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Garanzia Giovani: i chiarimenti Inps sul bonus occupazionale alle imprese

Per gli iscritti a Garanzia giovani è previsto un bonus occupazionale, incentivo da 1.500 a 6.000 euro sulle assunzioni dei giovani NEET da 16 a 29 anni. L’Inps con una circolare ha pubblicato chiarimenti e indicazioni operative sui contratti a termine o a tempo indeterminato agevolati, sui casi di trasformazione del contratto, sulle condizioni di spettanza dei bonus e sulla cumulabilità con incentivi. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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chiarimenti inps su incentivi assunzioni giovani

Il piano nazionale Garanzia Giovani è stato lanciato nei mesi scorsi, sono stati invitati molti giovani di età compresa tra 15 e 29 anni (30 anni non compiuti) che sono senza lavoro ad iscriversi al programma. Come ulteriore incentivo alle imprese per l’assunzione è stato lanciato il Bonus Occupazionale Garanzia Giovani. Chi effettua assunzioni con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a termine, anche attraverso la somministrazione, può ricevere un bonus da 1.500 a 6.000 euro. L’importo dipende dal tipo di assunzione e la classe di profilazione del giovane, stabilità dal Centro per l’Impiego.

A prevedere l’incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al Programma Garanzia Giovani è il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottato l’8 agosto 2014.

L’Inps, ente designato all’erogazione degli incentivi tramite il meccanismo della compensazione con i contributi previdenziali dovuti, con una circolare ha chiarito molti aspetti relativi a questo nuovo incentivo per le imprese che assumono i giovani.

La circolare Inps n. 118 del 3 ottobre 2014 oltre a specificare quali datori di lavoro possono ricevere il bonus fino a 6.000 euro e i lavoratori per i quali spetta l’incentivo, specifica quali sono i rapporti incentivati ed alcune importanti informazioni sulla misura dell’incentivo, le condizioni di spettanza. E il rapporto tra questo bonus e gli altri incentivi, come ad esempio gli sgravi della Legge 407/1990.

Vediamo tutti questi aspetti, rimandando ad una lettura generale sul nuovo incentivo, sulle cifre spettanti, e sul procedimento di richiesta dell’incentivo all’assunzione, all’approfondimento generale sul Bonus Occupazionale di Garanzia Giovani.

Tutte le informazioni sulla stipula dei contratti per avere il bonus

Come per tutti gli incentivi di natura contributiva o fiscale, ci sono delle regole e condizioni da rispettare, nonché i contratti devono essere stipulati in un determinato modo. Vediamo queste informazioni.

Incentivo per assunzioni con contratto a termine o indeterminato. L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, a tempo indeterminato.

L’incentivo non spetta per i rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. 

L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017. 

Incumulabilità con altri incentivi. L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.

Bonus occupazione per assunzioni con part-time. L’incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale. Sono agevolate anche queste assunzioni ma, in caso di lavoro a tempo parziale l’importo dell’incentivo è moltiplicato per la percentuale di part-time.

Modalità di fruizione dell’incentivo nei contratti a tempo determinato. Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi l’incentivo è fruibile in sei quote mensili di pari importo. Per i contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a dodici mesi e per i contratti a tempo indeterminato, l’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo.

Trasformazione del contratto a termine in indeterminato. Nel caso in cui, nel periodo di efficacia del contratto a tempo determinato per il quale si usufruisce dell’incentivo, il rapporto è trasformato a tempo indeterminato, al datore di lavoro che ne faccia richiesta spetta l’incentivo relativo ai contratti a tempo indeterminato, ridotto dell’importo già percepito.

Rinnovo del contratto a termine: nessun ulteriore incentivo. In caso di rinnovo o proroga del contratto a tempo determinato, agevolato con l’incentivo, non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro. 

Cessazione del rapporto di lavoro anticipata. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l’incentivo è proporzionato alla durata effettiva dello stesso. 

Periodi di disponibilità nella somministrazione. Per i contratti di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’incentivo non è corrisposto in relazione agli eventuali periodi di disponibilità; le quote di incentivo non corrisposte in relazione ai periodi di disponibilità non possono essere recuperate in periodi successivi.

Luogo di svolgimento del rapporto di lavoro. L’incentivo spetta a condizione che il rapporto di lavoro si svolga in una delle regioni o nella provincia autonoma elencate nell’allegato 1 del decreto direttoriale. Per i rapporti – compresi quelli a scopo di somministrazione – che si svolgono in Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia o Puglia, l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della provincia di competenza del centro per l’impiego o dell’ambito territoriale di accreditamento del soggetto privato, responsabili dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei confronti dello specifico giovane.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni né per proroghe dello stesso rapporto né per nuove assunzioni, effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro.

