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Fondi di solidarietà bilaterale e alternativi

Con il Decreto Legislativo n. 148/2015 in attuazione del Jobs Act è stata riscritta la normativa sui fondi di solidarietà bilaterale e alternativi, che riguardano le imprese non soggette a cassa integrazione ordinaria e straordinaria che occupano più di cinque dipendenti. Dall’assegno straordinario a quello ordinario o di solidarietà, vediamo tutte le prestazioni previste e le novità introdotte.
A cura di Antonio Barbato
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assegno di solidarietà

I Fondi di solidarietà bilaterale e alternativi rappresentano un sistema inteso a garantire adeguare forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trova applicazione la normativa in materia di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria o straordinaria).

I fondi di solidarietà sono stati introdotti dalla Legge Fornero (legge n. 92 del 2012). Con il Decreto Legislativo n. 148 del 2015, in attuazione della legge delega del Jobs Act, la normativa sui fondi di solidarietà è stata riscritta allargando la platea dei beneficiari, essendo previsto che l’ambito di applicazione riguardi le imprese non soggette a CIGO o CIGS che occupano più di 5 dipendenti (e non più 15 dipendenti).

Il sistema dei Fondi di solidarietà prevede:

a) la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali presso l'Inps, mediante decreto interministeriale a seguito dì accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (articolo 3, comma 4, della legge 92/2012);

b) alternativamente al modello di cui alla lettera a), per i settori nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità (ed in particolare nell'artigianato), la medesima finalità (di istituzione di un sistema di tutela in costanza di rapporto di lavoro) può essere raggiunta mediante l'adeguamento dci fondi esistenti. In tal caso con decreto interministeriale, sentite le parti interessate, sono defmiti i requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi, i criteri e requisiti per la contabilità dei fondi, il regime dei controlli sui fondi (articolo 3, comma 14, della legge n. 92/2012);

c) per i settori per i quali esistono già fondi operanti in base ad altre normative (credito, assicurazioni, servizi esattoriali, poste, ferrovie, trasporto aereo) è previsto l'adeguamento dei fondi alla nuova normativa.

Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria), per i quali non siano stipulati accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e delle polìtiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Lo schema di decreto legislativo, in attuazione della delega, ha rivisitato l'istituto dei fondi di solidarietà in parte confermando la disciplina di cui alla legge n. 92/2012 in parte inserendo nuove disposizioni normative che provvedono a rivedere l'ambito applicativo dell'istituto, e in ogni caso dando coerenza alla disciplina di settore.

Fondi di solidarietà bilaterali

A disciplinare i Fondi di solidarietà bilaterali è l’art. 26 del D. Lgs. 148/2015 nel quale viene confermata la normativa della legge n. 92/2012: “Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo”, ossia nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e cassa integrazione guadagni straordinaria.

Come già previsto dalla normativa in materia, i Fondi di solidarietà bilaterali sono istituiti presso l'INPS (e non hanno personalità giuridica ma costituiscono gestioni dell’INPS), con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dagli accordi e i contratti stipulati dalle parti sociali. Il decreto determina, sulla base degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro.

Nel perseguire l'intento di rispondere all'esigenza di ampliare la platea dei lavoratori tutelati dallo strumento dei fondi di solidarietà, viene introdotta una nuova previsione che stabilisce che l'istituzione dei fondi di solidarietà bilaterale è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, innovando rispetto alla legge n. 92/2012 che indica una soglia di 15 lavoratori come obbligatoria per la costituzione dei Fondi. 

Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

Il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

I fondi già costituiti si adeguano entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi  vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.

Prestazioni dei fondi di solidarietà bilaterale

l Fondi di solidarietà bilaterali oltre a perseguire la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto dì lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, possono assicurare anche altre finalità:

a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;

b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

AI fine di assicurare le finalità di cui alle lettere da a) a c) i fondi di solidarietà bilaterali possono essere istituiti anche in relazione ai settori e classi di ampiezza che già rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni,

Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di mobilità (legge 223/1991), gli accordi e contratti collettivi  possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. Gli accordi e i contratti collettivi possono prevedere che nel fondo di solidarietà bilaterale confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale.

Fondi di solidarietà bilaterali alternative

L'articolo 27 modifica la disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali alternativi prima assicurata dall'articolo 3, comma 14 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Le finalità perseguite dai fondi di solidarietà bilaterali alternative sono volte a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione.

L'articolo 27 stabilisce una nuova disciplina per i fondi che, in alternativa al modello previsto dall'articolo 26 per i fondi di solidarietà bilaterali, in riferimento ai settori non rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, nei quali operino consolidati sistemi di bilateralità e in ragione delle peculiari esigenze di tali settori (artigianato e somministrazione di lavoro), abbiano adeguato alla data di entrata in vigore del decreto le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 dclla legge 23 dicembre 2000, n, 388, alle finalità perseguite dall'articolo 26 di cui sopra, hanno previsto misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.

Prestazioni dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi

l fondi di solidarietà bilaterali alternativi dovranno assicurare almeno una delle seguenti prestazioni:

  • un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario (pari all’integrazione salariale).

I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste agli articoli 12 (52 settimane) e 22 (24 mesi), e comunque nel rispetto della durata massima complessiva prevista dall’art. 4 del Decreto (24 mesi).

  • l'assegno di solidarietà, eventualmente Iimitandone il periodo massimo previsto, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile. E massimo 12 mesi in un biennio mobile.

l fondi dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti, confluiscono nel fondo dì integrazione salariale a decorrere dal l° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal fondo di integrazione salarial'e per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1 luglio 2016.

Aliquote di contribuzione dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi. Vediamo ora il costo per le imprese. Per le finalità perseguite dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi, gli accordi e i contratti collettivi sono obbligati a definire un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri stabiliti dall’accordo tra le parti sociali istitutive del fondo entro il 31 dicembre 2015.

Se non vi è questo accordo, i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti al fondo di solidarietà bilaterale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1 gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal fundo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1 luglio 2016.

Sempre gli accordi e I contratti collettivi definiscono anche lel tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità dci fondo di solidarietà bilaterale, nonché l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideternlillazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo.

E’ possibile anche far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo ìnterprofessionale.

Il fondo bilaterale dell’artigianato

Il Fondo di solidarietà bilaterale Alternativo (FSBA) nell’artigianato, operativo dal 2014 a seguito degli accordi interconfederali del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013, cambia sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. n. 148 del 2015.

E’ stato soppresso l’art. 3, comma 17 della legge n. 92 che prevedeva, fino a tutto il 2015, l’applicazione della Naspi per i casi di sospensione del lavoro a condizione che il fondo bilaterale alternativo (FSBA) dell’artigianato intervenisse nella misura del 20% del trattamento erogato dall’Inps.

Con l’introduzione del D. Lgs. n. 148/2015, il Fondo dovrà farsi carico dell’intero trattamento di integrazione salariale previsto dal Decreto, ossia l’assegno ordinario per almeno 13 settimane in un biennio mobile oppure l’assegno di solidarietà per almeno 26 settimane. In entrambi casi l’importo è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Non solo, il Fondo deve rimborsare al datore di lavoro la contribuzione figurativa in quanto la normativa prevede che l’obbligo di versamento è a carico del datore di lavoro ma con diritto di rivalsa sul Fondo.

Da ricordare che una delle novità l’abbassamento della soglia dimensionale per l’accesso al fondo, in quanto l’obbligo di versamento scatta per le imprese che occupano più di cinque dipendenti, e non più 15 dipendenti. Nell’artigianato queste novità influenzeranno molto le attività del Fondo ed il coinvolgimento delle imprese.

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