Certificazione Unica (CU) 2024: scadenza, novità, istruzioni e modello

I lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i pensionati italiani e tutti i percipienti di redditi nell'anno d'imposta 2023 hanno ricevuto dal datore di lavoro o scaricato online dall'Inps, la Certificazione Unica dei redditi CU 2024, l'ex modello CUD. Dai dati fiscali relativi al reddito imponibile percepito, ai dati previdenziali nei quali è possibile verificare i contributi fiscali, dai dati dei familiari, a quelli relativi al TFR nella CU, vediamo modello, istruzioni e novità della CU 2024, come leggere la Certificazione Unica 2024, anche nella sezione relativa ai redditi dei lavoratori autonomi, provvigioni e redditi diversi, nonché nella sezione relativa alla Certificazione Redditi - Locazioni brevi.

16 Febbraio 2024
6:18
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Certificazione Unica (CU) 2024: scadenza, novità, istruzioni e modello
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
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Tutti i datori di lavoro e gli enti previdenziali (Inps, ex Inpdap, ex Enpals, ecc.) devono consegnare entro il 16 marzo di ogni anno ai contribuenti (lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati, percettori di ammortizzatori sociali come l'indennità di disoccupazione Naspi, la mobilità, cassa integrazione ecc.) il modello di Certificazione Unica 2024 (CU 2024) contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo percepiti dai contribuenti entro il 2023.

La Certificazione Unica 2024 certifica i redditi relativi all'anno d'imposta 2023.

Il CUD 2024, che sta per Certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente, non esiste più, esiste da un po' di anni la CU 2024, ossia la Certificazione Unica 2024, nella quale sono certificati tutti i dati fiscali dell’anno 2023, dal reddito imponibile percepito alla tassazione applicata nelle buste paga o nella rata di pensione, nonché i dati previdenziali. E lo sono anche per i lavoratori autonomi, ecco perché Certificazione Unica (CU) e non più Certificazione Unica dei soli redditi da lavoro dipendente (ex CUD).

Ecco modello e istruzioni in PDF della Certificazione Unica 2024:

Vediamo ora le novità della Certificazione Unica 2024 relativa all'anno d'imposta 2023 e come leggere la Certificazione Unica, dai dati fiscali ai dati previdenziali Inps.

Sommario
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CU 2024 novità: scadenza consegna e invio telematico CU 2024 tra 16 e 18 marzo 2024

CU 2024 novità: scadenza consegna e invio telematico CU 2024 tra 16 e 18 marzo 2024

In termini di novità del modello,  la CU 2024 contiene le novità riguardanti:

  • agevolazioni fiscali per le mance dei dipendenti del settore turistico, consistente nell'imposta sostitutiva di cui alle caselle 651 e 663 della CU 2024;
  • ristrutturazione dell'ambito lavorativo nel settore sportivo, sia dilettantistico che professionistico, nelle caselle 781-786 della CU 2024;
  • aumento fino a 3.000 euro dei fringe benefit ai dipendenti, ossia del limite dei beni e servizi ai dipendenti, ai sensi dell'art. 51, comma 3 del TUIR, a vantaggio dei dipendenti con figli a carico, nelle caselle 474-475 e 580-581 della Certificazione Unica
  • trattamento integrativo speciale sempre per il settore turistico, ricettivo e termale.

In termini di consegna della Certificazione unica 2024, si legge nelle istruzioni "Per il periodo d’imposta 2023, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo".

Ma poi viene aggiunto in neretto "I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo".

Questo vuol dire che la scadenza per la consegna della della Certificazione Unica al percipiente (ossia al dipendente da parte del datore di lavoro, al pensionato da parte dell'Inps, ecc.), da parte dei datori di lavoro o dell'Inps, è fissata al 16 marzo di ogni anno,  ma che il giorno 16 marzo 2024 cade di sabato e quindi la scadenza slitta al primo giorno feriale successivo, ossia lunedì 18 marzo 2024.

La scadenza per la consegna del modello di Certificazione Unica a lavoratori, pensionati e in generale tutti i contribuenti fino a qualche anno fa era fissata per il 28 febbraio di ogni anno, ma da qualche anno gli adempimenti e le scadenze sono spostate al 16 marzo sia per gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate che per gli obblighi di consegna ai percipienti dei redditi.

CU 2024 novità: invio all'Agenzia delle Entrate entro sabato 16 marzo 2024

Nelle istruzioni si legge che "Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2024 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata)".

Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:

  • Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • Certificazione Unica 2024 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Il quadro CT è quel quadro che permette al sostituto d'imposta (datore di lavoro ad esempio) di ricevere i modelli 730-4 che sono quei modelli contenenti le risultanze del 730, ossia gli eventuali rimborsi Irpef da dare ai dipendenti.

I termini di consegna ed invio telematico della Certificazione Unica 2024 sono, pertanto, i seguenti:

  • entro lunedì 18 marzo 2024 (termine prorogato perché il 16 marzo cade di sabato) vanno consegnate due copie della Certificazione Unica 2024 ai lavoratori, ai pensionati, ai collaboratori, ai titolari di redditi di lavoro autonomo e in generale a tutti i contribuenti verso i quali sono stati erogati dei redditi;
  • entro sabato 16 marzo 2024, i dati delle certificazioni uniche vanno trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate;
  • Entro il 31 ottobre 2024 vanno trasmesse le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

La Certificazione unica CU 2024 può essere presentata in copia cartacea, ma è possibile anche la consegna del modello CU via email.

Scadenza consegna CU Inps 2024

Agli adempimenti di cui sopra sono tenuti tutti i datori di lavoro e tutti i sostituti d'imposta, ivi compreso l'Inps che, per l'anno 2023, dovrà elaborare i modelli di Certificazione unica 2024 relativamente alle prestazioni a sostegno del reddito come Naspi e relativamente ai mesi di pagamento diretto della cassa integrazione (ordinaria, FIS e in deroga).

In tal caso, i lavoratori dovranno obbligatoriamente presentare il modello 730 per conguagliare due o più redditi (reddito da lavoro dipendente e reddito percepito dall'Inps per l'integrazione salariale).

Perché i datori di lavoro sono obbligati ad inviare la CU 2024 all'Agenzia delle Entrate?

La motivazione principale sta nel mettere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati fiscali, certificati dal sostituto d'imposta, ai fini della dichiarazione precompilata.

In altre parole, i dati fiscali che in seguito vedremo, formano il 730 precompilato che il contribuente (lavoratore o pensionato) si troverà nella propria dichiarazione precompilata, che quindi potrà essere confermata o modificata dal contribuente.

La Certificazione Unica infatti serve per presentare il modello 730 o il modello Redditi Persone Fisiche per i titolari di partita IVA, ossia la propria dichiarazione dei redditi.

CU 2024: le tappe

Il sostituto d’imposta che nell’anno 2024 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2024 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:

  • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
  • 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
  • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
  • 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
  • 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.
    Con separato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine, dei dati contenuti nella scheda per la scelta della destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell’IRPEF del (Mod. 730-1).

CU consegnata in ritardo, quali sono le conseguenze?

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare la Certificazione unica al percipiente, al contribuente, in altre parole al lavoratore, entro il 18 marzo 2024.

Laddove il modello fosse consegnato in ritardo, ma in tempo per presentare il modello 730, il danno sarebbe limitato. Sempre che il datore di lavoro abbia trasmesso nei termini i dati della CU 2024 all'Agenzia delle Entrate, quindi il flusso telematico.

I dati inseriti nella CU sono importanti per presentare il modello 730. Il mancato invio della Certificazione unica al lavoratore crea a quest'ultimo dei problemi di natura fiscale. La Certificazione Unica contiene tutti i dati relativi al reddito da lavoro dipendente percepito, l’ammontare delle ritenute Irpef pagate nelle buste paga, nonché l’entità delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente o per familiari a carico di cui ha usufruito il lavoratore. Nella CU sono certificati anche i preziosi dati relativi al TFR ed ai contributi previdenziali versati. Rappresenta quindi una Certificazione molto importante rilasciata dal datore di lavoro. Per maggiori informazioni vediamo cosa contiene e come leggere la Certificazione Unica.

Ancor più importante è l’utilizzo della Certificazione Unica dei redditi, così come avveniva con il modello CUD, per presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730 entro maggio o giugno o il modello Unico PF. In tal senso rappresenta un danno concreto per il lavoratore la mancata consegna della Certificazione Unica da parte del datore di lavoro.

Mancata consegna CU 2024, cosa fare?

Coloro che non hanno ricevuto la Certificazione Unica da parte del datore di lavoro, possono rimediare. Ecco cosa fare in caso di mancata consegna della CU 2024.

Mancata consegna della Certificazione Unica: sanzione fino a 2.065,83 euro. Sono previste delle sanzioni per la certificazione unica. In caso di mancata consegna del modello di Certificazione Unica dei redditi da parte del datore di lavoro al proprio dipendente, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D. Lgs. 471/97, il sostituto di imposta viene punito con una sanzione amministrativa da € 258,23 a € 2.065,83. E tale sanzione viene applicata anche nel caso di una certificazione incompleta o con dati non veritieri.

Il lavoratore che si trova nella situazione di non aver ricevuto la Certificazione Unica nei termini (oltre al possibile mancato pagamento dello stipendio) può sollecitare la consegna del modello al datore di lavoro attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno. Pubblichiamo una bozza di lettera da inviare:

“OGGETTO: Richiesta certificazione di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22/07/1998 n. 322. ANNO D’IMPOSTA 2023 –

Spettabile Azienda,
al fine di consentirmi di adempiere tempestivamente agli obblighi dichiarativi riguardanti il periodo d’imposta 2023, tenuto conto del fatto che la certificazione di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22/07/1998 n. 322 (Certificazione Unica 2024 – Periodo d’imposta 2023) non mi è stata da voi consegnata entro il termine prescritto del suddetto D.P.R., chiedo di trasmettermi ENTRO 5 GIORNI dal ricevimento della presente raccomandata il modello di Certificazione Unica 2024.
Nel caso di mancato rispetto di tale termine, l’inadempimento verrà segnalato all'Agenzia delle Entrate competente per territorio per l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 471 per la violazione degli obblighi posti a carico dei sostituti d’imposta.

In attesa di un vostro riscontro, porgo cordiali saluti”.

La soluzione alternativa sta nel 730 precompilato. Il contribuente che non ha ricevuto il modello di Certificazione Unica 2024 da datore di lavoro ed ha necessità di reperire i dati in esso inseriti relativi ai propri redditi percepiti nell’anno 2023, al fine di presentare la dichiarazione dei redditi, può utilizzare una strada alternativa: scaricare il proprio 730 precompilato, che è la grande novità in materia di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sembra paradossale, ma nel 730 precompilato potrebbero esserci già i dati della Certificazione Unica non ricevuta dal datore di lavoro.

In questo senso è bene sapere che dal 2015 in poi il datore di lavoro ha un ulteriore obbligo di legge accanto all’obbligo di consegna della Certificazione Unica e l’obbligo di consegna della busta paga: obbligo di trasmettere i dati delle CU al Fisco.

Sanzioni per il datore di lavoro che non invia le CU all'Agenzia delle Entrate. Se il datore di lavoro non adempie a tale obbligo, e più precisamente, in caso di omessa, tardiva o errata presentazione della Certificazione unica 2019, è punito con una sanzione di 100 euro per ogni certificazione non trasmessa con un limite massimo di 50.000 euro. La sanzione non viene irrogata se il datore di lavoro corregge e trasmette nuovamente la certificazione unica. Nel caso la correzione sia effettuata nel termine di 60 giorni, la sanzione sarà ridotta ad 1/3 e sarà quindi pari ad euro 33,33, con il limite massimo di 20.000 euro per ciascun sostituto.

