14 Marzo 2024
13:00

Dichiarazione IVA 2024: cosa cambia e scadenza presentazione domanda

La Dichiarazione IVA 2024, relativa all’anno d’imposta 2023, va presentata dal 1° febbraio al 30 aprile 2024. Il pagamento del saldo IVA a debito, se risultante dalla dichiarazione, ha sempre la scadenza del termine del 16 marzo ovvero entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi con maggiorazione degli interessi. Vediamo i soggetti obbligati, gli esonerati, i quadri del modello, le modalità di versamenti e rateizzazioni e le sanzioni per invio tardivo od omesso della dichiarazione IVA 2024.

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Dichiarazione IVA 2024: cosa cambia e scadenza presentazione domanda
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Dichiarazione IVA 2024 cosa cambia e scadenza presentazione domanda

La Dichiarazione IVA 2024 va presentata in forma autonoma entro la seguente scadenza: dal 1 febbraio al 30 aprile 2024.

Il modello IVA 2024 e le istruzioni per la compilazione sono messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet e vanno utilizzati per presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno di imposta 2023.

Scadenza dichiarazione IVA 2024. La presentazione va effettuata esclusivamente per via telematica tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.

Il termine per il pagamento dell’eventuale saldo IVA a debito è il 18 marzo 2024 (perché il 16 marzo 2024 cade di sabato) ovvero entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi con maggiorazione degli interessi pari allo 0,40%.

La Dichiarazione Iva è definitivamente autonoma rispetto al Modello Redditi (ex Modello Unico) e, di conseguenza, anche i versamenti delle imposte a debito risultanti da tali dichiarazioni hanno per lo più scadenze proprie.

Vediamo nello specifico modello, scadenza ed istruzioni per la presentazione della Dichiarazione Iva 2024.

Sommario

Soggetti obbligati

La prima cosa da capire è chi sono i soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione IVA 2024.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano:

  • attività d’impresa, attività artistiche o professionali.

Quindi dalle imprese ai professionisti, dai lavoratori autonomi alle società di persone e di capitali, tutti coloro che sono titolari di partita Iva, tranne le cause di esclusione che ora elenchiamo. 

Esonerati

L’Agenzia delle Entrate ci fornisce l’elenco dei soggetti esonerati dalla presentazione della Dichiarazione IVA 2024.

 Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, i seguenti soggetti d’imposta:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 98;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);
  • i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter).

Termine di versamento del Saldo IVA. Il termine per il versamento del saldo IVA derivante dalla dichiarazione IVA 2024 relativa all'anno di imposta 2023 resta fissato al 18 marzo 2024 (perché il 16 marzo cade di sabato), indipendentemente dai termini di presentazione che vanno dal 1° febbraio al 30 aprile 2024.

Il versamento del saldo IVA è quindi fissato entro il 16 marzo ovvero entro il termine previsto per il versamento delle imposte con riferimento alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40%.

Come presentare la dichiarazione IVA 2024: quando risulta acquisita

La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:

  • direttamente dal dichiarante;
  • tramite un intermediario;
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  • tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Vediamo nello specifico le varie modalità di presentazione della Dichiarazione IVA 2020.

Presentazione diretta

I soggetti che scelgono di trasmettere in proprio la Dichiarazione IVA devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline. I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati, nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel relativo allegato tecnico.

I soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 35-ter, presentano la dichiarazione tramite il servizio telematico Entratel, l’abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dal Centro Operativo di Pescara contestualmente all’attribuzione della Partita IVA.

Presentazione tramite intermediari abilitati

Gli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, hanno l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate telematicamente sia le dichiarazioni da loro predisposte per il dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso ma per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione.

Gli intermediari obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni sono:

  • gli iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e periti commerciali e dei Consulenti del Lavoro;
  • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
  • gli iscritti negli albi degli avvocati;gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 241 del 1997;
  • associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  • Caf – dipendenti;
  • Caf – imprese;
  • coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
  • i notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
  • gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Sono infine obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Presentazione tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni)

Le Amministrazioni, anche quelle con ordinamento autonomo, devono presentare la Dichiarazione IVA telematicamente, tramite il servizio Entratel e nei i termini stabiliti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Le amministrazioni possono avvalersi di altri soggetti incaricati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni e cioè:

  • del Ministero dell’Economia e delle Finanze anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l’erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
  • delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le dichiarazioni degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili.

