ossia entro i successivi 15 giorni), pagherà una sanzione da 250 a 1.000 euro.

Comunicazione periodica IVA errata: cosa fare

Analogamente in caso di comunicazione periodica liquidazione IVA errata, effettuata nei termini, il contribuente che rileva alcuni dati riportati in maniera errata, può provvedere entro 15 giorni successivi alla scadenza (nel caso del 12/6 entro il 27/06) all'invio di una nuova comunicazione, ma sempre pagando la sanzione ridotta da 250 a 1.000 euro.

Il sistema telematico quindi consente di inviare una comunicazione successiva alla prima per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario; la comunicazione successiva “sostituisce” quella precedentemente trasmessa (FAQ Agenzia delleEntrate).

Sanzione in caso di invio oltre 15 giorni dalla scadenza. Ovviamente, in caso di invio della comunicazione oltre la scadenza, ed oltre i 15 giorni relativi alla sanzione ridotta, il contribuente dovrà pagare una sanzione da 500 a 2.000 euro.

Incoerenze tra versamenti e comunicazione. L’invio della comunicazione periodica IVA consente all’Agenzia delle Entrate un controllo tra versamenti e comunicazione. Ebbene, le eventuali informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell'imposta effettuati rispetto all'importo da versare indicato nelle comunicazioni saranno consultabili nel cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet delle Entrate.

Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente può:

  • fornire i chiarimenti necessari;
  • segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente; versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso”.

Effettuato il ravvedimento dell’errato versamento, non occorrerà reinviare la comunicazione, in quanto nel quadro VP non vanno riportati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento (FAQ Agenzia Entrate).

Comunicazione liquidazione periodica IVA e ravvedimento operoso

Il regime sanzionatorio interviene in maniera perentoria verso i contribuenti che non ottemperano all’obbligo di invio della comunicazione inerente la liquidazione mensile o trimestrale dell’IVA.

Resta da chiedersi se è possibile sanare l’invio della comunicazione in ritardo attraverso il ravvedimento operoso.

Il condizionale è d’obbligo in quanto né le istruzioni del modello né l’art. 11, comma 2-ter del D. Lgs. n. 471 del 1997 dispongono nulla in termini di ravvedimento operoso per le comunicazioni liquidazioni periodiche IVA.

Ma siccome tale adempimento ha la stessa natura dello spesometro, c’è da ritenere che possa applicarsi il ravvedimento operoso.

Pertanto, in caso di omessa presentazione oppure di incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva dovrebbe essere possibile ricorrere al ravvedimento operoso applicando le riduzioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, ricordando che trattasi di una comunicazione e non di una dichiarazione annuale o periodica.

Ravvedimento operoso comunicazione liquidazione periodica IVA:

  • sanzione di 27,78 euro (1/9 di 250 euro) entro 15 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
  • sanzione di 55,56 euro (1/9 di 500 euro) entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
  • sanzione di 62,50 euro (1/8 di 500 euro) entro un anno dall’omissione o dall’errore;
  • sanzione di 71,43 euro (1/7 di 500 euro) entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
  • sanzione di 83,33 euro (1/6 di 500 euro) oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
  • sanzione di 100 euro (1/5 di 500 euro) dopo la constatazione della violazione.

Come si invia la comunicazione periodica liquidazioni IVA

Aspetto del tutto nuovo per tale adempimento fiscale è la modalità di invio del file telematico all’Agenzia delle Entrate.

Nel provvedimento del 27 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato le modalità di trasmissione dei dati, stabilendo tra l’altro che la trasmissione del file relativo alla comunicazione periodica verso il Sistema Ricevente dell’Agenzia delle Entrate può essere effettuata utilizzando varie modalità:

  • un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva);
  • un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop);
  • un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
  • un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l’interfaccia web di fruizione del servizio “Fatture e corrispettivi”, al quale è possibile accedere dal sito internet dell’Agenzia delle entrate utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, SPID o una CNS registrata ai servizi telematici.

