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Contributi alla Gestione separata Inps nel quadro RR – Unico PF 2014

I contributi alla Gestione separata vanno versati secondo le aliquote contributive comunicate dall’Inps nelle scadenze previste, e vanno dichiarati ogni anno, unitamente al reddito imponibile, nel quadro RR del modello Unico. L’obbligo è per i liberi professionisti senza cassa. Vediamo per l’anno d’imposta 2013 le istruzioni per la compilazione del quadro RR – Unico 2014 e per la determinazione della base imponibile previdenziale e dei contributi, secondo le precisazioni contenute in una circolare dell’Inps.
A cura di Antonio Barbato
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quadro rr per professionisti senza cassa

Nella Gestione Separata dell’Inps confluiscono i contributi di alcuni lavoratori autonomi titolari di partita Iva e quindi obbligati a presentare il modello Unico PF 2014. Si tratta dei professionisti senza cassa, i quali sono obbligati a versare i contributi all’Inps per la loro attività. A livello fiscale questi soggetti sono tenuti a determinare il proprio reddito imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali. I contributi previdenziali da versare sono dichiarati nel quadro RR dell’Unico PF 2014. La sezione a loro dedicata è la sezione II. Sulla base di quanto dichiarato poi vanno versati i contributi alla Gestione separata.

L’Unico 2014 ha come oggetto l’anno d’imposta del 2013, quindi si riferisce alle regole di versamento di quell’anno. Per l’anno 2014, essendo intervenute modifiche dalla legge di Stabilità 2014, sono cambiate le aliquote contributive. Ma ciò non riguarda la compilazione del quadro RR dell’Unico 2014 ma riguarderà l’Unico 2015. Per maggiori informazioni vediamo le aliquote Inps 2014 della Gestione Separata.

Chi è obbligato a dichiarare i contributi nel quadro RR – sezione II per la Gestione Separata. La “sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS” deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività di cui all’art. 53, comma 1, del Tuir (Sarebbero i redditi di lavoro autonomo: “Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5”) e sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata.

Non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata e quindi neanche alla compilazione del quadro RR sezione II del modello Unico PF 2014 e non sono dovuti i relativi contributi, i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (cosiddetto contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/1996, e chi, producendo redditi di lavoro autonomo, è assoggettato , per l’attività professionale ad un'altra forma di previdenza assicurativa quale ad esempio ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti o i maestri di sci.

Sono invece obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti, che pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio Ingegneri presso Inarcassa). Tale obbligo è stato confermato dal comma 12 dell’art. 18 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nelle legge 15 luglio 2011, n. 111, così come illustrato nella circolare n. 99 del 22/07/2011.

Per determinare l’ammontare dei contributi dovuti alla Gestione Separata dell’Inps è necessario compilare correttamente il quadro RR del modello Unico. Con il modello Unico/PF 2014 sono state apportate alcune innovazioni rispetto al modello Unico PF 2013. Ciò ha portato l’Inps a pubblicare in una circolare, la n. 74 del 6 giugno 2014, alcune importanti precisazioni sulla base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti, e la compilazione del quadro RR sezione II del modello Unico per l’anno 2014.

Vediamo ora come si compila la sezione II secondo le istruzioni del modello e le indicazioni dell’Inps in merito ai calcoli dei contributi dovuti.

Come si compila la sezione II: istruzioni e precisazioni dell’Inps

In linea generale, la base imponibile sulla quale deve essere calcolata la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi proveniente dall’esercizio di attività da lavoro autonomo compreso quello in forma associata dichiarata ai fini IRPEF, prodotti per l’anno 2013 e/o il reddito prodotto nell’ambito del “regime dell’imprenditoria giovanile” qualora il professionista abbia adottato tale regime.

Per l’anno 2013 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi previdenziali è di euro 99.034,00 (reddito imponibile massimo), mentre le aliquote da applicare sul reddito professionale sono:

  • 20% per i professionisti già coperti per l’anno di imposta da una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta (pensione di reversibilità);
  • 27,72% per i professionisti privi da altra tutela previdenziale obbligatoria.

La sezione II è denominata “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (INPS)”. I righi interessati dalla compilazione del quadro RR per i professionisti senza cassa iscritti alla Gestione Separata sono quelli che vanno dal rigo RR5 al rigo RR8. La sezione I invece è dedicata agli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti. Mentre la terza sezione è per i soggetti iscritti alla cassa italiana geometri (CIPAG).

