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Il congedo matrimoniale e l’assegno erogato dall’Inps [GUIDA]

Tutti i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni in occasione del matrimonio civile. Il congedo matrimoniale (ferie matrimoniali) spetta sia agli impiegati che agli operai, quest’ultimi destinatari anche dell’assegno per congedo matrimoniale erogato dall’Inps. Vediamo tutte le informazioni su modalità e tempi per la richiesta, la durata, la fruizione, nonché i requisiti, calcolo e modalità presentazione della domanda all’Inps per ricevere l’assegno.
A cura di Antonio Barbato
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Tutti i lavoratori hanno diritto nella loro vita lavorativa ad un congedo retribuito in occasione del loro matrimonio celebrato con effetti civili. Il congedo matrimoniale è una sospensione giustificata del rapporto di lavoro, è un periodo di permessi retribuiti da richiedere al datore di lavoro con congruo anticipo, che spetta di diritto sia agli operai che agli impiegati ed è fissato dai CCNL nella misura di 15 giorni di calendario (generalmente usati poi dagli sposi per il viaggio di nozze).

A chi spetta il congedo matrimoniale


Il congedo matrimoniale (o permesso matrimoniale o licenza matrimoniale o anche ferie matrimoniali) è un permesso retribuito richiedibile in occasione del matrimonio civile (non religioso) e spetta a tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro dura da almeno una settimana. Spetta ovviamente ad entrambi i futuri coniugi che ne fanno richiesta, se sono entrambi lavoratori dipendenti. Tale congedo matrimoniale non è computato in conto ferie né considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. Il congedo matrimoniale non spetta ai lavoratori ancora in periodo di prova.

Il ruolo dei CCNL. Quindi di fatto tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto al congedo matrimoniale, all’assenza da lavoro per congedo matrimoniale, sia gli operai che gli impiegati, ivi compreso gli apprendisti. Le leggi che regolano (o hanno regolato) i permessi retribuiti per matrimonio sono la R. D.L. n. 1334 del 1937, per gli impiegati, ed il contratto collettivo interconfederale del 31 maggio 1941, per gli operai. Ma sono soprattutto i contratti collettivi ad aver regolamentato per tutti i lavoratori la disciplina soprattutto relativa alla durata del congedo.

Durata del congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario, non 15 giorni lavorativi. Prima di tutto è bene chiarire che si tratta di un periodo di congedo matrimoniale di nozze non frazionabile quindi va fruito, per i giorni stabiliti nel CCNL di cui si ha diritto, in maniera consecutiva.

Quanti giorni di congedo matrimoniale spettano?

La R. D. L. n. 1334 del 1937 prevede che per gli impiegati il congedo abbia una durata non superiore a 15 giorni. Mentre ai sensi del contratto collettivo interconfederale del 31 maggio 1941 per gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative, la durata del congedo non può essere inferiore a 8 giorni consecutivi.

Quindi c’è una disparità di legge tra operai e impiegati (8 giorni contro 15 giorni), così come nell’erogazione dell’assegno per congedo matrimoniale dell’Inps, prestazione previdenziale che spetta solo agli operai. I CCNL di categoria tendono però ad uniformare il periodo di congedo elevando quindi anche quello per gli operai a 15 giorni consecutivi di calendario (e non giorni lavorativi).

Quindi nei 15 giorni di calendario del congedo matrimoniale (ferie matrimoniali) sono compresi anche i sabato e domenica e le festività infrasettimanali (giorni festivi) cadenti durante i 15 giorni di calendario del congedo matrimoniale stesso. La disciplina è quindi di fatto uguale per tutti i lavoratori.

La decorrenza: Quando inizia il periodo di congedo matrimoniale

E’ bene capire entro quando è possibile godere del congedo matrimoniale. Normalmente l’inizio del periodo di congedo coincide con la data del matrimonio, ovvero con fruizione entro 30 giorni dalla celebrazione, qualora non sia possibile per esigenze aziendali. Alcune sentenze in merito hanno confermato l’esistenza di questa flessibilità in merito al congedo matrimoniale posticipato. Quindi il congedo matrimoniale ha una scadenza, è infatti previsto nella tempista del congedo matrimoniale una fruizione entro 30 giorni dal giorno del matrimonio.