La presentazione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti pubblici deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dall’art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni e può riguardare non solo la dichiarazione annuale IVA, anche la dichiarazione dei sostituti d’imposta e la dichiarazione IRAP.

Presentazione tramite società del gruppo

Nell’ambito di gruppi societari, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.

Tale modalità di presentazione è prevista per le società e gli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all’IRES (imposta sul reddito delle società) indicate nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 38 del predetto d.lgs. n. 127 e nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 40 del predetto d.lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l’impegno alla presentazione della dichiarazione.

Le società e gli enti che assolvono all’obbligo di presentazione per via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l’abilitazione alla trasmissione telematica.

Le novità per il 2024

Cosi come accaduto negli ultimi due anni, la maggiore novità in tema di Dichiarazione IVA era e resta sicuramente la modalità di presentazione.  È infatti previsto che la Dichiarazione IVA non si presenti più in forma unificata entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi (ricordiamo il termine modello Unico ormai non si usa più), bensì la presentazione della Dichiarazione IVA deve avvenire tra il 1° febbraio ed il 30 aprile 2024 ed in forma autonoma.

Quindi non va più indicato nel frontespizio se la presentazione è effettuata in forma autonoma o meno, essendo quest’ultima l’unica modalità consentita.

Anche per il 2024 resta valida l’eliminazione dal frontespizio della casella “Dichiarazione integrativa a favore”. Qualora il contribuente voglia, nei termini previsti per la presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata deve compilare una nuova dichiarazione e spuntare la casella “Correttiva nei termini”.

Se i termini di presentazione sono scaduti. Il contribuente può comunque rettificare o integrare la Dichiarazione IVA presentando una nuova dichiarazione, sempreché abbia validamente presentato la dichiarazione originaria. Sono valide anche le dichiarazioni presentate oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza fatta salva l’applicazione delle relative sanzioni.

Ecco le principali modifiche ai modelli di dichiarazione iva annuale:

  • QUADRO VA: Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
  • QUADRO VB: Il quadro, previsto per consentire l’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è soppresso.
  • QUADRO VE: Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4. In tale rigo vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento.
  • QUADRO VF: Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF5. In tale rigo vanno indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento.
    Nella sezione 3-A, nel rigo VF34, è stato soppresso il campo 9 riservato alle operazioni esenti di cui alla legge n. 178/2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 9.
    Nella sezione 3-B, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF42. In tale rigo vanno indicate le operazioni con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento.
  • QUADRO VL: Nella sezione 2, nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3, per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata.
  • QUADRO VO: Nella sezione 3, nel rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.

Per quanto riguarda il Prospetto riepilogativo IVA 26 PR/2024, riservato all’ente o società controllante, ecco le modifiche:

  • QUADRO VS: Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VS23, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
  • QUADRO CS:  Il quadro CS, previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi è soppresso.

Come è fatta la Dichiarazione IVA 2024

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 8938/2020, ha approvato i modelli e le istruzioni relative alla Dichiarazione IVA 2024, concernenti i dati dell’anno 2019.

Il modello di Dichiarazione IVA 2024 fornito dall’Agenzia delle Entrate è costituito da:

  • il frontespizio, composto di due facciate;
  • un modulo, composto di più quadri (VA-VC-VD-VE-VF-VJ-VH-VM-VK-VN-VL-VP-VQ -VT-VX-VO-VG), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta.

I quadri VN – VP – VQ – VG vanno compilati sempre a partire dal primo modulo (anche in presenza di più moduli a seguito di contabilità separate o trasformazioni sostanziali soggettive). La compilazione di più moduli di uno qualsiasi di questi quadri non modifica, infatti, il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione.

Quali sono le tipologie di dichiarazione IVA 2024

La dichiarazione IVA 2024 è unica però ci sono dei tipi di dichiarazione da attenzionare.

Correzione ed integrazione della dichiarazione (correttiva nei termini)

Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.

