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Dis-coll Inps 2017: indennità di disoccupazione collaboratori co.co.co.

Ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativ anche progetto, iscritti alla Gestione Separata Inps, rimasti disoccupati spetta una nuova indennità di disoccupazione chiamata DIS-COLL. La nuova disoccupazione per cocopro Dis Coll spetta anche per il 2017. Vediamo quali sono i requisiti e la durata, il calcolo dell’importo mensile e come presentare la domanda, la sospensione e la decadenza e cosa succede se il collaboratore trova un lavoro dipendente o apre un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.
A cura di Antonio Barbato
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indennità di disoccupazione ai collaboratori a progetto

Ai lavoratori con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il famoso cococo, così come agli ex lavoratori con contratto a progetto, e dal 1 luglio 2017 agli assegnisti e dottorandi di ricerca, spetta una prestazione a sostegno del reddito chiamata Dis-Coll Inps 2017. Si tratta di un'indennità di disoccupazione simile alla Naspi che spetta al momento in cui il lavoratore entra in stato di disoccupazione involontaria.

In sostanza, coloro che hanno un contratto cococo alla scadenza del termine del contratto, se il datore di lavoro non rinnova o proroga il contratto stesso, hanno diritto alla DIS-COLL Inps 2017. Tale prestazione è erogata, per un massimo di 6 mesi, solo se sono rispettati dei requisiti contributivi, nonché dei requisiti quali l'iscrizione esclusiva alla Gestione Separata dell'Inps da parte del collaboratore.

Dalla prestazione sono infatti esclusi coloro che sono titolari di partita IVA.

Quanto spetta? un'indennità di disoccupazione più o meno pari al 75% del reddito dichiarato e sul quale è stata versata la contribuzione all'Inps nella Gestione Separata. Sappiamo che per i cococo la contribuzione è versata per 2/3 dal datore di lavoro e per 1/3 dal collaboratore.

Vediamo quindi tutto quel che c'è da sapere sullaDis-coll Inps 2017, l'indennità di disoccupazione per cococo e collaboratori. E cosa è cambiato dal 2017 rispetto agli anni 2016 e 2015.

La normativa sulla DIS-COLL

Con il Decreto attuativo del Jobs Act in materia di ammortizzatori sociali, Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, è stata introdotta un importante prestazione di sostegno al reddito per i collaboratori con contratto a progetto o collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. A fine contratto spetta loro, in presenza dei requisiti richiesti, una sorta di indennità di disoccupazione chiamata indennità Dis-Coll Inps.

 Si tratta di una sorta di indennità di disoccupazione per cococo o cocopro ed ha le stesse modalità di calcolo della Naspi, la nuova prestazione a favore dei lavoratori con contratto di lavoro dipendente.

La DIS COLL, la nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o contratto a progetto è contenuta nell’art. 15 del D. Lgs. n. 22/2015 il quale ha istituito “in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL”.

Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione. Quale è questo evento? Sicuramente la data di fine collaborazione indicata nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Normativa sulla DIS-COLL per il 2016. In seguito, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito Legge di stabilità per l’anno 2016), all’art. 1, comma 310 ha previsto che l’indennità DIS-COLL, di cui al richiamato art. 15 del D. Lgs. n. 22 del 2015, è riconosciuta ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche per l’anno 2016 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016.

Normativa sulla DIS-COLL per il 2017. Il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante “Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”, (di seguito “decreto milleproroghe 2017”) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, all’art. 3 comma 3octies, ha previsto che, ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennità DIS-COLL di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 22 del 2015, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge n. 208 del 2015, sono prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017.

In ragione del richiamo effettuato dall’art. 3, comma 3octies del decreto mille proroghe 2017 all’art. 1, comma 310 della legge n. 208 del 2015, la fonte della disciplina della prestazione DIS-COLL è l’art. 15 del D.lgs. n. 22 del 2015 – istitutivo della indennità medesima – ad eccezione del comma 2, lett. c) per il quale l’art. 1, comma 310 della legge n. 208 del 2015 ha disposto la non applicazione.

DIS-COLL cosa cambia dal 1 luglio 2017

Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL. La legge 22 maggio 2017, n. 81 – recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” – all’art. 7 ha disposto, attraverso la modifica ed integrazione dell’art. 15 del D.lgs. n. 22 del 2015, la stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL.

L’art. 7 della legge n. 81 del 2017 che – integrando e modificando le disposizioni di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 22 del 2015 – ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL di cui al richiamato art. 15 per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017. La disposizione di cui al richiamato art. 7 non introduce novità in ordine ai requisiti di accesso alla indennità DIS-COLL.

In particolare l’art. 15 del Dlgs. n. 22 del 2015, come integrato e modificato dal richiamato art. 7 della legge n. 81 del 2017, al comma 15 bis prevede che a decorrere dal 1° luglio 2017 l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – già destinatari della prestazione – nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° luglio 2017.

Il medesimo comma 15-bis dispone inoltre che a decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1 dell’art.15 del D.lgs n.22 del 2015, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.