L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati trasmessi dal datore di lavoro (la Certificazione Unica dei redditi) per spedire al contribuente il 730 precompilato.

Pertanto il lavoratore se non ha ricevuto il proprio modello di Certificazione Unica dal datore di lavoro può reperire i propri dati reddituali relativi al 2023 che il datore di lavoro doveva certificare consegnando la Certificazione Unica consultando il proprio 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Ovviamente ciò è possibile se il datore di lavoro ha comunque trasmesso la certificazione ottemperando all’obbligo di invio.

E’ chiaro che se il lavoratore, consultando il proprio 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ad aprile, si accorge che il datore di lavoro non ha neanche inviato la Certificazione Unica dei redditi (CU 2024) all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo, non resta che procedere con la raccomandata di cui sopra e con la successiva denuncia all’Agenzia delle Entrate stessa.

Approfondiamo ora come funziona e come leggere la CU 2024.

Quale è la differenza tra modello sintetico e analitico della Certificazione Unica?

Da alcuni anni esistono due versioni di Certificazione Unica:

  • Il modello sintetico, che è quello rilasciato ai lavoratori, ai pensionati ed in generale ai percipienti (lavoratori autonomi e altri), da consegnare entro il 18 marzo 2024. Tale modello è di 11 pagine;
  • Il modello ordinario (analitico), che i datori di lavoro devono inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2024. Tale modello è di 15 pagine.

Vediamo in questo approfondimento, punto dopo punto, come leggere la Certificazione Unica 2024 – modello CU 2024 per controllare i relativi dati inseriti che riguardano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati, agenti di commercio e tutti i contribuenti percettori di redditi nell‘anno d'imposta 2023.

Il CUD 2024 si chiama Certificazione Unica 2024

Dal CUD 2024 alla Certificazione Unica 2024 è il primo passaggio fondamentale.

Molti lavoratori cercano ancora su internet “come leggere il CUD”, per sapere come orientarsi tra le voci del modello e capire se sono correttamente indicate da parte del datore di lavoro. Va subito detto che dall’anno 2015, quindi da alcuni anni, il modello di certificazione dei redditi è cambiato. Il vecchio modello CUD è stato sostituito dal nuovo modello di certificazione, oggi chiamato per i redditi dello scorso anno d'imposta 2023, Certificazione Unica 2024.

Cosa è la Certificazione Unica 2024?

La “Certificazione Unica 2024” cosa è? nello specifico come si legge nel modello è la Certificazione di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, relativo all’anno 2023”, per i dipendenti e pensionati non è altro che il nuovo CUD 2021 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi ai redditi prodotti nell’anno 2023.

Perché si chiama Certificazione Unica dei redditi (CU 2024) e non più CUD?

Perché è un modello più completo rispetto al passato ed è rilasciato anche ai lavoratori autonomi. Infatti essendo destinato sia ai lavoratori dipendenti che agli autonomi, la Certificazione dei redditi è diventata appunto “Unica”.

Cosa contiene la Certificazione Unica 2024?

Da molti anni, come detto, il modello è più completo, è unico e comprensivo di varie certificazioni.

Infatti aprendo il PDF del modello sintetico della Certificazione Unica 2024 sul sito dell'Agenzia delle Entrate si può notare che nelle 10 pagine del modello vi sono tre certificazioni nel modello:

  • Dati anagrafici (pagina 1);
  • "Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" (da pagina 2 a pagina 7) che è quella parte compilata in caso di certificazione dei redditi a lavoratori dipendenti, collaboratori, pensionati e percettori di redditi assimilati a quello dipendente;
  • "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" (pagina 8) che è la certificazione che il sostituto d'imposta rilascia ai vari percipienti di redditi di lavoro autonomo, ivi compreso titolari di partita IVA, professionisti ecc.;
  • "Certificazione redditi – Locazioni brevi" che riguarda i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni;
  • "Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF" (pagina 11).

La Certificazione Unica deve essere firmata dal datore di lavoro?

La certificazione unica deve essere firmata dal datore di lavoro, dall'ente di previdenza, dal committente o comunque dal sostituto d'imposta che la rilascia al percipiente nell'apposita casella "firma del sostituto d'imposta" a pagina 1.

Molti datori di lavoro, per il tramite delle elaborazioni del proprio Consulente del Lavoro, consegnano la CU 2024 con una firma meccanografica nella casella "firma del sostituto d'imposta". Cosa succede in questi casi?

In realtà, nella casella andrebbe la firma in calce del datore di lavoro sostituto d'imposta (anche senza timbro aziendale), ma l'indicazione stampata del nome del datore di lavoro nell'apposita casella ai fini fiscali ha poca influenza, in quanto i dati della CU 2024 sono inviati obbligatoriamente all'Agenzia delle Entrate da parte del datore di lavoro. Il lavoratore potrà quindi verificare i dati trasmessi in sede di accesso al 730 precompilato.

Vediamo il dettaglio di tutti i dati del modello, per leggere e controllare il modello di Certificazione Unica 2024 ricevuto dal proprio datore di lavoro o dall’Inps o dal sostituto d'imposta. Ecco come si legge il vecchio e storico modello CUD.

Come leggere la Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale

Come detto è la principale Certificazione rilasciata ai percipienti. Si tratta della Certificazione unica rilasciata a dipendenti, collaboratori e pensionati da parte dei datori di lavoro e degli enti previdenziali.

Affrontiamo il contenuto della dichiarazione con uno sguardo al collegamento della CU 2024 con le buste paga anno 2023 e con il modello 730/2024.

Dati anagrafici

Nella prima pagina della Certificazione Unica 2024 ci sono i “dati anagrafici” sia del datore di lavoro o dell’ente pensionistico o altro sostituto d’imposta che ha erogato il reddito o il compenso, sia del dipendente o pensionato o altro percettore delle somme (lavoratore autonomo e altri).

Per quest’ultimi vanno indicate le “Categorie particolari”, gli “eventi eccezionali” (contribuenti vittime di richieste estorsive e per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali) e i “casi di esclusione dalla precompilata" (sarebbe dal 730 precompilato o Modello Redditi precompilato, tra i quali rientra il caso in cui stati certificati soltanto dati previdenziali ed assistenziali e/o dati relativi al TFR, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggetta a tassazione separata).

Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta. Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi ed al proprio codice fiscale (non deve essere indicato il numero di partita IVA), anche l’indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero civico, frazione, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) della propria sede (e non quella di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) al quale devono pervenire le comunicazioni relative ai conguagli sulle retribuzioni. Il soggetto deve altresì indicare il codice dell’attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d’affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento del rilascio della Certificazione Unica.

Nella casella “codice sede”, il sostituto di imposta che, per proprie esigenze organizzative, intende gestire separatamente gruppi di dipendenti, può indicare per ciascuna gestione un codice identificativo. Tale codice è costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999.

Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme. Il sostituto d’imposta indica tra i dati anche il domicilio fiscale all’1/1/2023 e all’1/1/2024, solo se diverso da quello del 2023. Laddove il lavoratore dovesse accorgersi che vi è indicato un comune sbagliato, occorre immediatamente avvertire il datore di lavoro in quanto il calcolo delle addizionali comunali nel nuovo anno d'imposta 2023 dipende dal comune indicato come domicilio fiscale nella Certificazione unica 2024.

I dati relativi al rappresentante accolgono il codice fiscale ma nel caso di contribuenti incapaci. Relativamente ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, se il percipiente è un “non residente” devono essere compilati i punti nell’area “riservato ai percipienti esteri”.

La sezione dati anagrafici accoglie infine la data di consegna della Certificazione Unica (la scadenza per la consegna per il 2024 è il 18 marzo 2024) e la firma del sostituto d’imposta (ossia la firma del datore di lavoro o ente pensionistico).

Arrotondamenti importi nella Certificazione Unica 2024. Prima di affrontare le sezioni relative ai dati fiscali, è necessario precisare che la certificazione è compilata in euro esponendo i dati in centesimi, arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.

Nel modello ordinario della Certificazione Unica 2024 vi sono anche le caselle:

  • Annullamento. Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio;
  • Sostituzione. Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella “Sostituzione” posta nel frontespizio. Qualora si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova “Comunicazione” contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire. Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare;
  • Eventi eccezionali. La casella “Eventi eccezionali”, posta in alto a destra della facciata del frontespizio del presente modello, deve essere compilata dal sostituto d’imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali. In particolare indicare uno dei seguenti codici:
    1 – per i soggetti vittime di richieste estorsive per i quali l’articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo;
    99 – per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Sezione “Dati Fiscali”

Nella sezione Dati fiscali”, a pagina 2 dove viene accolta la "Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" vanno certificati:

  • le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria,
  • i compensi con ritenuta a titolo d’imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva,
  • quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni erogati nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31 dicembre 2006);
  • nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell’eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. i giorni di lavoro dipendente e/o pensione).

La prima parte della sezione a pagina 2 della Certificazione Unica 2024 ci sono delle caselle riguardanti i “Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi” (si legge sul lato sinistro a pagina 2). Questi dati sono da utilizzare per la presentazione del modello 730/2024 o anche del modello 730 precompilato 2024. E per chi è ne obbligato o lo sceglie, anche il modello Redditi PF 2024.

I punti da 1 a 4 della sezione dati fiscali sono molto importanti e la distinzione tra contratto a tempo indeterminato o determinato è tra le novità della Certificazione unica degli ultimi anni. In questi punti il datore di lavoro o l’Inps o il sostituto d’imposta certifica l’ammontare del reddito imponibile fiscale percepito dal lavoratore o dal pensionato nell’anno 2023.

Si tratta di una sorta di reddito complessivo indicato nell'ex CUD, ma il contribuente deve sapere che nella CU viene indicato il reddito specifico, mentre il reddito complessivo va poi dichiarato nel 730 tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche per redditi da fabbricati ad esempio.

Il punto 1 CU 2024 – Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato comprende quindi il reddito imponibile fiscale dei lavoratori assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. In questo punto vanno indicate anche le prestazioni pensionistiche di cui al D. Lgs. n. 124 del 1993 (ossia la previdenza integrativa).

Il punto 2 CU 2024 – Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato (contratti a termine) comprende il reddito imponibile fiscale dell’anno percepito dai lavoratori che hanno un contratto a termine. In questo punto ci sarà la somma dei redditi di tutti i contratti a termine avuti con lo stesso datore dell’anno nell’anno 2023, quindi il reddito totale annuo dal punto di vista fiscale. In questo punto va indicato anche le somme corrisposte a titolo di borse di studio.

Nei punti 1 e 2 della CU 2024, come precisano le istruzioni del modello, va indicato infatti “il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, comma 1 del TUIR (sarebbe la detrazione per lavoro dipendente) al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR e di disposizioni particolari, evidenziati ai punti 431 e 412, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito".

Ciò vuol dire che in questi punti c'è il reddito dal punto di vista fiscale, ma sottraendo i contributi versati (il 9,19% dei contributi previdenziali Inps trattenuti tutti i mesi in busta paga, per esempio).

I redditi da dichiarare nei punti da 1 a 2 relativi ai contratti a tempo indeterminato, ma anche dei contratti a termine o dei redditi assimilati a quello da lavoro dipendente sono ad esempio: stipendi, mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), indennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche se svolti occasionalmente o con le modalità del progetto, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.

In questi punti vanno indicati anche i compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane per i quali la legge n. 208 del 2015, ha previsto la loro inclusione tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per tali compensi sarà necessario anche riportare nel punto 8 della sezione “dati anagrafici relativi al dipendente” il codice Z3.

Nei punti 1 e 2 ci sono indicati anche i redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero. In caso di reddito derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, indicare nei presenti punti i compensi corrisposti al netto della quota esente (euro 7.500,00).

