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Dichiarazione RED 2015 da inviare all’Inps entro il 31 marzo 2016

Entro il 31 marzo 2016 i pensionati e cittadini che ricevono prestazioni previdenziali dall’Inps collegate al reddito devono obbligatoriamente presentare la dichiarazione RED 2015, relativa all’anno 2014. Pena la sospensione della prestazione e addirittura c’è il rischio revoca. Ecco chi deve presentare e come inviare online la dichiarazione reddituale per la Campagna RED ordinaria 2015.
A cura di Antonio Barbato
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Dichiarazione reddituale Inps

In base alla normativa previdenziale italiana, i titolari di prestazioni erogate dall’Inps collegate al reddito sono tenuti a presentare una comunicazione reddituale agli enti previdenziali che erogano la prestazione, onde evitare la sospensione delle prestazioni. Entro il 31 marzo 2016 scade il termine per la presentazione della Dichiarazione RED 2015. Si tratta della campagna ordinaria collegata al nuovo RED semplificato con la quale i pensionati ed i percettori delle prestazioni previdenziali erogate dall’Inps comunicano il proprio reddito relativo all’anno d’imposta 2014.

L’Inps con la circolare n. 195 del 30 novembre 2015 ha illustrato nel dettaglio tutte le modalità di dichiarazione per il cittadino e tutti i casi in cui è dovuta la dichiarazione, anche per i pensionati e cittadini che come contribuenti hanno già presentato a suo tempo il 730/2015, appunto relativo all’anno d’imposta 2014, o il modello Unico PF 2015.

In alcuni casi, infatti, la presentazione della dichiarazione dei redditi permette di essere esonerati dalla presentazione della dichiarazione RED 2015 entro il 31 marzo 2016, ma in moltissimi casi, invece, è comunque dovuta la dichiarazione reddituale all’Inps.

Il termine ultimo stabilito dall’Istituto per la presentazione da parte dei cittadini delle dichiarazioni reddituali della Campagna RED ordinaria 2015, per la presentazione della dichiarazione reddituale dell’anno 2014, è il 31 marzo 2016Oltre tale data scattano importanti provvedimenti da parte dell'Inps, che è bene sottolineare prima di spiegare nel dettaglio quali cittadini devono presentare la dichiarazione reddituale RED 2015.

Mancato invio dichiarazione RED: dalla sospensione alla revoca, ecco cosa si rischia

Prima di elencare quali prestazioni ricevute dall’Inps sono collegate al reddito e quindi rendono obbligatorio per il beneficiario la presentazione della dichiarazione reddituale, nella quale in alcuni casi va indicato anche il reddito del coniuge o degli altri familiari, è bene sottolineare che, secondo la normativa, “In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità” della dichiarazione RED 2015, l’Inps “procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.

E “qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.

Chi è obbligato a presentare la dichiarazione reddituale

L’ordinamento previdenziale italiano prevede la concessione sia di prestazioni di carattere assistenziale sia di benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all’importo dei redditi del titolare della prestazione e, in taluni casi, del coniuge e dei familiari componenti il nucleo reddituale rilevante.

Ecco le prestazioni collegate al reddito per le quali l’Inps effettua la verifica reddituale e quindi pertanto i soggetti beneficiari devono inviare la dichiarazione reddituale RED 2015:

  • Integrazione al minimo, art. 6, comma 1, L. n. 638/1983 delle pensioni con decorrenza anteriore all’anno 1994, e s.m.e i. (Sono da dichiarare i redditi del titolare, non del coniuge e dei familiari);

  • Sospensione della pensione di invalidità, art. 8, comma 1, L. n. 638/83 e s.m.e i. (Sono da dichiarare i redditi del titolare, non del coniuge e dei familiari);

  • Integrazione al minimo dell’assegno di invalidità, art. 1, comma 4, L. n. 222/1984 e s.m.e i. (Sono da dichiarare i redditi del titolare e del coniuge, non dei familiari);

  • Integrazione al minimo, art. 4, commi 1 e 1 bis, d.lgs. n. 503/1992, e s.m.e i., delle pensioni con decorrenza dall’anno 1994 (Sono da dichiarare i redditi del titolare e del coniuge, non dei familiari);

  • Maggiorazione sociale, art. 1, L. n. 140/85, art. 1, commi 1 e 4, L. n. 544/1988 e art. 69, comma 3, L. n. 388/2000 e s.m. e i. (Sono da dichiarare i redditi del titolare e del coniuge, non dei familiari);

  • Pensione sociale, art. 26, comma 1 e 3, L. n. 153/1969, e s.m. e i. (Sono da dichiarare i redditi del titolare e del coniuge, non dei familiari);

