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Ecobonus: guida alla detrazione fiscale del 65% per risparmio energetico

Tra le agevolazioni fiscali c’è l’ecobonus, la detrazione fiscale del 65% per il risparmio energetico, confermata dalla Legge di Stabilità fino al 31 dicembre 2015. Ecco la guida all’incentivo che riduce l’imposta Irpef da pagare, e spettante sugli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Dai lavori condominiali all’edificio, alla sostituzione di finestre e infissi, caldaie e impianti di climatizzazione invernale, fino all’installazione di pannelli solari fotovoltaici, vediamo tutte le informazioni sulle caratteristiche tecniche, gli adempimenti e comunicazioni richieste, e i pagamenti con bonifico.
A cura di Antonio Barbato
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detrazione 65%, detrazione 50%

AGGIORNATO AL 2015 – Per alcuni lavori di ristrutturazione della casa, o lavori condominiali agli edifici, è possibile fruire di un ecobonus, la detrazione fiscale per il risparmio energetico. Si tratta di un incentivo consistente in una detrazione d’imposta del 65% o 50% spettante a chi esegue interventi finalizzati al risparmio energetico, ossia esegue lavori all’edificio o installazioni di caldaie o impianti di climatizzazione invernale, sostituzioni di finestre compreso infissi, porte blindate, installazioni di pannelli solari fotovoltaici, che comportano tutti una riduzione del fabbisogno energetico.

La detrazione, chiamata ecobonus, è stata prorogata dalla Legge di Stabilità 2015 fino al 31 dicembre 2015 nella misura del 65%.

Gli Ecobonus sono quindi degli incentivi del Fisco per chi effettua interventi di riqualificazione energetica degli edifici. L’agevolazione fiscale consiste nel poter beneficiare, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (quindi il modello 730 o il modello Unico) di detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società).

Con queste detrazioni è possibile ridurre fino ad azzeramento l’Irpef da pagare. Quindi una parte dei costi per i lavori effettuati viene recuperata pagando meno imposte al Fisco. In questo senso il Fisco su questi lavori concede un aiuto, un’agevolazione fiscale.

La detrazione, che come vedremo è nella misura del 65% o 50% della spesa sostenuta, è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici già esistenti. Ed è fruibile in 10 anni di imposta. Pertanto se un cittadino contribuente sostiene una spesa per riqualificare energeticamente la propria abitazione, o il proprio edificio in caso di lavori condominiali, anche attraverso la sostituzione di finestre compreso infissi, installazione di caldaie, ecc., può detrarre per 10 anni consecutivi, il 65% o 50% della spesa sostenuta, ovviamente in 10 rate annuali.

Vediamo ora tutte informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, la guida sul cosiddetto ecobonus.

SOMMARIO:
Detrazione del 65% o 50%
Quali sono gli interventi agevolati
Detrazione massima spettante
A chi spetta l’ecobonus
Adempimenti e comunicazioni
Cumulabilità con bonus ristrutturazioni

La detrazione del 65% o 50% spettante

Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:

  • 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
  • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per interventi sulle singole unità immobiliari;
  • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015, se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • 50% delle spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. 

La detrazione fiscale del 65% era stata ridotta alla nuova percentuale del 50% a partire dal 1 gennaio 2015 (1 luglio 2015 per la detrazione fiscale per spese condominiali) dalla legge di Stabilità 2014. Ma è intervenuta successivamente la Legge di Stabilità 2015 a confermare per tutto il 2015 la percentuale del 65%.

Dal 1° gennaio 2016, per i condomini dal 1° luglio 2016, l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

Conta la data effettiva del pagamento. Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta (55, 65 o 50%) occorre far riferimento alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali. Per esempio, se un intervento è iniziato nel mese di marzo 2013 e sono stati effettuati tre pagamenti, a marzo, maggio e luglio del 2013, per i primi due si potrà usufruire dell’aliquota del 55%, per il terzo quella più elevata del 65%.

Per le imprese e società, ai fini dell’individuazione della percentuale di detrazione fiscale spettante, conta la data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

Quali sono gli interventi agevolati

In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento della casa o degli edifici;
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi);
  • l’installazione di pannelli solari (pannelli fotovoltaici);
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (quindi caldaie, climatizzatori, ecc.). 

Vediamo i tipi di intervento previsti dal Fisco.

Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono tutti quegli interventi, quei lavori all’edificio, che permettono il raggiungimento di un determinato indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale. Il Fisco non elenca quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste ma in generale la detrazione spetta se si conseguono risultati in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato.