Sono altresì indicati in questi due punti anche i redditi di lavoro dipendente di soggetti che rientrano in Italia, sia docenti e ricercatori che lavoratori impatriati rientranti in Italia dall'estero e che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 del TUIR. 

Vanno indicate in questi punti anche le remunerazioni sotto forma di bonus e stock option.

Nel punto 3 CU 2024 – Redditi di pensione dei Dati Fiscali va indicato il totale dei redditi derivante da pensione per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 3 e 4 del TUIR (sarebbe la detrazione per redditi da pensione).

Nel punto 4 CU 2024 – Altri redditi assimilati sono indicati il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell’esercizio di arti e professioni o di un’impresa commerciale, indennità percepite per l’esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, comma 5 del TUIR (sarebbe la detrazione per redditi di lavoro autonomo). 

Come controllare la tassazione nella Certificazione Unica 2024

Leggendo i dati fiscali che sono contenuti a pagina 2 della Certificazione Unica 2024, avendo appreso come è stata compilata la sezione relativa ai redditi imponibili dal punto di vista fiscale dichiarati nei punti da 1 a 4, si può controllare la tassazione applicata dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico nella busta paga, nella rata di pensione o nell'erogazione della prestazione pensionistica a sostegno del reddito.

L’imponibile fiscale dei punti da 1 a 4 è generalmente pari all’"Imponibile previdenziale”, inserito al punto 4 dei dati previdenziali ed assistenziali Inps a pagina 5 della Certificazione Unica 2024, meno i “Contributi a carico del lavoratore trattenuti”, inseriti al punto 6 successivo.

Nei punti da 1 a 4 della sezione Dati Fiscali a pagina 1, come detto, è il reddito imponibile sul quale è calcolata la tassazione poi indicata nella sezione “Ritenute” (punti da 21 a 34) e nella sezione “Detrazioni e crediti” (punti da 361 a 380) sempre della sezione Dati Fiscali della “Certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale”.

Più precisamente, sul reddito imponibile Irpef indicato in uno dei punti da 1 a 4 si calcolano le aliquote Irpef (che nell'anno 2023 sono pari al 23% per i redditi fino ad € 15.000,00; 25% per i redditi da € 15.000,01 a 28.000,00; ecc.). Applicando le aliquote al reddito in uno dei punti da 1 a 4, si ottiene il punto 361, che è l’imposta lorda alla quale verrà sottratto il totale detrazione del punto 374 – Totale detrazioni.

Il Totale detrazioni del punto 374 è la sommatoria delle eventuali seguenti detrazioni:

La differenza tra i punti 361 (Imposta lorda) ed il punto 374 (Totale detrazioni), determina l’ammontare del punto 21 Ritenute Irpef, che è l’effettiva Irpef pagata dal dipendente o assimilato al dipendente o pensionato.

Si tratta quindi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) che il lavoratore ha pagato in tutte le buste paga dell’anno 2023. Oppure delle trattenute a titolo di Irpef nelle rate di pensione percepite per tutto l'anno 2023 dal pensionato.

La Certificazione Unica 2024, infatti, serve anche per certificare che l’Irpef è stata trattenuta dal datore di lavoro o ente pensionistico, il quale si è assunto l’obbligo di versarla all’Agenzia delle Entrate quale sostituto di imposta.

Nel punto 21 si ha evidenza di che importo si è pagato come imposta. Ovviamente il lavoratore o pensionato può ricalcolare il tutto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (730 2024 o Modello Redditi Persone fisiche 2024, che è l'ex modello Unico PF).

Dalle buste paga alla Certificazione Unica 2024

Abbiamo capito quali sono i dati indicati nella sezione "Dati fiscali" della Certificazione unica 2024, soprattutto riguardo all'imponibile fiscale, all'imponibile previdenziale relativo ai redditi percepiti dal datore di lavoro o dall'Inps o ente previdenziale nell'anno 2023. Abbiamo capito quale è la tassazione e dove si legge la tassazione pagata nella Certificazione unica 2024, così abbiamo capito come individuare tutte le detrazioni fiscali che il sostituto d'imposta ha applicato durante l'anno 2023 (in particolare le detrazioni applicata dal datore di lavoro negli stipendi o dall'Inps nelle rate di pensione).

Ora però bisogna controllare se questi dati sono corrispondenti con quanto indicato nelle buste paga da gennaio a dicembre 2023 calcolate dal datore di lavoro, ivi compreso il conguaglio fiscale di fine anno.

Il lavoratore può ovviamente controllare anche che i dati certificati dal datore di lavoro nel nuovo modello ex CUD 2024 siano uguali (e quindi esatti) a quelli indicati nelle buste paga dell’anno, ossia lì dove il datore di lavoro ha applicato la tassazione.

La cifra indicata nel punto 1 o 2 – redditi da lavoro dipendente, essendo l’imponibile fiscale annuo del lavoratore, è di conseguenza la sommatoria di tutte gli imponibili fiscali nelle buste paga dell’anno 2023. La stessa cifra indicata nel punto 1 o 2 generalmente è possibile leggerla anche nella parte centrale della busta paga di dicembre quale imponibile fiscale o Irpef annuo, in sede di calcolo del conguaglio fiscale di fine anno. Perché nel conguaglio, il datore di lavoro calcola tutti i redditi e quindi generalmente sono indicati nella busta paga "finale" di dicembre. Ma è bene sapere che il conguaglio fiscale può essere anche stato fatto entro febbraio 2021.

La cifra indicata al punto 1 o 2 relativo ai redditi da lavoro dipendente è utile anche per il calcolo del trattamento integrativo (ex Bonus Renzi) anno 2023, ossia quelli che sono i famosi 100 euro al mese di bonus (ma che in realtà non sono mai 100 euro al mese, ma un massimo di 1.200 euro annui) di cui ai punti 390, 391 e 392 che si trovano nella sezione “Detrazioni e Crediti” a pagina 2 della Certificazione Unica 2024.

Anche l’ammontare delle ritenute Irpef del punto 21 sono la somma di tutte le ritenute subite in busta paga. Il dato viene indicato nella parte centrale della busta paga di dicembre (generalmente c’è una voce di Irpef a conguaglio). Anche la cifra indicata nei punti 362 e 363 rispettivamente detrazioni per carichi di famiglia e la detrazione per lavoro dipendente sono indicate nella busta paga di dicembre contenente il conguaglio fiscale di fine anno.

Detrazioni per lavoro dipendente nella Certificazione unica

Chiarito in via generale come è possibile controllare la tassazione applicata attraverso la lettura dei punti indicati nel nuovo modello CU (ex CUD) per il 2024, ossia la Certificazione Unica 2024, approfondiamo altri punti chiave.

Nel punto 5 CU 2024 – Assegni periodici corrisposti al coniuge va indicato il totale dei redditi derivanti dagli assegni periodici, indicati tra gli oneri deducibili nell’articolo 10, comma 1 lett. c) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, comma 5-bis del TUIR.

Nei punto 6 e 7 CU 2024 – numero di giorni per i quali spetta la detrazione va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro (punto 6) o del periodo di pensione (punto 7) per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all’art. 13, comma 1 del TUIR. Nelle annotazioni a pagina 4 della Certificazione Unica viene indicato il cod. AI dove sarà precisato il periodo di lavoro o pensione qualora questo sia di durata inferiore all’anno (data inizio e data fine).

Dati relativi al rapporto di lavoro. Nel punto 8 va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro, nel punto 9 la data di cessazione del rapporto di lavoro. Nella ipotesi in cui il rapporto di lavoro, intercorso con lo stesso sostituto d’imposta venga interrotto e successivamente ripreso nel corso dell’anno, sarà barrato il punto 10 e quindi il lavoratore è in forza al 31/12/2023.

Questi punti da 6 a 9 sono importanti perché danno un riferimento importante per il lavoratore, soprattutto. Infatti in questi punti il datore di lavoro certifica per quanti giorni ha calcolato la detrazione per lavoro dipendente. E poi contengono i dati relativi alle date di inizio e fine del rapporto di lavoro, che sono utili sicuramente per coloro che hanno avuto un rapporto inizio o finito nel corso dell'anno (indeterminato o determinato che sia).

Le istruzioni della Certificazione unica 2024 stabiliscono che "In presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell’anno, l’informazione indicata nei punti 6 e 7 (ossia i giorni di calcolo della detrazione per lavoro dipendente) dovrà essere fornita per ogni rapporto, indicando altresì il relativo importo. In caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, dovrà essere data sempre distinta indicazione del periodo, con riferimento a ciascuno dei redditi conguagliati".

Nel caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, nei punti 6 e 7 devono essere indicati i giorni per i quali teoricamente competono le detrazioni da riconoscere ai sensi dell’art. 13 del TUIR la cui somma non deve eccedere giorni 365. Si precisa che nel caso in cui il contribuente richieda la non applicazione delle detrazioni a lui spettanti, il sostituto d’imposta deve comunque indicare nei punti 6 e/o 7 il relativo numero di giorni".

Periodi particolari CU 2024 punto 11. Nel punto 11 – periodi particolari deve essere riportato:

  • il codice 1 nella ipotesi in cui il rapporto di lavoro, intercorso con lo stesso sostituto d’imposta venga interrotto e successivamente ripreso nel corso dell’anno. In tal caso nel punto 8 deve essere riportata la data di inizio relativa al primo rapporto di lavoro conguagliato;
  • il codice 2 se nel periodo di lavoro sono presenti giorni per i quali non sono previste detrazioni (ad es. periodo di aspettativa non retribuita);
  • il codice 3 nel caso in cui la durata del periodo di lavoro è inferiore ai giorni per i quali sono previste le detrazioni (ad es. compensi erogati a sostegno del reddito assoggettati a tassazione ordinaria);
  • il codice 4 nelle altre ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni e la durata del rapporto di lavoro.

In caso di conguaglio di altre CU, nei punti 8, 9, 10 e 11 devono essere riportate le informazioni del rapporto di lavoro relativo alla CU conguagliante.

Coloro che hanno avuto nell'anno 2023 un solo contratto a tempo determinato o un solo contratto a tempo indeterminato, quest'ultimo anche iniziato o finito in corso dell'anno, troveranno nei punti 6 e 7 e nei punti 8 e 9 rispettivamente il numero dei giorni di lavoro dipendente lavorati dal punto di vista fiscale e le date di inizio del rapporto di lavoro, anche riferita agli anni precedenti al 2023, e di cessazione del rapporto di lavoro, intesa quest'ultima come la data di termine del rapporto in caso di tempo determinato o la data di cessazione per licenziamento o dimissioni o risoluzione consensuale in caso di indeterminato.

Nel caso di più rapporti di lavoro con lo stesso datore di lavoro, è bene considerare che nella casella relativa ai giorni di detrazione spettante verranno indicati i giorni totali relativi a tutto il periodo lavorato nell'anno 2023, che poi sono anche calcolati nel conguaglio fiscale di fine anno, il quale dovrebbe tener conto di tutti i redditi intercorsi tra le parti nell'anno d'imposta.

Nel caso di più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi (esempio due part-time, anche coincidenti, o più contratti a termine o indeterminato con diversi datori di lavoro) o anche nel caso di rapporti di lavoro e prestazioni a sostegno del reddito (quindi nello stesso anno rapporto di lavoro cessato e successiva Naspi), il lavoratore riceverà più di un modello di Certificazione Unica 2024, da diversi sostituti d'imposta (nel caso della Naspi uno dal datore di lavoro e l'altro dall'Inps), e dovrà, probabilmente, presentare il modello 730 o il modello Redditi per ricalcolare l'imposizione fiscale, ivi compreso le detrazioni fiscali e i relativi periodo di spettanza degli stessi, a meno che non abbia richiesto un conguaglio fiscale ad un sostituto comunicando tutti gli altri redditi precedenti.