Il rigo RR5 ha una colonna 1 – Codice e una colonna 2 – Reddito. Il codice da riportare nella colonna 1 va individuato consultando le istruzioni del modello Unico PF 2014, fascicolo 2. In generale, col codice 1 va riportato il reddito da lavoro autonomo determinato nel quadro RE – RH e/o LM. Per i parasubordinati il codice da utilizzare è il 3. Con il codice 4 si dichiarano i redditi che non sono base imponibile fiscale ma sui quali c’è obbligo contributivo previdenziale alla Gestione separata (Assegno di ricerca, dottorato di ricerca borsa di studio, compensi per i medici in formazione specialistica). Con il codice 5 va indicato il reddito da lavoro autonomo indicato nel quadro RE/RH o LM sul quale sono stati calcolati e versati i contributi ad altra Cassa previdenziale (Gestione commercio, o Inarcassa ecc). Tale reddito non deve essere assoggettato a gestione separata e non concorre alla formazione del massimale annuo. Nella colonna 2 va indicato il relativo importo del reddito dichiarato e che sarà oggetto di contribuzione dovuta per l’anno 2013. Nel modello le colonne da 3 a 10 consentono di inserire ulteriori redditi percepiti nell’anno 2013.

Poiché al calcolo del contributo dovuto alla Gestione separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie è necessario individuare la base imponibile previdenziale sulla quale calcolare i contributi da versare onde evitare dei versamenti indebiti. Quindi sono stati individuati i redditi che potrebbero incidere sulla formazione del reddito imponibile e che il professionista deve indicare con i seguenti codici:

  • Codice 2 per i redditi erogati agli amministratori locali di cui all’art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 sui quali gli enti competenti hanno versato i contributi alla Gestione separata utilizzando i flussi Emens;
  • Codice 3 per i redditi percepiti ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. C bis) del TUIR; le partecipazioni agli utili derivanti da associazioni in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di cui all’art. 53, comma 2 lett. C) del TUIR; i redditi da lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 64 comma 1 lett. l);
  • Codice 4 i redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi per i medici in formazione specialisti. 

I redditi evidenziati in tali codici essendo già soggetti a Gestione separata, come parasubordinati, concorrono alla formazione del massimale annuo, che per il 2013 è pari a € 99.034,00.

Nel codice 5 invece sono indicati i redditi prodotti come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 comma 1 TUIR e per i quali sono dovuti contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata (ad esempio un Architetto che per una parte dell’anno svolge la sola professione e per la restante parte svolge sia attività professionale che lavoro dipendente).

E’ nella colonna 11 che va dichiarato il reddito imponibile previdenziale, ossia il reddito sul quale saranno calcolati i contributi dovuti dall’iscritto alla Gestione separata e che andranno versati.

Per i Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef compreso quello in forma associata e/o quello proveniente, se adottato dal professionista, dal “regime dell’imprenditoria giovanile”.

La circolare dell’Inps n. 74/2014 precisa che il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nel:

  • Quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni): rigo RE22 nel caso di contribuente in regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (art. 13 della legge 388/2000); RE 23 o RE 25;
  • Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate): rigo RH15 o RH16; oppure RH18 se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo.
  • Quadro LM (reddito dei soggetti con regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n.98); Flag nella casella: Autonomo; rigo LM6-LM9. 

La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1 contraddistinta dal codice 1.

Le istruzioni del modello Unico, e la circolare dell’Inps, forniscono alcuni esempi, per la precisione tre. Il primo riguarda la generale compilazione del modello, mentre i secondi due riguardano una pluralità di redditi dell’iscritto alla Gestione Separata.

Esempio 1: reddito determinato ai sensi dell’art. 53 comma 1 e dichiarato nel quadro RE, rigo RE23; in colonna 1 è indicato il codice 1 e il reddito di colonna 2 coincide con colonna 11.  Si tratta del reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni (quadro RE) ed il rigo RE23 è appunto il reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche. Questa compilazione quindi riguarda i professionisti senza cassa iscritti alla Gestione Separata Inps. 