L’autorizzazione alla trasmissione, per i canali diversi dall’interfaccia web, è verificata mediante i certificati di firma elettronica, a prescindere dal canale utilizzato per il trasporto dei file e dei soggetti che, sussistendone i presupposti, hanno sottoscritto gli accordi di servizio per l’accreditamento.

Per tale comunicazione non è possibile trasmettere i file dati fattura (quindi nuovo spesometro) e i file comunicazione IVA periodica con prospetto di liquidazione attraverso la piattaforma Desktop telematico. Tale piattaforma potrà essere utilizzata per l’apposizione della firma basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle entrate ai file e, solo per il file comunicazione, anche per il controllo.

Le informazioni sulle modalità di accreditamento dei canali di trasmissione sono disponibili sul sito internet www.fatturapa.gov.it, nell’area Strumenti – Accreditare il canale.

Come scaricare il software di compilazione e controllo online

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione i software di compilazione e di controllo per la comunicazione delle liquidazioni Iva 2017.

Attraverso una serie di domande preliminari, il software configura la struttura del modello necessario per il tipo di contribuente, rendendo attivi determinati riquadri.

Il software di compilazione denominato Modello IVP17 può essere scaricato dal sito dell’Agenzia delle Entrate seguendo i passaggi: Home – Cosa devi fare – Comunicare dati – Fatture e corrispettivi – Software di compilazione.

Il software di controllo invece consente di evidenziare eventuali errori, anomalie dei dati contenuti nel modello e le indicazioni relative alle specifiche tecniche. In questo modo è possibile verificare i file prima all’invio, effettuato secondo le indicazioni del Provvedimento del 27 marzo 2017.

Per scaricare il software di controllo è necessario accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate, alla sezione Home – Cosa devi fare – Comunicare dati – Fatture e corrispettivi – Software di controllo.

 

Modello comunicazioni liquidazioni periodiche IVA

Il modello per la comunicazione liquidazioni periodiche IVA 2017 è strutturato in un:

  • frontespizio;
  • un modulo, composto dal quadro VP.

Nel frontespizio vanno indicati innanzitutto i dati generali, cioè:

  • l’anno di imposta a cui si riferisce la comunicazione;
  • la partita IVA del soggetto d’imposta;
  • la partita IVA della controllante nei casi di liquidazione IVA di gruppo;
  • in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, indicare l’ultimo mese di controllo;
  • il dichiarante, nel caso in cui il dichiarante, quindi colui che sottoscrive la Comunicazione sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la Comunicazione;
  • il codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la Comunicazione;
  • il codice carica Indicare il codice di carica del dichiarante desumendolo dalla tabella disponibile nelle istruzioni del modello IVA annuale;
  • Il codice fiscale società dichiarante nel caso in cui il dichiarante sia una società che presenta la Comunicazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il presente campo indicando in tal caso, nell’apposito spazio, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente;
  • la firma che va apposta nell’apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella tabella “Codici carica”;
  • l’impegno alla presentazione telematica, tale riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall’incaricato che trasmette la Comunicazione. L’incaricato dovrà riportare il proprio codice fiscale; la data di assunzione dell’impegno a trasmettere la Comunicazione ed apporre la firma.

Come compilare il Quadro VP

Nel quadro VP della comunicazione liquidazione periodiche Iva va compilato un modulo per ogni distinta liquidazione. Quindi i contribuenti che effettuano:

  • liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;
  • liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre;
  • sia liquidazioni mensili che trimestrali, in caso di contabilità separate, devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre.

Alla voce “Periodo di riferimento” Il contribuente deve indicare nelle colonne 1 e 2 del rigo VP1 il mese o il trimestre cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione.

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, devono indicare in colonna 2 il valore “5” con riferimento al quarto trimestre solare.

Inoltre, nel caso di anticipazione, ai fini compensativi dell’imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare, vanno compilate entrambe le predette colonne seguendo quanto stabilito per i “Contribuenti con contabilità separate”.

