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Esonero contributivo legge 190 del 2014 in caso di fusioni e operazioni societarie

Con un interpello il Ministero del Lavoro ha confermato che l’esonero contributivo triennale della legge 190 del 2014 (Legge di Stabilità 2015) spetta anche in caso di operazioni societarie quale la fusione.
A cura di Antonio Barbato
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Con l’interpello n. 25 del 5 novembre 2015, il Ministero del Lavoro si è pronunciato sul diritto all’esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato (di cui all’art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014), nelle ipotesi di operazioni societarie. Il Ministero ha stabilito che l’esonero segue il rapporto di lavoro, anche in caso di fusione.

Al Ministero del Lavoro è stato chiesto se l’esonero contributivo spetta nelle ipotesi di operazioni societarie, quali ad esempio la fusione. Quindi se la società incorporante possa fruire del suddetto esonero, laddove l’operazione stessa venga posta in essere nell’anno 2016.

Cosa è l’esonero contributivo triennale. La legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), allo scopo di incentivare la stabilità dell’occupazione, ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi, in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno.

E l’esonero contributivo può essere concesso nella misura in cui nei sei mesi precedenti l’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio stesso sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

Il Legislatore ha escluso, inoltre, l’applicazione del beneficio laddove nell’arco dei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge in esame (dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014), il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso datore di lavoro. Ciò all’evidente scopo di scongiurare comportamenti elusivi della ratio della norma posti in essere con l’esclusiva finalità di conseguire illegittime riduzioni del costo del lavoro.

Per quanto concerne la fattispecie della fusione per incorporazione appare possibile richiamare il disposto di cui all’art. 2112 c.c., comma 1, ai sensi del quale “si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato (Cass. civ., Sez. Lav., n. 17418/2005); il comma 5 della medesima norma precisa, inoltre, che i rapporti di lavoro con il cedente proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità ed i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi (cfr. ML interpello n. 20/2010).

Con specifico riferimento alla fruizione degli sgravi contributivi previsti dall’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, nei casi sopra descritti, in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso.

Alla luce il Ministero del Lavoro ritiene pertanto che il cessionario incorporante abbia il diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi.

Sempre riguardo al diritto all’esonero in caso di passaggi di dipendenti o cessazioni di contratti di appalto, la circolare Inps n. 178 del 3 novembre 2015 ha anche precisato quanto segue.

L’incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti, preveda, per i casi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire l'assunzione degli stessi alle dipendenze dell'impresa subentrante, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto.

Nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario.

La fruizione dell’esonero è, infine, trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

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