Esempio 2: reddito determinato ai sensi dell’art. 53 comma 1 quadro RE indicato con codice 1 in colonna 1 (euro 68.000), inoltre reddito indicato a colonna 4 con codice 2 in colonna 3 (euro 15.357) e reddito indicato incolonna 6 con codice 3 in colonna 5 (euro 99.035) denunciati entrambi nel quadro RC: nella colonna 11 deve essere indicata euro 0 (zero) in quanto il reddito proveniente da reddito assimilato e assoggettato alla gestione separata supera il massimale annuo.

Esempio 3: reddito determinato ai sensi dell’art. 53 comma 1 e dichiarato nel quadro RH rigo RH17 (euro 45.000), reddito indicato con codice 3 (euro 65.000) e dichiarato, rispettivamente, nel quadro RC come collaboratore a progetto e determinato ai sensi dell’art. 50 co 1 cbis (euro 40.000) e nel quadro RL rigo RL15 come reddito derivante da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, così come determinato ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR (euro 30.000 – si ricorda che tali redditi sono assoggettati su importi superiori a euro 5000). Il reddito da indicare in colonna 11 è pari a euro 34.034 e non euro 45.000 in quanto la somma del reddito per il quale è dovuta la contribuzione è pari a euro 110.000, concorre fino al massimale di euro 99.034 e su euro 65.000 sono già versati i contributi dal sostituto previdenziale.

Determinata la base imponibile è possibile determinare il contributo dovuto, applicando l’aliquota a seconda se il soggetto è coperto o no da altra previdenza obbligatoria. Al contributo dovuto sono detratti gli acconti versati nel corso dell’anno 2013.

Il periodo al quale si riferisce il reddito va indicato nelle colonne 12 e 13. Mentre l’aliquota applicata (del 20% o, nella maggior parte dei casi del 27,72%) va indicata nella colonna 14. Applicando al reddito imponibile della colonna 11 la relativa aliquota della colonna 14 si ha il contributo dovuto che va indicato nella colonna 15. Nella colonna 16 vanno indicati gli importi versati in acconto con il modello F24 per il periodo di imposta 2013.

Nel rigo RR6 vanno indicati i totali. Abbiamo una colonna 1 con il contributo dovuto. Sarebbe il totale dei contributi dovuti riportati nella colonna 15 del rigo RR5 dei vari moduli compilati. Nella colonna 2 ci sono gli acconti versati, che sono riportati nella colonna 16 del rigo RR5 dei vari moduli compilati.

Il contributo dovuto a debito va indicato nel rigo RR7. Risulta dalla sottrazione colonna 1 meno colonna 2 del rigo RR6, ossia i totali di cui sopra. Se tale somma algebrica risulta essere negativa (quindi gli acconti superano il contributo dovuto) deve essere compilato il rigo RR8 colonna 2, che riguarda appunto i contributi a credito. L’importo va riportato in valore assoluto (ossia senza segno meno).

Con il modello Unico 2014 è stata inserita, nel rigo RR8 colonna 1 (contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24), una casella nella quale il contribuente deve indicare eventuali contributi che, pagati negli anni precedenti, sono risultati indebiti e non sono stati richiesti né in compensazione utilizzando la delega di pagamento unica (modello F24) né a rimborso. Le somme possono essere richieste in autoconguaglio presentando direttamente alla propria sede di competenza una istanza.

Tale richiesta è possibile per contribuzione indebita relativa agli anni di imposta precedenti all’anno 2012. Tutte le somme riferite ad anni precedenti rispetto all’anno 2012, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (Autoconguaglio). L’importo di tale colonna non può essere superiore all’importo del contributo a debito indicato nel rigo RR7.

La colonna 3 del rigo RR8 riguarda l’eccedenza di versamento a saldo, mentre nella colonna 4 va indicato il contributo a credito derivante dalla precedente dichiarazione richiesto in compensazione. Il dato è desumibile dal rigo RR12 colonna 4 del quadro RR del modello UNICO 2013 PF. Infine la colonna 5 comprende la parte del credito indicato in colonna 4 compensata nel modello F24.

Se l’iscritto intende richiedere il rimborso del contributo a credito deve compilare la colonna 6 del rigo RR8 e richiedere il tutto con una specifica istanza da presentare alla sede di competenza INPS. Nella colonna 7 va indicato il credito da utilizzare in compensazione esclusivamente con modello F24. In colonna 6 e colonna 7 deve essere ripartito il risultato della seguente operazione: colonna 2 + colonna 3 + colonna 4 – colonna 5.

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