Modello 730
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Modello 730

Il modello 730 relativo ai redditi dell’anno d’imposta dell’anno scorso. Dal 730 precompilato al 730 ordinario. Tutte le istruzioni per la compilazione, la presentazione al CAF o al datore di lavoro sostituto d’imposta. Dai redditi dei terreni e dei fabbricati dei quadro A e B, ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e altri redditi dei quadri C e D. Il quadro E Oneri e spese con le detrazioni fiscali, il quadro F relativo ad acconti, ritenute, eccedenze e altri dati, il quadro G dei crediti d’imposta e il quadro I per le imposte da compensare. E il sistema di incasso dei crediti Irpef per i lavoratori dipendenti e i pensionati. Nonché la scheda per la destinazione del 2 per mille, dell’8 per mille e del 5 per mille. 730 precompilato A partire dal 2015, l’Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, mette a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati la dichiarazione dei redditi già compilata, il modello 730 precompilato. Si tratta di un modello 730 che può essere accettato dal contribuente così com’è, oppure modificato e/o integrato prima dell’invio. Il contribuente che riceve la dichiarazione dei redditi precompilata non è obbligato ad utilizzarla. Può, infatti, presentare, con le modalità ordinarie, il modello 730 o il modello Unico persone fisiche. QUALI DATI CONTIENE Per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata sono stati utilizzati: • i dati contenuti nella Certificazione Unica – che ha preso il posto del Cud – consegnata al dipendente o pensionato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente pensionistico) e inviata da quest’ultimo all’Agenzia delle entrate. Nella Certificazione Unica è indicato, per esempio, il reddito di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico; • i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali; • alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (per esempio le spese che danno diritto a una detrazione da ripartire in più anni, come quelle sostenute per interventi di ristrutturazione); • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (per esempio i versamenti effettuati con il modello F24, le compensazioni eseguite e i contributi versati per lavoratori domestici). Fra tutte le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate alcune potrebbero non essere state inserite direttamente nella dichiarazione precompilata, in quanto necessitano di ulteriori verifiche da parte dei contribuenti, ad esempio perché incomplete o incoerenti. Può, per esempio, accadere che dall’Anagrafe Tributaria risulti l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però l’Amministrazione finanziaria non conosce ancora la destinazione (concesso in comodato, tenuto a disposizione, ecc.); oppure, che gli interessi passivi per il mutuo comunicati dalla banca siano di importo superiore a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente (di norma, accade il contrario). I dati di questo tipo sono comunque riportati in un prospetto riepilogativo, in modo da poter essere verificati ed eventualmente riportati in dichiarazione da parte del contribuente. COME SI ACCEDE Il 730 precompilato è disponibile online, a partire dal 15 aprile, utilizzando il Pin di Fisconline o quello dispositivo dell’Inps, oppure , la Carta Nazionale dei servizi. Nella stessa area telematica sarà possibile: 1. visualizzare la dichiarazione; 2. accettarla e inviarla senza modifiche; 3. modificarla (inserendo, per esempio, le spese mediche o altri redditi); 4. inviarla dopo averla modificata. Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione 730 precompilata (oltre ad accettarla, eventualmente modificarla e inviarla) anche tramite il proprio sostituto di imposta che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questi casi, occorre consegnare al sostituto d’imposta o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso alla dichiarazione. Il 730 precompilato va presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista.
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Il modello 730 relativo ai redditi dell’anno d’imposta dell’anno scorso. Dal 730 precompilato al 730 ordinario. Tutte le istruzioni per la compilazione, la presentazione al CAF o al datore di lavoro sostituto d’imposta. Dai redditi dei terreni e dei fabbricati dei quadro A e B, ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e altri redditi dei quadri C e D. Il quadro E Oneri e spese con le detrazioni fiscali, il quadro F relativo ad acconti, ritenute, eccedenze e altri dati, il quadro G dei crediti d’imposta e il quadro I per le imposte da compensare. E il sistema di incasso dei crediti Irpef per i lavoratori dipendenti e i pensionati. Nonché la scheda per la destinazione del 2 per mille, dell’8 per mille e del 5 per mille.

730 precompilato

A partire dal 2015, l’Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, mette a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati la dichiarazione dei redditi già compilata, il modello 730 precompilato.

Si tratta di un modello 730 che può essere accettato dal contribuente così com’è, oppure modificato e/o integrato prima dell’invio.

Il contribuente che riceve la dichiarazione dei redditi precompilata non è obbligato ad utilizzarla. Può, infatti, presentare, con le modalità ordinarie, il modello 730 o il modello Unico persone fisiche.

QUALI DATI CONTIENE
Per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata sono stati utilizzati:
• i dati contenuti nella Certificazione Unica – che ha preso il posto del Cud – consegnata al dipendente o pensionato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente pensionistico) e inviata da quest’ultimo all’Agenzia delle entrate.
Nella Certificazione Unica è indicato, per esempio, il reddito di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico;
• i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali;
• alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (per esempio le spese che danno diritto a una detrazione da ripartire in più anni, come quelle sostenute per interventi di ristrutturazione);
• altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (per esempio i versamenti effettuati con il modello F24, le compensazioni eseguite e i contributi versati per lavoratori domestici).

Fra tutte le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate alcune potrebbero non essere state inserite direttamente nella dichiarazione precompilata, in quanto necessitano di ulteriori verifiche da parte dei contribuenti, ad esempio perché incomplete o incoerenti. Può, per esempio, accadere che dall’Anagrafe Tributaria risulti l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però l’Amministrazione finanziaria non conosce ancora la destinazione (concesso in comodato, tenuto a disposizione, ecc.); oppure, che gli interessi passivi per il mutuo comunicati dalla banca siano di importo superiore a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente (di norma, accade il contrario). I dati di questo tipo sono comunque riportati in un prospetto riepilogativo, in modo da poter essere verificati ed eventualmente riportati in dichiarazione da parte del contribuente.

COME SI ACCEDE
Il 730 precompilato è disponibile online, a partire dal 15 aprile, utilizzando il Pin di Fisconline o quello dispositivo dell’Inps, oppure , la Carta Nazionale dei servizi. Nella stessa area telematica sarà possibile:
1. visualizzare la dichiarazione;
2. accettarla e inviarla senza modifiche;
3. modificarla (inserendo, per esempio, le spese mediche o altri redditi);
4. inviarla dopo averla modificata.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione 730 precompilata (oltre ad accettarla, eventualmente modificarla e inviarla) anche tramite il proprio sostituto di imposta che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questi casi, occorre consegnare al sostituto d’imposta o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso alla dichiarazione.

Il 730 precompilato va presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista.

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