Il congedo matrimoniale non decorre per forza dal giorno delle nozze. La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 9150 del 2012 ha stabilito che in mancanza di una specifica disciplina contrattuale collettiva (ossia in mancanza di una specifica indicazione nel contratto collettivo o CCNL su quando decorre il diritto al congedo matrimoniale o ferie matrimoniali), siccome l’articolo unico del R.D.L. n. 1334/37, che ha disciplinato il congedo matrimoniale per gli impiegati per un numero di giorni non eccedente i 15 giorni di calendario, non ha previsto nulla in termini di decorrenza, benché la norma stessa stabilisca che il congedo spetti per contrarre il matrimonio, la decorrenza del congedo matrimoniale deve rispettare le esigenze sia del lavoratore che del datore di lavoro.

La corte infatti ha stabilito che “deve ritenersi che in assenza di specifica disciplina collettiva, ed essendo la norma evidentemente diretta a tutelare le personali esigenze del lavoratore in occasione delle nozze, anche costituzionalmente tutelate (art. 31, comma 1, Cost.), tale periodo non debba necessariamente decorrere dal giorno del matrimonio; quest'ultimo deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del lavoratore, e non il dies a quo dello stesso.

Soccorrono infatti in materia – ha rilevato la Corte – i principi di buona fede e correttezza nell'adempimento delle obbligazioni e nell'esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.), sicché, contemperando le tutelate esigenze personali del lavoratore in occasione del matrimonio, e le esigenze organizzative dell'impresa (che potrebbero giustificare una differente collocazione temporale del congedo ove siano gravi e comprovate), deve ritenersi che il periodo di fruizione debba essere giustificato dall'evento matrimonio e che tale necessario collegamento, da un lato, non impone che la giornata del matrimonio debba essere necessariamente ricompresa nei quindici giorni di congedo, ma, dall'altro, non può neanche comportare che la relativa fruizione sia del tutto svincolata dell'evento giustificativo.

Ne consegue – ha affermato la Corte – che il congedo per matrimonio, che il lavoratore deve richiedere con sufficiente anticipo, spetti, in difetto di specifica disciplina contrattuale collettiva, laddove il periodo richiesto sia ragionevolmente connesso, in senso temporale, con la data delle nozze, ciò essendo sufficiente a mantenere il necessario rapporto causale con l'evento; nella specie la datrice di lavoro è stata avvertita con congruo anticipo dell'evento del matrimonio; il congedo è stato richiesto, sempre con adeguato anticipo, per un periodo ragionevolmente connesso (circa dieci giorni) alle nozze, sicché il rifiuto di accordarlo, in assenza di comprovate ragioni organizzative o produttive ostative, risulta illegittimo.

Il datore di lavoro può rifiutarsi di concedere le ferie matrimoniali?

Le esigenze aziendali che spostano la fruizione del congedo. Nella prassi il congedo matrimoniale, come detto, viene usato dagli sposi per il viaggio di nozze che, come le nozze stesse, va programmato con largo anticipo. E’ bene che i lavoratori trovino un accordo con il datore di lavoro sulla fruizione dei 15 giorni di congedo retribuito.

C’è una flessibilità, pur vincolata nel tempo, concessa al datore di lavoro: Qualora per necessità inerenti alla produzione non sia possibile in tutto o in parte il godimento del congedo all’epoca del matrimonio, lo stesso dovrà essere concesso o completato non oltre il termine di 30 giorni successivi al matrimonio. Quindi è bene coordinarsi in anticipo col proprio datore di lavoro.

In assenza di indicazioni puntuali ricavabili dal contratto collettivo nazionale di settore applicato dall’azienda (alcuni CCNL come quello del Turismo, del Commercio, ecc. fissano la decorrenza nel terzo giorno antecedente la data di celebrazione del matrimonio), si può ragionevolmente affermare che il giorno di inizio del congedo può essere fissato anche in una data diversa da quella della cerimonia e che le parti, quindi il lavoratore con il datore di lavoro, possono concordare una data e un periodo diverso di inizio del congedo per matrimoniale sia anticipata che posticipata rispetto alla data del matrimonio.