Ritenute Irpef nella Certificazione unica 2024

Per quanto riguarda la sezione "Ritenute", il punto 21 – Ritenute Irpef, rappresenta l’Irpef pagata e trattenuta in busta paga o sulla rata di pensione.

E' l'importo che risulta dalle operazioni di conguaglio dell'Irpef del sostituto d'imposta (busta paga di dicembre 2023 contenente il conguaglio).

Le ritenute indicate in questo punto sono determinate dall’ammontare dell’imposta netta riportata al punto 375 al netto del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero indicato al punto 376.

Addizionali regionali e comunali nella Certificazione unica 2024

Vediamo ora come vengono indicate le addizionali regionali e comunali nella CU 2024, in base a come sono state pagate le addizionali regionali e comunali in busta paga.

Nel punto 22 viene indicato l’ammontare dell’addizionale regionale all’IRPEF dovuta dal lavoratore dipendente in base al reddito da lavoro dipendente dell'anno 2023. In particolare, il datore di lavoro nella busta paga di dicembre calcola l'importo dell'addizionale regionale e, laddove il rapporto di lavoro non sia finito al 31 dicembre 2023, ma continui nel 2024, trattiene l'addizionale regionale indicato nella Certificazione unica 2024, in undici rate da gennaio a novembre 2024. 

Nel punto 26 CU 2024 è indicato l’acconto addizionale regionale relativo all’anno d’imposta di riferimento della Certificazione unica (nel caso di Certificazione unica 2024, l’anno d’imposta è il 2023) già pagato nelle buste paga da gennaio a dicembre 2023. Tale importo va sottrarsi nel calcolo dell’addizionale comunale e quindi nel calcolo dell’importo del saldo di cui al punto 27.

Nel punto 27 CU 2024 è indicato il saldo dell’addizionale comunale che viene trattenuto nelle buste paga da gennaio a novembre 2024 (11 rate), al netto dell’acconto già versato, eventualmente indicato nella Certificazione unica dell’anno precedente nel punto 26.

Il punto 28 CU 2024 accoglie invece l’acconto dell’addizionale comunale da versare nelle buste paga da marzo a novembre 2023 (9 rate).

Le addizionali sono calcolate sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Trattamento integrativo nella CU 2024

Il trattamento integrativo è una somma spettante al lavoratore, che non concorre alla formazione del reddito, di un importo pari a 1.200 euro per l’anno 2023 se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro.

Tale somma è riconosciuta in via automatica dai sostituti d’imposta (quindi dal datore di lavoro nelle buste paga da gennaio a dicembre 2023) qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/1986 sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico.

Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

La Legge n. 234 del 2021 ha comunque previsto il riconoscimento del trattamento integrativo anche nelle ipotesi in cui il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro. Tale trattamento integrativo viene riconosciuto nel caso in cui la somma di determinate detrazioni previste dalla norma sia di ammontare superiore all’imposta lorda calcolata sul reddito complessivo.

In questo caso il trattamento integrativo riconosciuto sarà pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda e comunque non può essere superiore a 1.200 euro.

Il trattamento integrativo spetta nel 2023 da gennaio a dicembre in busta paga per un totale di 1.200 euro. Ovviamente la cifra di 1.200 euro riguarda coloro che hanno lavorato tutto l'anno (365 giorni), ed è per questo che spesso si parla di bonus di 100 euro al mese in busta paga. Mentre coloro che hanno lavorato un periodo inferiore, il calcolo del trattamento integrativo dipende dal numero di giorni di detrazione spettante nel punto 6 nella sezione "Dati Fiscali" della Certificazione unica.

Perché la formula di calcolo del trattamento integrativo (ex bonus Renzi) è di 1.200 euro diviso 365 per il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente. Anche per questo i lavoratori nelle buste paga relative a mesi di 31 giorni (es. gennaio) si trovano un importo del trattamento integrativo effettivamente erogato di 101,92 euro (che poi è pari a 1.200 /365 * 31), mentre nei mesi di 30 giorni (es. novembre) si trovano un'erogazione del trattamento integrativo di 98,63 euro e a febbraio (28 giorni di calendario, anche quando febbraio è bisestile e di 29 giorni) che è di 92,05 euro.

Tornando a quanto indicato nella Certificazione Unica 2024, i lavoratori avranno indicato “1” nel punto 390 – codice trattamento:

  • il codice 1, se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte (nelle buste paga dell'anno 2023 per il lavoratori dipendenti, nella rata di pensione per i pensionati, ecc.;
  • il codice 2, se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d’imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi al trattamento integrativo erogato da precedenti sostituti (datori di lavoro precedenti).

Il punto 390 viene compilato in caso di erogazione di redditi di cui agli articoli 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e 50 comma 1, lettere a), b), c), c-bis, d), h-bis e l) del Tuir.

Mentre nel punto 391 – Trattamento erogato viene indicata la cifra di 1.200 euro, se il lavoratore ha lavorato tutto l’anno presso quel datore di lavoro ed ha percepito un reddito inferiore a 15.000 euro.

Nel punto 392Trattamento non erogato della CU 2024 va indicato l’importo del trattamento integrativo che il sostituto d’imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.

Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico

La sezione dei familiari a carico deve essere compilata esclusivamente nell’ipotesi di erogazione di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati.

A pagina 4 della Certificazione Unica 2024, ci sono dei degli ulteriori dati anagrafici, ossia i “dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”. Nella Certificazione Unica, oltre ai dati del lavoratore, è prevista l’indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2023 sono stati fiscalmente a carico del sostituito (lavoratore, pensionato, ecc.), ai fini della corretta verifica dell’attribuzione delle detrazioni fiscali.

Questa sezione è compilata in presenza di importi indicati nei punti 362 – Detrazioni per carichi di famiglia e 363 – Detrazioni per famiglie numerose. I codici sono “C” per coniuge, “F1” per primo figlio, “F” per figli successivi al primo, “A” per altro familiare, “D” per figlio con disabilità). E’ importante anche il dato del numero dei mesi a carico, soprattutto per i familiari che producono un reddito superiore al consentito.

Se la detrazione non spetta per l’intero anno, allora nella Certificazione unica sarà compilato per lo stesso figlio due distinti righi, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.

Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, viene indicato se si è usufruito della detrazione del cento per cento per figli a carico.

Questa sezione dei familiari a carico è compilata esclusivamente nell’ipotesi di erogazione di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati.

Certificazione unica: codice fiscale coniuge non a carico. Negli anni scorsi era richiesta l’indicazione del codice fiscale del coniuge, anche se non a carico, pertanto se il lavoratore ha ricevuto dalla propria azienda la richiesta del codice fiscale del coniuge è per questo motivo. Da alcuni anni però le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate riportano testualmente "Per permettere all’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato, i sostituti potranno inserire anche il codice fiscale, comunicato dai propri dipendenti, del coniuge anche se non fiscalmente a carico". Pertanto non rappresenta più un obbligo del sostituto d'imposta ma una facoltà.

Si precisa che in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Detassazione premi di risultato

Per i datori di lavoro e per i lavoratori vi è la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione dei premi di risultato e tale possibilità è valsa anche per l'anno d'imposta 2023. Quindi è stato possibile erogare i premi di risultato detassati anche per l'anno d'imposta 2023, che è l'anno di riferimento della Certificazione unica 2024.

Somme erogate per premi di risultato: la normativa. Con l’articolo 1, commi da 182 a 189 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è stato reintrodotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali del 5 per cento per i premi di risultato (così come modificato dall’art. 1, comma 63 della legge 29 dicembre 2022, n. 197), estendendo tale beneficio anche alla partecipazione agli utili dell’impresa da parte dei lavoratori.

Limite di reddito di 80 mila euro. Inoltre è prevista la possibilità, a richiesta dei lavoratori, di ricevere i premi sotto forma di benefit detassati. La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) ha modificato i requisiti di accesso alla predetta agevolazione e l’ammontare dei premi detassabili. Infatti l’agevolazione trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate (sarebbe l'anno 2022), a euro 80.000.

Ulteriore condizione per poter beneficiare della tassazione agevolata sui premi di risultato è quella che i contratti collettivi aziendali o territoriali, che prevedono l’erogazione di premi di risultato siano depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016.

L’art. 55 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, ha previsto che anche in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, il limite degli importi dei premi e somme erogati dal sostituto d’imposta sui quali è possibile applicare la tassazione agevolata è pari a euro 3.000.

Detassazione fino a 4.000 euro annui. L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale comunale, pari al 5 per cento dei premi e somme erogati dal sostituto d’imposta, opera entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro annui lordi, detto limite è elevabile a euro 4.000 per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, secondo le modalità specificate dal Decreto. Si precisa che detto limite si intende al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie Le somme erogate per premi di risultato, devono essere assoggettate fino al limite di 3.000 euro 4.000 euro lordi ad un’unica modalità di tassazione anche qualora il sostituto sia tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti.

Se il lavoratore trova nel punto 571 – Codice, il codice 1 vuol dire che ha avuto una detassazione con limite massimo di 3.000 euro; se viene indicato il codice 2 allora l'azienda ha applicato una detassazione fino a 4.000 euro perché nell'accordo stipulato con le organizzazioni sindacali c'è stato il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, come previsto dalla norma.

Nei punti 572 e 592 viene indicato l’ammontare del premio di risultato per il quale è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali nella misura del 5 per cento.

Nei punti 573 e 593 viene indicato l’ammontare del premio di risultato che il sostituito ha scelto che gli venga corrisposto sotto forma di benefit.

Nella ipotesi in cui il benefit sia costituito da contribuzione ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del Tuir riportare nei punti 575 e 595 l’importo di tale contribuzione. Tale importo è già indicato nei punti 573 e 593.

Nella ipotesi in cui il benefit sia costituito da erogazioni in natura di cui all’art. 51, comma 3 del Tuir riportare nei punti 580 e 600 l’importo di tali erogazioni. Si precisa che tale importo è già indicato nei punti 573 e 593.

Nei punti 581 e 601 indicare l’importo dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico per i quali l’art. 40 del decreto-legge n. 48 del 2023 ha previsto, relativamente al periodo d’imposta 2023 la non concorrenza alla formazione del reddito del valore dei fringe benefit se di importo uguale o inferiore a 3.000 euro. Si precisa che nel novero dei fringe benefit sono comprese anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori con figli a carico per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Qualora il benefit sia costituito da buoni carburante di cui al decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 riportare nei punti 583 e 603 l’importo di tali erogazioni. Si precisa che tale importo è già indicato nei punti 573 e 593.

Nella ipotesi in cui il buono carburante sia superiore a 200 euro l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Nei punti 576 e 596 va riportata l’imposta sostitutiva del 5 per cento operata sull’importo indicato nei punti 572 e 592.

Nei punti 582 e 602 riportare le somme che sono state utilizzate per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”) di cui all’art. 20, comma 4 del DL n. 4 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 26 del 2019, che per scelta del lavoratore sono state fruite in sostituzione del premio di risultato.

Welfare aziendale nella Certificazione unica 2024

Dal 2016, e anche per l'anno d'imposta 2023, i premi di risultato percepiti in denaro scontano un'imposta sostitutiva del 5%; i premi percepiti sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore, non subiscono alcuna imposta (cfr. articolo 1, comma 184 della L. n. 208/2015).

Nella Certificazione unica 2024 sono annotati con evidenza i rimborsi effettuati dal datore di lavoro in applicazione dell'articolo 51, comma 2, lett. f-bis) e f-ter), Tuir a seguito delle pratiche di “welfare aziendale”.