I campi Subfornitura ed Eventi eccezionali, vanno compilati rispettivamente nel caso in cui il contribuente si sia avvalso delle agevolazioni previste dall’art. 74, comma 5 relativo ai contratti di subfornitura e nel caso in cui il contribuente abbia fruito per il periodo di riferimento, agli effetti dell’IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

Rigo VP2. In tale rigo va indicato il totale delle operazioni attive intese come cessioni di beni e prestazioni di servizi al netto dell’IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione. Restano escluse le operazioni esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis. Vanno però indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione.

Attenzione però, nel rigo VP2 devono essere indicate anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21, comma 6-bis. Nel rigo VP2 deve essere compreso anche l’imponibile relativo alle operazioni per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario.

Rigo VP3. In tale rigo va indicato il totale delle operazioni passive e cioè l’ammontare complessivo degli acquisti all’interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.

Nel rigo VP3 vanno indicati anche gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile.

Inoltre nel rigo vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all’art. 42, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell’imposta con utilizzo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28), nonché quelli di cui all’art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge.

Rigo VP4. In tale rigo va indicata l’IVA esigibile, cioè l’ammontare dell’IVA a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l’esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l’imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.

Rigo VP5. In tale rigo, invece va indicata l’IVA detratta cioè l’ammontare dell’IVA a credito relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento. Nel rigo va indicata, anche, l’imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell’IVA per cassa di cui all’art. 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione. Il relativo imponibile non va, invece, riportato nel rigo VP3 in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti.

Rigo VP6. Nel rigo VP va indicata l’IVA dovuta o a credito. Nella colonna 1 l’ammontare della differenza tra i righi VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva. Nella colonna 2 il valore assoluto della predetta differenza.

Rigo VP7. In questo rigo va indicato il Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro e quindi l’eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.

Rigo VP8. Indicare in tale rigo il Credito periodo precedente cioè l’ammontare dell’IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare, senza però considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR. Il rigo VP8 non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo.

Rigo VP9. In tale rigo va riportato il credito dell’anno precedente, quindi l’ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare. Se il contribuente intenda “estromettere” dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l’intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione riportando l’importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno. Nel presente rigo va indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione dell’Ufficio) in sede di liquidazione periodica (vedasi il d.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e la circolare n. 134/E del 28 maggio 1998). Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).

Rigo VP10. Indicare in tale rigo l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007. In particolare, devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti.

Rigo VP11. Indicare l’ammontare dei particolari crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.

Rigo VP12. Nel rigo VP12 vanno indicati gli interessi per liquidazioni trimestrali pari all’1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell’art. 7 d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre. Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui al citato art. 7, relativamente al 4° trimestre.

Rigo VP13. Il rigo VP12 accoglie l’importo relativo all’acconto dovuto anche se non effettivamente versato. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell’acconto. Tuttavia se l’ammontare dell’acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.

Qualora Si evidenzia che l’llll’ente o la società controllato partecipante alla liquidazione IVA di gruppo, sia uscito dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell’acconto IVA) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel presente rigo della Comunicazione della società incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall’importo dell’acconto dovuto dall’ente o società controllante per l’ente o società controllato incorporato.

Rigo VP14. In tale rigo va indicata l’IVA da versare o a credito. Il rigo si compone di 2 colonne:

  • nella colonna 1 va indicato l’importo dell’IVA da versare, o da trasferire all’ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell’IVA di gruppo;
  • nella colonna 2 va indicato l’importo dell’IVA a credito, o da trasferire all’ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell’IVA di gruppo,

Il rigo VP14 non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui all’art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente al 4° trimestre.

L’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali l’IVA è dovuta da parte del cessionario come ad esempio gli acquisti intracomunitari e gli acquisti art. 17, commi 2, 5, 6 e 7, o anche da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8), deve essere compresa, quale IVA esigibile, nel rigo VP4 e, quale IVA detratta, nel rigo VP5.

