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Contabilità semplificata per imprese minori

Con la Legge di Bilancio 2017 le imprese in contabilità semplificate e le imprese minori passano dal regime di competenza a quello di cassa per la determinazione del proprio reddito. Rientrano nel nuovo regime di cassa anche le imprese minori, cioè quelle con ricavi inferiori ai 400.000 euro nel caso esercitano prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività e le società professionali. Vediamo cosa prevede la Legge di Bilancio per le imprese minori.
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A cura di Antonio Barbato
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principio di cassa e di competenza

La Legge di Bilancio 2017 è intervenuta in materia di determinazione del reddito nella contabilità semplificata delle imprese minori. Per tali imprese è infatti previsto che dal 2017 per la determinazione del reddito si passerà dal regime di competenza a quello di cassa.

Le novità sono contenute nei commi dal 17 al 23 dell’art. 1 della Legge di Bilancio suddetta e riguardano le imprese che operano in contabilità semplificata, tra cui le imprese minori alle quali la Legge di Bilancio dedica il comma 22.

I soggetti chiamati in causa sono molteplici, in quanto rientrano tra le imprese minori coloro i quali hanno ricavi fino 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e fino a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Inoltre il regime di cassa per le imprese minori potrà trovare applicazione anche per le società professionali, dando a queste la possibilità di calcolare il reddito così come previsto per i professionisti che esercitano l’attività in forma individuale o associata

Dal 2017, quindi così come accadeva per i titolari di lavoro autonomo, anche le imprese minori nel determinare il loro reddito utilizzeranno il principio di cassa, dando così rilevanza a quella che è la manifestazione finanziaria di costi e ricavi piuttosto che alla manifestazione economica degli stessi.

La nuova disciplina ha il vantaggio, tra glia altri, di evitare alle imprese di versare imposte su ricavi non riscossi, ma crea non poche difficoltà in relazione al trattamento delle rimanenze finale e delle esistenze iniziali.

Gli effetti della nuova disciplina saranno molteplici a seconda, anche, del tipo di attività che l’impresa si trova a svolgere.

Le modifiche della Legge di Bilancio 2017

Al comma 17 la Legge di Bilancio modifica quanto previsto dal TUIR all’art. 66 al comma 1. Viene infatti stabilito che: “il reddito è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all’articolo 57, dei proventi di cui  all’articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’articolo 101.” E alla lettera b) continua stabilendo che: “al comma 3: 1) al primo periodo, le parole: 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b) sono sostituite dalle seguenti: 109, commi 5, 7 e 9, lettera b); 2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi”.

In questo modo viene eliminato il principio di competenza per la determinazione del reddito e di conseguenza perde valore ai fini della determinazione del reddito il momento in cui ricavi e componenti positivi vengono riscossi e  i costi sostenuti.

Il reddito determinato secondo la nuova disposizione normativa prevista dalla legge di bilancio, cioè secondo il principio di cassa, è quindi dato dai ricavi previsti dall’art. 85 del TUIR e cioè:

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell'impresa;

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;

d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell'impresa;

e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell'impresa;

f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;

g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge” a questi vanno aggiunti gli interessi ed i dividenti previsti dall’art. 89 del TUIR e sottratte le spese sostenute nel periodo".

A tale differenza vanno poi aggiunti:

  • i ricavi dell’ art. 57 del TUIR per auto consumo dell’imprenditore al valore normale previsti, cioè “il valore normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore”;
  • i proventi immobiliari previsti dall’art. 90 comma 1 e cioè: “i redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 70 per quelli situati all'estero. Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 41. In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione”;
  • le plusvalenze e sopravvenienze attive come da articoli 86 e 88; e portate in diminuzione le minusvalenze e sopravvenienze passive così come da articolo 101 del TUIR.

Ovviamente restano ammesse in deduzione le quote di ammortamento.

Il trattamento delle rimanenze finali

Dalla norma sopra esplicitata si desume che, con il regime di cassa, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e le esistenze iniziali nella determinazione del reddito del periodo che, invece, con il principio di competenza avevano incidenza in aumento le prime ed in diminuzione le seconde.

Al comma 18, la Legge di Bilancio detta quanto segue: “Il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni dell’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 17 del presente articolo, è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”.

Tale chiarimento serve a disciplinare il trattamento delle rimanenze finali al 2016, considerato che per tale periodo le imprese operavano in regime di competenza.

Nel 2017 è data possibilità alle imprese di diminuire il reddito per un importo corrispondente alle rimanenze del 2016, così come se si fosse operato in regime di competenza. Tale aspetto, avrà conseguenze diverse a seconda della significatività dell’importo delle rimanenze stesse e alla capacità di gestione del magazzino sia nel 2017 che negli anni a seguire. Verosimilmente, quindi, nel periodo d’imposta 2017 molte imprese in contabilità semplificata conseguiranno una perdita d’esercizio dovuta alla possibilità concessa di portare in diminuzione le rimanenze dell’esercizio precedente, tale perdita però per effetto del regime di cassa non potrà essere riportata agi esercizi successivi, durante i quali le stesse imprese rischieranno di versare molte più imposte dovute ai maggiori utili.

