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Ferie non godute e indennità sostitutiva

Al termine del rapporto di lavoro al lavoratore spetta il pagamento delle ferie residue. In busta paga si ha diritto all’indennità per ferie non godute, che ha natura risarcitoria. Vediamo tutte le informazioni relative al calcolo, alla tassazione, alla prescrizione decennale, e cosa fare per la richiesta di liquidazione delle ferie non concesse dal datore di lavoro.
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A cura di Sara Mazzarella
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indennità per ferie non godute

Durante il rapporto di lavoro il lavoratore matura delle ferie retribuite (26 giorni per ogni anno solare) e per legge ha diritto alla fruizione delle stesse durante l’anno solare. Il datore di lavoro è obbligato quindi a concedere le ferie ai dipendenti. Spesso capita, però, che le giornate di ferie non siano tutte godute nel corso degli anni di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, ossia quando interviene un licenziamento o una dimissione o una scadenza del termine nel caso dei contratti a tempo determinato, al lavoratore spetta la relativa indennità sostitutiva.

SOMMARIO:
Indennità sostitutiva
Calcolo
Pagamento
Prescrizione
Tassazione

L'indennità sostitutiva per ferie non godute

Questa indennità, cioè la somma ricevuta dal lavoratore in busta paga come “ore di ferie non godute”, non è assoggettata all’Irpef ed ha un termine di prescrizione di 10 anni. Tuttavia, è necessario stare attenti ad alcuni aspetti importanti dal punto di vista normativo sia per quanto riguarda la possibilità di monetizzazione del ferie, sia riguardo la prescrizione del diritto all’indennità sostitutiva.

Il diritto a fruire delle ferie è costituzionalmente garantito. La nostra Costituzione prevede all’art. 36, oltre al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, oltre a ad una durata massima della giornata lavorativa (che è normalmente di 8 ore), un diritto del lavoratore a godere del riposo settimanale e di ferie annue retribuite.

In particolare la Costituzione afferma che il diritto al riposo settimanale e il diritto alle ferie annuali è un diritto irrinunciabile.

Ciò significa che il lavoratore non può rinunciare al giorno di ferie in cambio di una somma di denaro, ma è obbligatorio per legge che le ferie siano fruite entro l’anno o negli anni successivi. La motivazione sta nel fatto che le ferie devono consentire al lavoratore un recupero psico-fisico, quindi egli si deve assentare da lavoro obbligatoriamente per un numero di giornate annue prestabilite (le ferie appunto).

Calcolo delle ferie non godute

Vediamo nel dettaglio come si calcolano le ferie non godute, i CCNL prevedono in genere circa 26 giorni annui di ferie, di cui almeno due settimane da godere consecutivamente (generalmente fruite nel periodo estivo) e altre due settimane nel resto dell’anno solare, o nell’anno successivo, da fruire anche frazionatamente. In ogni caso, le parti, cioè datore di lavoro e lavoratore possono accordarsi sulle modalità di fruizione delle ferie residue, tenendo conto delle esigenze familiari del lavoratore da un lato, e delle esigenze aziendali e produttive dall’altro.

Capita spesso che nella busta paga, nella parte bassa del cedolino, venga riportato un monte ore di ferie non godute, ossia che siano indicate non solo le ferie maturate durante l’anno (o anche nell’anno precedente) ma anche le ferie maturate ma ancora da fruire.

Durante il rapporto di lavoro, queste ore o giorni di ferie, come abbiamo già detto, non possono essere oggetto di pagamento da parte del datore di lavoro, neanche per accordo tra le parti. La legge infatti, all’art. 10 del D. Lgs. 66 del 2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 213 del 2004) introduce un espresso divieto di monetizzazione del periodo di ferie durante il rapporto di lavoro. Ciò per tutelare il diritto alla salute del lavoratore. La monetizzazione delle ferie è però consentita in alcuni casi specifici.

Ferie non godute: il pagamento con l’indennità sostitutiva

L’indennità sostitutiva per ferie non godute è un diritto che sorge in un altro momento, ossia esclusivamente alla conclusione del rapporto di lavoro. Quando il lavoratore non è più alle dipendenze del datore di lavoro, per licenziamento o per dimissioni o per fine del rapporto di lavoro a termine, egli ha diritto al pagamento dei ratei residui per permessi non goduti e ferie non godute, non essendo più possibile goderne.