Ovviamente tale spostamento, come già detto, deve essere contenuto (nei 30 giorni dalla data del matrimonio), essendo il congedo strettamente e funzionalmente collegato all’evento del matrimonio, che ne giustifica la fruizione. Tale criterio interpretativo trova conferma nell’orientamento espresso da alcune sentenze della giurisprudenza di merito.

Quando fare richiesta di congedo matrimoniale

La richiesta di congedo per matrimonio (ne hanno diritto ricordiamo sia lo sposo che la sposa lo ribadiamo), nella quale indicare la data di celebrazione nonché il periodo in cui si intende fruire dei 15 giorni di congedo retribuito, deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali. Alcuni CCNL elevano ad oltre 6 giorni l’anticipo richiesto fino a 10 giorni o anche 15 giorni. Ovviamente è bene effettuare tale richiesta con un anticipo più largo, si consiglia di effettuarla almeno un mese prima.

Il ritorno a lavoro e la presentazione del certificato di matrimonio. L’iter di concessione del congedo matrimoniale non si conclude con la fruizione dei 15 giorni consecutivi di congedo. Al rientro in azienda il lavoratore è tenuto, entro 60 giorni, a fornire al datore di lavoro una copia del certificato di matrimonio.

Ferie matrimoniali: le particolarità

Congedo matrimoniale spetta anche per le seconde nozze. In caso di secondo matrimonio è sempre possibile richiedere il congedo matrimoniale. Il diritto al congedo infatti scatta in caso di matrimonio con validità civile (il classico matrimonio al Comune). Quindi il matrimonio civile, e non quello religioso, è ciò che dà diritto al congedo matrimoniale ed è quindi spettante anche in caso di secondo matrimonio, ma anche in caso di terzo o quarto matrimonio.

Congedo matrimoniale per matrimonio all’estero. Chi organizza il proprio matrimonio all’estero deve possedere anche la residenza in Italia prima del matrimonio ed aver acquisito anche in Italia lo stato di coniugato. Nel caso di cittadini di un paese dove è ammessa la poligamia, l’assegno per congedo matrimoniale dell’Inps spetta per un solo matrimonio, salvo i casi di divorzio o decesso del coniuge. Tutte le info dai Consulenti del lavoro.

Congedo matrimoniale e contratto a tempo determinato. I lavoratori con un contratto di lavoro a termine hanno diritto al congedo matrimoniale al pari dei lavoratori di pari livello assunti a tempo indeterminato.

Contratto part-time e congedo matrimoniale. Il contratto di lavoro a tempo parziale è solo un contratto di lavoro con un orario ridotto o part-time. Anche in questo caso al lavoratore spetta il congedo matrimoniale della durata di 15 giorni o la durata prevista dal CCNL. Ovviamente, essendo un permesso retribuito, la retribuzione spettante per i giorni di assenza per congedo matrimoniale sarà proporzionata al part-time oggetto del rapporto di lavoro, quindi ad esempio con un contratto part-time al 50% si percepiranno 15 giorni retribuiti ma sempre part-time al 50%.

Contratto a progetto, cococo e congedo matrimoniale. Ai lavoratori con contratto a progetto ma anche ai lavoratori con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa non va applicata la normativa prevista per i lavoratori dipendenti. Quindi il congedo matrimoniale spetta solo se previsto esplicitamente da una apposita clausola inserita nel contratto cocopro o cococo stipulato. Ma va detto che generalmente il datore di lavoro, in questo caso in qualità di committente, concede il diritto ad astenersi da lavoro per 15 giorni. Per quanto riguarda il diritto al congedo retribuito, va detto che il compenso erogato non è legato generalmente ai giorni di prestazione lavorativa quindi, salvo diverso accordo tra le parti, al lavoratore subordinato, non spetta la retribuzione per i giorni di assenza per congedo matrimoniale.