Infine, con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017, il richiamato comma 15-bis dispone che non si applica la  disposizione di cui al comma 2, lettera c), dell’art. 15 del D. lgs. n. 22 del 2015 e che i riferimenti all'anno solare contenuti nel predetto articolo 15 sono da intendersi riferiti all'anno civile.

Pertanto viene confermato che non è più richiesto il requisito contributivo/reddituale previsto dal d. lgs. n. 22 del 2015 nella sua originaria formulazione e cioè che il collaboratore dovesse far valere, nell’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione della durata di un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Dis coll: le circolari Inps 

In attuazione delle richiamate disposizioni normative la prestazione DIS-COLL per gli anni 2015 e 2016 è stata rispettivamente disciplinata:

Per l'anno 2017, fino a giugno 2017, la normativa è stata disciplinata:

A chi spetta l'indennità DIS-COLL

Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

A partire dal 1 luglio 2017 tale prestazione a sostegno del reddito spetta anche agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Rientrano nell’ambito della normativa sulla indennità di disoccupazione DIS-Coll anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.

Disoccupazione e contratto a progetto. Alla domanda "con il contratto a progetto si può avere la disoccupazione?", la risposta è "Sì, la DISCOLL. E vale anche per i collaboratori dei call center, ad esempio.

Questa prestazione è quindi riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche con l'ex contratto a progetto che hanno perso il posto di lavoro e più precisamente a coloro per i quali si è ultimato il proprio contratto di collaborazione coordinata e continuativa o il proprio contratto a progetto. Quindi se il lavoratore che ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cococo) è rimasto disoccupato, egli ha diritto all’assegno di disoccupazione per cococo chiamato DIS-COLL, ovviamente in presenza dei requisiti.

Con le modifiche normative di cui all'art. 7 della legge 81 del 2017, come confermato dalla circolare Inps n. 115 del 19 luglio 2017, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1 luglio 2017, l'indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione, come detto, agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1 luglio 2017.

Il requisito dell'iscrizione esclusiva alla Gestione Separata Inps

Il collaboratore non deve essere né pensionato né titolare di partita Iva. Altra cosa importante, di conseguenza, è che deve essere iscritto in via esclusiva alla Gestione Separata.

Pertanto, come abbiamo detto, l’ambito di applicazione della tutela in argomento è esteso anche ai collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni, non facendo il richiamato articolo 15 esclusivo riferimento ai collaboratori di cui all’art. 61, comma 1 del D.Lgs. n. 276 del 2003 (collaboratori coordinati e continuativi a progetto).

I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto (nonché gli assegnisti e i dottorandi con borsa di studio a partire dal 1 luglio 2017) ai fini dell’accesso alla prestazione in presenza dei requisiti legislativamente previsti, devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda.

In sede di eventuale consulenza durante la compilazione della domanda che l’interessato, titolare di eventuale partita IVA attiva ma non produttrice di reddito (c.d. partita IVA silente), dovrà ai fini della presentazione della domanda di DISCOLL, provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta partita IVA.

La norma di cui al citato art. 15, comma 1, nell’individuare i destinatari della prestazione DISCOLL, richiede quale presupposto che gli stessi siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

Per l’accertamento del requisito dell'iscrizione esclusiva alla Gestione Separata Inpa è necessario verificare l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che per l’anno 2017 è pari al:

  • 32,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
  • 24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata è soddisfatto nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ed altra attività lavorativa, quale il rapporto di lavoro subordinato.

Laddove invece – nel periodo di osservazione ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL – l’assicurato, per un dato arco temporale, abbia in essere contemporaneamente un rapporto di collaborazione ed un rapporto di lavoro subordinato, può considerarsi soddisfatto il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione ed il rapporto di lavoro subordinato.

Esempio: nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 marzo 2017 l’assicurato ha un contratto di collaborazione e per il solo periodo che va dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2016 lo stesso lavoratore ha contemporaneamente in essere un contratto di lavoro subordinato; in tale ipotesi, il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata può ritenersi soddisfatto per il solo periodo che va dal 1° maggio 2016 al 31 marzo 2017, in quanto non sussiste sovrapposizione tra i due rapporti di lavoro.

In tale caso, pertanto, ai fini della ricerca del requisito per il diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL, sarà utile il solo periodo che va dal 1° maggio 2016 al 31 marzo 2017.

Soggetti esclusi dalla DIS-COLL

Sono esclusi dai destinatari della DIS-COLL ai sensi dellart. 15 del richiamato D.Lgs. n. 22 del 2015, e quindi dalla tutela di cui all’art. 3, comma 3octies del decreto mille proroghe 2017, gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Sono altresì esclusi dalla tutela dell’indennità DIS-COLL, ma per gli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 30 giugno 2017, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio. Al riguardo, si richiama quanto chiarito dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 31 del 2015 in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 15.

In particolare, il Ministero nel richiamato Interpello ha precisato che non è possibile estendere agli assegnisti di ricerca ed ai dottorandi la tutela della DIS-COLL di cui al citato art. 15 in ragione esclusivamente dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della Legge n. 335 del 1995, che riguarda, come è noto, anche le prestazioni di lavoro autonomo. Osserva, inoltre, il Ministero del lavoro che il richiamo espresso, per gli assegnisti e i dottorandi, al regime previdenziale di cui all’art. 2, comma 26 della legge n.335 del 1995, unitamente al regime di esenzione fiscale dei relativi emolumenti, conferma la natura speciale dei rapporti di ricerca.

