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Decreto sul lavoro autonomo, nuove tutele: ecco tutte le novità

Il Governo Renzi ha approvato il Decreto contenente nuove disposizioni in materia di lavoro autonomo. Novità in materia di oneri deducibili dal reddito per partecipazione a convegni, indennità di maternità, congedi parentali per lavoratori autonomi e liberi professionisti, i quali potranno partecipare anche agli appalti pubblici.
A cura di Antonio Barbato
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decreto lavoratori autonomi

Il Governo Renzi, dopo aver riscritto con il Jobs Act tutta la normativa sui contratti di lavoro riguardante i lavoratori dipendenti, è intervenuto anche in favore di maggiori tutele per i lavoratori autonomi. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha infatti approvato un disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Il testo del Decreto si compone di due parti, la prima riguardante le disposizioni in materia di lavoro autonomo e la seconda parte riguardante la disciplina del lavoro agile o smart working, la nuova modalità di svolgimento di attività di telelavoro.

Disposizioni in materia di lavoro autonomo. La prima parte del provvedimento detta quindi le disposizioni in materia di lavoro autonomo con l’obiettivo di costruire per tali lavoratori, prestatori d’opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.

Le principali misure riguardano:

la previsione di agevolazioni fiscali,  consistenti nella deducibilità:

  • nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro;
  • nella misura del 100% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale,
  • e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.

Prevista inoltre:

  • la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei;
  • il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, l’estensione della durata e dell’arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l’indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;
  • la previsione della sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni;
  • la previsione di una specifica misura di tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Sono previste anche “Clausole e condotte abusive” nel lavoro autonomo. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. In tutte queste ipotesi il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni.

Una specifica norma è prevista per gli apporti originali e invenzioni del lavoratore. Salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi a apporti originali e a invenzioni fatti nell’esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Lo sportello per i lavoratori autonomi. Nella norma è previsto che i centri per l’impiego e gli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo che raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l’avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l’accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

Accesso agli appalti pubblici dei lavoratori autonomi. Le amministrazioni pubbliche dovranno promuovere, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, in particolare, favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche e adattando, laddove possibile, la loro partecipazione previsti dai bandi e dalle procedure di aggiudicazione, alle caratteristiche di tali lavoratori.

Infine è stato modificato l’art. 409 del codice civile: la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa.

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