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Deducibilità spese per alberghi e ristoranti per i professionisti

La deducibilità delle spese per alberghi e ristoranti, vitto e alloggio per i liberi professionisti titolari di partita IVA è consentita al 75% del costo sostenuto e nel limite del 2% dei compensi annui percepiti. L’Iva è detraibile al 100% ma è necessario il rilascio della fattura in maniera corretta, oltre al requisito dell’inerenza del costo. Vediamo tutta la normativa.
A cura di Antonio Barbato
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Nell’esercizio dell’attività d’impresa, di arti e professioni è prevista la possibilità di operare la detrazione dell’IVA e la deduzione dei costi relative alle spese alberghiere e di ristorazione (vitto, alloggio, trasferta, ecc). La deducibilità delle spese per alberghi e ristoranti (vitto e alloggio) ai fini delle imposte sul reddito è riconosciuta ai professionisti, dal Fisco, in misura diversa e ciò dipende dalla finalità di tali spese deducibili.

Vediamo di seguito la normativa della deducibilità per professionisti titolari di partita iva. Vediamo  inoltre le percentuali di deduzione dei costi e detraibilità IVA per coloro che esercitano la libera professione e le condizioni richieste per poterne beneficiare.

Deducibilità ai fini delle imposte sul reddito

La normativa italiana in tema di imposte sul reddito e IVA dà senz’altro ai professionisti e lavoratori autonomi la possibilità di portare a deduzione le spese per vitto, alloggio, alberghi e ristoranti sostenute durante l’anno. Tali spese (vitto, alloggio, alberghi e ristoranti), come dicevamo, sono deducibili in misura diversa a seconda delle loro finalità.

Quanto è possibile “scaricare” come costi per alberghi e ristoranti, vitto e alloggio. Si va da una deducibilità:

  • del 75 per cento nel limite del 2 per cento dei compensi annui per le spese di trasferta;
  • alla deducibilità del 75 per cento nel limite dell’1 per cento del compenso annuo per le spese di rappresentanza;
  • fino ad una deducibilità del 75 per cento del 50 per cento delle spese relative alla partecipazione a convegni, seminare e corsi.

Nello specifico, come si evince dalla circolare n. 53/E dell’Agenzia delle Entrate, in materia di imposte sul reddito sono state introdotte restrizioni alla deducibilità dei costi relativi a vitto, alloggio, alberghi e ristoranti dall’articolo 83, comma 28-quater del decreto-legge che ha introdotto modifiche all’articolo 54, comma 5 del TUIR, concernente la determinazione del reddito di lavoro autonomo e all’articolo 109, comma 5, del medesimo testo unico, in tema di determinazione del reddito d’impresa.

Come si esprime il TUIR in merito a dette spese. L’articolo 54, comma 5, primo periodo, del TUIR risulta così formulato: “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta”.

Quindi, in tema di lavoro autonomo, dal 2009 per le spese relative a vitto, alloggio, alberghi e ristoranti si “scarica” il 75 per cento degli stessi e si controlla che tale importo rientri nel limite del 2 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Questo vuol dire che il 2 per cento dei compensi è il limite massimo entro cui far rientrare la deduzione, che compete comunque solo per il 75 per cento dei costi.

Spese sostenute da un committente per un professionista

Le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura sono interamente deducibili. In tal caso infatti, così come, in base alla formulazione del secondo periodo del comma 5 dell’articolo 54, non opera il limite rappresentato dal 2 per cento dei compensi, allo stesso modo non si applica il nuovo limite del 75 per cento.

Quindi nel caso in cui le spese di vitto, alloggio, alberghi e ristoranti siano state sostenute da un committente per conto del professionista incaricato, l’art. 10 del cd. decreto semplificazioni (Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”) prevede che le spese di vitto, alloggio, alberghi e ristoranti sostenute direttamente del committente per il professionista in relazione alla prestazione lavorativa che quest’ultimo è chiamato a svolgere, non costituiscono reddito autonomo per il lavoratore e quindi non devono essere “ribaltati” in fattura al committente.

