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Contratti a termine per sostituzione maternità: rinnovo senza intervalli di 60 o 90 giorni

Il contratto a tempo determinato stipulato per la sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità può essere rinnovato senza rispetto degli intervalli di 60 o 90 giorni previsti dalla riforma Fornero. Lo ha chiarito il Ministero del lavoro in risposta ad un quesito. Possibile quindi la riassunzione a termine senza intervallo. Vediamo per quali motivazioni.
A cura di Antonio Barbato
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contratto a tempo determinato per sostituzione maternità

Aggiornamento 24 maggio 2013 – Il Ministero del lavoro nel vademecum del 22 aprile 2013 al quesito n. 7 sul contratto a termine ha chiarito che “l’obbligo del rispetto degli intervalli vale per ogni tipologia di contratto a termine, indipendentemente dalla causale applicata, anche dunque nell’ipotesi di assunzione per ragioni sostitutive, ivi compreso la cosiddetta sostituzione per maternità”.

L'articolo prima della revisione:

Una delle causali più diffuse della stipula dei contratti a termine è quella riguardante la sostituzione di lavoratrici assenti per maternità, assenti da lavoro per il congedo obbligatorio di 5 mesi. Data la frequenza dell’evento maternità per le lavoratrici italiane, molte aziende ricorrono al contratto a termine per ragioni giustificative per assumere a tempo determinato lavoratori in loro sostituzione. Possibilità specificamente prevista dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001.

La riforma del mercato del lavoro ha introdotto importanti novità per i contratti a termine: gli intervalli per il rinnovo del contratto sono stati elevati a 60 e 90 giorni, provocando non pochi problemi ai lavoratori col contratto scaduto ed alle imprese che glielo devono rinnovare. L’intervallo è il lasso di tempo che deve passare tra la scadenza di un contratto a termine e il rinnovo del rapporto tra le parti attraverso la stipula di un altro contratto, sempre a tempo determinato.

Gli intervalli di 60 e 90 giorni previsti dalla riforma Fornero. Prima della riforma gli intervalli erano rispettivamente di 20 giorni, per i contratti scaduti fino a 6 mesi, e di 30 giorni per i contratti superiori a 6 mesi. Dal 18 luglio 2012 in poi gli intervalli passano a 60 giorni per i contratti fino a 6 mesi e 90 giorni per i contratti superiori a 6 mesi. Vediamo cosa succede ai contratti a termine per ragioni giustificative.

I contratti a termine per espressa previsione del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 possono essere stipulati anche per ragioni sostitutive, che vanno dalla sostituzione per lavoratore destinato ad una trasferta o distaccato, alla sostituzione per inidoneità temporanea al lavoro, dalla sostituzione dei lavoratori per sciopero alla sostituzione più diffusa, ossia quella per l’assenza da lavoro per maternità.

Ed è proprio su quest’ultimo caso che si è reso necessario un chiarimento ministeriale sul rispetto degli intervalli per il rinnovo del contratto a termine. Era importante capire, data la particolarità del contratto, che si esaurisce al rientro della lavoratrice madre, se le società che hanno assunto un lavoratore per ragioni sostitutive possono utilizzare lo stesso lavoratore per ulteriori sostituzioni per maternità, senza rispettare gli intervalli.

La risposta del Ministero. Il 4 ottobre 2012 il Ministero del lavoro ha specificato che è possibile, in caso di sostituzione di una dipendente in maternità, la riassunzione di una dipendente già assunta in precedenza con contratto a termine, senza che sia necessario attendere l’intervallo di tempo di 60 o 90 giorni previsto dalla legge n. 92 del 2012, ossia la riforma Fornero. Quindi niente intervalli per le sostituzioni per maternità e la motivazione, secondo l’interpretazione ministeriale, è che il Testo unico sulla maternità prevale sulla normativa riguardante il contratto a termine.

Più precisamente, l’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 151 del 2001, prevale sull’art. 5 del D. Lgs. n. 368 del 2001 che riguarda la successione dei contratti nel contratto a tempo determinato. L’art. 4 comma 1 stabilisce che “in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni de presente Testo Unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo, a sensi rispettivamente, dell’art. 1, comma 21, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l’osservanza delle disposizioni delle leggi medesime”.

In buona sostanza, essendo sorto il contratto per specifiche ragioni giustificative, alla data dell’effettivo rientro della lavoratrice in maternità, il contratto si esaurisce senza possibilità di proroga (che è senza intervalli). Per questa ragione, le parti, datore di lavoro e lavoratore, possono stipulare un nuovo contratto di lavoro liberamente, senza intervalli, riguardando lo stesso ulteriori eventuali ragioni giustificative, come ad esempio la sostituzione di un’altra lavoratrice in congedo di maternità.

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