Dove si trovano i dati del Welfare aziendale nella Certificazione unica 2024. La sezione dove si può trovare le evidenze dei piani di Welfare aziendale è la sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – Art. 51 TUIR" a pagina 4 della Certificazione unica 2024, punti da 701 a 706 del modello.

La sezione viene compilata riportando i dati relativi ai rimborsi di determinati oneri, individuati dai sottoelencati codici, effettuati dal datore di lavoro, sia del settore pubblico che privato, in applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis) e f-ter), del TUIR, indipendentemente dalla compilazione della sezione “somme erogate per premi di risultato”. Perché non è detto che il piano di Welfare aziendale sia combinato con la detassazione dei premi di risultato.

Dall'anno d'imposta 2018 sono state previste due sezioni, la prima “sezione sostituto dichiarante”, nella quale devono essere indicati i rimborsi effettuati dal sostituto che rilascia la CU, la seconda “sezione altri sostituti”, nella quale devono essere indicati i rimborsi effettuati dai precedenti sostituti, nella ipotesi di operazioni di conguaglio di più CU.

La sezione va compilata riportando i dati relativi ai rimborsi di specifici oneri, l'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata dal sostituto (punto 701) e l'importo rimborsato (punto 704); nel punto 702 deve essere indicato uno dei codici identificativi dell'onere rimborsato:

  • 12, spese per istruzione diversa da quella universitaria;
  • 13, spese di istruzione universitaria;
  • 15, spese sostenute per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
  • 30, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi;
  • 33, spese per asili nido;
  • 40, spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Nel punto 703 va indicato il codice 3 se il rimborso è relativo ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all’assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti.

Nel punto 704 va indicato l’ammontare delle somme rimborsate inerenti il codice riportato nel punto 702 o 703. Nell’ipotesi in cui si renda necessario indicare nella presente sezione situazioni riferite a più anni, a più tipologie di oneri, a più soggetti intestatari della spesa rimborsata, dovrà essere compilata più volte la presente sezione.

Il punto 705 deve essere compilato indicando il codice fiscale del soggetto, diverso dal dipendente, al quale si riferisce la spesa rimborsata (esempio figli o coniuge o altri familiari indicati nell'art. 12 del TUIR, che sono destinatari di misure di Welfare aziendale).

Qualora la spesa sia riferita al dipendente stesso, il punto 705 non deve essere compilato e deve essere valorizzato il successivo punto 706.

Dati relativi al TFR nella Certificazione Unica

Un’altra sezione importante per i lavoratori dipendenti, e che è importantissimo controllare ogni anno, è quella relativa ai dati del TFR.

La sezione, che è nella parte bassa a pagina 6 della Certificazione Unica 2024 è denominata “Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata” ed è la sezione che risponde alle domande "dove si legge il TFR maturato sul CUD" . Vediamo quindi come vedere il TFR maturato sull'ex CUD, che ricordiamo non è più il CUD ma la Certificazione Unica.

La sezione oltre alle indennità di fine rapporto o il TFR, “ospita” tutte le prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata. Nella sezione vanno infatti indicati oltre ai dati relativi al TFR e le altre indennità equipollenti, anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative.

Approfondiamo ora come leggere il TFR nella Certificazione unica 2024.

Se il lavoratore ha ricevuto l’anticipazione del TFR oppure il pagamento del TFR in quanto è finito il rapporto di lavoro durante l’anno 2023, troverà la relativa somma indicata nel punto 801 – Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell’anno. Gli eventuali acconti ricevuti negli anni precedenti saranno indicati nel punto 802. La detrazione del punto 803 è quella spettante in base a quanto stabilito dal decreto del 20 marzo 2008.

Se il lavoratore ha percepito il TFR o un anticipazione del TFR nell'anno 2023, troverà la cifra lorda percepita nel punto 801 della CU 2024. Il dato nel punto 801 CU 2024 non va indicato nel 730/2024. Così come tutti i dati del TFR, essendo a tassazione separata, non vanno dichiarati nel 730.

Nel punto 809 viene indicato l’’ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell’ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

Nel punto 810 viene l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell’ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Tale punto deve essere comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dall’1/1/2001 al netto delle relative imposte sostitutive. Nei punti 811, 812 e 813 l’ammontare del TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

Il TFR certificato dal datore di lavoro nei punti 809 e 810 rappresenta il proprio TFR accantonato al 31/12/2023. Si tratta di dati importanti in quanto consentono al lavoratore di conoscere quale l’importo del proprio TFR.

Nei contenziosi in materia di lavoro spesso il modello CUD, ora Certificazione Unica, è determinante: essendo una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, il TFR indicato, ad esempio, viene preso a riferimento dai giudici come un dato certo e quindi è molto più semplice ottenere un decreto ingiuntivo in caso di mancato pagamento del trattamento di fine rapporto.

Per poter controllare il corretto aggiornamento del TFR, che ricordiamo è progressivo nel suo importo anno dopo anno, attraverso le proprie buste paga dell’anno 2023, si può partire dal dato indicato nel modello Certificazione Unica 2024, poi se nelle buste paga da gennaio a dicembre 2024 c’è indicato il TFR maturato mese per mese, è possibile sommare il dato estrapolato dal punto 810 del modello di certificazione 2024, con i vari importi del TFR mensile da gennaio a dicembre 2023 (se nella busta paga c’è indicato l’imponibile TFR basta dividerlo per 13,5), e si confronta la somma ottenuta con l’importo certificato dal datore di lavoro nel punto 810 della Certificazione Unica 2024.

Dati previdenziali e assistenziali INPS

L’ultima pagina del modello di Certificazione Unica relativamente alla "Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale", la stessa pagina del modello che indica i dati relativi al TFR, accoglie i “Dati previdenziali ed assistenziali Inps”.

Si tratta del riepilogo della posizione previdenziale del lavoratore o del collaboratore nell’arco dell’anno 2023. In questa sezione infatti deve essere indicati e certificati i dati previdenziali Inps contenuti nelle denunce individuali dei lavoratori dipendenti (uniemens trasmessi mensilmente all'Istituto per ogni lavoratore).

In questa sezione devono essere certificati i compensi corrisposti durante l’anno 2023 ai collaboratori coordinati e continuativi o figure assimilate iscritti alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335.

In questa parte, per i lavoratori subordinati è possibile controllare il proprio imponibile previdenziale annuale dichiarato dal datore di lavoro all’Inps, che è utile al calcolo della propria pensione (punto 4). E’ possibile inoltre verificare l’ammontare dei contributi versata personalmente all’Inps, che sono stati trattenuti a proprio carico nelle buste paga (punto 6 – Contributi a carico del lavoratore trattenuti).

Il punto 5 è relativo all’imponibile ai fini IVS. La sigla IVS sta per invalidità vecchiaia e superstiti. Questo campo è da compilare per i lavoratori iscritti al fondo quiescenza ex-Ipost, quindi relativo a questa gestione, negli altri casi non va compilato.

Il proprio imponibile previdenziale, indicato nel punto 4 è la somma della retribuzione lorda indicata in ogni busta paga dell'anno emessa dal datore di lavoro sostituto d'imposta. Rappresenta quindi la propria retribuzione annua lorda, ossia la propria RAL. Quest'ultima infatti è la somma annua dello stipendio lordo. La RAL comprende quindi la propria retribuzione sia al lordo delle imposte, che al lordo dei contributi previdenziali pagati a proprio carico. Quindi il punto 5 è una sorta di RAL indicata nell'ex CUD.

Il punto 7 o 8 indica l’ammontare dei mesi attribuiti presso l’Inps e che si possono verificare nel proprio estratto contributivo rilasciato dall’Inps. Nel caso di un numero di mesi inferiore all’anno, la X sul mese indica i mesi non lavorati.

Il modello accoglie per i dipendenti pubblici anche la sezione 2 relativa appunto all’Inps subordinati Gestione dipendenti pubblici ex-Inpdap.

Nel caso di lavoratori con collaborazioni coordinate e continuative, la sezione compilata sarà la sezione 3 – Inps Gestione Separata Parasubordinati.

Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l’anno 2023, agli iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335, che hanno prodotto redditi disciplinati dall’art. 50 comma 1 lett. c bis del TUIR, dall’art. 67 comma 1 lett. l) e chi se pur esente ai fini fiscali ha prodotto redditi per i quali sono dovuti i contributi alla suddetta gestione, quali i Dottoranti di ricerca o particolari figure come gli assistenti parlamentari.

Al punto 45 – Compensi corrisposti al parasubordinato – in questa sezione troviamo il totale dei compensi corrisposti nell’anno, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all’art. 2, co.18, della L. n. 335 dell’8 agosto 1995, pari per l’anno 2023 ad euro 113.520,00.

Sono considerate erogate nel 2023 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2024 ma relative all’anno 2023 così come previsto dall’ art. 51, co.1, DPR n. 917 del 22 dicembre 1986.

Nel punto 46 – Contributi dovuti – indicare il totale dei contributi dovuti all’INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell’anno 2023. Nel caso di collaborazioni coordinate e continuativa (cococo) l'aliquota Inps è del 35,03%.

Nel punto 47– Contributi a carico del lavoratore – qui viene indicato il il totale dei contributi trattenuti al lavoratore per la quota a suo carico ed effettivamente trattenuta nella busta paga o notula. Si tratta di 1/3 dell'aliquota del 35,03% trattenuta nella busta paga del collaboratore coordinato e continuativo (cococo).

Nel punto 48 – Contributi versati – indicare il totale dei contributi effettivamente versati dall’azienda committente.

I punti 49 e 50 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia UNIEMENS – riguardano le denunce dei compensi effettivamente erogate ai parasubordinati trasmesse con il flusso telematico UNIEMENS, come previsto dall’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la L. 24 novembre 2003, n. 326.

Da qualche anno il modello di Certificazione Unica si conclude con i dati assicurativi Inail quindi viene indicata anche la posizione assicurativa territoriale (PAT Inail del datore di lavoro).

Altri dati fiscali

Abbiamo già visto i dati fiscali più importanti relativi alla maggior parte dei lavoratori dipendenti, quindi come viene in generale calcolata l’imposizione fiscale. Ma la sezione a pagina 2 della Certificazione Unica comprende anche tutta un’altra serie di dati fiscali, che ora sommariamente vediamo.

Acconti 2023 dichiarante e coniuge. I punti da 121 a 133 accolgono gli acconti 2023 del dichiarante. Ai fini dell’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito, nei punti 121, 122, 124, 126 e 127 sono indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all’IRPEF, dell’acconto di addizionale comunale all’IRPEF nonché della prima e della seconda o unica rata relative alla cedolare secca trattenuti dal sostituto al sostituito che si è avvalso dell’assistenza fiscale nel periodo d’imposta per il quale è consegnata la certificazione.

Nei punti da 321 a 333 gli acconti 2023 coniuge, nel caso in cui il sostituto (datore di lavoro o Inps) presti assistenza fiscale anche al coniuge del sostituito (dipendente o pensionato).

Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, nei punti 64, 74, 84, e 94 – crediti non rimborsati da assistenza fiscale 730/2024 dichiarante vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di IRPEF (sia da tassazione ordinaria, separata e sostitutiva per premi di produttività e contributo di solidarietà), di addizionale regionale all’IRPEF, di addizionale comunale all’IRPEF nonché il credito di cedolare secca riferiti al sostituito e relativi all’anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto. Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, nei punti 264, 274, 284 e 294 vanno indicati gli stessi dati ma riferibili ai crediti non rimborsati del coniuge.

Ulteriori punti importanti sono i punti da 341 a 352 relativi agli oneri detraibili. Va indicato il codice relativo all’onere detraibile, per il quale spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%, del 26% del 30%, del 35% e del 90%.

