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Fruizione del congedo parentale ad ore disciplinata dalla contrattazione di II livello

La contrattazione collettiva di secondo livello può disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ex astensione facoltativa. La risposta in un interpello del Ministero del Lavoro.
A cura di Antonio Barbato
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congedo parentale ad ore ex astensione facoltativa

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro è intervenuta in materia di fruizione del congedo parentale su base oraria, rispondendo ad un interpello riguardante la possibilità, per la contrattazione collettiva di settore di secondo livello, di intervenire nel disciplinare le modalità di fruizione del congedo ai sensi dell’art. 1, comma 339 della legge n. 228 del 2012. La risposta è del Ministero è stata possibilista: nessuna causa ostativa.

La risposta del Ministero. Con l’interpello n. 25 del 2013, è stata data la risposta all’istanza avanzata da CIGL, CISL e UIL. Il Ministero ha così risposto: “A differenza di quanto avviene in altre discipline che regolamentano il rapporto di lavoro e, in particolare, a differenza del D. Lgs. n. 66 del 2003, in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, in cui il Legislatore richiede il livello “nazionale” della contrattazione, il Decreto Legislativo n. 151 del 2001 all’art. 32, fa semplicemente riferimento alla contrattazione “di settore”.

Nello stesso D. Lgs. n. 151/2001, il “settore” è, peraltro, in più occasioni utilizzato, da un lato, per distinguere l’applicabilità degli istituti relativi ai riposi, permessi e congedi per ciò che attiene al settore pubblico e privato, dall’altro per individuare l’ambito di appartenenza dell’impresa ad un determinato “settore produttivo”. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’art. 78, comma 2 (pubblici servizi di trasporto e settore elettrico), all’art. 79, comma 1, lett. a) (settore dell’industria, del credito, delle assicurazioni, dell’artigianato, marittimi, spettacolo).

Premesso quanto sopra, stante l’assenza di un esplicito riferimento al livello “nazionale” della contrattazione, non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare “le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 (dell’art. 32, D. Lgs. 151 del 2001) su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa” possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello.

Ciò vale, evidentemente, anche in relazione a quanto specificamente previsto dal capoverso del comma 1 bis, che assegna alla “disciplina collettiva” il compito di tenere conto delle “peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali” per le modalità di fruizione e di differimento del congedo “per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico”.

Il congedo parentale

E’ disciplinato dall’art. 32 del Testo Unico sulla maternità e paternità, il D. Lgs. 151 del 2001: “Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

  • alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  • al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
  • qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

L’art. 1, comma 339 della legge n. 228 del 2012, ha introdotto all’art. 32 appena citato un altro comma: “1-bis. La  contrattazione  collettiva  di  settore  stabilisce  le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e  l'equiparazione  di un determinato monte ore alla singola  giornata  lavorativa.  Per  il personale del comparto sicurezza e difesa di quello  dei  vigili  del fuoco  e  soccorso  pubblico,  la  disciplina   collettiva   prevede, altresì, al  fine  di  tenere  conto  delle  peculiari  esigenze  di funzionalità  connesse   all'espletamento   dei   relativi   servizi istituzionali, specifiche e  diverse  modalità  di  fruizione e di differimento del congedo”. E sulla dicitura relativa a quale sia la contrattazione collettiva di settore che è stata avanzata richiesta di interpello. La risposta è che può disciplinare la fruizione su base oraria anche la contrattazione collettiva di secondo livello.

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