Non avendo quindi, il professionista, sopportato nessun onere le spese, relative a vitto, alloggio, alberghi e ristoranti non sono interessati alla limitazione della deducibilità del 75% dell’ammontare entro il 2% dei compensi annuali percepiti.

Se fino al 2014 era previsto che le spese di vitto e alloggio riferite ad una trasferta per conto del committente non rientrassero nel limite di deducibilità del 75% nei limiti del 2% dei compensi solo se il committente saldava direttamente la fattura e ne consegnava copia al professionista che inseriva l’importo in parcella, salvo poi stornarlo dal “netto a pagare” dal momento che la suddetta spesa era stata sostenuta direttamente dal committente.

La procedura cambia dal periodo d’imposta relativo all’anno 2015 da dichiararsi nell’Unico 2016: il professionista non avendo sopportato nessun onere per vitto, alloggio, alberghi e ristoranti, resta escluso dal rapporto giuridico e fiscale con il prestatore dei servizi, che compete solo al committente.

Tuttavia, qualora fosse impossibile per il committente provvedere direttamente al pagamento per la spesa del professionista (ad esempio un pasto consumato ad itinere dal professionista rispetto alla destinazione da raggiungere) tali spese seguiranno le regole ordinarie previste dall’art. 54 del TUIR e saranno considerate di competenza del professionista.

Spese vitto e alloggio trasferte dei dipendenti. Sono altresì escluse dal limite di deducibilità del 75 per cento le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi, disciplinate dal successivo comma 6 dell’articolo 54, le quali restano deducibili secondo i criteri speciali dettati dall’articolo 95, comma 3, del TUIR, in materia di spese per prestazioni di lavoro.

La deducibilità delle spese di rappresentanza

Per quanto riguarda invece le spese di rappresentanza, c’è innanzitutto da dire che il D.M 19/11/2008 stabilisce che: “Sono considerate spese di rappresentanza le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”. Quindi elemento fondamentale per essere considerate spese di rappresentanza è quello della gratuità, cioè l’assenza di una controprestazione o di un corrispettivo in capo a chi fruisce dei beni e dei servizi collegati a tali spese.

Ora, in materia di redditi da lavoro autonomo, si considera accettata anche per la deducibilità delle spese di rappresentanza la regola generale sancita al comma 5 dell’art. 54 del TUIR, per il quale è possibile scaricare il costo per il 75 per cento del suo ammontare. Tuttavia, le spese di rappresentanza sono soggette ed un plafond di deducibilità rispetto ai compensi percepiti nell’anno dell’1 per cento. Questo significa che tali spese sono scaricabili per il 75 per cento e poi si controlla che tale importo rientri nel limite del 1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Convegni, congressi e simili. Per quanto riguarda, invece, la deducibilità per le spese di vitto e alloggio sostenute per la partecipazione a congressi e convegni, la legge stabilisce che tali spese sono deducibili per il 75 per cento nel limite del 50 per cento del loro ammontare. La Circolare n.35/E/2012 chiarisce che tale limitazione di deducibilità opera indipendentemente dal tipo di corso che il professionista va a svolgere ed è quindi “applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti agli albi professionali”.

Detraibilità IVA ristoranti e alberghi: necessaria la fattura

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione è detraibile al 100% (l’IVA è del 10% per alberghi e ristoranti), sulla base dei principi generali dettati dell’articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, nella misura in cui i servizi risultino inerenti ad operazioni che consentono l’esercizio del diritto.

La detrazione dell’imposta pagata sulle prestazioni in esame presuppone il possesso della fattura la quale, pertanto, deve essere espressamente richiesta, non oltre il momento di effettuazione delle stesse, atteso che le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande sono menzionate tra le operazioni per le quali l’emissione del documento è obbligatoria solo se richiesta dal cliente.