Oltre agli oneri detraibili di cui ai punti da 341 a 352 del modello, i punti da 431 a 444 ospitano tutti gli Oneri deducibili dal reddito complessivo. Questi oneri riducono l’imponibile fiscale di cui al punto 1. Infatti nel punto 431 va indicato il “totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1,3,4,5, mentre nel punto 440 quelli non esclusi.

Previdenza complementare nella Certificazione unica 2024

Nei punti da 411 a 423 vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare. Il punto 411 viene compilato qualora il sostituto ha versato contributi e/o TFR presso una forma di previdenza complementare o individuale.

Nel punto 412 va indicato l’importo dei contributi e premi versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, dedotto dai punti 1, 2, 3, 4 e 5.

Nel punto 413 va indicato l’importo dei contributi e premi non dedotto dai citati punti 1, 2, 3, 4 e 5.

Nel punto 415 va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare. I punti da 416 a 420 riguardano i contributi di previdenza complementare lavoratori di prima occupazione, mentre i punti da 421 a 423 i contributi previdenza complementare per familiari a carico.

Oneri deducibili nella Certificazione unica 2024

Nel punto 431 “Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 3, 4 e 5” sono indicati il totale degli oneri di cui all’articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste ad eccezione dei contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari esclusi dall’importo di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 evidenziati nel punto 412. Sono altresì indicate le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie che non hanno concorso a formare il reddito di cui ai punti 1, 3, 4 e 5. E le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose diverse dall’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, previste da specifiche norme.

Altri dati: Reddito frontalieri nella Certificazione unica 2024

Nel punto 455 va indicato l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente da contratto a tempo indeterminato corrisposti al dipendente residente nel territorio dello Stato che presta in via continuativa la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi. Tale importo deve essere considerato al lordo della quota esente (euro 7.500,00). Nel caso di un contratto a tempo determinato (o contratto a termine) il punto compilato è il punto 456.

Altri dati – Pensione orfani

Con riferimento alle pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, l’art. 1, comma 249 della legge 232 dell’11 dicembre 2016 ha previsto la loro concorrenza al reddito complessivo per l’importo eccedente euro 1.000. Pertanto nel punto 457 va riportato l’importo di tali pensioni al lordo della quota esente percepito dagli orfani residenti in comuni non Campione d’Italia.

Nel punto 458 per il personale di bordo imbarcato, va indicato il numero complessivo di giorni per i quali spetta il credito d’imposta.

Nel punto 459 va indicato l’importo degli ulteriori redditi, diversi da quelli certificati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5, che il percipiente abbia comunicato al sostituto d’imposta ai fini della corretta applicazione delle detrazioni di cui ai punti 362, 367 e 369. Nel punto 461 va indicato il numero complessivo dei giorni di pensione. Il dato, che assume rilievo solo ai fini statistici, è diretto a conoscere il periodo di effettivo pensionamento e potrebbe quindi non coincidere con il numero di giorni compresi nel periodo di pensione, indicati nel punto 7, per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all’art. 13 comma 3 del TUIR.

Altri dati: Redditi esenti nella CU 2024 (docenti e ricercatori)

Si tratta di una sezione importante perché nei punti da 462 a 465 della CU 2024 vi sono i redditi esenti da imposizione fiscale da parte di docenti e ricercatori.

Nel punto 462 va indicato il codice 1 nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009.

Nel punto 463 viene indicato l'ammontare corrispondente al codice esposto nel punto 462.

Il punto 464 della CU 2024 indica i codici e in particolare ecco l'elenco codici:

  • punto 464 CU 2024 codice 21 – nel caso di redditi esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette;
  • punto 464 CU 2024 codice 22 – nel caso di retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni;
  • punto 464 CU 2024 codice 23 – nel caso di somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d’istruzione universitaria previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post-lauream, previsti dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010);
  • punto 464 CU 2024 codice 25 – nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell’INAIL;
  • punto 464 CU 2021 codice 25 – nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell’INPS.
  • punto 464 CU 2021 codice 26 – nel caso di somme percepite dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto dalla start-up che in base all’art. 12-quinquies del D.L n. 146 del 2021, non concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo.

Incapienza in sede di conguaglio

I punti 469 e 471 devono essere utilizzati in caso di incapienza delle retribuzioni, erogate fino a febbraio 2021, a subire il prelievo delle ritenute conseguenti alle operazioni di conguaglio di fine anno. In particolare, nel punto 469 va indicato l’importo dell’IRPEF che il sostituito ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno (28 febbraio).

Nel punto 470 viene indicato l’importo dell’Irpef trattenuto dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2023 a causa di incapienza in sede di conguaglio.

Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta CU 2024

Questa sezione è compilata quando ci sono i seguenti redditi:

  • i compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (cococo);
  • le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007;
  • le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007 assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta.

Nei punti da 484 a 495 vanno indicati gli importi complessivi dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e le relative ritenute operate e sospese.

In presenza delle tipologie di reddito assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, nelle annotazioni (cod. AX) dovrà essere data distinta indicazione del tipo di reddito certificato, del relativo importo, delle ritenute operate.

Arretrati in busta paga nella Certificazione unica 2024

Compensi relativi agli anni precedenti.  Nei punti da 511 a 516 vanno indicati gli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, e le relative ritenute operate e sospese. Si tratta degli arretrati anni precedenti percepiti dal lavoratore in busta paga.

Conguagli in caso di redditi erogati da altri sostituti

Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti. Qualora i redditi corrisposti da più soggetti siano conguagliati nella certificazione unica, dovrà essere compilata questa sezione esponendo i dati relativi alle diverse tipologie reddituali erogate da ciascun sostituto. E’ il caso in cui il lavoratore ha avuto più rapporti di lavoro nell’anno con due datori di lavoro diversi e chiede all’ultimo datore di lavoro, con il quale ha il rapporto di lavoro in corso, di considerare nel conguaglio fiscale di fine anno 202 anche i redditi percepiti dall’altro datore di lavoro precedente.

Nei punti da 531 a 535 deve essere indicato l’importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d’imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1, 2, 3, 4 e/o 5).

Queste modalità di compilazione devono essere seguite anche qualora:

  • si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall’estinzione del precedente sostituto;
  • si verifichi l’interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all’estinzione del sostituto d’imposta e la successiva riassunzione da parte del sostituto subentrante;
  • nell’ipotesi di successione mortis causa, l’erede prosegua l’attività del sostituto deceduto.

Nei punti da 536 a 566, vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto (quindi ciascun datore di lavoro nell’anno 2023). Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti devono essere utilizzati più moduli, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto nei punti da 536 a 566.

Cosa sono le annotazioni

Le annotazioni sono le informazioni che il sostituto è obbligato a dare al contribuente. E le annotazioni risultano contrassegnate, nelle istruzioni, da un codice alfabetico. Per ciascuna informazione il sostituto dovrà riportare nelle annotazioni la descrizione desumibile dalla tabella C posta in appendice alle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate con il corrispondente codice.

I codici delle annotazioni della tabella C delle istruzioni della Certificazione unica 2024 fornite dall'Agenzia delle Entrate non vanno utilizzate relativamente ai redditi di lavoro autonomo. Resta fermo l’utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per qualsiasi altra informazione che il sostituto intenda fornire al sostituito.

Nel caso in cui il sostituto rilasci una certificazione unica diversa da quella inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo deve comunicare al percipiente, nelle annotazioni (cod. CF) che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall’Agenzia delle Entrate, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima certificazione unica rilasciata dal sostituto.

Elenco annotazioni CU 2024

Ecco l'elenco delle annotazioni della Certificazione unica 2021 e cosa significano:

  • Codice AA – Tributi sospesi: alla ripresa della riscossione il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi oggetto di sospensione con le modalità previste dal provvedimento di ripresa;
  • Codice AB – Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede, di avente diritto ai sensi dell’art. 2122 del codice civile o ai sensi dell’art. 12-bis della legge n. 898 del 1970. Dati del deceduto: CF (…), dati anagrafici (…). Le somme indicate nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 della Certificazione non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate nel punto 801 costituiscono: (…). NOTA – Specificare se trattasi di eredità, di indennità ai sensi dell’art. 2122 del codice civile o di somme erogate ai sensi dell’art. 12-bis della legge n. 898 del 1970.
  • Codice AC –  La detrazione per carichi di famiglia è stata calcolata in relazione alla durata del rapporto di lavoro.
  • Codice AD – Dati relativi al reddito prodotto all’estero: Stato estero (…), reddito (…).
  • Codice AG –  Compensi per lavori socialmente utili: il regime agevolato non ha trovato applicazione.
  • Codice AI – Informazioni relative al reddito/i certificato/i: tipologia (…), data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione (…), importo (…).
  • Codice AK – Le operazioni di conguaglio sono state effettuate sulla base delle comunicazioni fornite dal Casellario delle pensioni. Se non si possiedono altri crediti e le operazioni di conguaglio sono state correttamente effettuate, si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
  • Codice AL –  Cessazione del rapporto di lavoro: le addizionali regionale e comunale sono state interamente trattenute.
  • Codice AN – La detrazione minima è stata ragguagliata al periodo di lavoro. Il percipiente può fruire della detrazione per l’intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia stata già attribuita da un altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.
  • Codice AO –  Dati relativi agli altri redditi non certificati comunicati dal lavoratore al sostituto per il corretto calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR: ammontare complessivo degli altri redditi (…), di cui per abitazione principale e relative pertinenze (…).
  • Codice APImporto della detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida (…).
  • Codice AQ –  Dati relativi al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero: Reddito complessivo tassato in Italia (…), imposta lorda italiana (…), imposta netta italiana (…). L’imposta estera è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero, determinato in misura convenzionale, ed il reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia.
  • Codice AR –  Tali importi di oneri deducibili non vanno riportati nella dichiarazione dei redditi.
  • Codice AU –  Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. Se l’ammontare di detti contributi non è superiore ad euro 3.615,20 l’annotazione deve essere la seguente: “Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi”. Se l’ammontare di detti contributi è superiore ad euro 3.615,20 l’annotazione deve essere la seguente: “Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi in proporzione alla quota di contributi eccedente euro 3.615,20; tale quota è pari a euro …”. Se detti contributi hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, per qualsiasi importo, l’annotazione deve essere la seguente: “Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi; l’ammontare dei contributi non dedotti è pari a euro …”.
  • Codice AV – Spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie: può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative alle spese rimborsate.
  • Codice AW – Incapienza della retribuzione a subire il prelievo dell’Irpef dovuta in sede di conguaglio di fine anno: sull’Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.
  • Codice AX –  Compensi: tipologia (…), importo (…), ritenute (…) periodo di partecipazione (…); trattasi di anticipazione, assoggettata ad aliquota (…).
  • Codice AY – Trattamento di fine rapporto, altre indennità e somme erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (…), importo maturato dal 1° gennaio 2001 (…); prestazioni in forma di capitale erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (…), importo maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (…);
  • Codice BB – Saldo 2023 dell’addizionale comunale all’IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata;
  • Codice BC – Il 90% delle somme percepite dai docenti e dai ricercatori che non hanno fruito dell’abbattimento della base imponibile importo (…). Per usufruire dell’agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi;
  • Codice BD – il 50% delle somme percepite dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell’abbattimento della base imponibile, importo (…). Per usufruire dell’agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi;
  • Codice BE – Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall’1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: importo del riscatto e degli altri redditi certificati assoggettati a tassazione ordinaria (…), ritenute (…);
  • Codice BF –  Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall’1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: eccedenza d’imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata utilizzata in compensazione delle ritenute (…), eccedenza d’imposta non utilizzata in compensazione (…);
  • Codice BG – Dati relativi alle detrazioni per canoni di locazione: codice canone di locazione (…), giorni (…), percentuale (…);
  • Codice BH – In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 365) in sede di dichiarazione dei redditi;
  • Codice BI – In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 371) in sede di dichiarazione dei redditi;
  • Codice BL –  Ammontare totale erogato del bonus e delle stock option, importo (…); Ammontare del bonus e delle stock option che eccede la parte fissa della retribuzione, importo (…);
  • Codice BN – Acconto 2024 dell’addizionale comunale all’IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata;
  • Codice BO – Trattamento economico accessorio percepito dal personale del comparto sicurezza e difesa che non ha fruito della detrazione. Per usufruire di tale agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
  • Codice BP – Addizionale regionale all’Irpef certificata nella Certificazione unica precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (…); saldo addizionale comunale all’Irpef certificata nella CU precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (…);
  • Codice BR – Dati relativi all’assistenza fiscale: saldo Irpef sospeso, importo (…); addizionale regionale sospesa, importo (…); saldo addizionale comunale sospeso, importo (…); acconto tassazione separata sospeso, importo (…); imposta sostitutiva sui premi di risultato, sospesa, importo (…); cedolare secca su locazioni, sospesa, importo (…);
  • Codice BS – Acconto addizionale comunale all’Irpef certificata nella CU precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (…);
  • Codice BW – Redditi esentati da imposizione in Italia: importo del reddito esente percepito (…);
  • Codice BZ – Importo eccedente il milione di euro assoggettato a tassazione ordinaria, importo (…); ammontare della rivalutazione (…); importo dell’indennità principale corrisposto, importo (…); importo delle altre indennità corrisposto, importo (…);
  • Codice CA – Agevolazione riconosciuta ai residenti a Campione d’Italia rispettivamente sui redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato, importo (…); redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato, importo (…); redditi da pensione, importo (…); redditi da pensione percepiti dagli orfani, importo (…); altri redditi assimilati, importo (…); assegni periodici corrisposti dal coniuge importo (…);
  • Codice CB – Detrazione riconosciuta in base a quanto previsto dall’art. 24, del DL n. 4 del 2019, importo (…).
  • Codice CC – In presenza di contributi per previdenza complementare certificati in più certificazioni uniche non conguagliate, verificare che non siano superati i limiti di deducibilità previsti dalle norme;
  • Codice CC – In presenza di contributi per previdenza complementare certificati in più certificazioni uniche non conguagliate, verificare che non siano superati i limiti di deducibilità previsti dalle norme.
  • Codice CD – Importi sospesi di cui al decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis per i quali è stata prevista la ripresa della riscossione e versati dal sostituto: IRPEF 2016, importo (…); Tassazione separata 2016, importo (…); Imposta sostitutiva sui premi di risultato 2016, importo (…); Addizionale regionale all’Irpef 2016, importo (…); Saldo Addizionale comunale all’Irpef 2016, importo (…); Irpef 2017, importo (…); Acconto Addizionale comunale 2017, importo (…); Tassazione separata 2017, importo (…); Imposta sostitutiva sui premi di risultato 2017, importo (…);
  • Codice CE – Importi sospesi di cui al decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis per i quali è stata prevista la ripresa della riscossione, tramite il sostituto d’imposta ma che residuano al momento della cessazione del rapporto di lavoro: : IRPEF 2016, importo (…); Tassazione separata 2016, importo (…); Imposta sostitutiva sui premi di risultato 2016, importo (…); Addizionale regionale all’Irpef 2016, importo (…); Saldo Addizionale comunale all’Irpef 2016, importo (…); Irpef 2017, importo (…); Acconto Addizionale comunale 2017,
    importo (…); Tassazione separata 2017, importo (…); Imposta sostitutiva sui premi di risultato 2017, importo (…).
  • Codice CF – In caso di utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’agenzia delle entrate verificare i dati forniti dalla presente certificazione in quanto potrebbero essere non coincidenti con la dichiarazione precompilata a seguito di variazione della certificazione Unica 2019 avvenuta dopo il 7 marzo;
  • Codice CG – Il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi ovvero chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente;
  • Codice CH – Importo dei contributi fruiti in sostituzione del premio di risultato, non dedotti in quanto superiore all’ammontare del premio agevolabile, importo (…);
  • Codice CL – Presenza di importi non trattenuti in sede di assistenza fiscale. Il sostituito dovrà procedere autonomamente al versamento degli importi.
  • Codice CM – Redditi esentati da imposizione in Italia: importo del reddito esente percepito (…);
  • Codice CO – Codice fiscale sostituto secondario (…), emolumento non avente carattere fisso e continuativo, importo (…), Ritenute operate, importo (…), e Trattenute effettuate, importo (…);
  • Codice CP – C.F. sostituto (…), anno (…), codice onere detraibile (…), codice onere deducibile (…), importo rimborsato (…);
  • Codice CQ – Il 70% delle somme percepite dai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell’abbattimento della base imponibile, importo (…). Per usufruire dell’agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi;
  • Codice CR – Il 90% delle somme percepite dai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell’abbattimento della base imponibile, importo (…). Per usufruire dell’agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi;
  • Codice CS – Il 50% delle somme percepite dai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell’abbattimento della base imponibile, importo (…). Per usufruire dell’agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
  • Codice GI –  Le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto;
  • Codice GL – Importi non trattenuti a seguito di assistenza fiscale: Saldo Irpef 2017, importo (…); addizionale regionale 2017, importo (…); saldo addizionale comunale 2017, importo (…); saldo cedolare secca, importo (…); imposta sostitutiva premi di risultato, importo (…); acconto tassazione separata, importo (…);
  • Codice ZZ – Altre annotazioni obbligatorie.

A cosa serve la certificazione Unica

Ora è bene chiarire al lavoratore, al pensionato o al contribuente che ha ricevuto la Certificazione Unica 2024 quale è l’utilizzo della certificazione.

Esonero dalla dichiarazione dei redditi

Va subito detto che il contribuente che nell’anno ha posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente attestati nella Certificazione Unica è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché, siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio.

Alle stesse condizioni è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il “casellario delle pensioni”.

Quando conviene presentare il 730/2024

Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell’anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un’assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 444 della certificazione). In sostanza, in presenza delle detrazioni fiscali per spese da dichiarare nel quadro E del modello 730, al contribuente conviene comunque presentare la dichiarazione dei redditi.

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell’importo delle detrazioni della presente certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali). Se il contribuente ha posseduto nell’anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione.

Quando è obbligatorio presentare il Modello Redditi 2024

Coloro che hanno ricevuto la Certificazione Unica 2024 devono, in ogni caso, presentare:

  • il quadro RM del Modello Redditi 2021 Persone fisiche (ex modello Unico PF):

– se hanno percepito nel 2023 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;

– se hanno percepito nel 2023 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;

  • il quadro RT del Modello Redditi Persone fisiche 2021 (ex modello Unico PF):

– se nel 2023 hanno realizzato minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate;

– se nel 2023 hanno realizzato plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ovvero intendono effettuare compensazioni;

– se nel 2023 hanno realizzato altri redditi diversi di natura finanziaria per determinare e versare l’imposta sostitutiva dovuta;

  • il modulo RW, se nel 2023 hanno detenuto investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli e attività finanziarie;
  • il quadro AC del Mod. Redditi Persone Fisiche 2021 se esercenti le funzioni di amministratore di condominio per evidenziare l’elenco dei fornitori del condominio e le relative forniture.

Il contribuente non è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi qualora il sostituto abbia certificato sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo. Quindi se ha ricevuto due Certificazione Unica 2024, una come dipendente e l'altra come autonomo.

Come leggere la Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Dopo aver ampiamente trattato tutte le sezioni della Certificazione unica 2024 riguardante i lavoratori dipendenti, i collaboratori ed i pensionati, occupiamoci ora della certificazione del lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, ossia la Certificazione unica 2021 lavoratori autonomi.

Da qualche anno infatti l'ex modello CUD, che ora prende il nome di Certificazione unica interessa la certificazione anche dei compensi erogati ai lavoratori autonomi.

Redditi dichiarati nella Certificazione lavoro autonomo 2024

Nello specifico, la sezione "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", secondo quando indicato nelle istruzioni del modello di Certificazione Unica 2024, va utilizzata per indicare:

  • le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2023 riferite a redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR o redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, dello stesso TUIR, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42;
  • le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2023, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
  • i corrispettivi erogati nel 2023 per prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

Vanno indicate in questo riquadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR).

Relativamente ai compensi di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche) non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Come viene compilata la certificazione dei redditi di lavoro autonomo. La prima cosa da dire è che in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:

  • totalizzare i vari importi e compilare un’unica certificazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;
  • compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno avendo cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente.

Causali CU 2024: elenco completo

Vediamo ora le tipologie reddituali da indicare nel modello 730/REDDITI Persone Fisiche 2021.

Nella sezione "Dati relativi alle somme erogate" la prima cosa che viene indicata è la "Tipologia reddituale" che viene comunicata tramite una "Causale" secondo il seguente elenco di causali (le quali sono da indicare nel modello di dichiarazione dei redditi):

  • B – utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
  • C – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
  • D – utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
  • E – levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
  • F – indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;
  • L – redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore e inventore);
  • L1 – redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;
  • M – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
  • M1 – redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;
  • M2 – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI;
  • causale N CU 2023  – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
  • O – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
  • O1 – redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
  • V1 – redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d’affari).

Nella sezione "Dati relativi alle somme erogate" come abbiamo detto viene indicata è la "Tipologia reddituale" che viene comunicata tramite una "Causale", secondo il seguente elenco di causali che riguarda "Tipologie reddituali da indicare esclusivamente nel modello REDDITI Persone Fisiche 2021 in quanto assoggettate a ritenuta a titolo d’acconto ovvero tipologie reddituali da non indicare in nessun modello di dichiarazione in quanto la tassazione si è resa già definitiva":

  • A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
  • G  – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
  • H  – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa;
  • I  –  indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
  • J – compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in relazione alla cessione di tartufi;
  • P  – compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all’art. 15, comma 2 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30);
  • Q  – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
  • R  – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
  • S  – provvigioni corrisposte a commissionario;
  • T  – provvigioni corrisposte a mediatore;
  • U  – provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
  • V  – provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);
  • V2 – redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio;
  • W  – corrispettivi erogati nel 2023 per prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
  • X  – canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell’anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
    Y – canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell’anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
  • ZO – titolo diverso dai precedenti.

Dati fiscali

Chiarito cosa vuol dire ogni singolo codice della causale indicata come "Tipologia reddituale" andiamo ora a vedere cosa significano i dati fiscali e previdenziali del modello.

Nella sezione 2 – Anno va indicato l'anno di erogazione del compenso. Nella maggior parte dei casi è il 2023 ovviamente, trattando di Certificazione unica 2024.

Cosa sono le anticipazioni. Per le somme contraddistinte al punto 1 dai codici “G”, “H” ed “I” riportare nel punto 2, l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione e per le anticipazioni, l’anno 2023, barrando la casella di cui al punto 3. Nei punti 18 e 19 riportare invece l’eventuale ammontare, rispettivamente, delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e le relative ritenute.

Nel punto 4 va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell’IVA eventualmente dovuta. Il contributo integrativo (ad esempio 2 per cento o 4 per cento) destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato.

In relazione alle somme individuate dal codice “N” del punto 1, quindi indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spese e compensi erogati, devono essere ricomprese nell’importo da esporre nel punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 10.000,00 ai sensi dell’art. 69, comma 2, del TUIR) che devono essere inoltre riportate nel successivo punto 7. Tali modalità devono essere eseguite anche in caso di erogazione di compensi di ammontare non eccedente euro 10.000,00.

Relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 (ex regime dei minimi) nel punto 4 va altresì indicato l’intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

Relativamente ai compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai nuovi soggetti “minimi forfetari” di cui all’articolo 1 della L. 190/2014 deve essere riportato nel punto 4 l’intero importo corrisposto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

Per i redditi di lavoro autonomo dei ricercatori residenti all’estero di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 indicare al punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato) da riportare altresì nel successivo punto 7.

Il punto 5 – Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale riguarda coloro che hanno prodotto reddito all'estero e questo punto interessa le convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione fiscale.

Nel punto 6 – Codice va indicato il codice delle "Altre somme non soggette a ritenuta" di cui al punto 7. In questi punti vanno indicate tutte quelle somme erogate al lavoratore autonomo, anche relativamente alle provvigioni e redditi diversi, che sono state escluse dalla base imponibile per il calcolo della ritenuta a titolo di acconto. Ad esempio, le spese anticipate per conto del cliente o la deduzione forfettaria delle spese del 15%, vanno indicate nel punto 7 con il codice 6 nel punto 6.

Il punto 8 evidenzia l'imponibile, che è poi la differenza tra il punto 4 e le somme non incluse nell'imponibile indicate dal punto 5 al punto 7. Chiaramente se al lavoratore autonomo è stato erogato un compenso interamente imponibile nella Certificazione unica 2024 al punto 4 – Ammontare lordo corrisposto e nel punto 8 – imponibile ci sarà indicata la stessa cifra.

Il punto 9 – Ritenute a titolo di acconto contiene l'ammontare delle ritenute operate nell'anno al lavoratore autonomo (generalmente ritenuta d'acconto del 20%).

Se ad esempio ad un professionista è stato erogato un compenso lordo annuo complessivo di 1.000 euro, nel punto 4 e 8 si troverà la cifra di 1.000 euro e nel punto 9 il 20%, ossia 200 euro, di ritenute d'acconto versate su quel compenso.

Nel punto 10 vanno evidenziate le "Ritenute a titolo d'imposta", così come nel punto 11 vanno indicate le "Ritenute sospese" a seguito di eventi eccezionali.

Nel punto 14 va indicato l’ammontare dell’addizionale regionale all’Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell’importo indicato nei precedenti punti 12 e 13.

Nei punti 15 e 16 da compilare solo nel caso in cui nel punto 1 è indicato il codice “N”, va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuto rispettivamente a titolo d’acconto e d’imposta.

Nel punto 17 va indicato l’ammontare dell’addizionale comunale all’Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell’importo indicato nei precedenti punti 15 e 16.

Nei confronti dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura (Circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004) da indicare nel successivo punto 20.

Il punto 21 deve essere compilato esclusivamente se nel punto 1 sono riportati i codici “X “o “Y”, indicando l’importo delle ritenute rimborsate ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 30 maggio 2005 n. 143.

Per quanto riguarda i Dati previdenziali, si tratta di una sezione che riguarda i medici, i pediatri e gli infermieri: nel punto 29 si trova il codice fiscale dell’Ente previdenziale ((codice O per ENPAM Medico di assistenza primaria, codice P per Pediatra di libera scelta, codice Q per Medico specialista esterno, codice U per ENPAPI Infermieri prestatori d’opera occasionali), nel punto 30 c'è la Denominazione Ente previdenziale e nel punto 32 c'è codice dell’Azienda eventualmente attribuito dall’Ente previdenziale. Nel punto 33 – Categoria, infine la categoria di appartenenza dell’iscritto all’Ente.

La Certificazione Unica 2024 relativamente al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi si conclude con due sezioni riguardanti le "Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi" e le "Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità ed interessi".

Come leggere la Certificazione redditi – Locazioni brevi 2024

Con l’articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è stato introdotto un particolare regime fiscale per le locazioni brevi.

Quali sono le locazioni brevi. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.

Ritenuta del 21% sulle locazioni brevi nella Certificazione unica 2021

Al comma 5 dell'art. 4 del D. Lgs. 50/2017 è previsto che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici (esempio Airbnb), qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 4, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998.

Tale ritenuta è versata per assicurare il contrasto all'evasione fiscale.

Compilazione Certificazione Redditi – Locazioni brevi

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, ha previsto che per i contratti relativi alla medesima unità immobiliare e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può avvenire anche in forma aggregata. Solo in questo caso viene compilato il punto 1 – N. contratti di locazione.

In ogni caso per ogni singola unità immobiliare, l’esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve essere effettuata adottando sempre il medesimo criterio, o in forma aggregata o in forma analitica.

Qualora il corrispettivo percepito si riferisca ad un periodo di locazione che riguarda due periodi d’imposta (2022 e 2023 ovvero 2023 e 2024) si dovranno compilare due distinti righi, riportando per ciascun rigo il numero di giorni relativo all’anno riportato nel punto 4.

Il punto 2 – Unità immobiliare intera viene barrato se si tratta di locazione breve relativa all'unità immobiliare intera. Nel caso di unità immobiliare parziale viene compilato il punto 3 – Unità immobiliare parziale.

Nel punto 4 riportare l’anno relativo al periodo di locazione che si sta indicando. In particolare nel caso di un contratto di locazione per un periodo che ha ricompreso sia il 2022 che il 2023 e il pagamento è stato effettuato nel 2023 dovranno essere compilati due righi riportando in modo distinto l’importo di competenza del 2023 e l’importo di competenza del 2024.

Qualora il contratto di locazione ricada in un periodo che ha ricompreso sia il 2023 che il 2024 e il pagamento è stato effettuato anticipatamente nel 2023, anche in questo caso è necessario compilare due righi riportando in modo distinto l’importo di competenza del 2023 e l’importo di competenza del 2024.

I punti da 6 a 13 accolgono il Comune, la Provincia, il codice del Comune, la via, piazza o tipologia di indirizzo, l'indirizzo, il numero civico, la scala e l'interno relativo all'immobile oggetto della locazione breve.

Nel punto 19 viene indicato l'importo del corrispettivo percepito e nel punto 20 la relativa ritenuta del 21% versata dal sostituto d'imposta.

L'importo della ritenuta non può essere superiore al 21 per cento dell’importo del corrispettivo indicato al punto 19. Nel punto 20 deve essere riportato l’importo delle ritenute versato con il codice tributo 1919. Tale precisazione è valida anche relativamente ai campi 120, 220, 320 e 420.

Nel punto 21 barrare la casella se il percipiente al quale viene rilasciata la presente certificazione non riveste la qualifica di proprietario dell’unità immobiliare locata.

Principio di cassa Locazioni brevi

Per la compilazione della CU viene utilizzato il principio di cassa, pertanto a fronte di un reddito percepito scaturisce per il sostituto l’obbligo del versamento delle relative ritenute e del rilascio della certificazione unica. Il principio di cassa vuol dire che conta l'anno e quindi la specifica data di percezione del canone di locazione breve.

I corrispettivi percepiti a fronte di locazioni brevi possono assumere la qualifica alternativamente di redditi fondiari e redditi diversi per i quali è previsto, ai fini della tassazione una imputazione rispettivamente per competenza e per cassa. Pertanto, nella compilazione della Certificazione Unica è necessario coordinare il principio di cassa seguito nella CU, con la natura dei predetti corrispettivi percepiti, tenuto conto della successiva tassazione in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui è barrato il punto 16 riportare nel punto 4 sempre il valore 2023.

Esempi di compilazione con criterio di cassa e competenza

Esempio 1

Corrispettivo di 2.000 euro percepito il 20 dicembre 2023 dal locatore proprietario dell’unità immobiliare relativamente ad un contratto di locazione breve di 20 gg dal 24 dicembre 2023 al 12 gennaio 2024. In questo caso il reddito percepito è di natura fondiaria, quindi, in sede di dichiarazione tale reddito è imputato in base al criterio di competenza. Nel caso di esposizione in forma analitica, la CU verrà così compilata:

Primo rigo (riguardante la parte di locazione relativa al 2023)

  • Punto 2: barrato;
  • Punto 4: indicare anno 2023;
  • Punto 5: indicare 8 giorni di dicembre 2023;
  • Punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13, 14, 15, 16, 17e 18 compilati con i dati relativi all'immobile oggetto di locazione breve;
  • Punto 19: importo di 800 euro;
  • Punto 20: importo di 168 euro (ritenuta del 21%).

Secondo rigo (riguardante la parte di locazione relativa al 2024):

  • Punto 2: barrato;
  • Punto 4: indicare anno 2024;
  • Punto 5: indicare 12 giorni di gennaio 2024;
  • Punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13, 14, 15, 16, 17e 18 compilati con i dati relativi all'immobile oggetto di locazione breve;
  • Punto 19: importo di 1.200 euro;
  • Punto 20: importo di 252 euro (ritenuta del 21%).

Esempio 2

Corrispettivo di 2.000 euro percepito il 20 dicembre 2023 dal locatore non proprietario dell’unità immobiliare relativamente ad un contratto di locazione breve di 20 gg dal 24 dicembre 2023 al 12 gennaio 2024. Questa è l’ipotesi di contratto di sublocazione o di comodato, per i quali la norma ha previsto per i relativi corrispettivi l’inquadramento a redditi diversi. Pertanto, in sede di dichiarazione tale reddito è imputato in base al criterio di cassa. In tal caso la compilazione sarà la seguente:

  • Punto 2: barrato;
  • Punto 4: indicare anno 2023;
  • Punto 5: indicare 20 giorni di locazione;
  • Punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13, 14, 15, 16, 17e 18 compilati con i dati relativi all'immobile oggetto di locazione breve;
  • Punto 19: importo di 2.000 euro;
  • Punto 20: importo di 420 euro (ritenuta del 21%);
  • Punto 21: barrato.

In caso di locatore non proprietario dell’unità immobiliare evidenziato con la barratura del punto 21, nella compilazione della presente sezione sarà possibile riportare solo l’anno 2023 al punto 4.

Esempio 3

Corrispettivo di 2.000 euro percepito il 13 gennaio 2023 dal locatore proprietario dell’unità immobiliare relativamente ad un contratto di locazione breve di 20 gg dal 24 dicembre 2022 al 12 gennaio 2023. In questo caso il reddito percepito è di natura fondiaria, quindi, in sede di dichiarazione tale reddito è imputato in base al criterio di competenza. Nel caso di esposizione in forma analitica, la CU verrà così compilata.

Primo rigo (riguardante la parte di locazione relativa al 2022)

  • Punto 2: barrato;
  • Punto 4: indicare anno 2022;
  • Punto 5: indicare 8 giorni di dicembre 2022;
  • Punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13, 14, 15, 16, 17e 18 compilati con i dati relativi all'immobile oggetto di locazione breve;
  • Punto 19: importo di 800 euro;
  • Punto 20: importo di 168 euro (ritenuta del 21%).

Secondo rigo (riguardante la parte di locazione relativa al 2023):

  • Punto 2: barrato;
  • Punto 4: indicare anno 2023;
  • Punto 5: indicare 12 giorni di gennaio 2023;
  • Punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13, 14, 15, 16, 17e 18 compilati con i dati relativi all'immobile oggetto di locazione breve;
  • Punto 19: importo di 1.200 euro;
  • Punto 20: importo di 252 euro (ritenuta del 21%)

Il punto “durata del contratto nell’anno di riferimento ” deve essere sempre compilato. In caso di esposizione dei dati in forma aggregata, i giorni da riportare nel presente punto devono essere conteggiati considerando una sola volta i periodi coincidenti.

I punti da 101 a 121, da 201 a 221, da 301 a 321 e da 401 a 421 devono essere compilati in analogia alle istruzioni fornite nei punti a 1 a 21.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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