10 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Ecco chi deve pagare la TASI e chi l’IMU

Dall’abitazione principale alla seconda casa, dalle abitazioni concesse a parenti ai terreni agricoli, dai fabbricati rurali agli immobili commerciali, ecco chi deve pagare la TASI e chi invece l’IMU, chi è esonerato dal pagamento di entrambi i tributi. Vediamo l’elenco completo.
A cura di Antonio Barbato
10 CONDIVISIONI
tasi e imu 2014

L’Imu e la Tasi sono due tributi molto vicini e che si applicano attraverso la stessa base imponibile (rendita catastale per i fabbricati). Vanno pagati entrambi in acconto entro il 16 giugno e a saldo entro il 16 dicembre, e con le stesse modalità di versamento in F24. Inoltre per entrambi ci sono le stesse definizioni di abitazione principale, pertinenze e aree edificabili. In alcuni casi vanno pagati entrambi i tributi e in alcuni altri casi, invece, l’uno è dovuto e l’altro è escluso.

Cerchiamo di fare chiarezza sui chi deve la TASI e chi l’IMU, elencando tutti i casi.

Tra l’imposta municipale propria (IMU) e la tassa sui servizi indivisibili (TASI) ci sono anche delle differenze, che riguardano ovviamente il sistema di calcolo dei due tributi, tra riduzioni e esenzioni. Vediamo tra abitazioni, case, alloggi, fabbricati e terreni, su quali è dovuta la TASI e quali è dovuta l’IMU.

Abitazioni principali e pertinenze nei limiti di legge. L’IMU non è dovuta. L’imposta si applica in caso di categoria A/1, A/8, A/9 (sarebbero le abitazioni di lusso). Anche la TASI dal 2016 non è dovuta.

Seconda casa. L’IMU è dovuta e anche la TASI.

Casa coniugale assegnata al coniuge separato. L’IMU non è dovuta, la TASI sì.

Abitazioni di anziani o disabili lungodegenti, non locate. L’IMU non è dovuta, se deliberata dall’ente. La TASI è dovuta.

Abitazioni concesse in comodato a parenti di 1° grado, ossia ai genitori e figli. L’IMU non è dovuta, se deliberata dall’ente. La TASI è dovuta con aliquota dell’abitazione principale, se assimilata ai fini Imu.

Alloggi IACP ed altri enti di edilizia residenziale pubblica. Sono dovute sia la TASI che l’IMU. Quest’ultima con detrazione di 200 euro se con le caratteristiche di alloggi sociali.

Alloggi sociali (Dm 22/4/2008) e alloggi cooperative indivise assegnati ai soci. La TASI è dovuta, l’IMU no.

Abitazioni di cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), non locate. E’ dovuta sia l’IMU che la TASI, nel limite massimo delle due aliquote pari a 10,6 per mille.

Abitazione del personale del comparto sicurezza (forze armate, polizia, vigili del fuoco), non locata. La TASI è dovuta, l’IMU no.

Terreni agricoli di coltivatori diretti e IAP. La TASI non è dovuta in quanto fuori dal campo di imposizione. Mentre l’IMU è dovuta con il moltiplicatore ridotto a 75 per il calcolo della base imponibile.

Terreni agricoli di altri soggetti. In questo caso, la TASI non è dovuta mentre l’IMU è dovuta ma con il moltiplicatore 135 nel calcolo della base imponibile.

Fabbricati rurali strumentali. La TASI è dovuta con l’aliquota massima dell’1 per mille. L’IMU non è dovuta.

Fabbricati rurali abitativi. Sono dovute sia la TASI che l’IMU. L’IMU non è dovuta se si tratta di abitazione principale.

Fabbricati “merce”, purché non locati. La TASI è dovuta, l’IMU non va pagata.

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. E’ dovuta sia la TASI che l’IMU e in entrambi casi viene applicata una riduzione del 50% della base imponibile.

Fabbricati di interesse storico o artistico.  Anche in questo caso è dovuta sia la TASI che l’IMU e in entrambi casi viene applicata una riduzione del 50% della base imponibile.

Non è dovuta né la TASI né l’IMU nei seguenti casi:

  • Fabbricati appartenenti alla categoria catastale “E” (stazioni, chioschi, distributori di carburante, ecc.);
  • Fabbricati per uso culturale (musei, biblioteche, archivi, cineteche, eccetera);
  • Fabbricati destinati all’esercizio del culto (Chiese e loro pertinenze: es. oratorio, casa parrocchiale);
  • Fabbricati della Santa Sede;
  • Fabbricati appartenenti a Stati esteri e Organizzazioni internazionali;
  • Terreni ricadenti in aree montane;
  • Immobili di enti non commerciali destinati ad attività assistenziali, sanitarie, ricerca scientifica, didattiche, culturali, ricettive, religiose (esclusi gli immobili posseduti da partiti politici);
  • Immobili pubblici adibiti ad attività istituzionali;
  • Immobili comunali adibiti ad usi non istituzionali.

Immobili per scopi non commerciali di proprietà di fondazioni bancarie. In questo caso la TASI non è dovuta, l’IMU sì.

Rifugi alpini non custoditi, punti di appoggio e bivacchi. In questo caso la TASI non è dovuta, l’IMU sì.  

10 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views