Il calcolo dell’indennità sostitutiva per ferie non godute dipende dal numero di mesi lavorati nonché dal numero di giorni di ferie già goduti. Normalmente le ferie non godute sono indicate nella busta paga, nella maggior parte dei casi nella parte bassa dove sono indicati i giorni o le ferie residue. Chiaramente nel mese di conclusione del rapporto di lavoro, nella busta paga, deve esserci il pagamento delle ferie residue. In generale, come detto, spettano al lavoratore 26 giorni di ferie all’anno, ciò significa che il lavoratore ha diritto a circa 2,16 giorni di ferie al mese o 17,33 ore di ferie al mese.

Se il datore di lavoro non ha pagato l’indennità sostitutiva per ferie non godute è necessario agire, rivendicando il pagamento tramite una lettera interruttiva del termini della prescrizione e, nel caso non avvenisse il pagamento, sarà necessario agire tramite un avvocato. In tal caso spetteranno al lavorator anche  gli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria maturata.

Nel caso di un contenzioso per mancato pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, così come per mancato pagamento del TFR o dei permessi residui, il lavoratore dovrà agire effettuando un ricorso giudiziario. In alcuni casi è possibile ottenere un decreto ingiuntivo e ciò quando il diritto alle ferie non godute, così come i permessi o il trattamento di fine rapporto, emerge da prove documentali, quali le buste paga o il modello CUD o Certificazione Unica dei redditi (per il TFR).

La prescrizione di 10 anni

L’indennità sostitutiva per ferie non godute ha una natura risarcitoria, quindi rappresenta un risarcimento del danno subito dal lavoratore per la mancata fruizione delle ferie, e quindi il diritto si prescrive in 10 anni e non in 5 anni. A stabilirlo è la Corte di Cassazione la quale precisa che "l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro".

L’art. 10, comma 2, del D. Lgs. 66/2003 stabilisce che il periodo di ferie di quattro settimane annue “non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.

La decorrenza della prescrizione decennale per le ferie non godute, tuttavia, varia a seconda che il rapporto di lavoro sia sotto tutela reale o obbligatoria, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. In particolare, la prescrizione decennale decorre durante il rapporto di lavoro se il lavoratore svolge attività lavorativa per una azienda che ha più di 15 dipendenti. Per i lavoratore delle aziende con meno di 15 dipendenti la prescrizione decennale del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Consigliabile chiedere le ferie con una richiesta scritta. Ciò vuol dire che un lavoratore di una media o grande azienda può vedersi prescritto il diritto alle ferie non godute se non provvede a richiederle, anche durante il rapporto di lavoro, entro dieci anni. In altre parole, alla conclusione del rapporto di lavoro le ferie non godute più di dieci anni prima del rapporto di lavoro sono prescritte e si perde il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute. Mentre per i lavoratori di aziende con meno di 15 dipendenti la richiesta potrà essere fatta al termine del rapporto di lavoro in quanto la prescrizione decennale decorre a partire da tale momento.

Va precisato, inoltre, che la richiesta di fruizione delle ferie, per interrompere i termini di prescrizione, va fatta tramite lettera indirizzata al datore di lavoro e debitamente sottoscritta.

La tassazione dell’indennità sostitutiva per ferie non godute

La natura risarcitoria e non retributiva dell’indennità per ferie maturate e non godute durante il rapporto di lavoro comporta che la somma liquidata dal datore di lavoro in busta paga al termine del rapporto di lavoro o anche successivamente, a seguito di un contenzioso, non deve essere assoggettata ad IRPEF. La Commissione Tributaria del Lazio, con la sentenza n. 89 del 2013, ha chiarito che il compenso sostitutivo delle ferie non godute rappresenta un risarcimento del danno alla salute per la mancata fruizione di riposi e ferie. La Commissione richiama l’art. 6, comma 2, del TUIR,  il quale stabilisce l'imponibilità delle sole indennità conseguite a fronte di effettive perdite di reddito (lucro cessante), ma non anche a quelle, come nel caso delle indennità sostitutive per ferie o mancati riposi, che sono tese a riparare un danno, senza effettivo incremento reddituale (danno emergente). Secondo la Commissione, l’indennità percepita contiene un’adeguata maggiorazione che compensi lo stress fisico e psichico.

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