Dichiarazione integrativa

Ci sono due codici per la dichiarazione integrativa:

  • il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997;
  • il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 – 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. L’Agenzia delle entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

Dichiarazione Iva 2024: cosa contengono i quadri

Vediamo cosa contengono i principali quadri del modello IVA 2024.

Quadro VA

Il quadro VA contiene le informazioni e i dati relativi all'attività. Nello specifico è formato da due sezioni in cui vengono indicati rispettivamente i dati analitici generali e i dati riepilogativi relativi a tutte le attività.

La prima sezione contiene alcuni dati analitici riguardanti l’attività o le attività gestite con autonoma contabilità, mentre la seconda sezione è di tipo riepilogativo di tutte le attività svolte da ogni soggetto.

Nel caso di contribuente che eserciti un’unica attività, e in assenza di trasformazioni sostanziali soggettive, le due sezioni devono essere compilate sull’unico modulo.

Contribuente con più attività. Qualora il contribuente eserciti più attività con contabilità separate ai sensi dell’art. 36 oppure se nell'anno d’imposta sono avvenute fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive (successione ereditaria, conferimento d’azienda, ecc.), devono essere presentati tanti moduli e compilate tante sezioni 1 quante sono le attività separate ovvero i soggetti partecipanti all’operazione straordinaria, mentre la sezione 2 deve essere compilata una sola volta per ciascun soggetto indicandovi il riepilogo dei dati. In caso di compilazione di più moduli, questi devono essere numerati in ordine progressivo, compilando gli appositi campi posti in alto a destra.

Quadro VC e quadro VD

I quadri VC e VD riguardano gli esportatori e operatori assimilati e la cessione del credito.

Rispettivamente accolgono i dati relativi agli acquisti e importazioni senza applicazione dell’IVA relativi a tutte le attività esercitate (quadro VC).

Mentre il quadro VD raccoglie i dati relativi alla cessione del credito IVA da parte delle SGR, secondo quanto previsto dall’art. 8 del Decreto Legge  n. 351/2001.

Quadro VE

Il quadro VE è di importanza fondamentale nella Dichiarazione IVA in quanto relativo alla determinazione del volume d’affari (ossia l’ammontare delle operazioni effettuate all’interno dello Stato, delle operazioni intracomunitarie, delle operazioni verso paesi extra- UE e delle operazioni non soggette ad IVA per le quali è stata emessa fattura) e dell’imposta relativa alle operazioni imponibili.

Il volume d’affari è indicato al rigo VE50.

I soggetti che a partire dall’anno d’imposta 2024 si avvalgono del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, devono tenere conto nella presente dichiarazione anche dell’imposta dovuta in relazione alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati nel quinto comma dell’art. 6 e alle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità (art. 1, comma 62, della legge n. 190 del 2014).

Tali operazioni devono essere indicate nei righi corrispondenti alle aliquote applicate e nel caso in cui abbiano concorso a determinare il volume d’affari di anni precedenti il relativo imponibile deve essere compreso nel rigo VE39.

Nei righi da VE1 a VE11, in corrispondenza dell’aliquota indicata, vanno riportati gli importi delle operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno 2023 annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse (art. 23) e/o nel registro dei corrispettivi (art. 24), tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 registrate per lo stesso anno.

Restano in essere anche nella Dichiarazione IVA 2024 i righi VE5, VE6 e VE10 dove indicare le operazioni attive con percentuali di compensazione del 7,65 per cento, del 7,95 per cento e del 10 per cento.

La Sezione 2 del quadro VE deve essere compilata:

  • da tutti i contribuenti che esercitano attività commerciali, artistiche o professionali;
  • dai produttori agricoli (sia in regime speciale che in regime ordinario per opzione) per tutte le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma 1 dell’art. 34 effettuate nell’anno 2013 per le quali si rendono applicabili le aliquote proprie previste per i singoli beni

Nel rigo VE24 va indicato il totale degli imponibili e delle imposte, determinato sommando gli importi riportati ai righi da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23 (Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali), rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna delle imposte.

L’Agenzia delle Entrate specifica che l’imposta indicata al rigo VE24 può essere diversa dal totale dell’imposta risultante dal registro delle fatture emesse o dal registro dei corrispettivi.