  • Assegno sociale, art. 3, commi 5 e 6, L. n. 335/1995 e s.m. e i. (Sono da dichiarare i redditi del titolare e del coniuge, non dei familiari);

  • Aumento della pensione sociale, art. 2, L. n. 544/1988 e art. 70, comma 2, L. n. 388/2000 e s.m.e i. (Sono da dichiarare i redditi del titolare e del coniuge, non dei familiari);

  • Assegno per il nucleo familiare, art. 2, commi 2 e 9, L. n. 153/1988 e s.m.e i. (Sono da dichiarare i redditi del titolare, del coniuge e dei familiari);

  • Trattamenti di famiglia, art. 23, comma 1, L. n. 41/1986, e s.m.e i. (Sono da dichiarare i redditi del titolare, del coniuge e dei familiari);

  • Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi, art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 e s.m.e i. (Sono da dichiarare i redditi del titolare, non del coniuge e dei familiari);

  • Incumulabilità dell’assegno ordinario di invalidità con i redditi da lavoro, art. 1, comma 42, L. n. 335/1995 e s.m.e i. (Sono da dichiarare i redditi del titolare, non del coniuge e dei familiari);

  • Revisione straordinaria dell’assegno di invalidità, art. 9, L. n. 222/1984 e s.m.e i. (Sono da dichiarare i redditi del titolare, non del coniuge e dei familiari);

  • Pensione sociale ed assegno sociale erogati ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti oltre il 65° anno di età, art. 12, comma 3, L. n. 412/1991 e s.m.e i. (Sono da dichiarare i redditi del titolare, non del coniuge e dei familiari);

  • Incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo, art. 11, comma 9, L. n. 537/1993 e s.m.e i. (Sono da dichiarare i redditi del titolare, non del coniuge e dei familiari);

  • Mantenimento dell’integrazione al minimo nell’importo cristallizzato al 30/09/83, sentenza C.C. n. 240/1994, art. 1, commi 181 e 184, L. n. 662/1996 e s.m.e i. (Sono da dichiarare i redditi del titolare, non del coniuge e dei familiari);

  • Aumenti di Lire 100.000 dal 1° gennaio 1999 e di Lire 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole della pensione sociale (nati prima del 1° gennaio 1931), art. 67, comma 3, L. n. 448/1998 e art. 52, comma 2, L. n. 488/1999 e s.m.e i. (Sono da dichiarare i redditi del titolare e del coniuge, non degli altri familiari);

  • Aumenti di Lire 100.000 dal 1 ° gennaio 1999 e di Lire 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole dell’assegno sociale (nati dopo il 31 dicembre 1930) art. 67, L. n. 448/1998 e art. 52, L. n. 488/1999 e s.m.e i. (Sono da dichiarare i redditi del titolare e del coniuge, non degli altri familiari);

  • Maggiorazione di Lire 20.000 mensili della pensione ovvero dell’assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore ai 65 anni, art. 70, comma 6, L. n. 388/2000 e s.m.e i. (Sono da dichiarare i redditi del titolare e del coniuge, non degli altri familiari);

  • Maggiorazione sociale per gli assegni sociali, art. 70, commi 1,2,3 e 6, L. n. 388/2000 e s.m.ei. (Sono da dichiarare i redditi del titolare e del coniuge, non degli altri familiari);

  • Importo aggiuntivo di Lire 300.000 (154,94 euro), art. 70, comma 7, L. n. 388/2000 e s.m.e i. (Sono da dichiarare i redditi del titolare e del coniuge, non degli altri familiari);

  • Incremento delle maggiorazioni, art. 38, commi 5 e 6, L. n. 448/2001 e s.m.e i. (Sono da dichiarare i redditi del titolare e del coniuge, non degli altri familiari);

  • Prestazioni erogate a minorati civili prima del compimento del 65° anno, art. 12, comma 3, L. n. 412/1991 e s.m. e i. (Sono da dichiarare i redditi del titolare, non del coniuge e dei familiari);

  • Somma aggiuntiva – cosiddetta quattordicesima, art. 5, comma 1, D. L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2007, n. 127 e s.m.e i. (Sono da dichiarare i redditi del titolare, non del coniuge e dei familiari).

I pensionati titolari delle prestazioni elencate sopra sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all’Inps, nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni.

Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall’Istituto in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati).

La titolarità di una o più prestazioni collegate al reddito è indicata nel prospetto riepilogativo della pensione contenuto nel modello OBIS, messo a disposizione on line dall’Istituto nei Servizi al Cittadino all’inizio di ciascun anno.

Ciascun pensionato è tenuto a dichiarare le sole tipologie reddituali incidenti sulle prestazioni in godimento (c.d. redditi obbligatori).