Questo vale anche per le importazioni di materiale d’oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d’argento puro per le quali l’imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell’art. 25.

Per i contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell’imposta dovuta ovvero detraibile devono indicare nel rigo VP4 e nel rigo VP5 l’imposta risultante dall’applicazione dello speciale regime di appartenenza. Qualora il regime adottato non preveda la detrazione dell’imposta il rigo VP5 non deve essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.

Situazioni di particolare interesse. L’Agenzia delle Entrate, ha provveduto ad elencare una serie di casi di interesse particolare a cui prestare attenzione in fase di compilazione del modello comunicazioni liquidazioni periodiche IVA.

Contribuenti con liquidazioni trimestrali

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, presentano la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA anche per il quarto trimestre solare.

Tale comunicazione va compilata senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare poi in sede di dichiarazione IVA annuale. Il versamento dell’IVA dovuta per il 4° trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell’1%, in sede di conguaglio annuale, entro l’ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale. Quindi, nella Comunicazione relativa al quarto trimestre, non devono essere compilati i righi VP11, VP12 e VP14.

Per i subfornitori che effettuino liquidazioni trimestrali di cui all’art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, e che si siano avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all’art. 74, comma 5 D.P.R. 633/72 vanno compilati tutti i righi tranne il VP12. Nel rigo VP11 devono indicare i crediti speciali d’imposta eventualmente utilizzati per ridurre l’importo da versare relativamente alle operazioni di subfornitura. In tal caso, nel rigo VP14, colonna 1, deve essere indicato l’eventuale importo da versare entro il termine del 16 febbraio.

Infine, i contribuenti di cui all’art. 74, comma 4, cioè gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese devono versare l’IVA dovuta per il quarto trimestre entro il termine ordinario (16 febbraio). Conseguentemente, i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali sia ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, sia ai sensi dell’art. 74, comma 4, devono compilare due distinti moduli del quadro VP relativamente al quarto trimestre.

Contribuenti con contabilità separate

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell’art. 36, devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento.

Se tra le attività ne figuri una per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e quindi della Comunicazione, i dati di quest’ultima attività non devono essere compresi nella Comunicazione da presentare in relazione alle altre attività.

Per i contribuenti con la stessa periodicità mensile o trimestrale va presentata una Comunicazione riepilogando nel modulo relativo a ciascun periodo tutte le attività per le quali il soggetto tiene contabilità separate.

Se invece il contribuente ha periodicità diversa sia mensile che trimestrale. Il contribuente che effettui, per le diverse attività esercitate, sia liquidazioni periodiche mensili che trimestrali deve, in via generale, presentare la Comunicazione con moduli distinti con riferimento alle rispettive liquidazioni.

Contribuenti con contabilità presso terzi

I contribuenti che abbiano affidato a terzi la tenuta della propria contabilità possono effettuare le liquidazioni mensili dell’IVA con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente. Quindi nel caso di liquidazione relativa al mese di maggio, da effettuare entro il 16 giugno, tali contribuenti devono indicare come periodo, il valore “05” nella casella mese; nel rigo VP2 l’ammontare delle operazioni attive effettuate nel mese di aprile (registrate o soggette a registrazione); nel rigo VP3 l’ammontare degli acquisti registrati nello stesso mese di aprile.

Curatori fallimentari e commissari liquidatori

Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore devono presentare la Comunicazione solo se nel periodo di riferimento hanno registrato operazioni imponibili che quindi generano l’obbligo di liquidazione periodica.

Comunicazione enti o società aderenti alla procedura di liquidazione dell’iva di gruppo

L’ente o la società commerciale controllante e gli enti o le società commerciali controllati che partecipano alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 73, devono presentare singolarmente le proprie Comunicazioni indicando del frontespizio, dove richiesto i dati della controllante e indicando gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento rispettivamente nella colonna 1 o nella colonna 2 del rigo VP14.

