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Divieto di cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo: la dichiarazione reddituale

La normativa prevede un divieto di cumulo della pensione con redditi da lavoro autonomo. Alcuni pensionati sono tenuti a presentare entro il 30 settembre la dichiarazione reddituale all’Inps. Vediamo tutte le informazioni.
A cura di Antonio Barbato
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Per alcuni pensionati la normativa prevede un divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Tali pensionati devono rendere una dichiarazione reddituale all’Inps entro il 30 settembre 2016 onde evitare il pagamento di una pesante sanzione all’Inps.

L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione dell'anzidetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2015, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2016, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2015, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2015.

L’Inps con il messaggio n. 5901 del 24 settembre 2015 ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito a questo obbligo comunicativo. Soprattutto viene chiarito quali pensionati devono inviare all’Inps la dichiarazione reddituale 2016.

Pensionati esclusi 

Vediamo quali sono i pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2015. Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;i titolari di pensione di vecchiaia.

Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione.

  • i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del d.l. 25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133;
  • i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
  • i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi.

Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continuano ad operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Pensionati obbligati ad inviare la dichiarazione reddituale

Vediamo ora quali sono i pensionati soggetti all'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2015. I pensionati che non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui sopra sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2015 entro il 30 settembre 2016, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell’IRPEF.

Vediamo alcune situazioni particolari.

Esclusi i pensionati con reddito da lavoro autonomo inferiore a 6.524,57. L'articolo 10, comma 2, del decreto n. 503 del 1992 stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno. Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di esclusione sopra descritte, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2014 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.524,57.

L'articolo 10, comma 5, del decreto n. 503 del 1992 stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione.

Anche le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione.

Del pari tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione.

Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità di cui all’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni.

Anche i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione.

Quali sono i redditi da dichiarare

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Come si presenta la dichiarazione reddituale

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della dichiarazione reddituale all’Inps per l’anno 2015, i soggetti tenuti alla dichiarazione possono utilizzare il portale dell’Istituto: www.inps.it – MODULI e procedere all’invio on line, previa autenticazione con PIN.

Il cittadino, una volta autenticatosi con PIN sul sito www.inps.it può accedere ai Servizi per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazioni Reddituali (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento (dichiarazione redditi per l’anno 2015).

In alternativa è possibile scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione dedicata del portale dell’Istituto: www.inps.it – MODULI, compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla sede competente.

Sanzioni per il mancato invio

Riguardo al regime sanzionatorio, ai sensi del comma 8 bis, aggiunto all’ articolo 10 del D. Lgs. n. 503 del 1992, dall'articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. 

Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

Dichiarazione reddituale a preventivo per l’anno 2016

A norma del comma 4-bis, aggiunto all'articolo 10 del D. Lgs. n. 503 del 1992 dall'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno.

A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione, secondo le modalità di cui sopra.

Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.

Pertanto i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2015. Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2016 resa a consuntivo nell'anno 2017.

I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto. Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.

Del pari sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.

Pensionati Inpdap iscritti alla gestione dipendenti pubblici

Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.

Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione) nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (art. 13 legge n. 274/91 ovvero art. 27 della legge n. 177/76per i dipendenti civili dello Stato).

Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall’art. 72, comma II° della “legge finanziaria 2001” n. 388 del 23 dicembre 2000, che a decorrere dall’entrata in vigore della stessa prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invaliditàe degli assegni diretti di invalidità a carico dell’A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50 % con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.

In sede di compilazione telematica dell’istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l’avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione (art. 34 legge n. 177/76).

Pertanto gli interessati a tal fine potranno utilizzare le consuete modalità, ovvero avvalersi del modulo 503 AUT reperibile nel portale dell’Istituto: www.inps.it – sezione MODULI, compilarlo e trasmetterlo a mezzo PEC alla sede competente.

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