Analoghe considerazioni vengono effettuate dal Ministero con riferimento ai titolari di borse di studio.

In ragione delle considerazioni sopra riportate, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borse di studio non sono destinatari della disposizione di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015 e quindi della previsione di cui all’art. 3, comma 3octies del decreto mille proroghe.

 

Dis coll: i requisiti contributivi

I requisiti sono cambiati in questi anni. Vediamo ora prima i requisiti per l'anno 2017 e poi citiamo i requisiti che erano necessari negli anni 2015 e 2016.

Requisiti per l'anno 2017. L’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (stato di disoccupazione);

b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

Requisiti fino al 2015. La DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
  • possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento  (accredito contributivo di tre mensilità);
  • possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione  (requisito contributivo/reddituale).

Requisiti fino al 2016. L’art. 1, comma 310 della Legge di stabilità per l’anno 2016 ha previsto – esclusivamente per gli eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 – che non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 15, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 22 del 2015. Quest’ultima disposizione prevedeva la sussistenza anche del seguente requisito contributivo/reddituale e cioè che il collaboratore potesse far valere nell’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione della durata di un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Pertanto, l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (stato di disoccupazione);

b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

E’ quindi importante consultare il proprio estratto conto contributivo nella parte relativa alla Gestione Separata. Devono risultare 3 mesi di contributi nell’anno precedente e un mese nell’anno in cui cessa il rapporto di lavoro e di conseguenza viene presentata domanda.

Stato di disoccupazione: vale la domanda di indennità DIS-COLL

Il primo requisito richiesto è il possesso dello status di disoccupato. Deve essere  comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il Servizio per l’Impiego competente in ogni ambito territoriale dello Stato o anche tramite posta elettronica certificata, accompagnata da una dichiarazione attestante l’attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Ai sensi dell’art. 19, comma 1 del D.lgs. n. 150 del 2015, che ha ridefinito lo stato di disoccupazione, si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Il successivo art. 21 del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2015 ha altresì previsto, tra l’altro, che la domanda di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Accredito contributivo di tre mensilità

Un ulteriore requisito per poter richiedere la disoccupazione DisColl è quello del possesso di almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione Separata presso l’INPS. Il periodo di osservazione per l’individuazione del requisito contributivo va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data di cessazione.

Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 30 aprile 2017; il periodo di osservazione per la “ricerca” del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2016 (anno civile precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 30 aprile 2017 (data di cessazione del rapporto di collaborazione).

Nell’arco temporale come sopra individuato, il lavoratore interessato dovrà possedere almeno tre mesi di contribuzione versata nella Gestione Separata INPS.

Per la prestazione DIS-COLL non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 del Codice Civile.

Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 31 marzo 2015; il periodo di osservazione per la “ricerca” del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2014 (anno solare precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 31 marzo 2015 (data di cessazione del rapporto di collaborazione).

Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 30 aprile 2016; il periodo di osservazione per la “ricerca” del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2015 (anno civile precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 30 aprile 2016 (data di cessazione del rapporto di collaborazione).

Nell’arco temporale come sopra individuato, il lavoratore interessato dovrà possedere almeno tre mesi di contribuzione versata nella Gestione Separata INPS.

Per la prestazione in argomento non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 del Codice Civile, pertanto se il datore di lavoro non ha versato i contributi, pur se trattenuti nella busta paga al collaboratore, il lavoratore non troverà nell’estratto conto previdenziale i contributi versati alla Gestione Separata e perderà il diritto alla Dis-Coll. 

I contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo.

Requisito contributivo/reddituale valevole solo per l'anno 2015. L’articolo 15 di cui sopra prevede che per l’accesso alla indennità DIS-COLL il collaboratore, congiuntamente ai requisiti di cui alle lettere a) e b), deve fare valere – nell’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione – un mese di contribuzione versata o, in alternativa, un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 del citato art. 15, di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Esempio: posto che il minimale retributivo annuo per il 2015 è pari ad € 15.548,00, il compenso minimo mensile deve essere pari ad € 1.295,66 (15.548/12) per fare valere una mensilità di contribuzione (€ 398,02, importo pari all’applicazione dell’aliquota del 30,72% sul compenso minimo mensile di € 1.295,66). Il requisito sarà anche soddisfatto nel caso in cui il rapporto di collaborazione, di durata pari almeno ad un mese, abbia dato luogo ad un reddito almeno pari ad € 647,83 (compenso minimo mensile 1.295,66/2).

Calcolo DIS-COLL

Per quanto riguarda la base di calcolo e la misura della Dis Coll, la norma stabilisce che “la DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi”. Si ottiene così l’importo del reddito medio mensile. Quindi, estratto conto Inps alla mano, la somma dei redditi degli ultimi due anni diviso i mesi di contributi accreditati.

Esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata della indennità DIS-COLL, per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione. Pertanto, il reddito imponibile ai fini previdenziali – che rappresenta la base di calcolo della prestazione – dovrà essere diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo di riferimento come sopra individuato, anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e anno solare precedente. L’interpretazione fornita al riguardo dal Ministero del lavoro consente di prendere a riferimento, ai fini della determinazione della base di calcolo e della misura della prestazione, anche le frazioni di mese, che – qualora si facesse riferimento ai “mesi di contribuzione” – non potrebbero essere oggetto di computo.

Il sistema di calcolo, come adesso vediamo, è similare al calcolo dell’indennità Naspi, la nuova indennità di disoccupazione spettante dal 2015 ai lavoratori dipendenti.

La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato seguendo quando stabilito sopra, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015, nel 2016 e nel 2017 all'importo di 1195 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Nei casi in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo (1.195 euro) incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo (1.195 euro).

Importo massimo di 1.300 euro mensili. L’indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1300 nel 2015, 2016 e 2017 annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Indennità di disoccupazione DIS-COLL: importo massimo 2017. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n.22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare  n. 83 del 27/04/2015, ad euro 1.195 per il 2017. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2017, euro 1.300.

La riduzione dell’importo DIS-COLL dopo 4 mesi. La indennità DIS-COLL si riduce in misura pari al 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, vale a dire dal 91° giorno di fruizione della prestazione.

Durata Dis Coll: massimo 6 mesi

Le circolari dell'Inps stabiliscono che "L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Ai fini del calcolo della durata della prestazione, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL".

Anche per la durata della prestazione, analogamente alla modalità adottata per la base di calcolo e la misura, si prendono a riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio.

Pertanto l’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Ai fini del calcolo della durata, non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente DIS-COLL.

La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

Esempio 1
Si ipotizzi un rapporto di collaborazione della durata di 10 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 8.000 euro [copertura contributiva di sei mesi (8.000:1.295,66=6,17 mesi)]. In detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 5 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 800. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari ad € 600 (800X75:100) per i primi tre mesi; € 582 ( € 600 meno il 3 %) per il quarto mese ed € 564,54 (€ 582 meno il 3% ) per il quinto mese, per un importo totale pari a € 2.946,54.

Esempio 2
Si ipotizzi un rapporto di collaborazione della durata di 6 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 16.000 euro [(copertura contributiva di 12 mesi (16.000:1.295,66=12,35 mesi)]. In detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 3 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 2.666,66. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari a € 1.264,16 (€ 1.195X75:100 + il 25% della differenza tra € 2.666,66 e € 1.195), per un importo totale pari ad € 3.792,50.

In caso di fruizione parziale della prestazione, ipotizzando ad esempio nel primo caso la fruizione di soli 2 dei 5 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL – dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 4 mesi di lavoro.

Analogamente ipotizzando nel secondo caso la fruizione di 1 solo dei 3 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL – dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 2 mesi di lavoro.

Niente contributi figurativi accreditati. A differenza dei lavoratori con contratto subordinato e destinatari dell’ex indennità di disoccupazione Naspi, ai collaboratori coordinati e continuativi, o ai collaboratori a progetto, per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

DIS-COLL 2017 dopo DIS-COLL 2016

Nella circolare l'Inps precisa che "anche per la DIS-COLL sussite un meccanismo – analogo a quello già in uso per la prestazione di disoccupazione NASpI – del non computo dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL.

In presenza di una prima domanda di prestazione DISCOLL a seguito di cessazione involontaria di un rapporto di collaborazione, intervenuta a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, la durata della stessa deve essere determinata non computando i periodi di lavoro che hanno già dato luogo a precedente prestazione DIS-COLL fruita in ragione di una cessazione involontaria di un rapporto di collaborazione intervenuta dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.

Detta prestazione DIS-COLL fruita a seguito di cessazione intervenuta nel corso dell’anno 2016 può essere stata generata in tutto o in parte da un rapporto di collaborazione relativo all’anno 2015, e comunque cessato nel 2016.

Pertanto, in tale caso, ai fini della determinazione della durata della prima domanda di prestazione DIS-COLL con cessazione nell’anno 2016 si procede come di seguito specificato:

a) si individuano i mesi, o frazione di essi, di durata del/i rapporto/i di collaborazione presente/i nel periodo che va dal 1° gennaio 2016 alla data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) si verifica la presenza, in detto periodo, di una prestazione DIS-COLL già fruita per effetto di una cessazione involontaria intervenuta nell’anno 2016;

c) si determina il numero dei mesi, o frazione di essi, del/i rapporto/i di collaborazione che ha già dato luogo alla predetta prestazione e si verifica se tutti o parte dei suddetti mesi, o frazioni di essi, si collocano nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

c.1 – Qualora tutti i suddetti mesi, o frazioni di essi, si collocano nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL con cessazione nell’anno 2016 sono da considerare utili tutti i mesi, o frazione di essi, di durata del/i rapporto/i di collaborazione dell’anno 2016 in quanto non interessati dalla prestazione fruita nel 2015, generata interamente dai mesi di collaborazione collocati nell’anno 2015;

c.2 – Qualora, invece, la prestazione DIS-COLL relativa alla cessazione dell’anno 2016 è stata generata in parte da mesi, o frazione di essi, del/i rapporto/o di collaborazione relativi all’anno 2014 ed in parte da mesi del/i rapporto/i di collaborazione relativi all’anno 2016, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL con cessazione nell’anno 2017 – dopo avere fatto la differenza tra il totale dei mesi (presenti nel 2015 e nel 2016) che hanno generato la precedente prestazione DIS-COLL e i soli mesi di lavoro presenti nell’anno 2015 – i rimanenti mesi del/i rapporto/i di collaborazione dell’anno 2016 non sono da considerare utili in quanto hanno contribuito (unitamente ai mesi presenti nel 2015) alla determinazione della durata della precedente prestazione DIS-COLL.

