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Congedo per gravi motivi familiari: l’aspettativa non retribuita fino a 2 anni

Durante il rapporto di lavoro il lavoratore può chiedere un congedo per gravi motivi familiari: si tratta di un aspettativa non retribuita fino a 2 anni nell’arco della vita lavorativa che può essere richiesta al datore di lavoro in caso di gravi motivi quale malattia o patologie, morte di un familiare o parente e affini entro il terzo grado. Vediamo tutta la normativa e quali sono gli adempimenti richiesti.
A cura di Antonio Barbato
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aspettativa non retribuita

Il lavoratore può ottenere dall’azienda la concessione di un periodo di congedo per gravi motivi familiari. Si tratta di una aspettativa non retribuita, quindi senza percezione dello stipendio, che può essere richiesta fino a 2 anni. La richiesta al datore di lavoro deve essere motivata da gravi motivi quali patologie di un parente o anche morte.

Sono escluse motivazioni legate alla richiesta di aspettativa non retribuita per malattia o motivi di salute personali o comunque patologie del richiedente. Approfondiamo quindi la normativa.

Il congedo per gravi motivi familiari o aspettativa non retribuita per gravi motivi è un congedo continuativo o frazionato, complessivamente non superiore a 2 anni nell’arco della vita lavorativa, per gravi motivi relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, e dei soggetti di cui all’art. 433 del codice civile, anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi.

Congedo per gravi motivi familiari: la normativa. L’art. 4 comma 2 della Legge n. 53/2000 stabilisce che “I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari…. un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”.

Per quali familiari spetta il congedo per gravi motivi familiari. Come abbiamo visto il riferimento di legge è all’art. 433 del codice civile. Si tratta dei seguenti parenti o familiari:

  • Coniuge, figli e loro discendenti prossimi, quindi nipoti;
  • Genitori (padre o madre, nonna o nonno) o in mancanza ascendenti prossimi;
  • Generi e nuore; Suoceri, fratelli e sorelle.

Inoltre la normativa coinvolge anche i parenti e affini entro il 3 grado. Ossia i seguenti soggetti:

  • Figlia o figlio del coniuge;
  • Nonna o nonno del coniuge;
  • Nipote (figlio del figlio del coniuge);
  • Cognata o cognato;
  • Bisnonno o bisnonna del lavoratore, Pronipote (figlia o figlio del nipote);
  • Nipote (figlia o figlio del fratello della sorella);
  • Zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre);
  • Bisnonno o bisnonna del coniuge;
  • Pronipote (figlio del nipote del coniuge);
  • Nipote (figlio o figlia del cognato o della cognata);
  • Zia o zio del coniuge.

Per tutti i parenti e affini di cui sopra è possibile quindi richiedere il congedo per gravi motivi familiari, ovviamente che dovrà essere motivato.

Quali sono i gravi motivi familiari che danno diritto al congedo.  E’ la normativa che introduce il congedo per gravi motivi familiari ad elencare i gravi motivi. Ad elencarli è il  Decreto Ministeriale – Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 luglio 2000, n. 278 contente il "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari." Per gravi motivi si intendono:

  1. le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui sopra (familiari di cui all'art. 433 del codice civile);
  2. le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui sopra (familiari di cui all'art. 433 del codice civile);
  3. le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
  4. le situazioni, riferite ai soggetti di cui sopra a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Il congedo per gravi motivi familiari, che permette un aspettativa non retribuita fino a 2 anni, può essere richiesto anche per il decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del dipendente per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno. Va comunque ricordato che in caso di decesso, è possibile utilizzare in alcuni casi i permessi retribuiti per lutto, che sono pari a tre giorni annui.

Quando la suddetta richiesta è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.

Come abbiamo visto, il congedo per gravi motivi familiari può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al termine del rapporto di lavoro l'attestazione del periodo di congedo fruito dalla lavoratrice o dal lavoratore.

Computo dei due anni di aspettativa non retribuita. Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.

Potere ai CCNL. I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo per gravi o documentati motivi familiari, assicurando il contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze.

Il diniego del datore di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente. L'eventuale diniego, la proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal regolamento e alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente.

Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Il datore di lavoro assicura l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell'impresa o della pubblica amministrazione.

Aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari in caso di contratto a tempo determinato. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato (contratto a termine) il datore di lavoro può altresì negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto; può, inoltre, negare il congedo quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi del presente articolo.

Divieto di svolgimento di attività lavorativa durante il congedo per gravi motivi. E’ vietato lo svolgimento di attività lavorativa presso terzi durante il periodo di congedo o aspettativa per gravi motivi familiari.

Il rientro al lavoro dopo il congedo per gravi motivi familiari. Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine di congedo, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, per il rientro anticipato è richiesto, compatibilmente con l'ampiezza del periodo di congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il datore di lavoro può comunque consentire il rientro anticipato anche in presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo o di preavviso inferiore a sette giorni.

La documentazione da presentare al datore di lavoro. Tutte le richieste di congedo devono essere opportunamente documentate e corredate di certificazione medica rilasciata da strutture ospedaliere o dalle ASL. Ai sensi dell’art. 3 del regolamento, “La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi per grave infermità di cui all'articolo 1 (si tratta dei permessi per lutto) o dei congedi per le patologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) (ossia quando il congedo per gravi motivi è richiesto per delle patologie), devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), invece, deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.

Quando l'evento che dà titolo al permesso o al congedo è il decesso, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.

La lavoratrice o il lavoratore che intendono usufruire del congedo di cui all'articolo 2 per i motivi di cui al comma 1, lettera b) e c), sono tenuti a dichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi previste.

La comunicazione del datore di lavoro alla DPL. Il datore di lavoro comunica alla direzione provinciale del lavoro – servizio ispezione del lavoro, entro cinque giorni dalla concessione del congedo per gravi motivi, l'elenco dei nominativi dei dipendenti che fruiscono di detto congedo.

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