Gli interventi sugli involucri degli edifici sono agevolati con la detrazione, con l’ecobonus, se si tratta di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010.

Per maggiori informazioni vediamo la detrazione fiscale per sostituzione finestre, infissi e porta blindata.

Gli interventi di installazione di pannelli solari o fotovoltaico, ossia l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Anche in questo caso spetta la detrazione per interventi di risparmio energetico, meglio conosciuta come ecobonus.

Sono agevolati anche i lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Per essi si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Per fruire dell’agevolazione è necessario, quindi, sostituire l’impianto preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile, invece, l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Per maggiori informazioni vediamo la detrazione fiscale acquisto caldaia, condizionatori, stufe e impianti di climatizzazione invernale.

Tutti gli interventi citati che devono rispondere a determinati requisiti. Ad esempio, le nuove finestre con infissi o interventi sui muri o involucro dell’edificio devono conferire all'edificio una buona capacità di isolamento. I lavori devono rispettare limiti di dispersione che sono chiaramente tabellati o per l'intero edificio o per il singolo elemento costruttivo oggetto dell'intervento. Anche nel caso di installazione di pannelli solari o di sostituzione della caldaia, tali impianti devono rispondere alle specifiche tecniche.

Il rispetto dei limiti di dispersione e delle specifiche tecniche deve essere asseverato da un tecnico abilitato, iscritto al proprio Ordine o Collegio professionale. Sono ammessi anche interventi su interi edifici ma in questo caso ciò che deve essere valutata è l'efficienza energetica complessiva al termine dei lavori.

Detrazione massima spettante per tipologia di intervento

Sono previsti dei limiti di detrazione massima spettante, ossia il 65% o 50% della spesa sostenuta può essere portato in detrazione entro un limite economico, che dipende dal tipo di intervento realizzato. La detrazione massima è la seguente:

  • 100.000 euro per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
  • 60.000 euro per interventi sull’involucro edifici (per esempio, pareti, finestre compresi gli infissi, su edifici esistenti);
  • 60.000 euro per interventi di installazione di pannelli solari;
  • 30.000 euro per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (es. caldaie o climatizzatori). 

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta.

Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

Per alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche (per esempio, essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento, tranne quando si installano pannelli solari).

Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.

In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. In quest’ultimo caso, comunque, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, considerato che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento.

Sono agevolabili, invece, gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, eccetera) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, eccetera). Se con tali interventi si realizzano impianti al servizio dell’intero edificio, la detrazione va calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all’ampliamento. 

Chi può usufruire dell’ecobonus

Possono usufruire della detrazione fiscale del 65% o 50% tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. 

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

  • i titolari di un diritto reale sull’immobile;
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
  • gli inquilini;
  • coloro che hanno l’immobile in comodato. 

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.

Si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.

In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell’atto di trasferimento. Questo vale per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito della proprietà del fabbricato o di un diritto reale sullo stesso.

Invece, il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato.

Infine, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. 

Adempimenti e comunicazioni richieste

Per fruire dell’agevolazione fiscale non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate oppure comunicazioni all’Asl, a meno che non sia prevista dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. Non è necessario neanche far indicare il costo della manodopera nelle fatture di fornitura e installazione dei beni oggetto di detrazione . E’ necessario però possedere delle certificazioni.

Al termine dei lavori, un tecnico abilitato deve redigere l’asseverazione, documento che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Poi il contribuente che richiede la detrazione fiscale deve possedere, nei casi previsti l’attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Questi ultimi due documenti vanno trasmessi in copia all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. L’unica comunicazione all’Agenzia delle Entrate va fatta se i lavori proseguono oltre il periodo d’imposta. Per maggiori informazioni su tutte le caratteristiche di questa documentazione, vediamo adempimenti e documentazioni per la detrazione per risparmio energetico.

I pagamenti devono essere obbligatoriamente effettuati con bonifico parlante, per le persone fisiche. Tale bonifico consente di poter beneficiare della detrazione fiscale in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico). Il bonifico parlante contiene una serie di dati e deve essere disposto dal contribuente che poi beneficia della detrazione del 65% o 50%. Su tale bonifico la banca poi effettua una ritenuta del 4%. Per maggiori informazioni vediamo il bonifico parlante per la detrazione per risparmio energetico.

Cumulabilità con altre agevolazioni

La detrazione d’imposta (del 55, 65 o 50%) per risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio).

Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta. 

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