Esempio riferito all’ipotesi c.1.  Domanda di prestazione DIS-COLL relativa ad un rapporto di collaborazione iniziato il 1° settembre 2015 e cessato in data 30.3.2017: nel periodo di osservazione per la determinazione della durata di detta prestazione, che va dal 1° gennaio 2016 al 30 marzo 2017, è presente una precedente prestazione DIS-COLL fruita dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016 (6 mesi) e generata da un rapporto di collaborazione con durata dal 1° gennaio 2015 al 31 gennaio 2016 (13 mesi).

In tale caso la prestazione DIS-COLL fruita nel 2015 della durata di 6 mesi (limite massimo di durata della prestazione) è stata generata dal rapporto di collaborazione di 12 mesi dell’anno 2015 e di 1 mese del 2016.

Pertanto, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL con cessazione 30 marzo 2017 sono da considerare utili il mese di gennaio 2016 – in quanto non interessato dalla prestazione fruita nel 2016, che è stata generata infatti interamente dai 12 mesi di collaborazione collocati nell’anno 2015 – nonché gli ulteriori mesi del rapporto di collaborazione dal 1° settembre 2016 al 30 marzo 2017.

In tale ipotesi la prestazione DIS-COLL con cessazione 30 marzo 2017 avrà una durata di quattro mesi; questa durata deriva dalla somma dei mesi di durata dei rapporti di collaborazione presenti nell’anno 2016 (1-31 gennaio 2016 e 1° settembre – 12 dicembre 2016) e nell’anno 2016 (1° gennaio – 30 marzo 2017) che in totale sono 8 diviso per 2, secondo quanto dispone la norma in ordine alla determinazione della durata.

Esempio riferito all’ipotesi c.2.Domanda di prestazione DIS-COLL relativa ad un rapporto di collaborazione iniziato il 1° settembre 2016 e cessato in data 30 marzo 2017: nel periodo di osservazione per la determinazione della durata di detta prestazione, che va dal 1° gennaio 2016 al 30 marzo 2017, è presente una precedente prestazione DIS-COLL fruita dall’8 maggio 2016 all’8 agosto 2016 (3 mesi) e generata da un rapporto di collaborazione con durata dal 1° novembre 2015 al 30 aprile 2016 (6 mesi).

In tale caso la prestazione DIS-COLL fruita nel 2016 della durata di 3 mesi è stata generata dai 6 mesi di rapporto di collaborazione, di cui 2 si collocano nell’anno 2015 (1° novembre 2015 – 31 dicembre 2015) e 4 si collocano nell’anno 2016 (1° gennaio 2016 – 30 aprile 2016).

Pertanto, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL con cessazione 30 marzo 2017 – dopo avere fatto la differenza tra il totale dei mesi n. 6 (presenti nel 2015 n. 2: novembre e dicembre 2015 e nel 2016 n. 4: da gennaio ad aprile 2016) che hanno generato la precedente prestazione DIS-COLL e i soli mesi di lavoro presenti nell’anno 2015 (n. 2 mesi) – i rimanenti 4 mesi del rapporto di collaborazione in questione dell’anno 2016 ( da gennaio ad aprile) non sono da considerare utili in quanto hanno contribuito (unitamente ai 2 mesi presenti nel 2015) alla determinazione della durata della precedente prestazione DIS-COLL.

I mesi del rapporto di collaborazione dal 1° settembre 2016 al 30 marzo 2017 sono invece utili ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL a seguito della cessazione del rapporto del 30 marzo 2017. In tale ipotesi la prestazione DIS-COLL avrà una durata di tre mesi e mezzo; questa durata deriva dalla somma dei mesi di durata del rapporto di collaborazione presenti nell’anno 2016 (relativo al periodo 1° settembre 2016 – 31 dicembre 2016) e nell’anno 2017 (1° gennaio – 30 marzo 2017) che in totale sono 7 diviso 2, secondo quanto dispone la norma in ordine alla determinazione della durata.

Come si computano i periodi di gravidanza

Vediamo ora ai fini della durata e della misura della DIS-COLL dei periodi di gravidanza.

I periodi di tutela della maternità (interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e congedo parentale), coperti da contribuzione figurativa, presenti nel periodo di osservazione per la ricerca del requisito contributivo (1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione fino al predetto evento), sono da considerare utili ai fini della determinazione della durata della prestazione DIS-COLL.