La differenza può derivare da vari elementi come:

  • arrotondamenti d’imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, lett. l);
  • imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;
  • arrotondamenti all’unità di euro operati in dichiarazione.

Inoltre nel rigo devono essere indicate le variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta, registrate nell’anno 2013 e relative ad operazioni registrate negli anni precedenti. Nel rigo deve essere altresì compreso l’ammontare dell’IVA versata per la regolarizzazione del c.d. splafonamento.

Tale differenza va riportata al rigo VE25, indicando all’interno del campo stesso il segno (+) se il totale dell’imposta risultante dai registri è maggiore dell’imposta calcolata, ovvero il segno (–) in caso contrario.

Mentre nel rigo VE26 va indicato il totale dell’IVA sulle operazioni imponibili, che si ottiene aumentando o diminuendo l’importo risultante al rigo VE24 dell’ammontare delle variazioni in più o in meno indicato al rigo VE25.

Nel quadro VE c'è anche il rigo VE38 è stato rinominato “Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter” per l’esposizione delle operazioni effettuate, oltre che nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche nei confronti delle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell’art. 17-ter con il meccanismo dello “split payment”.

Le modifiche al citato art. 17-ter (apportate dall’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. Quindi in tale quadro vanno indicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter e per le quali l’imposta deve essere versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni contenute nel citato art. 17-ter.

Nel rigo VE39 deve essere indicato l’ammontare delle operazioni che hanno concorso al volume d’affari dell’anno o degli anni precedenti e per le quali nell’anno 2023 si è verificata l’esigibilità dell’imposta. Con tale indicazione il volume d’affari diminuisce ma senza essere preceduto dal segno “meno”.

Al rigo VE40 vanno indicate le operazioni al netto dell’IVA che non rientrano nel volume d’affari. Si tratta delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni secondo quanto disposto dall’art. 20 e all’art. 36, ultimo comma. L’importo indicato in tale rigo diminuisce il volume d’affari dell’anno.

Non concorrono alla formazione del volume d’affari anche le cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell’ambito del regime speciale del margine previsto per i beni usati, d’antiquariato, ecc. In tale ipotesi, nel rigo deve essere computato il corrispettivo di vendita diminuito dell’imposta relativa al margine “analitico” calcolato per ciascuna cessione.

Quadro VF

Il quadro VF riassume le operazioni passive e l’IVA ammessa in detrazione, indicata al rigo VF71. Il quadro in oggetto è formato da 4 sezioni in cui rispettivamente si raccolgono i dati relativi all’ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, nei paesi appartenenti all’UE e le importazioni. Inoltre, vanno indicati separatamente (alla sez. 2) il totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino.

Nei righi da VF1 a VF13 vanno indicati gli acquisti all’interno, gli acquisti intracomunitari e le importazioni assoggettati ad imposta, per i quali nel 2023 si è verificata l’esigibilità ed è stato esercitato il diritto alla detrazione, da riportare in corrispondenza delle aliquote o delle percentuali di compensazione prestampate. In tali righi vanno inoltre inclusi anche gli acquisti effettuati negli anni precedenti e per i quali l’imposta è divenuta esigibile (art. 6, quinto comma, art. 32-bis del decreto legge n. 83 del 2012 e art. 17-ter).

Nei righi da VF17 a VF22 vanno indicati gli acquisti annotati nel 2023.

L’IVA ammessa in detrazione è riportata alla sezione 4 al rigo VF71.

Il rigo VF71 deve essere sempre compilato da parte di tutti i contribuenti per l’indicazione dell’IVA ammessa in detrazione. La compilazione di tale rigo deve tener conto del totale delle rettifiche di cui al rigo VF70.

Al rigo VF70 infatti vanno indicate le rettifiche d’imposta dovute ad eventuali variazioni del diritto alla detrazione.

Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 – modalità di compilazione: Il rigo deve essere compilato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è avvenuto il passaggio al regime ordinario indicando la rettifica della detrazione al netto della parte eventualmente già utilizzata in diminuzione delle rate ancora dovute per la rettifica d’ingresso al regime.

Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014: I soggetti che a partire dall’anno d’imposta 2024 si avvalgono del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, devono indicare nel rigo VF70 l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014.