Deve invece essere omessa la compilazione dei righi VP7, VP8, VP9 e VP13.

Per il periodo in cui l’ente o la società dichiarante partecipa alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo resta valido quanto detto sopra; per i periodi successivi all’uscita dalla procedura di liquidazione di gruppo, la comunicazione va compilata come i contribuenti ordinari. Inoltre, il campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)” non va compilato nel caso in cui l’ente o la società non abbia partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo per l’intero periodo oggetto della Comunicazione.

Comunicazione periodica per il gruppo

L’ente o società commerciale controllante deve presentare anche una Comunicazione periodica barrando la casella “Liquidazione del gruppo” nel frontespizio senza compilare il campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)”. In tale Comunicazione, contenente i dati della liquidazione periodica dell’IVA per l’intero gruppo, non vanno compilate le caselle “Subforniture” e “Eventi eccezionali” nel rigo VP1 e non vanno compilati i righi VP2, VP3, VP10, VP11 e VP12 del quadro VP.

 

Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive.

Nel caso di operazioni straordinarie o trasformazione avvenute durante il trimestre oggetto della Comunicazione:

  • se la società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante si sia estinto per effetto dell’operazione straordinaria o della trasformazione, il soggetto avente causa cioè la società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario deve presentare due distinte Comunicazioni: la prima contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto stesso nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione; la seconda contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di trimestre cui si riferisce la Comunicazione e fino all’ultima liquidazione eseguita prima dell’operazione straordinaria o della trasformazione;
  • Nel caso, invece, in cui il soggetto dante causa non si sia estinto per effetto dell’operazione straordinaria o della trasformazione, la Comunicazione deve essere presentata: dal soggetto avente causa, se l’operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato la cessione del debito o del credito IVA; tale soggetto presenterà pertanto due distinte Comunicazioni come specificato sopra; da ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione, se l’operazione straordinaria o la trasformazione non ha comportato la cessione del debito o credito IVA in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione.

 

Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della Comunicazione. In questo caso la Comunicazione relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto dante causa nel corso dell’intero trimestre precedente, deve essere sempre presentata dal soggetto avente causa se il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria e sempreché l’adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima della operazione straordinaria o della trasformazione.

Nell’ipotesi, invece, in cui a seguito dell’operazione straordinaria non si sia verificata l’estinzione del soggetto dante causa, ciascun soggetto partecipante all’operazione assolverà autonomamente l’adempimento relativamente alle liquidazioni effettuate nell’intero trimestre cui si riferisce la Comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito IVA in conseguenza dell’operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della Comunicazione da presentare nel periodo successivo.

Soggetti non residenti

Per i soggetti non residenti, vanno distinti i seguenti casi:

  • Rappresentante fiscale. I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai sensi dell’art.17, terzo comma, sono tenuti a presentare la Comunicazione con l’indicazione dei dati delle liquidazioni effettuate nel trimestre cui la stessa si riferisce ed indicando nel riquadro dichiarante il codice di carica 6;
  • Soggetti non residenti identificati direttamente. I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter, sono tenuti a presentare la Comunicazione con riferimento alle operazioni da essi effettuate nel trimestre;
  • Soggetti che nel trimestre hanno operato mediante rappresentante fiscale nonché identificandosi direttamente. In tutti i casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato, nel trimestre operazioni rilevanti agli effetti dell’IVA in Italia sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, va presentata un’unica Comunicazione da parte del soggetto, rappresentante fiscale ovvero soggetto non residente identificato direttamente, operante alla data di presentazione della stessa;
  • Stabile organizzazione. In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente, deve essere presentata una Comunicazione con riferimento ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nel trimestre. In tale ipotesi, nel riquadro dichiarante deve essere indicato il codice di carica 1.

FAQ dell'Agenzia delle Entrate

Nel rigo VP8 deve essere indicato l'intero importo del credito risultante dal periodo precedente o solo la quota utilizzata in detrazione?

