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Contributi per colf e badanti: i versamenti Inps sono deducibili dal reddito

I contributi Inps e Inail versati per baby-sitter, colf e badanti rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo,utile per il calcolo Irpef nel modello 730 o Unico. E’ una misura massima di deduzione.
A cura di Antonio Barbato
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oneri deducibili

Il Fisco concede ai contribuenti la possibilità di ridurre il proprio reddito complessivo, sul quale si calcolano le imposte sui redditi (es. Irpef), attraverso delle deduzioni fiscali. Si tratta di oneri deducibili che consentono di diminuire il proprio reddito, oggetto di imposizione fiscale, con l’ammontare dell’onere sostenuto per alcune tipologie di spese.

Questi oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo sono indicati nella sezione II relativo al quadro E modello 730 e nel quadro RP del modello Unico Persone Fisiche, i quadri che raccolgono gli oneri e le spese che riducono le imposte da pagare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

La sezione I del quadro E Oneri e Spese del modello 730 del 2012 e del quadro RP del modello Unico Persone Fisiche riguardano invece le detrazioni fiscali, le quali non riducono il reddito complessivo ma l’imposta calcolata a seguito della riduzione del reddito complessivo con gli oneri deducibili.

Contributi per addetti ai servizi domestici nel 730 2012 e nel modello Unico 2012

Tra gli oneri deducibili della sezione II del quadro E del 730 2012 e del quadro RP del modello Unico 2012 Persone Fisiche, oltre a quelli per i contributi versati per alcuni contributi previdenziali e per la previdenza complementare, abbiamo il rigo E23 del modello 730 e il rigo RP 23 del modello Unico che riguarda i contributi previdenziali versati per addetti ai servizi domestici e familiari.

In pratica, il legislatore con la Legge 342/2000, articolo 30, ha voluto supportare le famiglie che si avvalgono ad esempio di colf e badanti, di baby-sitter o assistenti alle persone anziane.

L’agevolazione fiscale consiste nella possibilità di dedurre, dal proprio reddito complessivo,  i contributi previdenziali e assistenziali versati per colf e badanti o altri addetti all’assistenza.  Si tratta dei contributi versati all’Inps e all’Inail nella quota a proprio carico.

L’ammontare dei contributi dipende dalla retribuzione percepita dall’addetto ai servizi domestici e familiari a cui il contribuente ha richiesto la prestazione.

Va precisato che non si può dedurre alcuna quota della retribuzione corrisposta direttamente al collaboratore familiare, ma solo i versamenti a proprio carico come datori di lavoro della badante. La possibilità di recuperare sulla retribuzione corrisposta all’addetto all’assistenza è concessa solo ai disabili e loro familiari attraverso la detrazione del 19% per addetti all’assistenza.

La deduzione dal reddito complessivo dei contributi previdenziali versati per questi lavoratori addetti ai servizi domestici spetta sia al diretto interessato che ad un eventuale altro familiare che abbia a carico fiscale l’interessato all’assistenza. Quindi è consentito anche al familiare dedurre i contributi versati all’Inps e all’Inail, se è in prima persona a sostenere le spese e la persona che riceve l’assistenza è a suo carico fiscale.

Le persone a carico fiscale possono essere:

  • Il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato;
  • I figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
  • altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La condizione è che abbiamo un reddito inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili e compresa la rendita per l’abitazione principale.

Deducibilità nel limite massimo di 1.549,37 euro

Il Fisco prevede un limite di deducibilità dal reddito che è indipendente dall’ammontare del reddito stesso. Infatti è possibile dedurre dal reddito i contributi versati per una cifra massima di euro 1.549,37 per ogni anno. Pertanto le quote di contributi previdenziali ed assistenziali superiori ad euro 1.549,37 non saranno deducibili dal reddito.

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