Lo stesso rigo deve essere compilato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è avvenuto il passaggio al regime ordinario indicando l’eventuale imposta a credito per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014.

Quadro VJ

Per determinate tipologie di operazioni la determinazione dell’imposta è riportata al quadro VJ.

Nello specifico il quadro VJ è riservato all’indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali l’imposta è dovuta da parte del cessionario ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte. Nel quadro devono essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi alle predette operazioni, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. Ai fini della detrazione le operazioni indicate nel presente quadro devono essere riportate nel quadro VF.

In particolare il rigo VJ15 è denominato “Acquisti di prodotti elettronici per l’esposizione specifica degli acquisti di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione.

Quadro VH

Quadro VH. Per la dichiarazione IVA 2024 (relativa all’anno d’imposta 2023) il quadro VH va compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della presente dichiarazione.

Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”. Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, questo non va compilato.

Nei righi che vanno dal VH1 al VH16 devono essere indicati i dati (IVA a credito ovvero IVA a debito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. Nello specifico nei righi VH15 e VH16, deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammontare dell’acconto eventualmente dovuto.

I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei righi VH4, VH8, VH12 e VH16.

Nel rigo VH17 è contenuto l’importo dell’acconto Iva dovuto con indicazione del metodo di calcolo dello stesso.

La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto:

  • “1” storico;
  • “2” previsionale;
  • “3” analitico – effettivo;
  • “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.

Quadro VM

Anche nella Dichiarazione IVA 2024 (relativa all’anno d’imposta 2023) è presente il quadro VM che ha sostituito la sezione II del quadro VH del modello precedente, denominata “Versamenti immatricolazione auto UE”.

Quadro VK

Il quadro VK è invece riservato esclusivamente agli enti o società controllanti e alle controllate di cui all’art. 73 che hanno partecipato nell’anno d’imposta alla liquidazione dell’IVA di gruppo e si presenta suddiviso in tre sezioni.

Quadro VN

Il quadro VN è riservato a coloro che nel 2013 hanno presentato dichiarazioni integrative a favore ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 (comma introdotto dall’art. 5 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225) oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative. Va quindi inserito l’anno a cui si riferisce la dichiarazione integrativa a favore e il maggior credito che ne è scaturito.

Quadro VQ

Il quadro VQ riguarda i "Versamenti periodici omessi".

Tale quadro VQ, è riservato ai contribuenti che intendono determinare il credito maturato in seguito a versamenti di Iva periodica non spontanei: cioè a seguito di comunicazioni d’irregolarità (art. 54 bis) o notifica di cartelle di pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (articolo 21 bis del decreto legge n. 78/2010).

Il quadro, quindi, è stato previsto per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei.

Il quadro si compone di 5 righi dal rigo VQ1 al rigo VQ5 e di 10 colonne.

Quadro VL

Il quadro VL è il quadro in cui va indicata la liquidazione dell’imposta dell’anno. Il quadro è composto da 3 sezioni:

  • Nella sezione 1 va indicata la Determinazione dell’IVA dovuta o a credito per il periodo d’imposta
  • Nella sezione 2 è riportato il credito dell’anno precedente, al rigo VL11 va indicato il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel 2023 ai sensi del comma 6-quater dell’art. 8 del d.P.R. n. 322 del 1998.
  • Infine nella sezione 3 è riportato il calcolo dell’IVA a debito o a credito scaturente da tutte le attività esercitate dal contribuente.

In fondo alla sezione, precisamente al rigo VL38 va indicato il totale dell’IVA dovuta che si ricava sottraendo all’importo riportato nel rigo VL32 i crediti eventualmente utilizzati (VL34 + VL35) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (VL36) indicati al rigo VX1 nel caso in cui lo stesso sia superiore a 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Al rigo VL39 si indica il totale dell’IVA a credito risultante dal rigo VL33. Le società di gestione del risparmio che abbiano ceduto ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 351 del 2001 tutto o parte del credito IVA evidenziato al rigo VL33 devono indicare nel presente rigo il risultato ottenuto dalla differenza tra gli importi di rigo VL33 e rigo VL37.