E’ possibile rinunciare al congedo matrimoniale? Il lavoratore può certamente rinunciare al congedo matrimoniale, che è però un diritto acquisito proprio in occasione del matrimonio. Tra l’altro fruibile entro 30 giorni dalla data del matrimonio stesso. Non è possibile però la rinuncia al congedo matrimoniale, che ricordiamo sono 15 giorni di permesso retribuiti, per percepire un eventuale indennità sostitutiva dal datore di lavoro. C’è stata solo qualche pronuncia della giurisprudenza nella quale è stato condannato il datore di lavoro per non aver concesso tutti e 15 i giorni di congedo. In questo caso infatti scatta il diritto, del lavoratore, alla corresponsione della retribuzione per i giorni residui di congedo matrimoniale non fruiti. Diritto alla retribuzione che tra l’altro può scattare anche se la ripresa del lavoro in via anticipata sia avvenuta per volontà del lavoratore.

Apprendistato e congedo matrimoniale. Il lavoratore apprendista ha diritto al congedo matrimoniale al pari degli altri lavoratori, operai o impiegati.

Congedo matrimoniale e ferie

Abbiamo già detto che il lavoratore durante il congedo matrimoniale non matura le ferie. Ma se per prolungare il viaggio di nozze richiede oltre al congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi anche delle giornate di ferie, ciò è normalmente consentito. Resta necessaria l’approvazione del datore di lavoro, che può negare le ferie per esigenze aziendali.

Congedo matrimoniale e cassa integrazione

Durante un periodo di CIGS o CIG, il lavoratore ha comunque diritto al congedo matrimoniale retribuito. Il trattamento economico previsto per il congedo matrimoniale, essendo più favorevole per il lavoratore, prevale sulla Cassa integrazione guadagni e pertanto durante tale periodo il lavoratore la sospende.

Una circolare dell’Inps infatti ha dichiarato l’incumulabilità della cassa integrazione erogata dall’Inps con il congedo matrimoniale. Il datore di lavoro può successivamente chiedere una quota di rimborso all’Inps ma solo per gli operai e gli intermedi.

Secondo l’Inps nel caso della assenza per contrarre matrimonio, la causa della mancata prestazione di lavoro è da ricondursi alla sfera decisionale del lavoratore e non ad alcuna delle motivazioni, ricollegabili ad eventi attinenti la situazione aziendale che legittimano i provvedimenti di concessione dell’integrazione salariale, sia in regime ordinario che in quello straordinario.

Malattia durante il congedo matrimoniale

Può capitare purtroppo che il lavoratore in congedo matrimoniale durante il viaggio di nozze si ammali. Dal punto di vista retributivo, il congedo matrimoniale è incumulabile con le prestazioni di malattia. Pertanto l’Inps corrisponde durante il periodo di congedo matrimoniale l’assegno per congedo matrimoniale in quanto più favorevole ma non l’indennità di malattia.

Ma ciò vale per gli operai. Come vedremo gli impiegati non hanno diritto all’assegno congedo matrimoniale erogato dall’Inps, ma sono retribuiti dal datore di lavoro essendo il congedo matrimoniale un periodo di permessi retribuiti. Se il congedo matrimoniale coincide con un assenza per malattia, bisogna controllare il proprio CCNL, ma generalmente il dipendente non ha diritto ad un prolungamento del congedo matrimoniale, che quindi non si “sospende” per malattia. Di conseguenza non ha diritto neanche alla retribuzione relativa ai giorni di congedo matrimoniale non goduti per malattia.

Congedo matrimoniale e maternità

Può capitare e spesso capita che il matrimonio avvenga durante la gravidanza della sposa. E che il matrimonio capiti durante i 5 mesi di astensione obbligatoria (che ricordiamo è 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto, salvo casi particolari). Così come per l’indennità di malattia, anche l’indennità di maternità, che deve essere corrisposta con gli stessi criteri, non va corrisposta per i periodi di erogazione dell'assegno per congedo matrimoniale a carico dell'INPS o di erogazione di analoghi trattamenti retributivi eventualmente a carico del datore di lavoro.

Pertanto se la lavoratrice richiede il congedo matrimoniale per quel periodo non avrà diritto all’indennità di maternità per astensione o maternità obbligatoria. Anche in caso di astensione facoltativa o maternità gravidanza anticipata, ossia quando si richiede il congedo parentale, la lavoratrice in congedo matrimoniale ha diritto a quest’ultimo che prevale sul congedo parentale stesso (e tra l’altro alla lavoratrice conviene richiedere il congedo matrimoniale).

