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Contribuenti in regime fiscale di vantaggio: il recupero ritenute d’acconto subite

Le ritenute d’acconto al 20% erroneamente subite nel 2012 dai contribuenti ex regime dei minimi, aderenti al nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, possono essere recuperate con un’istanza di rimborso o tramite il modello Unico 2013. Le modalità in una nuova risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, vediamola.
A cura di Antonio Barbato
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regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

L’Agenzia delle Entrate con una risoluzione interviene nuovamente per disciplinare le modalità di recupero delle ritenute d’acconto operate erroneamente nel 2012 sui corrispettivi percepiti dai contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Si tratta degli ex contribuenti nel regime dei minimi. Con la risoluzione n. 55/E integra la risoluzione n. 47/E disciplinando tutti i casi e le modalità di recupero delle ritenute d’acconto subite.

Questo nuovo regime consente ai giovani fino a 35 anni di pagare una imposta sostitutiva dell’Irpef nella misura agevolata del 5%. Il vecchio regime dei minimi prevedeva un’imposta sostitutiva del 20% ed una conseguente ritenuta d’acconto del 20% operata dai sostituti d’imposta. Dal 2012 con l’ingresso nel nuovo regime, non c’è alcuna ritenuta d’acconto da trattenere sui compensi erogati a tali contribuenti nel nuovo regime fiscale di vantaggio. Infatti il provvedimento protocollo n. 185820 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011 ha previsto che “I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.

Solo che tutto ciò non è avvenuto, ossia in alcuni casi la ritenuta d’acconto del 20% è stata operata nei confronti di tali contribuenti e l’Agenzia delle Entrate, dietro segnalazione dei vari casi, è intervenuta con la risoluzione n. 47/E del 5 luglio 2013, che riguardava i bonifici disposti dai contribuenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico individuati dall’articolo 16-bis del TUIR (in materia di detrazioni fiscali). Per tali bonifici alcune banche applicano la ritenuta d’acconto prevista all’atto dell’accredito anche sui bonifici emessi nei confronti dei contribuenti rientranti nel c.d. “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 98 del 2011”. E l’Agenzia delle Entrate ha disposto le modalità di recupero. Per maggiori informazioni vediamo contribuenti minimi come recuperare le ritenute d’acconto.

Con la risoluzione n. 55/E del 5 agosto 2013 l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente per stabilire i criteri di recupero riferibili ad altri casi segnalati di ritenute d’acconto erroneamente applicate sui  compensi percepiti dai soggetti rientranti nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

In particolare, precisa la circolare, “le fattispecie più frequenti di errata applicazione della ritenuta d’acconto riguardano:

  • i compensi erogati nei primi mesi di applicazione del nuovo regime;
  • i compensi erogati nel 2012, in relazione a fatture emesse negli anni precedenti, con applicazione della ritenuta prevista dal previgente regime dei c.d. “minimi”, di cui all’articolo 1, commi 96-117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • le indennità di maternità corrisposte dalle casse di previdenza e dall’INPS”.

Al riguardo, sono stati chiesti chiarimenti sulla modalità di recupero delle ritenute subite, con particolare riferimento a quelle relative al periodo d’imposta 2012, atteso che la modulistica dichiarativa approvata non contiene uno specifico campo per effettuarne lo scomputo, in quanto il “regime di vantaggio” non prevede l’obbligo di effettuazione della ritenuta d’acconto in presenza di apposita dichiarazione resa al sostituto.

La soluzione dell’Agenzia delle Entrate: “Tutto ciò premesso, stante la sostanziale analogia con la problematica affrontata con la risoluzione n. 47/E del 2013, riguardante le ritenute applicate dagli istituti bancari in relazione ai bonifici relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico, si ritiene che i chiarimenti forniti nella citata risoluzione possano applicarsi, in generale, a tutte le ritenute erroneamente subite nel 2012 dai contribuenti rientranti in tale “regime di vantaggio”, purché siano stati effettuati gli adempimenti previsti dalla relativa disciplina.

Istanza di rimborso o scomputo nel modello Unico 2013: “Pertanto, in alternativa all’istanza di rimborso di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, tali contribuenti potranno scomputare le ritenute in argomento nella dichiarazione Unico Persone Fisiche 2013, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta (ritenute che trovano esposizione nel modello 770)”.

A tal fine trovano applicazione le stesse modalità operative fornite nella suddetta risoluzione n. 47/E del 2013. In particolare, dovrà essere valorizzato con il codice “1” il campo “Situazioni particolari”, posto nel frontespizio della dichiarazione, mentre le ritenute complessivamente subite sui ricavi e compensi afferenti al regime in questione, ivi incluse quelle eventualmente subite sui bonifici oggetto della precedente risoluzione, saranno indicate nel rigo RS33, colonna 2, utilizzando esclusivamente il primo modulo del quadro RS, senza compilare la colonna 1”.

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