Il rigo VP8 va compilato indicando l'intero importo del credito del periodo precedente (al netto dell'eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello IVA TR) e non solo la quota utilizzata in detrazione.

L'imponibile delle operazioni passive per le quali, in base a specifiche disposizioni, il cessionario o committente è debitore dell'imposta deve essere ricompreso fra le operazioni attive nel rigo VP2?

Il cessionario o committente non deve ricomprendere nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l'imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è debitore dell'imposta (ad esempio, acquisti intracomunitari od operazioni di cui all'art. 17, commi 5 e 6, del DPR n. 633 del 1972). Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l'imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest'ultimo rigo sempreché detraibile). Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l'imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente (come precisato nelle istruzioni al citato rigo VP2).

Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate?

Si. Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 74 del DPR n. 633 del 1972 devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate. Ad esempio, una fattura emessa a febbraio 2017 ma registrata ad aprile 2017 va compresa nella Comunicazione relativa al secondo trimestre 2017 (trimestre di registrazione).

L'imponibile delle fatture con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione o in quello di esigibilità dell'IVA?

L'imponibile relativo alle operazioni attive con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione, mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica l'esigibilità dell'imposta.

In presenza di due attività, di cui una con liquidazioni mensili e l'altra trimestrali, come deve essere compilata la Comunicazione, in particolare con riguardo all'ipotesi di anticipazione della liquidazione trimestrale ai fini della compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell'ultimo mese del trimestre?

In caso di anticipazione della liquidazione trimestrale e di compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell'ultimo mese del trimestre deve essere compilato un unico modulo per i predetti periodi e l'eventuale credito residuo va riportato nella prima liquidazione mensile successiva. A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi:

Caso n. 1

Liquidazione di marzo a debito di 500Liquidazione del 1° trimestre a credito di 300

Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a debito complessivo di 200.

Liquidazione di giugno a debitoLiquidazione del 2° trimestre a debito

Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi.

Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato il credito del 1° trimestre, in quanto detto credito è già stato utilizzato per ridurre il debito di marzo.

Caso n. 2

Liquidazione di marzo a debito di 300Liquidazione del 1° trimestre a credito di 500

Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a credito complessivo di 200.

Liquidazione di giugno a debitoLiquidazione del 2° trimestre a debito

Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi.

Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va riportato 200 (che corrisponde al credito residuo del 1° trimestre). Pertanto, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato alcun importo, in quanto il credito del 1° trimestre è già stato utilizzato in parte per ridurre il debito di marzo e la quota residua è stata riportata nella liquidazione di aprile.

Il contribuente è obbligato a riportare nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente destinato all'utilizzo in compensazione/detrazione?

Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9.

Se nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio viene indicato tutto il credito dell'anno precedente è corretto riportare, poi, detto credito (per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito dell'anno precedente?

Una volta indicato il credito dell'anno precedente nel rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del periodo e l'eventuale risultato a credito va evidenziato nella colonna 2 del rigo VP14. Pertanto, il comportamento descritto nel quesito non è corretto in quanto il credito dell'anno precedente, per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, va riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito del periodo precedente, e non nel rigo VP9.

Come deve essere compilato il rigo VP9 (Credito anno precedente) nel caso in cui si intenda “estromettere” dalla contabilità IVA (ad esempio, per il suo utilizzo in compensazione tramite modello F24) una quota o l'intero ammontare del credito IVA risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, non ancora utilizzato in detrazione, e già riportato nel rigo VP9 di un periodo precedente?

Per estromettere dalla contabilità IVA, in tutto o in parte, il credito dell'anno precedente occorre esporre l'importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno “-“. A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi:

Caso n. 1

Credito dell'anno precedente pari a 10.000 già indicato (per la “prima volta”) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di marzoLa liquidazione periodica del mese di marzo chiude con un risultato a credito pari a 8.000

Il contribuente intende estromettere l'intera quota residua del credito dell'anno precedente (8.000). In tal caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato – 8.000. Nei moduli relativi ai mesi successivi, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo.

