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I redditi dei terreni nel 730 2016: come compilare il quadro A e quando

I redditi dei terreni nel 730 2016 quadro A: Dal reddito dominicale del proprietario del fondo al reddito agrario dell’affittuario, dalle rivalutazione del 70% o 80%, 15% o 5% ai casi particolari come le agevolazioni sull’imprenditoria giovanile, l’Imu non dovuta, i terreni incolti, non affittati, vediamo la compilazione in relazione al possesso del fondo e il caso del canone di affitto in regime vincolistico o dell’utilizzo per il fotovoltaico.
A cura di Antonio Barbato
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reddito dominicale e reddito agrario

Ogni anno i contribuenti italiani che hanno prodotto un reddito nell’anno precedente sono generalmente tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Il modello più utilizzato è il 730. Ai fini del calcolo dell’Irpef dovuta sull’anno 2015, nel modello 730 2016, vanno indicati tutti i redditi posseduti. Oltre ai redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, vanno dichiarati anche i redditi dei terreni, sia se si è proprietari del fondo, sia se si utilizza a qualsiasi titolo il fondo (anche altrui) per scopi produttivi. Si produce infatti un reddito dominicale e/o agrario in questi casi. Che va rivalutato seguendo determinate regole. Ma non tutti i contribuenti sono tenuti a dichiarare il reddito da terreni.

Apprendo il modello 730 2016 troviamo a pagina 1 il quadro A – Redditi dei terreni, che corrisponde al quadro RA del modello Unico PF 2016. Esso, nei sui righi da A1 ad A8, riguarda i redditi fondiari derivanti dal possesso o dalla conduzione di terreni. Ci sono poi le varie colonne, come il titolo e il possesso, nonché altre colonne in casi specifici. Approfondiamo la compilazione del quadro A del modello 730 2016.

Reddito dominicale e agrario nel modello 730. Ai fini della compilazione del modello 730, il reddito dei terreni va distinto in reddito dominicale e reddito agrario. Il primo riguarda il possesso del terreno, il secondo riguarda il suo utilizzo per fini produttivi. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola. Se l’attività agricola è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola.

Quindi chi è proprietario del fondo, del terreno, o è titolare di un altro diritto reale sullo stesso, deve compilare la colonna 1 che riguarda il reddito dominicale, mentre chi svolte un’attività agricola sul terreno deve riportare i dati relativi al reddito agrario, che va indicato nella colonna 3. Ovviamente se il proprietario è anche produttore di un reddito agrario, andrà compilata sia la colonna 1 che la colonna 3 del quadro A del modello 730 2016, nei suoi vari righi A1, A2, A3, ecc.

Contribuenti obbligati a compilare il quadro A – Redditi dei terreni. Deve utilizzare il quadro A del modello 730 e quindi devono dichiarare i redditi dei terreni:

  • chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
  • l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
  • il socio, il partecipante dell’impresa familiare o il titolare d’impresa agricola individuale non in forma d’impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario. 

Quando il quadro A non va compilato. Non vanno dichiarati nel quadro A – Redditi dei terreni,  i terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4 del quadro D. Inoltre, non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

  • i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
  • i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d’imposta. 

Chiarito chi deve compilare il quadro A – Redditi dei terreni del modello 730 2015 secondo le relative istruzioni, vediamo ora alcune situazioni particolari che comportano la partecipazione del reddito dominicale o agrario alla determinazione del reddito complessivo del contribuente oppure no, ovviamente con riflessi nella compilazione del modello 730.

Reddito dominicale e agrario dei soci di società semplice. Se ai produttori di un reddito d’impresa non è consentita la presentazione del modello 730, ma è necessario presentare il modello Unico, nel caso delle società semplici i soci possono presentare il modello 730 e quindi dichiarare eventuali redditi dominicali o agrari su terreni. Nel quadro A va indicata la corrispondente quota di reddito dominicale e/o agrario proporzionale alla quota di partecipazione agli utili della società semplice, oppure in mancanza del dato relativo alla quota, la proporzione andrà fatta in base all’entità dei propri conferimenti nella società semplice. 

Terreni non affittati, IMU, esenzione Irpef e 730. Nel caso di terreni non affittati, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, chi presta

l’assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Cioè nel modello 730 andranno dichiarati sia il reddito dominicale che quello agrario, ma per la determinazione del reddito complessivo del contribuente dichiarante, sul quale si calcola l’imposta Irpef dovuta, si tiene conto solo del reddito agrario.

Terreni affittati: è dovuta l’Irpef sul reddito dominicale e sul reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l’Imu che l’Irpef. E quindi il reddito dominicale per il proprietario e il reddito agrario (per il conduttore che ha affittato il terreno) i rispettivi valori sono da inserire nella determinazione dei rispettivi redditi complessivi per il calcolo dell’Irpef dovuta in sede di presentazione del modello 730.

Esenzione IMU, i terreni vanno dichiarati nel 730. Le istruzioni del modello 730: “Restano assoggettati ad Irpef (e quindi vanno dichiarati nel modello 730), anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l’esenzione dall’Imu. Ad esempio sono esenti dall’Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984”.

Terreni incolti. Inoltre, sono assoggettati ad Irpef i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per questi terreni, infatti, è previsto che per l’anno 2013 non sia dovuta l’Imu (decreto legge del 30 novembre 2013, n. 133). In entrambi i casi va compilata la casella “Imu non dovuta” (colonna 9)”.

Quindi i terreni montani sono esenti da IMU e vanno dichiarati nel 730 e sia il reddito dominicale che agrario partecipano alla determinazione del reddito complessivo per il calcolo dell’Irpef dovuta dal contribuente. 

