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Contratto di solidarietà espansivo: il contributo Inps ha un limite numerico

Il contratto di solidarietà espansiva non può portare al riconoscimento del contributo Inps del 15% sulle assunzioni in eccedenza rispetto a quelli previste nell’accordo, tali da produrre l’incremento di assunti nell’azienda. Con l’interpello n. 28 del 2013 il Ministero esclude così che tale strumento possa essere “usato” per ottenere sgravi contributivi su eventuali nuove assunzioni “in eccesso” rispetto alla solidarietà. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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Il Ministero del Lavoro in un interpello ha chiarito che il contributo dell’Inps sui contratti di solidarietà espansiva, quei contratti che prevedono una riduzione d’orario di lavoro ai lavoratori in forza al fine di assumere nuovi lavoratori, è limitato alle assunzioni previste nel contratto, le quali compensano le riduzioni d’orario previste, e non può essere rilevante per le assunzioni ulteriori. In sostanza lo sgravio contributivo sulle assunzioni extra rispetto a quelle previste non è concesso. Il contributo “spetta limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro”.

L’interpello è il n. 28 del 23 ottobre 2013 e riguarda le condizioni per il riconoscimento del contributo di legge. A proporre il quesito è l’Ordine dei Consulenti del lavoro che ha chiesto se il contributo erogato in favore dei datori di lavoro che procedano ad una riduzione stabile dell’orario di lavoro del personale in forza e alla contestuale assunzione di nuovo personale, possa essere altresì concesso qualora alla riduzione di orario corrispondano assunzioni “in eccedenza” ossia tali da produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero ipotetico dei posti di lavoro strettamente legati alla contrazione oraria. Quindi un numero di assunzioni superiore rispetto a quelle previste nell’accordo di solidarietà di tipo espansiva.

Contributo Inps del 15% della retribuzione corrisposta per i primi 12 mesi, poi 10% e 5%. Quindi l’interpello è sulla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 1, D.L. 726 del 1984. Tale articolo dispone che “nel caso in cui i contratti collettivi aziendali stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale con richiesta nominativa, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria (Inps), pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento”.

Il Ministero precisa che dalla lettura della disposizione si evince che il Legislatore ha inteso concedere un’agevolazione alle aziende esclusivamente laddove queste ultime, programmando una riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti già in forza, provvedano contestualmente all’assunzione di nuovo personale in modo tale da “bilanciare” la predetta riduzione.

Questa interpretazione è fornita anche dall’Inps che “in ordine all’erogazione del beneficio, oltre a ribadire che lo stesso ex art. 2, comma 1, L. n. 863/1984 debba essere subordinato, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, al verificarsi contestuale della riduzione dell’orario e all’assunzione di nuovi lavoratori – ha inoltre chiarito che “qualora l’assunzione di questi ultimi avvenga progressivamente i benefici potranno essere concessi soltanto allorquando sarà stato raggiunto nelle assunzioni il numero corrispondente alla riduzione complessiva dell’orario”.

L’agevolazione costituisce pertanto un vero e proprio credito riconosciuto al datore di lavoro solo al verificarsi dei presupposti legali.

Il Ministero conclude: “Alla luce della norma richiamata, pertanto, si sottolinea che l’eventuale assunzione in eccedenza volta a produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero dei posti di lavoro risultanti dalla contrazione oraria non rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione. In altri termini ed in risposta al quesito avanzato si ritiene che il contributo in questione spetti limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro”.

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