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Dal 1 ottobre è possibile richiedere il bonus assunzione giovani fino a 650 euro

Il click day per l’invio delle domande per l’incentivo sulle assunzioni, e trasformazioni dei contratti, dei giovani dai 18 ai 29 anni è il 1 ottobre 2013. La richiesta telematica, per ottenere il bonus fino a 650 euro per 12 o 18 mesi, va presentata all’Inps inviando l’apposito modulo 76-2013. Vediamo tutte le indicazioni dell’ente previdenziale.
A cura di Antonio Barbato
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incentivi assunzione giovani under 30 invio domande

Dal 1 ottobre 2013 alle ore 15 i datori di lavoro possono inviare tramite il sito dell’Inps le domande per l’ammissione al bonus giovani, l’incentivo fino a 650 euro mensili riconosciuto sulle assunzioni di giovani dai 18 ai 30 anni non compiuti, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o privi di un diploma. Il riconoscimento è in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, ma solo a seguito di risposta positiva da parte dell’Inps sulla disponibilità delle risorse finanziarie a copertura.

Con la circolare n. 138 del 27 settembre 2013, l’Inps ha disposto il rilascio dei moduli telematici “76-2013” per gli incentivi all’assunzione di giovani, previsti dall’articolo 1 del decreto legge 76/2013. A decorrere dalle ore 15.00 del giorno 01.10.2013 sarà accessibile il modulo telematico, per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio e chiedere la prenotazione provvisoria dell’incentivo.

L’iter infatti prevede che il datore di lavoro inoltra la richiesta, alla quale farà seguito, entro tre giorni (ma l’Inps riduce ad un giorno), una preliminare risposta da parte dell’Inps in merito alla disponibilità dei fondi. In successiva fase, entro 7 giorni dalla risposta Inps, il datore di lavoro può procedere all’assunzione o trasformazione con contratto a tempo indeterminato del giovane con conseguente accesso al beneficio riconosciuto, sempre in base all'ordine cronologico.

Il modulo 76-2013, dice la circolare Inps, è rinvenibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Inps e seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. In allegato alla circolare n. 138 c’è il fac- simile dell’istanza di prenotazione (MOD. 76-2013 – prenotazione) e dell’istanza di conferma (MOD. 76–2013 – conferma); nell’ambito dell’applicazione “DiResCo” il modulo dell’istanza di conferma è visualizzabile all’interno della prenotazione da confermare (Allegati nn. 1 e 2). 

L’Inps nel richiedere la massima attenzione, nonostante la possibile fretta, nel compilare correttamente i moduli INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/ Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione, comunica che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione. Né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/ Unisomm non coerente (ai fini della valorizzazione di alcuni campi dell’istanza di conferma fanno fede i valori inseriti nell’Unilav/ Unisomm, con cui è stato comunicato il rapporto per cui si intende confermare il beneficio prenotato).

In particolare è necessario che corrispondano:

  • il codice fiscale del datore di lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi anagrafico-contributivi dell’Inps);
  • la tipologia dell’ evento per cui spetterebbero i benefici (assunzione o trasformazione);
  • la data di decorrenza dell’evento, se già indicata nella prenotazione;
  • il codice fiscale del lavoratore.

L’Inps promette risposta in tempi brevissimi: “le istanze di prenotazione e di conferma sono per lo più elaborate e accolte (o rigettate) già il giorno successivo all’invio”. E validità di 30 giorni: “l’istanza di prenotazione dell’incentivo, che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi, rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all’originaria data dell’invio; se entro tale termine si liberano delle risorse utili, viene automaticamente accolta; si invita pertanto l’interessato a visualizzare giornalmente lo stato dell’istanza di prenotazione anche dopo il suo iniziale rigetto; dopo 30 giorni l’istanza perde definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova istanza di prenotazione”.

L’Inps nella circolare comunica anche quali possono essere gli stati o esiti che possono essere attribuiti alle istanze di prenotazione e il loro significato:

  • APERTA: Istanza di prenotazione inviata dall’interessato ma non ancora elaborata dai sistemi informativi centrali dell’Inps;
  • ACCOLTA: Istanza di prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e accolta per disponibilità dei fondi;
  • RIFIUTATA PRELIMINARE: Istanza di prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e rifiutata per indisponibilità dei fondi; l’istanza sarà comunque rielaborata, mantenendo la precedenza cronologica, per un tempo limite di 30 giorni;
  • RIFIUTATA DEFINITIVA: dopo 30 giorni l’istanza “rifiutata preliminare” si trasforma in “rifiutata definitiva”;
  • SCADUTA: Istanza di prenotazione precedentemente accolta dai sistemi informativi centrali, cui non ha fatto seguito la comunicazione di conferma dell’interessato;
  • ANNULLATA: Istanza di prenotazione annullata dall’interessato; è possibile annullare solo le istanze di prenotazione che si trovano nello stato “Aperta” oppure “Rifiutata Preliminare”;
  • CONFERMATA: Istanza di prenotazione accolta, cui ha fatto seguito la domanda definitiva del datore di lavoro.

Lo stato / esito delle istanze di prenotazione e di conferma è visualizzabile all’interno dell’applicazione “Di.Res.Co”. Nonché all’interno dell’applicazione “Di.Res.Co” è possibile consultare la consistenza dei fondi

disponibili per regione o provincia autonoma, in relazione ai periodi cui va imputata la durata del beneficio; la disponibilità delle somme è aggiornata quotidianamente in conseguenza delle istanze accolte, confermate o scadute. Per maggiori informazioni sulle fasi successive, vediamo l’approfondimento sull’iter di presentazione della domanda per bonus giovani.

Le condizioni da rispettare. Prima di inoltrare la domanda per il bonus giovani, occorre che il datore di lavoro abbia ben presente quelle che sono le condizioni poste dal legislatore nel Decreto Lavoro e ribadite dall’Inps in varie circolari per il riconoscimento dell’incentivo fino a 650 euro sulle assunzioni o trasformazioni dei contratti.

E’ necessario rispettare il requisito dell’incremento occupazionale netto, ossia aumentare di una unità la forza lavorativa aziendale e mantenere tale aumento per tutta la durata dell’incentivo, che può essere di 12 mesi, in caso di trasformazione, o 18 mesi, in caso di nuova assunzione.

Ulteriori condizioni riguardano il rispetto della regolarità contributiva DURC, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e delle condizioni di compatibilità con il mercato interno, nonché il non violare il diritto di precedenza, o non aver proceduto a licenziamenti negli ultimi 6 mesi. Per maggiori informazioni vediamo le condizioni per ottenere il bonus giovani.

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