Agroenergie. La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Pertanto, nelle ipotesi descritte, il relativo reddito deve essere indicato nel quadro A. Nel caso in cui, invece, la produzione di energia oltrepassi i limiti sopra riportati, in luogo del mod. 730 va presentato il modello Unico.

La compilazione del Quadro A – Redditi dei terreni

La prima pagina del modello 730 contiene il quadro A – Redditi dei terreni, le voci vanno da A1 ad A8. Le colonne sono 10. Nella colonna 1 va indicato il reddito dominicale mentre nella colonna 3 il reddito agrario, che vanno rivalutati vediamo come.

Valori dominicali e agrari: Rivalutazione dei redditi dei terreni. Per il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l’assistenza fiscale (generalmente il CAF) rivaluta i redditi dominicale e agrario nelle misure di seguito descritte. Il reddito dominicale è rivalutato dell’80 per cento, mentre il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.

I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento. L’ulteriore rivalutazione si applica nella misura del 10 per cento, anziché del 30 per cento, nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata). Ai fini dell’acconto 2016 chi presta l’assistenza fiscale:

  •  terrà conto dell’ammontare dei redditi dei terreni così come determinato per il saldo 2015;
  • non applicherà l’ulteriore rivalutazione del 10 per cento ai redditi dei terreni dei coltivatori diretti e IAP.

La rivalutazione dell’80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni. Si tratta delle agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura.

Redditi sono desumibili dalle visure catastali. I redditi dominicali e agrari, quindi i valori possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto.

Nel caso di variazione colturale, c’è l’obbligato di comunicare all’Agenzia del Territorio la variazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione. In questo caso non vanno presi a riferimento i valori desumibili dalle visure catastali ma bisognerà determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d’estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. Per i terreni per i quali è stata presentata la dichiarazione per gli aiuti comunitari PAC non deve essere presentata la denuncia delle variazioni colturali.

I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Le istruzioni del modello 730 precisano che nella Colonna 1 (Reddito dominicale) bisogna indicare l’ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali. Mentre nella Colonna 3 (Reddito agrario) bisogna indicare l’ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali. 

Se i redditi dominicali e agrari vengono ricavati dal quadro RA (Redditi dei terreni) del Mod. UNICO, occorre tenere presente che quegli importi sono rivalutati quindi vanno riportati nelle colonne 1 e 3 al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell’80 e del 70 per cento operate lo scorso anno.

In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.

In caso di società semplici costituite per l’esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall’art. 32 del TUIR, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.

Nella Colonna 2 (Titolo) va indicato a quale titolo si possiede il terreno, quindi ad esempio il codice ‘1’ riguarda il proprietario del terreno non concesso in affitto, mentre il codice ‘2’ e “3” riguardano i terreni concessi in affitto e rispettivamente vanno indicati dal proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico) oppure dal proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato).

Il codice ‘4’ riguarda conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario, mentre il ‘5’ il socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il codice ‘6’ riguarda il partecipante dell’impresa familiare agricola diverso dal titolare, il codice ‘7’ il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare. Infine il codice ‘10’ il socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società.

Oltre alle colonne 1 – reddito dominicale, 2 – titolo e 3 – reddito agrario, abbiamo la colonna 4 che riguarda il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l’intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un solo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righi non può essere superiore a 365. E la colonna 5 riguarda la percentuale di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

La colonna 6 riguarda il canone di affitto in regime vincolistico. Va indicato il canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di colonna 4.

La colonna 7 riguarda tutti i casi particolari come la mancata coltivazione, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, dell’intero fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali (codice 1). Oppure la perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale). In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall’Irpef (codice 2). Oppure il terreno in conduzione associata (codice 3) o dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (codice 3).

La colonna 8 riguarda la continuazione ossia se nel corso del 2015 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.). In questo caso occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. 

La Colonna 9 riguarda l’IMU non dovuta. Bisogna indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative condizioni di non applicazione dell’Imu:

  • ‘1’ terreni esenti dall’Imu, come ad esempio i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  • ‘2’ terreni per i quali non è dovuta l’Imu per l’anno 2013 (decreto legge del 30 novembre 2013, n. 133), come nel caso di terreni agricoli e di quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 

In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.

Valorizzando il codice 1 nella colonna relativa al titolo si indica la presenza di un fondo di proprietà non affittato e che non va considerato nel reddito dominicale. Se però viene valorizzata in contemporanea la colonna 9 relativa all’Imu non dovuta, il reddito fondiario partecipa alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. 

Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): questa casella va barrata  nel caso di terreno agricolo o di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola.

Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

Come abbiamo visto, la rivalutazione dell’80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni. Abbiamo visto altre che per questi giovani imprenditori negli anni 2013-2015 si applica però la rivalutazione del 5% o 15% sopra descritta. Vediamo nel dettaglio l’agevolazione. 

L’art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, modificato dall’art.  66 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell’80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d’imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

  • non hanno ancora compiuto quaranta anni;
  • hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria. 

Nel caso di forma societaria, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell’affittuario,  a pena di decadenza dal beneficio stesso.

Quali sono le attività agricole che determinano un reddito agrario

Il reddito da dichiarare nel modello 730, come abbiamo visto, si distingue in reddito dominicale (del proprietario del fondo) e reddito agrario. Quest’ultimo va dichiarato dall’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione associata. In questo caso infatti deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. E l’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. Vediamo a questo punto quali sono le attività agricole.

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

c) le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Si considerano altresì produttive di reddito agrario:

  • la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche,
  • nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo,
  • nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all’art. 32, c. 2, lett. b). 

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all’attività eccedente è considerata reddito d’impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il modello 730.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi),  per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

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