In tema di detraibilità dell’IVA va ricordato che, fino al 31.08.2008, l’IVA sulle fatture ricevute relative a spese per vitto, alloggio, alberghi e ristoranti non era detraibile. La cosiddetta “Manovra d’Estate” del 2008 ha modificato tale situazione sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, prevedendo la detraibilità dell’IVA relative a spese per vitto, alloggio, alberghi e ristoranti a decorrere dal 01.09.2008.

Una delle prime cose da precisare per poter beneficiare di tale detraibilità è se è obbligatorio farsi rilasciare la fattura per “scaricare” il costo e l’IVA per vitto, alloggio, alberghi e ristoranti. Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate.

Dal 1 settembre 2008 va precisato che l’IVA addebitata sui servizi alberghieri e di ristorazione è detraibile sempreché si tratti di operazioni inerenti all’attività di impresa, arte o professione e sempreché le prestazioni siano documentate da fattura. Ciò lo conferma anche la circolare n. 6/E del 3 marzo 2009.

L’IVA detraibile non può, naturalmente, costituire un costo ai fini della determinazione del reddito. Ossia, in altre parole, non è possibile “scaricare” come costo l’IVA detraibile.

Per dedurre il costo e detrarre l’IVA per vitto e alloggio è obbligatoria la fattura. Per quanto concerne la possibilità di dedurre dal reddito, quale componente di costo, l’IVA pagata per vitto, alloggio, alberghi e ristoranti, l’Agenzia delle Entrate nella circolare ricorda che “l’IVA pagata per i servizi alberghieri e di ristorazione, non detratta nonostante il mutato quadro normativo, occorre tener conto che, in base all’art. 22, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, per le prestazioni di vitto e alloggio (alberghi e ristoranti), ancorché gli albergatori ed i ristoratori non siano obbligati a rilasciare la fattura, questa può essere richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”.

Il contribuente, in questo modo, avvalendosi della facoltà prevista dalla norma può ottenere il rilascio della fattura e realizzare il presupposto documentale necessario per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta pagata per rivalsa.

E se a fruire della prestazione non fosse il committente? Qualora, inoltre le prestazioni per vitto, alloggio, alberghi e ristoranti siano fruite da un soggetto diverso dal committente del servizio, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53/E prevede (in tema di co-intestazione della fattura) che la fattura debba recare l’intestazione del soggetto fruitore. Un utile esempio può essere quello di un cliente che anticipi le spese per vitto, alloggio, alberghi e ristoranti al professionista incaricato, in questo caso la fattura deve essere intestata anche a quest’ultimo.

Un altro caso ricorrente è quello del datore di lavoro che intende “scaricare” l’IVA sulle prestazioni rese al proprio dipendente in trasferta. In questo caso ai fini della detraibilità dell’IVA è necessario che il datore di lavoro risulti co-intestatario della fattura.

Cosa succede se non si richiede la fattura al ristorante o all’albergo. L’Agenzia delle Entrate nella circolare precisa che “la mancata richiesta della fattura non può avere riflessi ai fini della determinazione del reddito atteso che in tale ipotesi l’indetraibilità dell’IVA non deriverebbe da cause oggettive che precludono l’esercizio del relativo diritto bensì da una valutazione discrezionale del contribuente”.

Sebbene, pertanto, il diritto alla detrazione dell’IVA pagata per rivalsa sia subordinato al possesso della fattura, l’Agenzia delle Entrate ritiene che in mancanza della stessa l’imprenditore o il professionista non possano comunque dedurre dal reddito l’IVA compresa nel costo sostenuto per le prestazioni alberghiere e di ristorazione. Pertanto senza fattura non è possibile scaricare il costo per alberghi e ristoranti e non è possibile effettuare la detrazione IVA per vitto, alloggio, alberghi e ristoranti.

Riassumendo, quindi, l’IVA relativa a spese per vitto, alloggio, alberghi e ristoranti risulta detraibile a condizione che le prestazioni siano inerenti con l’attività; le prestazioni in oggetto siano documentate da fattura richiesta dal soggetto interessato nel momento di effettuazione della prestazione stessa.

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