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Contratto di lavoro intermittente limitato a 400 giornate in tre anni

Novità dal Decreto Lavoro: Introdotto un limite di 400 giornate in tre anni solari di effettivo lavoro prestato dal lavoratore nel contratto di lavoro intermittente. La sanzione è trasformazione a tempo indeterminato. Prorogata la validità dei contratti stipulati prima del 18 luglio 2012. Per quanto riguarda la comunicazione di chiamata, in caso di omissione il datore di lavoro evita la sanzione se dimostra di aver versato i contributi per quelle giornate.
A cura di Antonio Barbato
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lavoro a chiamata 400 giorni ogni 3 anni

La nuova riforma del lavoro, voluta dal Governo Letta, il Decreto Legge n. 76 del 2013, battezzato Decreto Occupazione, ha apposto delle modifiche anche alla disciplina del lavoro intermittente, ponendo un nuovo limite di 400 giorni in 3 anni. Dalla revisione della riforma Fornero, operata all’art. 7, si è giunti quindi ad una nuova apposizione di un limite al contratto a chiamata.

400 giornate di contratti di lavoro intermittente  in tre anni solari, pena l’indeterminato. Il Decreto Lavoro ha introdotto all’interno dell’art. 7, che modifica la riforma Fornero, il comma 2-bis all’art. 34 del D. Lgs. 276 del 2003 (Legge Biagi contenente la normativa sul lavoro a chiamata). Tal comma 2-bis recita: “In  ogni  caso, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente  non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso  di  superamento  del  predetto  periodo  il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato”.

Quindi il contratto a chiamata è stipulabile, secondo i nuovi limiti imposti dalla riforma Fornero, ma in ogni caso è eseguibile per un massimo di 400 giornate di lavoro in tre anni solari. Per anni solari si intende ad esempio dal 10 agosto 2013 al 9 agosto 2016. Se il lavoratore supera le 400 giornate di lavoro, abbiamo la trasformazione a tempo indeterminato del contratto, ovviamente a tempo pieno.

Computo delle 400 giornate. Il comma 3 dell’art. 7 del Decreto Legge n. 76 del 2013 opportunamente indica le modalità di calcolo delle giornate: “Ai  fini  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),   si   computano esclusivamente   le   giornate   di   effettivo    lavoro  prestate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione”.

Anche se il numero di giornate nel triennio, prima del superamento del limite, è ampio (400 giorni su 1.095 del triennio), la conseguenza di tale limite inserito dal Decreto Lavoro è che il datore di lavoro deve tener conto del numero di giornate effettivamente lavorate e che è consigliabile annullare, tramite le nuove modalità di comunicazione, quelle non effettivamente lavorate, essendo presente tale nuovo limite imposto al ricorso ai contratto di lavoro intermittente. Ovviamente se l’annullamento non risulta in maniera telematica al Ministero, le giornate non lavorate finiscono nel computo. Quindi c’è un nuovo adempimento per il datore di lavoro. Inoltre, come stabilito dal comma 3, il computo parte dal 28 giugno 2013, data di entrata in vigore del Decreto.

Le ipotesi ammesse dopo la riforma Fornero, nessuna modifica dal Decreto Lavoro. Il contratto di lavoro intermittente, sia a termine che a tempo indeterminato, dopo le modifiche della legge n. 92 del 2012, a partire dal 18 luglio 2012, può essere stipulato in ogni caso “con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e  con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte  entro il venticinquesimo anno di età”. Queste la modifica della Riforma Fornero.

Una ulteriore ipotesi di ammissione è lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente “secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”.

Infine, resta valida la possibilità di stipula di contratti di lavoro intermittente per le attività elencate nella tabella approvata con R.D. n. 2657 del 1923, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 276 del 2003 e del D. M. 23 ottobre 2004. Tali ipotesi non sono state modificate dal Decreto Lavoro, il quale si limita a prorogare la validità dei vecchi contratti già stipulati.

Novità sui vecchi contratti: proroga al 31 dicembre 2013. Prima della Riforma Fornero, le ipotesi che autorizzavano il ricorso al lavoro a chiamata erano diverse, c’era ad esempio il ricorso autorizzato per per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno (i week-end, le ferie estive, le vacanze pasquali o natalizie). Ma soprattutto l’età dei soggetti in stato di disoccupazione era “meno di 25 anni” e “più di 45 anni di età”. La conseguenza è stata che la legge n. 92 del 2012, la legge Fornero, aveva previsto un periodo di validità dei contratti stipulati per tali soggetti di 12 mesi. Quindi al 18 luglio 2013 tali contratti già stipulati prima dell’entrata in vigore della Riforma Fornero dovevano cessare i loro effetti. Puntuale è invece intervenuto il Decreto Lavoro del Governo Letta. 

L’articolo 7, comma 5 del Decreto Legge n. 76 del 2013 modifica il comma 22 dell’art. 1 della legge n. 92 del 2012 (la riforma Fornero), proroga la validità dei contratti di lavoro intermittente stipulati prima del 18 luglio 2012, con i vecchi requisiti, che ora saranno validi e produrranno i loro effetti fino al 1 gennaio 2014, anche se non sono compatibili con le disposizioni di cui al comma 21 del Decreto Legge n. 92 del 2012. Tale comma 21 introduce le nuove ipotesi per la stipula del contratto di lavoro intermittente. 

Le ultime istruzioni del Ministero sulla comunicazione del lavoro a chiamata. Premesso che la comunicazione preventiva di chiamata non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione (unilav), in questi mesi ci sono stati diversi messaggi del Ministero riguardo le modalità di comunicazione della chiamata del lavoratore, a cui il datore di lavoro è tenuto. Con l’ultima circolare n. 27 del 27 giugno 2013, il Ministero ha fornito le proprie precisazioni sulla modalità operative di comunicazione. C’è l’avvio del modello uni-intermittente. Per maggiori informazioni vediamo le nuove comunicazioni della chiamata. 

Altra novità del Decreto Lavoro: La sanzione economica non trova applicazione se il datore ha versato i contributi. Il comma 3-bis dell’art. 35 prevede che in caso di violazione degli obblighi inerenti alla comunicazione preventiva si applica la sanzione amministrativa da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è ammessa la comunicazione. Il Ministero ha chiarito nel Vademecum che tale sanzione si applica per ciascun lavoratore per ogni ciclo di 30 giornate che individuano la violazione della norma sulla comunicazione.

Il comma 3-bis è stato modificato dal Decreto Lavoro, che ha introdotto anche la seguente dicitura: "La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la  prestazione di lavoro”. Questo significa che sarà sufficiente dimostrare di aver versato i contributi per le giornate di lavoro svolte per non incorrere nella sanzione per la mancata comunicazione.

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