Caso n. 2

Riprendendo i dati del caso n. 1, il contribuente intende estromettere una quota del credito dell'anno precedente, pari a 3.000. In tale ipotesi, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato – 3.000. Nel modulo relativo al mese di maggio, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo in quanto il credito residuo di 5.000 (al netto della quota estromessa) ha concorso alla liquidazione del mese di aprile e quindi andrà, semmai, valorizzato il rigo VP8 del modulo relativo al mese di maggio indicando l'eventuale credito risultante dalla liquidazione del mese di aprile.

Nel caso in cui il contribuente chiuda la liquidazione periodica a debito e decida di non versare regolarizzando poi l'omissione tramite ravvedimento operoso, come va compilata la Comunicazione?

Nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso. L'unica eccezione è rappresentata dal rigo VP10 (Versamenti auto UE) dove vanno indicati unicamente i versamenti relativi all'IVA dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007.

In caso di fatture emesse in regime di split payment, è corretto per il cedente o prestatore compilare la Comunicazione riportando l'imponibile nel totale delle operazioni attive (rigo VP2) senza considerare l'imposta nell'IVA esigibile (rigo VP4)?

La modalità di compilazione descritta è corretta.

Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini IVA in un determinato trimestre, sussiste l'obbligo di presentare la Comunicazione?

L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre. Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente.

Nel rigo VP2 vanno ricomprese anche le operazioni escluse da IVA ex art. 74, comma 1, del DPR 633 del 1972?

Nel rigo VP2 non vanno ricomprese le operazioni escluse da IVA ex art. 74, comma 1, del DPR 633 del 1972. Ovviamente, i soggetti passivi che applicano uno dei regimi c.d. monofase previsti dal citato art. 74 devono indicare nel rigo VP2 l'imponibile relativo alle operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta (ad esempio, l'editore deve indicare nel rigo VP2 l'imponibile relativo alle operazioni per le quali è debitore dell'IVA). Giova precisare, al riguardo, che gli editori che fruiscono di una riduzione della base imponibile indicano nel rigo VP2 l'imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.

In quale rigo del quadro VP va indicato il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell'agricoltura di cui all'art. 34 del DPR n. 633 del 1972 a quello ordinario?

Il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell'agricoltura a quello ordinario va ricompreso nel rigo VP5 (IVA detratta).

Come ci si deve comportare nel caso si intenda rettificare una Comunicazione già trasmessa in via telematica e per la quale è scaduto il termine di presentazione?

Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ovviamente, la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.

Nella colonna 1 del rigo VP14 va indicata anche l'IVA a debito non versata in quanto non superiore a 25,82 euro?

Si. L'IVA a debito di ammontare non superiore a 25,82 euro va comunque indicata nella colonna 1 del rigo VP14 anche se non versata. In tal caso, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del DPR n. 100 del 1998 (liquidazioni mensili) e del comma 1, lett. a, dell'art. 7 del DPR n. 542 del 1999 (liquidazioni trimestrali), il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo.

Le pubbliche amministrazioni, qualora titolari di partita IVA, devono riportare nel rigo VP4 anche l'IVA dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali per i quali si applica il regime dello split payment?

No. Le pubbliche amministrazioni titolari di partita IVA che ricevono fatture di acquisto in regime di split payment devono riportare nel rigo VP4 soltanto l'IVA dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di attività commerciali. Tali fatture concorrono alla liquidazione periodica IVA e gli eventuali versamenti vanno effettuati con gli ordinari codici tributo (es. 6001, 6002, etc.). Le fatture di acquisto ricevute in regime di split payment relative ad acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali, ancorché intestate ad una pubblica amministrazione titolare di partita IVA, non devono essere incluse nella Comunicazione e l'IVA “scissa” va versata con le modalità previste dalla risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015.

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