Come inviare la dichiarazione reddituale: Il nuovo RED semplificato

I cittadini che sono tenuti a rendere le dichiarazioni reddituali all’Inps, potranno comunicare i redditi rilevanti per le prestazioni collegate in godimento, secondo una delle seguenti modalità:

  • Direttamente, accedendo ai servizi online del Cittadino con il PIN di tipo dispositivo;
  • Tramite il Contact Center;
  • Tramite le sedi territoriali dell’Inps;
  • Avvalendosi dell’intermediazione dei CAF o degli altri soggetti abilitati convenzionati, di cui al D. Lgs. n. 241/97.

Dove presentare online la dichiarazione RED 2015. Il cittadino, attraverso il PIN dispositivo, potrà effettuare la dichiarazione accedendo al sito www.inps.it seguendo il percorso:
Home > Servizi Online > Servizi per il cittadino >Dichiarazione Reddituale > Anno Campagna > Tipo Campagna.

Una volta eseguito l’accesso on line, l’utente interagirà con l’Istituto attraverso una serie di maschere, la prima delle quali identificherà dal punto di vista previdenziale il soggetto, profilandolo e rappresentandogli sia la/le prestazioni collegata/e al reddito in godimento sia i redditi incidenti propri e/o dei soggetti del nucleo rilevante.

In base a questa prima rappresentazione il cittadino sarà guidato a rendere la dichiarazione, in base alla precipua condizione in cui viene a ritrovarsi. La procedura quindi, a differenza di quanto accadeva in passato, riconoscerà l’utente e, tenuto conto delle sue rilevanze, renderà più semplice la dichiarazione sia mettendo a disposizione una più ampia gamma di opzioni rapide di attestazione della situazione reddituale incidente sulla prestazione sia riducendo il numero delle informazioni da inserire nel pannello di acquisizione.

Esonerato chi ha presentato il 730 o Unico PF 2015 ma in alcuni casi

La circolare Inps n. 195 del 30 novembre 2015, chiarisce quali redditi vanno dichiarati. Siccome entro il 31 marzo 2016 scade la Campagna RED, prima di tutto va sottolineato che i redditi da dichiarare sono quelli dell’anno d’imposta 2014.

L’onere di dichiarazione all’Istituto della situazione reddituale rilevante sulla prestazione collegata si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione del modello 730 o del modello UNICO all’Amministrazione finanziaria.

Nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni abbia dichiarato all’Amministrazione finanziaria, ossia al Fisco, presentando il 730/2015 o l’Unico PF 2015, tutti i redditi propri e dei familiari – laddove rilevanti – incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, non è tenuto a rendere un’ulteriore dichiarazione all’Istituto.

In alcuni casi anche chi ha presentato il 730 o l’Unico deve comunque la dichiarazione reddituale all’Inps entro il 31 marzo 2015 in quanto vi sono alcune tipologie reddituali la cui rappresentazione ai fini previdenziali è diversa rispetto a quanto previsto dalla normativa fiscale. In questa ipotesi, i percettori delle prestazioni di cui all’elenco precedente sono tenuti, comunque, ad effettuare la comunicazione delle suddette tipologie reddituali all’Istituto.

Quali sono questi redditi? Fra i redditi che hanno modalità peculiari di rappresentazione dal punto di vista previdenziale rispetto al Fisco e che devono, quindi, essere dichiarati all’Istituto, anche laddove già presenti nei modelli 730 o UNICO, vi sono:

  • Reddito da collaborazione coordinata e continuativa o assimilato. Tale reddito ai fini fiscali rileva come lavoro dipendente, mentre ai fini previdenziali assume natura di lavoro autonomo. A tal proposito, si rammenta che, a far data dal 1° gennaio 2016, in base all’art. 52 del D.lgs. n. 81/2015, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

  • Reddito derivante da indennità di funzione o gettoni di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 82 del D.lgs. 267/2000; si ricorda che, ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, tali tipologie non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura (comma 3, art. 82, del D.lgs. 267/2000);

  • Pensioni estere dirette, pensioni estere ai superstiti, pensioni estere da infortunio sul lavoro e relativi arretrati per ciascuna delle fattispecie descritte, rendite estere costituite a titolo oneroso. In tali casi, nelle dichiarazioni all’Amministrazione finanziaria (730 o Unico) non è presente l’indicazione della nazionalità dell’ente erogante, ne è specificata la distinzione tra pensioni dirette e ai superstiti, mentre ai fini previdenziali occorre avere tale dettaglio di informazione;

  • Reddito da lavoro autonomo, anche occasionale. Tale tipologia di reddito, ai fini previdenziali, deve essere dichiarata al netto dei contributi e al lordo delle ritenute fiscali.