Inoltre, nell’ipotesi in cui il collaboratore abbia beneficiato – per i periodi di tutela della maternità (interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e congedo parentale) – della relativa prestazione, quest’ultima concorre alla determinazione della base di calcolo per la definizione della misura della prestazione DIS-COLL.

Regime fiscale: la tassazione della DIS COLL

Per quanto riguarda la tassazione della nuova indennità di disoccupazione per collaboratori con contratto a progetto, la DIS COL è considerata, ai sensi del comma 2, art.6 del Tuir, reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e, pertanto, è soggetta al regime della tassazione ordinaria, ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73, con le aliquote previste all’art.11 del Tuir e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir.

Quindi sulla DIS COLL si pagano le “tasse”. L’Inps quando eroga la DIS COLL, in qualità di sostituto d’imposta, opererà sulla indennità DIS-COLL in questione, le ritenute IRPEF e rilascerà la certificazione fiscale (Certificazione Unica mod. CU). L’Inps inoltre provvederà qualora richiesto, a riconoscere le eventuali detrazioni fiscali e ad effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo.

Domanda e decorrenza

Vediamo ora come si presenta la domanda per avere la disoccupazione per lavoratori con contratto a progetto Dis-Coll e da quando decorre il diritto al pagamento della prestazione.

Come per la Naspi, anche la domanda per l’indennità di disoccupazione DIS-COLL deve presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del contratto di collaborazione.

Ecco il link dove presentare la domanda.

Per quanto riguarda la decorrenza, ancora una volta analogamente all’ indennità Naspi, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Maternità e degenza ospedaliera durante il contratto di collaborazione. Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati.

Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Esempio in merito alla tutela della maternità: data di cessazione del rapporto di collaborazione 31/05/2017 – inizio maternità 1/07/2017 fine periodo di maternità 01/12/2017 (durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso). Dal 2 dicembre il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade l’8 gennaio 2018.

Nei casi di evento di maternità o di degenza ospedaliera di cui sopra l’indennità DIS-COLL decorre – se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati – dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera. Qualora la domanda sia stata presentata successivamente alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque nei termini di legge, l’indennità DIS-COLL decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione di quest’ultimo nonché quelli insorti dopo la cessazione del rapporto di collaborazione non determinano né slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL e non incidono sulla decorrenza della indennità DIS-COLL.

Con riferimento alla tutela previdenziale della malattia di cui all’articolo 1, comma 788, della legge n. 296 del 27/12/2006, si rinvia a quanto già specificato nella circolare n. 76 del 16/04/2007 in merito alla necessaria sussistenza del rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo dell’evento di malattia ai fini dell’indennizzabilità della prestazione di malattia.” Pertanto gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione di quest’ultimo nonché quelli insorti dopo la cessazione del rapporto di collaborazione non determinano né slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL e non incidono sulla decorrenza della indennità DIS-COLL.

Periodo transitorio 2017. Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra la data del 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione della circolare Inps del 23 maggio 2017, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla data di pubblicazione della circolare.

Le eventuali domande di DIS-COLL – relative ad eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2017 – già presentate attraverso i consueti canali, tra la data del 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione della circolare, saranno regolarmente gestite dalle strutture territoriali di competenza, senza necessità di ripresentazione della domanda.

Nei casi sopra richiamati, la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.

Periodo transitorio 2016.  Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra la data del 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della presente circolare, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla data di pubblicazione della circolare che è il 5 maggio 2016.

Le eventuali domande di DIS-COLL – relative ad eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2016 – già presentate con il modello 2015, attraverso i consueti canali tra la data del 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della presente circolare saranno regolarmente gestite dalle strutture territoriali di competenza, senza necessità di ripresentare domanda con i modelli rinnovati.

In entrambi i casi sopra richiamati, la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.

Periodo transitorio 2015: Domande presentate fino al giorno 11 maggio 2015. Al fine di consentire comunque l’avvio delle operazioni di istruttoria delle domande e di relativa liquidazione della prestazione, l’Inps comunica che “fino alla data del 11 maggio 2015 entro la quale saranno resi disponibili i servizi di presentazione telematica, la domanda di DIS–COLL sarà accettata, sia proveniente da parte del cittadino che da parte degli Enti di Patronato, anche in forma cartacea mediante l’apposito modulo disponibile nel sito www.inps.it. all’interno della Sezione “Moduli” e poi sezione “Prestazioni a sostegno del reddito” o tramite PEC indirizzata alla Struttura INPS territoriale competente il cui indirizzo è reperibile sul predetto sito INPS alla Sezione “ Le sedi INPS” – Ricerca Testuale – Nome Sede Inps o Comune di Residenza”. Fino alla data del 11 maggio 2015 non sarà possibile la presentazione della domanda attraverso il canale del Contact Center.

Cessazioni di contratti a progetto dal 1 gennaio al 27 aprile 2015. Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni del rapporto di collaborazione intercorse tra la data del 1° gennaio 2015 e la data di pubblicazione della circolare (27 aprile 2015), il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla data di pubblicazione della circolare. In questi casi la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.

