35 CONDIVISIONI

Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato nel 730/2017

Con il modello 730 è possibile beneficiare del credito d’imposta per negoziazione e arbitrato fino a 250 euro per le controversie risolte positivamente tramite avvocato o comunque senza rivolgersi ad un giudice, nel caso di negoziazione assistita e arbitrato. Il credito che riduce l’imposta Irpef è fruibile nel quadro G del modello 730. Vediamo nel dettaglio.
Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it
A cura di Antonio Barbato
35 CONDIVISIONI
concilazione avvocato credito irpef 730

Nel 730/2017 è prevista la possibilità per il contribuente di beneficiare di un credito d’imposta per negoziazione ed arbitrato. Il credito d’imposta per negoziazione e arbitrato spetta ai contribuenti che si sono avvalsi di avvocati o arbitri nei procedimenti di negoziazione o arbitrato e a questi hanno pagato un compenso.

Tale credito è riconosciuto in caso di successo della negoziazione o di conclusione dell'arbitrato con lodo, ed è commisurato al compenso pagato, fino a concorrenza di un importo massimo di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Quindi è possibile utilizzare nella dichiarazione dei redditi un credito d’imposta fino a 250 euro, che riduce l’imposta Irpef da pagare per l’anno 2016. E quindi in molti casi, si pensi ai lavoratori dipendenti, tale normativa consente un credito Irpef di 250 euro o comunque una riduzione dell’imposta da pagare a saldo di 250 euro.

Il credito d’imposta per negoziazione ed arbitrato è stato introdotto dall’art. 21-bis, del DL n. 83 del 2015, al fine di incentivare i procedimenti di negoziazione assistita e gli arbitrati. Il ministero della giustizia ha dettato con decreto del 23 dicembre 2015 le disposizioni attuative di tale norma.

L’art. 1, comma 618 della legge n. 208 del 2015 ha reso la disposizione a regime.

Come funziona una negoziazione assistita

L'istituto della negoziazione assistita è stato introdotto con il decreto legge 132/2014. All’art. 2 il D.L. 132/2014 stabilisce che "La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati …" (art. 2 D.L. 132/2014).

Quindi si tratta di una procedura finalizzata alla composizione bonaria della lite, attraverso la sottoscrizione delle parti di un accordo detti convenzione di negoziazione. Le parti però operano assistite dai propri difensori.

Quindi attraverso la negoziazione assistita si cerca di risolvere molteplici tipi di controversie senza doversi rivolgere ad un giudice. Non possono però essere ammessi a negoziazione assistita controversie in tema di diritti indisponibili.

La negoziazione assistita può essere volontaria, è quindi scelta liberamente dalle parti, sempreché non abbia ad oggetto diritti indisponibili né riguardare la materia di lavoro, oppure può essere obbligatoria (ex lege), quando il procedimento di negoziazione è un passaggio necessario prima di poter andare in giudizio.

Il meccanismo della negoziazione assistita è simile alla mediazione, chi è interessato ad intraprendere una causa per determinate materie, deve invitare l’altra parte alla negoziazione. Per quelle materie per le quali la negoziazione è obbligatoria, l’obbligo non riguarda il raggiungimento di un accordo, bensì l’invito a partecipare alla negoziazione.

In quali casi è obbligatoria la negoziazione assistita? Sono due i casi in cui la domanda giudiziale deve essere necessariamente preceduta da un invito alla negoziazione assistita.

È obbligatoria la procedura di invito alla negoziazione assistita per le cause di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti indipendentemente dal valore; per le cause relative al pagamento di somme di denaro (a qualsiasi titolo) di importo non superiore a 50.000 euro ed infine anche in materia di contratti di trasporto o di sub-trasporto (co. 249 L. 190/2014).
In quali casi la negoziazione assistita è esclusa? La negoziazione non si applica nei seguenti casi:

  • nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
  • nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis cpc);
  • nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
  • nei procedimenti in camera di consiglio;
  • nell'azione civile esercitata nel processo penale (art. 3 co. III D.L. 132/2014).

Come funziona un arbitrato

L’arbitrato è un metodo alternativo per la risoluzione delle controversie quindi senza ricorrere a un procedimento giudiziario, al fine di risolvere liti in materia civile e commerciale.