Quadro VT

Il quadro VT prevede la separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA. Quindi una volta indicato il totale delle operazioni imponibili, di tale importo va indicato quanto relativo ad operazioni verso consumatori finali e quanto verso soggetti IVA. Delle prime, inoltre, va indicata la ripartizione territoriale (le regioni).

Quadro VX

Il quadro VX, invece, contiene i dati relativi all’IVA da versare o all’IVA a credito. Qualora la dichiarazione sia composta da più moduli, il quadro VX va compilato solo nel modulo n. 01.

Nel rigo VX1 va indicato l’importo da versare (o da trasferire, da parte delle società controllanti e controllate), cioè quanto riportato al rigo VL40. Qualora fosse stato compilato il rigo VL40, l’importo da indicare è costituito dalla differenza tra gli importi indicati nei righi VL38 e VL40. Il presente rigo non deve essere compilato nell’ipotesi in cui il totale dell’IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro.

Nel rigo VX2 va indicato l’eventuale importo a credito, quindi l’ammontare dell’eccedenza annuale d’imposta detraibile di cui al rigo VL39, da ripartire tra i successivi righi VX4, VX5 e VX6. In caso di compilazione del rigo VL40, deve essere riportata la somma degli importi di cui ai righi VL39 e VL40.

Al rigo VX3 è indicata l’importo versato in eccesso rispetto a quello che si sarebbe dovuto versare. L’indicazione nel rigo dell’importo versato in eccesso costituisce un credito che i contribuenti potranno:

  • detrarre o compensare nell’anno successivo al 2023;
  • chiedere a rimborso, qualora sussistano le condizioni e i requisiti elencati nell’art. 30.

In quest’ultimo caso, l’importo di tali eccedenze dovrà essere compreso nel rigo VX4, campo 1. Infatti il rigo VX4 è riservato ai contribuenti IVA che intendono chiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2023.

Quadro VO

Il quadro VO serve per comunicare le opzioni e le revoche in materia di IVA e di imposte sui redditi, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta. Qualora il contribuente sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi.

Al rigo VO33, la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che essendo in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni, hanno optato, nell’anno 2023, per la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari. La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione (circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, par. 6.7).

Al Rigo VO34, la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che avendo applicato il regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, hanno optato, nell’anno 2023, per la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

Quadro VG

Il quadro VG è il quadro di adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate.

Il quadro è riservato agli enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi, a partire dal 2024, della particolare procedura di compensazione dell’IVA prevista dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979, come modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio 2017, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 73, ultimo comma (come sostituito dal comma 27 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232), relativamente ad una o più società commerciali considerate «controllate» ai sensi della disciplina in esame.

Visto di conformità sopra 5.000 euro

Un’ulteriore novità è la riduzione a 5.000 euro del limite al di sopra del quale è necessario il visto di conformità in dichiarazione. Nel rigo VX5 va indicato l’importo che si intende riportare in detrazione nell’anno successivo o che si intende compensare nel modello F24. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997, l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per un importo superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui tale credito emerge.

Inoltre, per poter utilizzare in compensazione importi superiori ai 5.000 euro è necessaria l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Il limite è elevato a 50.000 euro per le start up innovative dall’art. 4, comma 11-novies, del decreto-legge n. 3 del 2015.

Quadro VP

Il quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

In tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine. Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

Quadro VS

Il quadro VS si compone di 3 sezioni.

Nella prima sezione dal rigo VS1 al rigo VS12 vanno indicate tutti i soggetti partecipanti (compresa la controllante) alla compensazione dell’IVA per il 2013.

Nella sezione 2, composta dai righi dal VS20 al VS22 l’importo totale chiesto a rimborso annuale per i soggetti in possesso dei requisiti di legge e il numero di tali soggetti; inoltre al rido VS21 vanno indicati il numero complessivo dei soggetti che hanno partecipato alla liquidazione di gruppo, compresa la controllante ed il numero dei soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni agli effetti dell’IVA a seguito di eventi eccezionali. Infine nel rigo VS22 va riportato il numero di soggetti che hanno compensato la propria eccedenza di credito nella liquidazione di gruppo ed il numero di soggetti esonerati dalla prestazione della garanzia.