I collaboratori rientranti nel campo di applicazione della legge n. 92 del 2012 accedono fino al 31 dicembre 2015 esclusivamente alla indennità DIS-COLL in presenza di tutti i requisiti richiesti per detta indennità dal d.lgs. n. 22 del 2015. Pertanto le eventuali domande di detti soggetti – intese ad ottenere l’indennità Una Tantum CoCoPro 2014 – presentate tra il 1° gennaio 2015 e la data di pubblicazione della presente circolare per le quali la cessazione del lavoro si sia verificata nel 2015 saranno gestite come domande di DIS COLL. La relativa prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.

Condizioni per avere il pagamento

L’erogazione della DIS-COLL è condizionata:

  • alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
  • nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (Centri per l'Impiego);

Come già precisato, i lavoratori potranno rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) al momento della presentazione della domanda di DIS-COLL, qualora non abbiano già rilasciato tale dichiarazione tramite PEC o presentandosi personalmente presso il Centro per l’Impiego.

Obbligo di stipula del patto di servizio personalizzato. L’articolo 21 prevede altresì che il beneficiario della prestazione, ancora privo di occupazione, è tenuto a contattare il centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del citato d.lgs. n. 150 del 2015.

In mancanza, l’assicurato è convocato dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sanzioni

Inoltre, l’art. 21 in argomento, al comma 7 individua le misure di politiche attive cui il lavoratore percettore di prestazione di DIS-COLL è tenuto a partecipare e le relative sanzioni in caso di mancata partecipazione. In particolare il lavoratore beneficiario di prestazione è tenuto a partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva del lavoro, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione nonché è tenuto ad accettare congrue offerte di lavoro, come definite dal Ministero del lavoro su proposta dell’ANPAL.

Le sanzioni previste per la mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva di cui sopra sono:

  • la decurtazione di un quarto di una mensilità di prestazione per la mancata presentazione alla prima convocazione da parte del centro per l’impiego,
  • la decurtazione di una mensilità di prestazione in caso di seconda mancata presentazione alla convocazione,
  • e la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione nel caso di terza mancata presentazione alla convocazione.

Le sanzioni sopra richiamate sono applicate dall’INPS, su comunicazione del relativo provvedimento adottato dal Centro per l’impiego per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche attive di cui all’art. 13 del d. lgs. n. 150 del 2015, a far data dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, di mancata presentazione e di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua. Esse comportano la trattenuta dell’importo relativo a trenta giornate di prestazione nella misura in corso di erogazione al momento del verificarsi dell’evento.

Decadenza

Vediamo ora quando il lavoratore perde il diritto alla disoccupazione Dis Coll. Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di seguito elencati:

a) perdita dello stato di disoccupazione;

b) non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;

c) nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;

d) inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DISCOLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;

e) titolarità di trattamenti pensionistici diretti;

f) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL. A tale proposito si richiama la circolare n. 138 del 2011.

Diniego DIS COLL: come fare ricorso

Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di DIS-COLL è il Comitato Amministratore per la Gestione speciale di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995.

Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:

  • online (tramite codice PIN rilasciato dall’istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i “Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online;
  • tramite i patronati e gli intermediari (Consulente del Lavoro) dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.

DIS-COLL e nuovo lavoro dipendente o autonomo

Chiariti tutti gli aspetti relativi al nuovo assegno di disoccupazione per lavoratori con contratto a progetto cocopro, vediamo ora quale è la normativa della DIS COLL nel caso in cui il collaboratore trovi un nuovo lavoro o intraprenda un’attività di lavoro autonomo aprendo un’impresa individuale.

Nuovo lavoro dipendente. L’indennità di disoccupazione erogata dall’Inps ai collaboratori coordinati e continuativi o a progetto può essere sospesa in caso di nuovo rapporto di lavoro stipulato dall’ex collaboratore percettore della DIS-COLL. E’ prevista una normativa differente tra l’instaurazione di un nuovo rapporto subordinato oppure l’apertura di una partita IVA per avviare una nuova attività lavorativa autonoma.

Sospensione DIS-COLL. In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato, la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di cinque giorni. Quindi in caso in cui il lavoratore beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a cinque giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie.

Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a cinque giorni l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego, ossia l’Aspi (o la Naspi a partire da maggio 2015).

In caso in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni decade dal diritto alla DIS-COLL.

Nuova attività lavorativa autonoma. Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprenda o sviluppi un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del TUIR (4.800 euro annui per il lavoro autonomo e 8.000 euro per i lavoro parasubordinato), deve comunicare all’INPS entro trenta giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività. Pertanto deve essere effettuata un apposita comunicazione all’ente previdenziale.

Quando la DIS-COLL viene ridotta dall’Inps. Qualora il reddito dichiarato sia inferiore o pari al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (4.800 euro e 8.000 euro), la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Nel caso in cui, nel corso del periodo di godimento dell’indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dovere modificare il reddito dichiarato, dovrà effettuare una nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione; si procederà in tale caso a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito, diminuito delle quote già eventualmente recuperate.

La riduzione della prestazione, come sopra determinata, sarà ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

L’obbligo di comunicare il proprio reddito annuo. La riduzione della DIS COLL è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. 

