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Ferie non godute e versamento dei contributi all’Inps entro il 20 agosto

I datori di lavoro sono tenuti entro il 20 agosto 2015 al versamento dei contributi sulle ferie maturate nell’anno 2013 e non godute dai lavoratori dipendenti. Vediamo la normativa in tal senso e quali sono i casi in cui scatta la sospensione dell’obbligo di versare i contributi con l’F24 sulle ferie non godute.
A cura di Antonio Barbato
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I datori di lavoro sono tenuti al versamento all’Inps dei contributi sulle ferie non godute. L’adempimento è da eseguire con l’F24 in scadenza il 16 agosto (scadenza prorogata ogni anno al 20 agosto). Entro il 20 agosto 2015 vanno versati i contributi sulle ferie non godute maturate nell’anno 2013. E’ infatti dopo 18 mesi che “scade” il termine per la fruizione delle ferie (che non si perdono) e soprattutto scatta l’obbligo da parte del datore di lavoro di versare i contributi sulle ferie (del 2013), anche se il lavoratore non le ha ancora godute. Ma ci sono alcuni casi in cui l’obbligo di versamento viene differito o sospeso. Vediamo nel dettaglio tutta la normativa.

E’ in corso l’estate e per i lavoratori è il momento della fruizione delle ferie maturate. Le ferie sono un diritto costituzionalmente garantito: secondo l’art. 36 della Cost. “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Ciò significa che, avendo il periodo di riposo per ferie la finalità di consentire un recupero psicofisico del lavoratore, è nullo ogni patto contrario alla fruizione. Non solo, è fatto divieto di monetizzazione delle ferie, salvo il caso in cui cessa il rapporto di lavoro, evento che comporta il diritto del lavoratore al ricevere il pagamento dell’indennità per le eventuali ferie non godute.

Il numero di giorni di ferie dipende dal CCNL ma secondo l’art. 10 del D. Lgs. 66/2003 “il periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”. Secondo il Ministero del lavoro le quattro settimane sono pari a 28 giorni di calendario, nel caso di fruizione consecutiva delle ferie, ma generalmente nei vari CCNL le ferie sono pari a 26 giorni annui. Le ferie maturano nel corso del rapporto di lavoro, anche durante il primo anno o durante il periodo di prova, e inoltre il diritto alle ferie può essere normalmente frazionato e riconosciuto in proporzione alla quantità di lavoro prestato. Alcune assenze sono computabili ai fini della maturazione delle ferie come le assenze per gravidanza, malattia, infortunio, congedo matrimoniale ed anche per espletare le funzioni presso i seggi elettorali. Non sono invece computabili le assenze per congedi parentali, malattia del bambino, aspettative e periodi di CIG a zero ore.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione delle ferie, l’art. 2109 cc. stabilisce che il periodo annuale di ferie retribuito deve essere “possibilmente continuativo” e “che l’imprenditore stabilisce la fruizione delle ferie “tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”. Il datore di lavoro ha l’obbligo di concedere al lavoratore almeno due settimane di ferie nel corso dell’anno di maturazione, che devono essere anche due settimane consecutive se richiesto dal lavoratore. Le altre due settimane restanti devono essere concesse nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Il legislatore ha quindi posto un limite temporale entro il quale far fruire ai lavoratori le ferie residue: il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di maturazione (cioè 18 mesi dopo), in quanto il termine dell’anno di maturazione normalmente coincide con il 31 dicembre. Esempio: al 30 giugno 2015 scadono le ferie maturate nell’anno 2013.

Se le ferie maturate nell’anno, sia le prime due settimane da concedere nell’anno, che soprattutto le seguenti due settimane da concedere nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (31 dicembre normalmente), non sono concesse al lavoratore entro i 18 mesi successivi, scatta per il datore di lavoro l’obbligo di versare i contributi previdenziali sulle ferie non godute. E la scadenza per il versamento in F24 è per il 16 agosto di ogni anno (la scadenza è poi prorogata al 20 agosto).

Il datore di lavoro pertanto, nella denuncia contributiva relativa al mese di luglio, deve sommare un compenso virtuale a titolo di ferie non godute alla retribuzione effettiva del mese di luglio e procedere quindi al versamento dei contributi tenendo conto quindi della retribuzione virtuale per le ferie maturate nell’anno 2013 e non godute entro il 30 giugno 2015.

Ci sono alcuni eventi che danno diritto al differimento del termine di 18 mesi successivi al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie. Ossia in alcuni casi, le ferie maturate (es. nel 2013) non scadono al 30 giugno (es. 2015) e quindi non è dovuta la contribuzione entro il 20 agosto. L’Inps ha precisato che il termine è prorogato se intervengono cause legali di sospensione del rapporto di lavoro (messaggio n. 18850/2006), come ad esempio la malattia o la maternità del lavoratore, eventi di sospensione temporanea del rapporto di lavoro che devono essersi verificati nell’arco dei 18 mesi (nell’esempio dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2015). In questo caso, il termine resta sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento.

Un altro caso di sospensione del versamento dei contributi per le ferie non godute è il caso della presenza di concessioni della cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria che in deroga. Anche in questo caso il termine per il pagamento è sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento (Ministero del Lavoro, interpello n. 19/2011).

Più precisamente, il Ministero ha chiarito che quando intervengono gli ammortizzatori sociali quali la CIG, viene meno il presupposto della necessità del recupero delle energie psicofisiche per il quale è obbligatoria la fruizione delle ferie (anche le due settimane di ferie annue da fruire obbligatoriamente entro l’anno di maturazione), quindi quest’ultime possono essere godute dal lavoratore al termine del periodo di sospensione dall’attività lavorativa. La conseguenza è che slitta anche il termine dei 18 mesi successivi entro i quali fruire le ferie, che comporta l’obbligo di versamento dei contributi per ferie non godute.

Lo stesso Ministero, e per gli stessi motivi, ha stabilito che il differimento della concessione delle ferie non può esserci invece in caso di CIG parziale.

Sulla possibilità, in presenza di CIG, di differire il pagamento dei contributi relativi alle ferie non fruite, il Ministero si è espresso richiamando il messaggio 18850/2006 dell’Inps e le indicazioni in base alle quali se si verificano ipotesi peculiari d’interruzione temporanea della prestazione di lavoro per cause previste da disposizioni di legge, quali ad esempio malattia, maternità nonché concessione di CIG (ordinaria, straordinaria e in deroga), nel corso dei diciotto mesi, il termine per l’adempimento contributivo è da ritenersi sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento.

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