Pertanto, in caso di mancata costituzione dell’impresa familiare, ai sensi dell’articolo 230 bis c.c., il titolare dell’azienda e i componenti del nucleo familiare che siano titolari di prestazioni collegate al reddito, devono presentare distinti modelli reddituali al fine di dichiarare il reddito da lavoro come risultante dalla dichiarazione di responsabilità di ripartizione del reddito agrario resa da parte del titolare dell'azienda.

Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Nel caso di risultato negativo deve essere dichiarato il valore “zero”. Sono da ritenersi compresi nei redditi da lavoro autonomo tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, prodotti sia in Italia che all'estero.

La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale.
Rientrano, a titolo di esempio, in questa categoria coloro che sono titolari di un reddito da pensione e da abitazione principale.

Tali soggetti sono tenuti a dichiarare all’Istituto il reddito della casa di abitazione, se rilevante sulla prestazione di cui sono titolari, qualora non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati dall’obbligo ai fini fiscali.

Redditi da dichiarare esclusi dal 730 o Unico. Fra i redditi che, in base alle rilevanze, devono essere comunicati all’Istituto, in quanto non dichiarati nei modelli 730 o UNICO, vi sono:

  • Reddito di lavoro dipendente prestato all’estero. L’obbligo sussiste quando tale reddito in toto (es.: le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica) o in parte (es. i redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l’anno 2014 sono imponibili, ai fini IRPEF, per la parte eccedente 6.700 euro) non deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ( nei modelli 730 o UNICO);

  • Oltre all’importo prodotto deve essere indicato anche il periodo di produzione del reddito;

  • Redditi da interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva dell’IRPEF. Tale tipologia di redditi da capitale, assolvendo una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, non è presente nelle informazioni contenute nei modelli 730 o UNICO;

  • Prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici o Stati esteri (escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili di comunicazione per i sordomuti e quelle previste per i ciechi parziali ed altre prestazioni presenti nel Casellario). Tali prestazioni non sono indicate nella dichiarazione dei redditi (modelli 730 o UNICO) se non erogate da uno degli Enti obbligati alla comunicazione al Casellario Centrale dei Pensionati;

  • Altri redditi non assoggettabili a IRPEF, quali ad esempio: quota esente, fino ad un massimo di 7.500 euro, dei redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche complessivamente percepiti nel periodo d’imposta, ex art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e s.m.e i. (concorrono a tale importo indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto);

  • quota esente entro il limite dei 3.098,74 euro, ex art. 52, comma 1, lett. d-bis), del TUIR dei compensi per i lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo (al netto della deduzione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze) non superiore a 9.296,22 euro;

  • importi percepiti per prestazioni occasionali di tipo accessorio (es. buoni lavoro denominati “voucher”), etc.;

  • Redditi derivanti da quote di pensione trattenute dal datore di lavoro;

  • Arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia e all’estero;

  • Arretrati di integrazione salariale;

  • Trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni.

Sono, inoltre, tenuti a dichiarare la propria situazione reddituale attraverso il modello RED anche coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quanto dichiarato all’Istituto l’anno precedente, ancorché il reddito posseduto nel 2014 sia uguale a zero, perché il reddito precedentemente dichiarato non è più percepito.

Conferma situazione reddituale invariata rispetto all’anno precedente. Con la nuova procedura semplificata di acquisizione on line, con una semplice dichiarazione di conferma, sarà possibile per il titolare della prestazione collegata al reddito attestare il caso di situazione reddituale invariata rispetto all’anno precedente. In particolare, si precisa che sarà possibile rendere tale tipologia di dichiarazione semplificata solo in presenza di situazione reddituale invariata rispetto all’intero nucleo rilevante, qualora almeno uno dei suoi componenti abbia una tipologia di reddito non presente, per sua natura intrinseca, nei modelli 730 o UNICO ovvero una peculiare modalità di rappresentazione dal punto di vista previdenziale.

Conferma di integrale dichiarazione dei redditi al Fisco. Anche in caso di integrale dichiarazione al Fisco, il cittadino come novità potrà confermare all’Istituto tale fattispecie, tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il PIN dispositivo ai Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED di riferimento e scegliendo l’apposita opzione di dichiarazione breve.

Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni.  Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all’Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall’Istituto e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall’INPS, il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all’Istituto. Il cittadino può, comunque, confermare direttamente tale situazione tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il PIN dispositivo ai Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED di riferimento e scegliendo l’apposita opzione di dichiarazione breve.

Laddove il pensionato si rendesse conto di aver omesso dei dati influenti che, invece, rendevano necessaria una diversa tipologia di dichiarazione, gli sarà consentita la possibilità di effettuare la relativa variazione, purché la trasmissione avvenga entro il termine di chiusura della Campagna RED 2015, ossia entro il 31 marzo 2016.

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