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Detraibilità spese per mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale

Le spese per mesoterapia e ozonoterapia si possono detrarre nella dichiarazione dei redditi (730 o Unico) in quanto rientrano tra le spese sanitarie detraibili, mentre le spese per trattamenti di halopterapia o grotte di sale non sono rientrano tra le detrazioni fiscali. E’ questa la risposta dell’Agenzia delle Entrate in una circolare. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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haloterapia

L’Agenzia delle Entrate in una circolare ha precisato che le spese per mesoterapia e ozonoterapia sono detraibili nella dichiarazione dei redditi in quanto “sono ascrivibili all’ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria” e quindi rientrano tra le spese sanitarie detraibili. Mentre i trattamenti di “haloterapia” o Grotte di sale non sono detraibili nel modello 730 o Unico e non rientrano quindi tra le spese mediche. "Per ora" dice la circolare, in quanto il Ministero della Salute sta svolgendo “approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all’ambito delle procedure sanitarie”.

Come funziona la detrazione nel 730 o Unico. La possibilità di detrarre il costo sostenuto per le spese di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale è importante in quanto la detrazione spettante, in base alle norme del TUIR, è quella prevista per le spese sanitarie detraibili, ossia del 19% della spesa sostenuta, tenendo conto della franchigia. E' possibile quindi ottenere una detrazione d'imposta di 19 euro ogni 100 euro di spesa. L'importo annuale della spesa sostenuta per le spese di mesoterapia, ozonoterapia vanno indicate tra le spese sanitarie del quadro E – Oneri e Spese del 730.

Ma vediamo ora le precisazioni del Fisco. La domanda rivolta all’Agenzia delle Entrate nella quale è giunta risposta nella circolare n. 3/E del 2016 è la seguente: “Si chiede di conoscere l’ampiezza della affermazione contenuta nella circolare 17/E del 2006 nella parte in cui prevede che particolari prestazioni, non rientranti direttamente nel novero delle attività medico sanitarie (es. chiropratico), possano comunque beneficiare della detrazione riservata alle spese sanitarie in quanto svolte sotto la supervisione di un medico (chirurgo nella circolare). Si fa riferimento, ad esempio, a tutte quelle attività di cura alla persona che non godono di un riconoscimento ufficiale da parte del Ministero della Salute (quali ad es. mesoterapia, ozonoterapia, grotte di sale), ma sono svolte da personale medico (o sotto la sua supervisione)”.

La risposta del Fisco nella circolare n. 3/E del 3 marzo 2016:

L’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR, include tra gli oneri detraibili le “spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lett. b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere”.

L’articolo 10, comma 1, lett. b), include tra gli oneri deducibili “le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104.”.

In termini generali, non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria (cfr. circolare n. 17/E del 2006).

Ad esempio, non sono detraibili le spese sostenute per prestazioni non necessarie per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona, ma tese semplicemente a rendere più gradevole l’aspetto personale (cfr. circolare n. 14 del 1981). In tal senso, la detrazione è esclusa, ad esempio, per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie, o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione.

Ciò premesso, si ricorda che con riferimento alle prestazioni rese dal chiropratico – figura professionale ad oggi priva di regolamentazione, malgrado l’articolo 2, comma 355, della legge n. 244 del 2007 preveda l’istituzione del registro dei dottori in chiropratica – la detrazione è stata ammessa sulla base delle indicazioni date dal Ministero della Sanità (oggi Salute), con la circolare n. 66 del 1984, ove si è riconosciuta la possibilità di eseguire prestazioni chiroterapiche presso idonee strutture debitamente autorizzate la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o ortopedia.

Per ciò che concerne le attività descritte nel quesito come trattamenti di mesoterapia, ozonoterapia e “haloterapia” (o grotte di sale), il Ministero della Salute, interpellato dalla scrivente, ha precisato che “le prestazioni di mesoterapia e di ozonoterapia sono ascrivibili all’ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria, per quanto non incluse nei Livelli essenziali definiti a livello nazionale”.

Pertanto, le spese relative ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria, sono ammesse in detrazione.

Ai fini della detraibilità occorre che le predette spese siano correlate ad una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia (cfr. circolare n. 17/E del 2006).

Diversamente, per ciò che riguarda i trattamenti di “haloterapia” o Grotte di sale, il medesimo Ministero sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all’ambito delle procedure sanitarie. Pertanto, le relative spese non sono allo stato detraibili.

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