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I soggetti del tirocinio formativo: l’ente promotore, l’impresa ed il tirocinante

La legge definisce quali sono gli enti promotori degli stage, i limiti alle imprese che possono ospitare tirocinanti ed anche chi può essere lo stagista. Vediamo l’elenco completo dei soggetti.
A cura di Antonio Barbato
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ente promotore, impresa e tirocinante

Il tirocinio formativo e di orientamento è una ottima opportunità di inserimento nel mondo del lavoro per i giovani studenti, per i disoccupati o gli inoccupati, per i soggetti appartenenti alla categorie svantaggiate ed i portatori di handicap. Si tratta di un periodo di stage da svolgere presso un’azienda, un vero e proprio periodo di prova nel mondo del lavoro, che consente al tirocinante la possibilità di formarsi in ambito lavorativo e di scegliere in una maniera più efficace il proprio percorso lavorativo futuro.

Lo stage va svolto all’interno di aziende che hanno stipulato una convenzione con un ente promotore (ad esempio, centri per l’impiego o università). La legge disciplina sia chi può essere ente promotore, sia soprattutto quale azienda può ospitare dei tirocinanti, oltre ad indicare chi può essere tirocinante. Vediamo l’elenco completo dei  soggetti del tirocinio formativo: gli enti promotori, le imprese ed i tirocinanti.

L’ente promotore dello stage presso l’impresa

Sulla base di quanto previsto dall’art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, e dalle linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92, i tirocini possono essere promossi, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati, individuati dalla normativa vigente, ferma restando la competenza di regioni e Province Autonome ad integrare e modificare l'elenco:

• servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;

• istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

• istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;

• centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;

• comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;

• servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

• istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;

• soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003, ossia le agenzie per il lavoro;

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e  regionali, promuove programmi/sperimentazioni che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti in house.

Enti formativi privati autorizzati. La legge stabilisce che tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza nell’elenco, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

Quale datore di lavoro può ospitare un tirocinante

Secondo quanto previsto dalla linee guida, sono soggetti ospitanti gli enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. Le Regioni e Province Autonome possono ulteriormente specificare le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto

I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici indicati successivamente.

I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda, a seguito della firma della convenzione con l’ente promotore del tirocinio. La legge, all’art. 1 del D.M. n. 142 del 1998, fissa però dei limiti, che sono i seguenti:

  • le aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, possono far svolgere lo stage ad un solo tirocinante;
  • per le imprese con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, il numero degli stagisti passa a non più di due tirocinanti contemporaneamente;
  • per le imprese con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, il numero dei tirocinanti può essere in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Il rapporto che si instaura tra l’azienda ed il tirocinante non è un rapporto di lavoro subordinato e non comporta alcun obbligo retributivo e previdenziale in capo all’impresa, né quest’ultima ha l’obbligo di assumere il tirocinante al termine del periodo di stage. Dall’altro lato, la partecipazione alla vita aziendale non comporta alcun onere per il tirocinante, che eventualmente, su libera decisione dell’azienda, può ricevere un rimborso spese.

Il rispetto della sicurezza sul lavoro. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.

Chi può fare lo stage, chi può essere tirocinante

Il decreto ministeriale del 26 marzo 1998 n. 142, all’art. 1 comma 1 recita “Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico”.

Possono accedere agli stage i seguenti beneficiari:

  • studenti che frequentano la Scuola Secondaria;
  • gli inoccupati ed i disoccupati, compreso gli iscritti nelle liste di mobilità;
  • soggetti svantaggiati e portatori di handicap;
  • gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché coloro che frequentano scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi;
  • Allievi degli Istituti Professionali di Stato, di corsi di Formazione Professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;

Anche cittadini comunitari ed extracomunitari. Rientrano tra coloro che possono accedere al tirocinio formativo anche i cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell’ambito di programmi comunitari, purché compatibili, e gli extracomunitari, secondo i principi di reciprocità e criteri e modalità da definire con decreto ministeriale.

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