Nella sezione 3 del quadro VS, al rigo VS30 devono essere indicate le eccedenze di credito residue delle società del gruppo che, non avendo trovato compensazione nell'anno precedente, cioè il 2018 ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979 e, non essendo state quindi garantite, sono state portate in detrazione nell’anno 2017 dalla controllante ed hanno trovato compensazione con corrispondenti eccedenze di debito di altre società del gruppo nel corso dello stesso anno.

Quadro VV

Il quadro VV, presente dalla Dichiarazione IVA 2024, deve essere compilato solo se si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA di gruppo (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).

Nel quadro VV devono essere riportati i dati contabili riferiti alle liquidazioni periodiche effettuate dall’ente o società controllante per l’intero gruppo, conseguenti alle liquidazioni periodiche trasferite dall’ente o società controllante e dalle società controllate, ed annotati nel registro riassuntivo previsto dall’art. 4 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979, tenuto dalla capogruppo.

Quadro VW

Il quadro VW è il riepilogo degli importi ai fini della liquidazione annuale del debito o credito di imposta del gruppo.

Così come spiegato dalle istruzioni di compilazione della Dichiarazione Iva, presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per compilare il quadro VW del modello occorre considerare i quadri VL e VK delle dichiarazioni relative alle società che hanno partecipato per il 2023, per l’intero anno o per una frazione dello stesso, alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, tenendo conto anche dei moduli relativi a società danti causa in operazioni straordinarie che hanno partecipato alla medesima procedura.

Mentre non devono essere considerati i quadri VL e VK dei moduli contenuti nelle predette dichiarazioni e relativi a società, esterne alla medesima procedura, danti causa in operazioni straordinarie. Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel quadro VW, questo non va compilato.

Essenzialmente il quadro VW si compone di due sezioni: nella prima è evidenziato il calcolo dell’IVA dovuta o a credito per il periodo d’imposta a cui la dichiarazione IVA si riferisce; nella seconda sezione si procede alla determinazione dell’IVA a debito o a credito.

Quando VY

Sempre in materia di Iva di gruppo, nel quadro VY va riportata l’Iva da versare o l’ammontare del credito d’imposta di gruppo.

In particolare con la compilazione del rigo VY4, l’ente o società controllante procede a chiedere a rimborso il credito emergente dal prospetto riepilogativo del gruppo.

Scadenza Dichiarazione IVA al 30 aprile 2024

La Dichiarazione IVA 2024, relativa al periodo d’imposta 2023 deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024, secondo quanto previsto all’articolo 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. Quindi il 30 aprile 2024 è il termine ultimo per l’invio della Dichiarazione IVA 2024.

Tuttavia, Ai sensi degli articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, tuttavia costituiscono comunque titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Versamenti e rateizzazione IVA a debito

Qualora dalla Dichiarazione IVA risulti un saldo IVA a debito, l’importo deve essere versato entro il 16 marzo nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Se il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I contribuenti con Iva a debito risultante dalla Dichiarazione Iva 2024 possono versare il saldo Iva in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione, quindi il 16 marzo che per il 2024 è spostato al 18 marzo.

Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via fino all’ultima rata.

Il versamento del saldo IVA può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 435/2001 (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999, come modificati dall’art. 7-quater, comma 20, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225).

Quindi riassumendo, i contribuenti possono versare il saldo Iva:

  • entro il 16 marzo in un’unica soluzione oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È inoltre possibile differire il versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 cioè al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

Sanzioni invio tardivo o omesso dichiarazione IVA 2024

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate tardivamente e quindi oltre il 30 aprile 2020, sono valide salvo l’applicazione delle sanzioni previste per gli invii tardivi delle dichiarazioni.

Invece, in caso di dichiarazioni presentate oltre 90 giorni dalla scadenza del termine del 30 aprile 2020, le dichiarazioni si considerano omesse ma sono comunque ritenute valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Le sanzioni relative alla Dichiarazione IVA 2019 inviate entro 90 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 30 luglio 2020, prevedono il pagamento della sanzione ordinaria minima di 258 euro ridotta a 25 euro, ovvero corrispondente ad 1/10 del mimino previsto.

Per le dichiarazioni omesse, cioè quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni la sanzione ammonta dal 120% al 240% dell’imposta dovuta e non può essere

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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