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Ferie retribuite: maturazione, fruizione e l’indennità sostitutiva per le non godute

Il lavoratore ha diritto a delle ferie annue retribuite irrinunciabili. Vediamo quando maturano, chi decide quando il periodo per fruirne e l’indennità sostitutiva per il mancato godimento.
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A cura di Antonio Barbato
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relax per le ferie godute

La costituzione italiana all’art. 36 garantisce al lavoratore “il diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite”. Sancisce inoltre che il lavoratore “non può rinunziarvi”.  Questi principi manifestano la precisa volontà del legislatore di assicurare al lavoratore un periodo di sospensione dall’orario di lavoro, un periodo di riposo finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche, nonché un periodo per dedicarsi alla vita di relazione, familiare e sociale e consentire la soddisfazione delle esigenze di carattere ricreativo e culturale.

Le ferie quindi rappresentano un periodo di riposo costituzionalmente tutelato da tre principi: Esse maturano ogni anno, devono essere retribuite e sono irrinunciabili.

Irrinunciabilità. Il principio deve essere inteso nel senso che il datore ha il dovere di concedere le ferie al lavoratore, il quale, a sua volta, ha il potere di esigerle e il dovere di fruirne senza possibilità di rinuncia o di sostituzione con un compenso.

Oltre ai principi costituzionali, in attuazione delle indicazioni della Costituzione, nel 2003 è stato emanato un decreto in “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro” ed è il decreto n. 66.

il Decreto Legislativo n. 66 del 2003 all’art. 10 stabilisce la durata delle ferie annuali. Ogni lavoratore ha diritto:

  • ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore alle quattro settimane;
  • Salvo quanto previsto nel contratto collettivo di riferimento per ogni azienda e lavoratore, che può derogare, il periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione;
  • Le restanti due settimane vanno godute nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Non possono essere considerati come giorni di ferie (quindi non possono essere scomputati dalle ferie maturate):

  • Il periodo di preavviso;
  • I periodi di congedo di maternità (o paternità) e di congedo parentale;
  • I periodi di malattia del bambino con ricovero ospedaliero;
  • I periodi di attività svolti per le funzioni presso i seggi elettorali.

Ferie e congedo matrimoniale. Il congedo matrimoniale rientra tra i permessi retribuiti, esattamente 15 giorni concessi al lavoratore che contrae matrimonio, su sua richiesta. Non si tratta di un periodo di ferie, cioè non è scomputabile dalle ferie maturate, ma anzi il lavoratore viene considerato a tutti gli effetti come se fosse in servizio e nel periodo del congedo matrimoniale maturano sia le ferie che le mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima).

Ferie e malattia. La malattia che sopraggiunge durante il periodo di ferie ne interrompe il decorso. Ma la condizione è che la malattia interrompa il reintegro psico-fisico del lavoratore nel periodo destinato al riposo. Il lavoratore è tenuto a comunicare la sopraggiunta malattia al datore di lavoro.

Ferie e preavviso. Il preavviso di licenziamento o di dimissioni non può essere computato nelle ferie. (art. 2109 del codice civile). Quindi il periodo di preavviso viene sospeso durante la fruizione delle ferie residue.

Ferie e cassa integrazione. Il lavoratore in CIG a “zero ore”, cioè che non presta alcuna attività lavorativa, non essendoci lo scopo fondamentale di recupero delle energie psicofisiche, non ha diritto alla maturazione delle ferie nel periodo di permanenza in Cassa integrazione. Il lavoratore in CIG con prestazione lavorativa ridotta, pur se i periodi di lavoro risultano ridotti, è da considerare un lavoratore che svolge attività lavorativa e quindi matura il diritto alle ferie, che quindi continuano progressivamente a maturare.

Fruizione delle ferie:  chi decide e quando

Al datore di lavoro compete di stabilire il periodo di fruizione delle ferie e le relative modalità, cioè anche quando vanno fruite le ferie. Dovrà però essere fatta una valutazione tra le esigenze dell’impresa e gli interessi dei lavoratori. In ogni caso il datore di lavoro non è tenuto a negoziare il periodo di ferie con i lavoratori, ai quali spetta solo l’indicazione, anche facoltativa, del periodo entro il quale vuole fruire delle ferie.

Il  datore di lavoro deve però rigorosamente rispettare gli obblighi indicati dall’art. 10 del D. Lgs. 66/2003 e, soprattutto, quanto stabilito dai contratti collettivi, che possono derogare rispetto al Decreto Legislativo, e che stabiliscono le ferie anche in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianità. Per maggiori informazioni sulle modalità di fruizione delle ferie e sulla chiusura aziendale per ferie, vi rimandiamo all’approfondimento sulla fruizione delle ferie.

Maturazione delle ferie  e le assenze

Le ferie “maturano nel corso del rapporto di lavoro, anche durante il primo anno o durante il periodo di prova, inoltre il diritto alle ferie può essere normalmente frazionato e riconosciuto in proporzione alla quantità di lavoro prestato”, è quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con varie sentenze. Quindi si tratta di una maturazione progressiva mese dopo mese.

Il periodo di riferimento è di 12 mesi e normalmente coincide con l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre). Ma può dipendere anche da un diverso periodo. E per quanto  riguarda le assenze, alcune tipologie di assenze sono computabili per la maturazione delle ferie, mentre altri tipi di assenze non sono computabili per il calcolo delle ferie. Vediamo l’approfondimento sulla maturazione delle ferie.

Retribuzione delle ferie

Nei giorni di godimento delle ferie al lavoratore spetta la normale retribuzione. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi, la base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie è stabilito nelle voci retributive fisse, mentre per quanto riguarda le voci variabili alcune sentenze della Cassazione escludono il lavoro notturno come base di calcolo delle ferie, anche per i lavoratori turnisti, mente  per il lavoro straordinario è consentito il rientro tra le voci a base di calcolo se nel CCNL è fatto espresso riferimento alla “retribuzione globale di fatto”. Vediamo l’approfondimento sulla retribuzione delle ferie.

Ferie non godute,  l’indennità sostitutiva delle ferie e la prescrizione

Le ferie non usufruite non scadono, restano da godere da parte del lavoratore. Alla conclusione del rapporto di lavoro, le ferie non godute danno diritto all’indennità sostitutiva delle ferie. L’indennità è prevista in specifici casi previsti dal D. Lgs. 66 del 2003. Infatti l’indennità spetta anche per le ferie non usufruite in eccedenza rispetto a quelle minime di legge di 4 settimane e stabilite dal contratto collettivo, quelle non usufruite nei contratti a tempo determinato inferiori ad un anno e per i lavoratori inviati all’estero non trasferisti. La prescrizione è decennale, essendo riconosciuta la natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva delle ferie. Approfondiamo il caso delle ferie non godute.

Ferie non godute nei 18 mesi: versamento dei contributi all’Inps

Il periodo di fruizione delle ferie viene limitato dalla legge: le prime due settimane sono da fruire entro l’anno di maturazione, le seconde due settimane entro i 18 mesi successivi dalla fine dell’anno di maturazione. In pratica in un anno e mezzo devono essere state concesse tutte le ferie di due anni prima (es. ferie maturate nel 2009 devono essere totalmente concesse entro il 30 giugno del 2011). In caso contrario le ferie che restano comunque da fruire non si perdono o cancellano, ma obbligano il datore di lavoro al versamento dei contributi all’Inps entro il 30 giugno. Vediamo l’approfondimento sulle ferie non godute nei 18 mesi.

[foto di Neil T]

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