Quando il bonus occupazione spetta per più rapporti. In caso di trasformazione del  contratto a termine in indeterminato (anche in somministrazione), l’Inps rilascia l’autorizzazione per lo stesso lavoratore. Sempre in deroga, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore in favore del datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato il lavoratore precedentemente utilizzato mediante somministrazione già agevolata. La deroga opera se la somministrazione si sia svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato e a condizione che l’assunzione a tempo indeterminato sia effettuata senza soluzione di continuità rispetto alla somministrazione. Ai fini della spettanza dell’incentivo è necessario che la sede di lavoro sia stabilita nell’ambito della regione (o provincia autonoma) in cui si è svolta la somministrazione. La circolare Inps n. 118 del 2014 fornisce alcuni esempi.

Cambiamento sede di lavoro: solo nella stessa regione. Ai fini della spettanza dell’incentivo è necessario che la sede di lavoro, se viene mutata, rimanga nell’ambito della regione (o nella provincia autonoma) in cui si è svolto il rapporto a tempo determinato.

Misura dell’incentivo spettante alle imprese

Il bonus occupazionale è di 1.500 euro o 2.000 per le assunzioni con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) di durata superiore o uguale a 6 mesi, rispettivamente per le classi di profilazione del giovane ALTA e MOLTO ALTA. Incentivo che sale rispettivamente a 3.000 e 4.000 euro in caso di contratto a termine di 12 mesi (e non 6), sempre per le classi di profilazione ALTA e MOLTO ALTA. In caso di contratto a tempo indeterminato l’incentivo spettante è pari a 1.500, 3.000, 4.500 e 6.000 rispettivamente per le classi di profilazione BASSA, MEDIA, ALTA e MOLTO ALTA. Non spetta alcun incentivo per l’assunzione a tempo determinato, di qualunque durata, di giovani cui sono attribuite la classe di profilazione “1-BASSA” o “2- MEDIA”.

In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti: l’importo spettante si ottiene moltiplicando l’importo pieno per la percentuale che indica l’orario parziale rispetto all’orario normale.

Nell’ipotesi in cui un datore di lavoro trasformi a tempo indeterminato un rapporto a tempo determinato, per il quale sia stato già autorizzato l’incentivo, spetterà al datore di lavoro un secondo incentivo, il cui importo è pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto a tempo indeterminato e l’importo già fruito per il tempo determinato; in tal caso si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per la determinazione del primo incentivo.

Ai fini della spettanza del secondo incentivo, la trasformazione può avvenire durante o dopo la scadenza del periodo (semestrale o annuale) di godimento del primo incentivo, purché entro la scadenza del rapporto a tempo determinato.

Nell’ipotesi in cui un datore di lavoro assuma a tempo indeterminato un lavoratore già utilizzato mediante somministrazione agevolata, spetta al datore di lavoro l’incentivo previsto per il rapporto a tempo indeterminato, diminuito dell’importo già autorizzato in favore dell’agenzia di somministrazione; anche in questo caso si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per la determinazione dell’incentivo concesso all’Agenzia di somministrazione.

Condizioni di spettanza dell’incentivo 

L’incentivo è subordinato alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

  • l’adempimento degli obblighi contributivi (versamento dei contributi);
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (CCNL) nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

E’ altresì subordinato all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012. Per maggiori informazioni, vediamo le condizioni di spettanza degli incentivi sulle assunzioni.

Incumulabilità e scelta con altri incentivi

Ai sensi dell’art. 7, co. 3, del decreto, l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, siano essi di natura economica o contributiva.

In considerazione del carattere inderogabile della normativa previdenziale, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione della “garanzia giovani” e di sgravi contributivi in senso stretto (es.: sgravi per l’assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi ex art. 8, co. 9, l. 407/1990, sgravi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ex l. 223/1991, sgravi ex art. 4, commi da 8 a 11, l. 92/2012), dovranno essere applicati gli sgravi in senso stretto.

Laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione della “garanzia giovani” e di altri benefici non contributivi in senso stretto, anche se concretamente fruibili mediante conguaglio nelle denunce contributive (es.: benefici per l’assunzione di giovani genitori ex Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010, di giovani tout court ex art. 1 dl 76/2013), il datore di lavoro potrà scegliere quale incentivo chiedere.

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