Quindi, alle imprese che gestiscono rimanenze significative converrà fare un’attenta valutazione circa la convenienza del regime di cassa. Qualora le imprese lo vogliano potranno optare per il regime di competenza, scegliendo di passare dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria per almeno un triennio, piuttosto che rientrare in quello che sarà il regime naturale e cioè il regime di  cassa andando ad azzerare il valore delle rimanenze.

Scelta del regime contabile

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio all’art. 66 del TUIR, in relazione al regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata e imprese minori, fanno si che il regime di cassa diventi per le imprese di cui sopra il regime naturale di applicazione.

E se l’impresa vuole svincolarsi da tale regime e continuare ad applicare il principio di competenza? Inoltre, quali le deroghe ammesse all’applicazione del nuovo principio? I contribuenti che lo riterranno conveniente potranno di svincolarsi dall’applicazione del regime di cassa (di cui all’articolo 66 del TUIR così modificato dalla Legge di Bilancio 2017) ed optare esclusivamente per il regime di contabilità ordinaria al fine di continuare ad operare in regime di competenza. Non è più consentita in alcun modo l’applicabilità del regime delle imprese minori ed il mantenimento del principio di competenza.

Il regime naturale per le imprese minori è quello di cassa, salvo la possibilità di applicare un criterio di determinazione del reddito sulla base della data di registrazione in contabilità dei documenti.

Qualora il contribuente decida di optare per il regime ordinario, ai sensi dell’articolo 18 comma 8 del D.P.R. n. 600 del 1973, l’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione e fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

L’opzione per il passaggio al regime ordinario in sintesi:

  • si attua mediante comportamento concludente;
  • ha durata minima di tre anni;
  • resta valida sino alla revoca;
  • va evidenziata nella prima dichiarazione Iva relativa all’anno in cui la scelta è operata.

Il passaggio di regime contabile

Il passaggio da contabilità semplificata a ordinaria e viceversa è disciplinata dall’articolo 1, comma 19 della legge di bilancio. Tale comma stabilisce che: “Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dell’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a un periodo d’imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”. 

Ma cosa vuol dire? Essenzialmente la norma ci sta dicendo che i ricavi, i compensi, le spese e tutto ciò che, in base al regime adottato, ha contribuito alla determinazione del reddito di un periodo non assume rilevanza per la determinazione del reddito degli anni successivi. Lo stesso vale per tutto ciò che nel 2016 ha contribuito a determinare reddito secondo il principio di competenza e poi nel 2017 o successivamente è stato incassati o pagato.

Tutto ciò per evitare salti o duplicazioni di imposta, nel passaggio da un regime all’altro.

Il regime di contabilità per le imprese minori

Il regime delle imprese minori previsto dall’art. 66 del TUIR, modificato come ampiamente descritto finora dalla Legge di Bilancio, è il regime naturale applicabile secondo quanto previsto  dall’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973.

Tale articolo è stato modificato dalla Legge di Bilancio oggetto del nostro studio al comma 22, il quale stabilisce che le disposizioni relative al regime di cassa come regime naturale delle imprese in contabilità semplificata si applicano oltre che ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili anche ai soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell’articolo 13, e cioè:

  • le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate;
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali;

qualora i ricavi non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Se  i contribuenti esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Il regime delle imprese minori trova applicazione in ogni esercizio successivo se nel precedente i limiti non sono stati superati.

La Legge di Bilancio al comma 22 è intervenuto a modifica dell’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, prevedendo il principio di cassa anche per verificare i limiti di accesso al regime delle imprese minori.

Inoltre, ha introdotto nuovi obblighi contabili adattando anche alle scritture contabili l’applicazione del principio di cassa.

Il nuovo comma 2 dell’art. 18 a seguito delle modifiche della Legge di Bilancio prevede che i soggetti in contabilità semplificata debbano annotare cronologicamente, in un apposito registro, i ricavi percepiti indicando, per ciascun incasso:

a) l’importo;

b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;

c) gli estremi della fattura o altro documento emesso

Inoltre, in un diverso registro dovranno essere annotata cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento le spese sostenute nell’esercizio, fornendo le stesse informazioni di cui sopra.

Il comma 3 del nuovo articolo 18 prevede che ulteriori e diversi componenti positivi e negativi di reddito andranno annotati nei registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il nuovo comma 4 dell’articolo 18 prevede poi la possibilità che i registri Iva sostituiscano i registri di cui sopra, qualora vi siano indicate separatamente le registrazioni non soggette a registrazioni ai fini IVA.

Qualora l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, al posto di tali annotazioni nei registri deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

I ricavi percepiti e i costi sostenuti saranno annotati separatamente nei registri stessi, nel periodo di imposta in cui verranno incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.

Al comma 5 dell’articolo 18 si dà ai contribuenti la possibilità di esercitare apposita opzionevincolante per almeno un triennio, per tenere i registri Iva senza annotare incassi e pagamenti e per finalità di semplificazione operare la presunzione legale secondo la quale la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione Iva.

Anche per le imprese minori il contribuente può optare per il regime della contabilità ordinaria con vicolo triennale se non esercita revoca.

Inoltre, qualora un soggetto che intraprenda una nuova attività commerciale ritenga di percepire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata.

Attuazione dalla norma

L’art. 1 comma 23 della Legge di Bilancio stabilisce che le nuove regole dovranno essere applicate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e che troveranno attuazione con un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2017.

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