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Il calcolo del contributo di solidarietà e l’opzione per clausola di salvaguardia

Il contributo di solidarietà si calcola sul reddito complessivo e nell’anno successivo è deducibile. Al contribuente è data la possibilità di optare anche per la clausola di salvaguardia per risparmiare sul super prelievo. Vediamo quando.
A cura di Antonio Barbato
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clausola di salvaguardia

Una delle misure più importanti e popolari volute dal Governo per ottenere il pareggio di bilancio, è l’introduzione del contributo di solidarietà nella Manovra economica bis di ferragosto, il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188. Si tratta di un prelievo di una super Irpef per i contribuenti titolari di un reddito elevato, oltre i 90.000 euro. Il contributo di solidarietà è del 5% sulle quote di reddito da 90.000 euro a 150.000 euro,  e del 10% sulle quote di reddito oltre i 150.000 euro. Per stabilire il reddito sul quale si calcola il contributo, bisogna far riferimento alla normativa sull’imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) del TUIR, il Testo Unico sulle imposte sui redditi.

Calcolo del reddito complessivo e del contributo di solidarietà

Il calcolo va fatto sul reddito complessivo, calcolato ai sensi dell’art. 8 del TUIR, il D.P.R. n. 917/1986. Quindi sulla somma dei redditi utili per il calcolo dell’Irpef: i redditi fondiari, i redditi di lavoro, i redditi di capitale, i redditi d’impresa ed i redditi diversi. Ai redditi vanno dedotte le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali o dall’esercizio di arti e professioni.

Reddito complessivo, non reddito imponibile. La norma sull’applicazione del contributo di solidarietà fa riferimento al reddito complessivo e non al reddito imponibile sul quale si calcola l’Irpef. Vale a dire che rispetto all’applicazione dell’Irpef, il contributo di solidarietà si calcolerà su un imponibile più alto, il lordo. Non sono considerati e sottratti dal reddito gli oneri deducibili.

Rientra, per esempio, nel calcolo del contributo di solidarietà anche l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Quindi la rendita catastale della prima casa è imponibile. Per maggiori informazioni vediamo l’approfondimento sulla prima casa nel calcolo del contributo di solidarietà.

Il contributo di solidarietà, che ricordiamo verrà prelevato fino al 2013, è deducibile, quindi nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo il contribuente potrà recuperare sul reddito dell’anno successivo, progressivamente l’aliquota marginale più elevata dell’Irpef, il 43%. Pertanto per il 2011 il contributo di solidarietà sarà più alto perché calcolato al lordo, dall’anno successivo sarà ridotto per la deduzione.

Alcuni esempi: per un reddito di 100.000 euro all’anno, il pagamento per il 2011 sarà di 500 euro, il pagamento nel triennio sarà di 855 euro, tenendo conto che da un contributo lordo di 1.500 euro si avrà uno sconto per la deduzione di 645 euro. La percentuale di prelievo sul reddito totale è dello 0,30%. Per un reddito di 200.000 euro all’anno, il pagamento per il 2011 sarà di 6.250 euro. Il pagamento nel triennio sarà di 10.687,50 euro, tenendo conto che da un contributo lordo di 18.750 euro si avrà uno sconto per la deduzione di 8.062,50 euro. In questo caso la percentuale di prelievo sul reddito totale passa al 2,10%. Il calcolo sarà così progressivo.

L’opzione per la clausola di salvaguardia: quando conviene

Prevista nella Manovra anche una clausola di salvaguardia. In pratica, se dall’applicazione del contributo di solidarietà deriva un prelievo superiore all’applicazione di un’aliquota Irpef del 48% ai redditi oltre i 75.000 euro, il contribuente può optare per l’imposta calcolata sullo scaglione del 48% al posto del contributo di solidarietà.

Dai 165.000 euro in su. Ai contribuenti che sono titolari di un reddito superiore a 165.000 euro conviene l’opzione per la clausola di salvaguardia. Il contributo sarebbe dalla differenza tra l’aliquota Irpef massima del 43% e l’aliquota del 48% prevista nella clausola di salvaguardia. Esempio: un contributo di 180.000 euro comporta un contributo di solidarietà annuale di 5.250 euro, mentre l’Irpef maggiorata del 48% con clausola di salvaguardia è pari a 4.750 euro.

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