Con l’arbitrato, l’incarico è affidato ad un arbitro o ad un collegio arbitrale, soggetti terzi, che giudicano la controversia e prendono una decisione, detta lodo arbitrale, che contiene la soluzione alla lite.

Tale meccanismo, tuttavia, è vietato per le materie relative al diritto di famiglia e per i diritti indisponibili.

La scelta di risolvere le controversie attraverso l’arbitrato può essere prevista dalle parti in un apposito contratto o al momento della nascita della controversia,

Il principale vantaggio dell’arbitrato è la velocità con il quale viene presa una decisione relativa alla controversia oggetto dell’arbitrato, diminuendo anche sensibilmente i costi (per lo più già prefissati) rispetto al giudizio ordinario.

Il processo arbitrale nasce dalla domanda di arbitrato, l’atto con cui viene individuato l’oggetto del processo, che coincide con l’oggetto del lodo.

Il lodo arbitrale è decisione presa dall’arbitro o dal collegio arbitrale. È una decisione, presa in tempi molto rapidi. Il lodo arbitrale nel caso di arbitrato rituale ha valore di sentenza e vincolerà le parti, che potranno anche renderla esecutiva a seguito del deposito presso la cancelleria del Tribunale e quindi intraprendere le opportune azioni per farla valere.

Credito per negoziazione e arbitrato: la normativa

Il credito per negoziazione e arbitrato è previsto dall’art. 21 bis del DL n. 83 del 2015. Tale articolo, al comma 1 stabilisce che: “Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto‐legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016”.

Quindi il credito d’imposta spetta in relazione all’importo del compenso per un importo massimo di euro 250 e solo se la negoziazione assistita si conclude positivamente o di conclusione dell’arbitrato con lodo nel 2016.

Con decreto del Ministero della Giustizia, si stabiliscono le modalità e la documentazione da esibire insieme alla richiesta del credito di imposta e i controlli sull’autenticità della stessa richiesta.

Il Ministero della giustizia, inoltre comunica all'interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi, l'importo del credito di imposta spettante e determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate. Tale importo va utilizzato in compensazione con F24 ma trasmesso solo in modalità telematica.

Infine, il Ministero della giustizia, trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

Qualora ci siano più negoziazioni o arbitrati è necessario trasmettere diverse richieste.

Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero in diminuzione delle imposte sui redditi.

Il credito di imposta per negoziazione ed arbitrato non dà luogo a rimborso.

La parte del credito non utilizzata (rigo151 del Modello 730-3/2017) è fruibile negli anni seguenti ed è riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi.

Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato nel 730/2017

Il credito d’imposta per negoziazione ed arbitrato è previsto nel quadro G del modello 730/2017, nella sezione IX al rigo G11.

Nella sezione IX va indicato il credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione.

Il credito d’imposta per i compensi corrisposti nell’anno 2016 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo, potrà essere indicato solo se autorizzato dal Ministero della Giustizia.

Il rigo G11 si compone di tre colonne che contengono rispettivamente:

  • nella colonna 1 è riportato l’importo del credito d’imposta eventualmente spettante;
  • nella colonna 2 va indicato il credito d’imposta residuo, risultante dalla precedente dichiarazione e che è riportato nel rigo 151 del prospetto di liquidazione del Mod. 730-3 relativo al Mod. 730/2016, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 15, del Mod. UNICO PF 2016;
  • nella colonna 3 va indicato l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Ai fini del credito d’imposta per negoziazione assistita e arbitrato, l’agenzia delle entrate stabilisce che è necessario conservare la seguente documentazione:

  • Comunicazione Ministero della Giustizia accertante il credito;
  • Modello F24 con l’importo utilizzato in compensazione.
35 CONDIVISIONI
Reintegro anticipazioni fondo pensione: il credito d’imposta nel 730 2017
Reintegro anticipazioni fondo pensione: il credito d’imposta nel 730 2017
Credito d’imposta per le spese di videosorveglianza nel 730/2017
Credito d’imposta per le spese di videosorveglianza nel 730/2017
Credito d’imposta per mediazioni e conciliazioni nel modello 730
Credito d’imposta per mediazioni e conciliazioni nel modello 730
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views