Dis-coll: come modificare il reddito comunicato all’Inps. Nel caso in cui, nel corso del periodo di godimento dell’indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dovere modificare il reddito dichiarato, dovrà effettuare una nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione; si procederà in tale caso a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito, diminuito delle quote già eventualmente recuperate. La riduzione della prestazione, come sopra determinata, sarà ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

DIS COLL e buoni voucher lavoro occasionale accessorio. L’art. 48 del d.lgs. n.81 del 2015 al comma 1 stabilisce che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative di cui trattasi possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente.

Il successivo comma 2 del sopra richiamato art.48 prevede che prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Successivamente, il Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25 così come convertito dalla Legge 20 aprile 2017 n.49, ha disposto, al primo comma dell'articolo 1, l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del Decreto legislativo n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio. Al comma 2 la norma prevede che possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 i buoni per prestazioni di lavoro accessorio acquistati alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.

Alla luce della disciplina sopra esposta e delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 12 del D.lgs. n. 22 del 2015, che prevede la cumulabilità della prestazione DIS-COLL con i redditi derivanti da attività lavorativa autonoma, si precisa che l’indennità DIS-COLL è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile (lordo € 4.000) annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT.

Qualora i compensi non superino detto limite il beneficiario dell’indennità DIS-COLL non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.

Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Qualora i compensi derivanti dal lavoro accessorio superino il predetto limite di 3.000 euro per anno Civile (lordo € 4.000), il beneficiario dell’indennità DIS-COLL è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il compenso derivante dalla predetta attività.

Passaggio da una tantum cocopro a DIS COLL nel 2015

I soggetti di cui all’articolo 2, commi da 51 a 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni relative all’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013, per i quali spetta l’una tantum cocopro.

Gestione del passaggio dalla indennità Una Tantum alla DIS-COLL. I collaboratori rientranti nel campo di applicazione della legge n. 92 del 2012 accedono fino al 31 dicembre 2015 esclusivamente alla indennità DIS-COLL in presenza di tutti i requisiti richiesti per detta indennità dal D.lgs. n. 22 del 2015.

I collaboratori che nell’anno 2014 hanno maturato tre mesi di contribuzione presso la gestione separata INPS trovano tutela attraverso la DIS-COLL, in quanto il requisito minimo di tre mesi di contribuzione – introdotto dall’art. 15, comma 2, lett. b) del d.lgs. in argomento – andrà ricercato nell’arco temporale che va dal 1 gennaio 2014 alla data dell’evento di cessazione dal lavoro verificatosi nel 2015. Tali lavoratori dovranno possedere, oltre al predetto requisito, anche gli ulteriori requisiti.

Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013. Al riguardo si precisa che i collaboratori rientranti nel campo di applicazione della legge n. 92 del 2012 i quali nell’anno 2013 soddisfano sia il requisito dei due mesi di disoccupazione, sia il requisito dei tre mesi di contribuzione e che hanno altresì maturato nell’arco temporale 01.01.2014 – 31.12.2014 il requisito dell’accredito di un numero di mensilità non inferiore ad uno [art. 1, co. 51 lett. d), e) c)], potranno beneficiare della indennità una tantum, qualora abbiano presentato apposita domanda entro il termine del 31.12.2014 o, solo per coloro che hanno maturato il requisito dell’accredito di una mensilità presso la gestione separata nel mese di dicembre 2014, entro il termine massimo del 31 gennaio 2015.

Solo nel caso in cui il requisito previsto dalla lettera c) del sopracitato art. 2, comma 51, della legge di riforma venga maturato nel mese di dicembre, il termine per presentare la domanda, relativa “all’anno di riferimento” in cui il predetto requisito è stato maturato, è prorogato fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Istruzioni operative per gli eventi di disoccupazione dell’anno 2013.  Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013. Ai collaboratori che hanno presentato in tempo utile (entro il termine del 31.12.2014 o, solo per coloro che hanno maturato il requisito dell’accredito di una mensilità presso la gestione separata nel mese di dicembre 2014, entro il termine massimo del 31 gennaio 2015) la domanda di indennità una tantum ai sensi dell’art. 2, commi 51-56 della legge n. 92 del 2012 per i periodi di disoccupazione riferiti all’anno 2013 e che possono fare valere nel medesimo anno 2013 almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione separata presso l’INPS e nell’anno 2014 almeno un mese di contribuzione nella predetta Gestione, sarà erogata la predetta indennità una tantum applicando la disciplina prevista dalla legge n.92 del 2012.

Il superamento dei contratti a progetto nel 2015

Il Governo prevede che all’eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015, quindi nel 2016, 2017 e seguenti, si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Il Governo Renzi nel testo definitivo del Decreto di riordino dei contratti di lavoro del Jobs Act provvede a forti interventi sulle collaborazioni coordinate e continuative o a progetto. Viene decretato il superamento di tali forme contrattuali. Quindi non sarà più possibile stipulare contratto a progetto.

Ma in attesa di attuare tale radicale riforma, il Governo stesso prevede all’erogazione di una indennità di disoccupazione per chi ha un contratto a progetto, o un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e resta senza un lavoro.

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