Infortunio durante il congedo matrimoniale

La normativa prevede che l’indennità Inail per infortunio sul lavoro sia cumulabile con l’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione al lavoratore in congedo matrimoniale. Pertanto sarà corrisposta al lavoratore la differenza tra retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’Inail a titolo di inabilità temporanea.

Congedo matrimoniale e assegni per il nucleo familiare

Il lavoratore durante il congedo matrimoniale di 15 giorni di permessi retribuiti ha diritto agli assegni familiari, pertanto riceverà gli ANF come se avesse lavorato quei 15 giorni. Durante il congedo matrimoniale infatti conserva il diritto all’assegno per il nucleo familiare che quindi va retribuito in busta paga.

Stipendio durante il congedo matrimoniale


Durante il congedo matrimoniale il lavoratore ha diritto alla percezione della retribuzione per i 15 giorni, essendo il congedo matrimoniale un’assenza giustificata e regolarmente retribuita.

Per gli impiegati il trattamento è diverso dagli operai: durante il congedo matrimoniale l’impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio e ha diritto alla normale retribuzione. L’onere del pagamento del congedo matrimoniale è di conseguenza a carico del datore di lavoro, che deve retribuire il congedo matrimoniale in busta paga.

Per gli operai delle aziende industriali, artigiane e cooperative viene corrisposto invece un assegno a carico della Cassa unica per gli assegni familiari dell’Inps, a condizione che il congedo venga effettivamente fruito. Tale assegno prende il nome di assegno per congedo matrimoniale e, in caso di diritto, bisognerà fare una richiesta. Vediamo ora la disciplina relativa all’assegno per congedo matrimoniale erogato dall’Inps.

L’assegno per il congedo matrimoniale erogato dall’Inps

L’evento del matrimonio (la cerimonia, il viaggio di nozze, ecc…) comporta per gli sposi una sospensione del rapporto di lavoro in corso col proprio datore di lavoro. Tale congedo straordinario retribuito per 15 giorni consecutivi, in alcuni casi (gli operai su tutti), viene indennizzato dall’Inps attraverso l’erogazione dell’assegno per congedo matrimoniale.

Più precisamente, questa prestazione previdenziale viene concessa in occasione di un congedo straordinario della durata di 8 giorni in occasione del matrimonio e da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento. L’assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altro vi abbiano diritto. Quindi gli operai hanno 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale, di cui 8 giorni retribuiti dall’Inps con l’assegno per congedo matrimoniale.

A chi spetta l’assegno per congedo matrimoniale. Spetta ai lavoratori di entrambi i sessi, più precisamente agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza (sottufficiali e comuni), ai dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative. Quindi non spetta agli impiegati.

L’assegno per congedo matrimoniale spetta anche ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende industriali, cooperative e artigiane.

Beneficiari dell’assegno erogato dall’Inps anche i lavoratori, che ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non sino comunque in servizio (si tratta dei casi di sospensione del rapporto di lavoro come la malattia, sospensione dal lavoro, il richiamo alle armi ecc.).

Gli esclusi: gli impiegati e gli altri lavoratori a cui non spetta l’assegno dell’Inps. Ci sono casi in cui l’assegno per congedo matrimoniale erogato dall’Inps non spetta al lavoratore sposo o alla lavoratrice sposa. Sono i seguenti:

  • Il caso del solo matrimonio religioso;
  • Ai dipendenti di aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;
  • aziende agricole;
  • commercio, credito e assicurazioni;
  • enti locali e enti statali;
  • aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).

Il caso del matrimonio all’estero e degli extracomunitari. Chi contrae matrimonio all’estero deve possedere, oltre alla qualifica ed i requisiti necessari, anche la residenza in Italia prima del matrimonio ed aver acquisito anche in Italia lo stato di coniugato. Nel caso di cittadini di un paese dove è ammessa la poligamia, l’assegno per congedo matrimoniale dell’Inps spetta per un solo matrimonio, salvo i casi di divorzio o decesso del coniuge.

Requisiti per l’assegno per l’assegno per congedo matrimoniale. Si ha diritto alla percezione dell’assegno da parte dell’Inps parte in presenza dei seguenti requisiti in possesso del lavoratore richiedente:

Contrarre matrimonio civile o concordatario; Far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana; Fruire effettivamente del congedo (ossia dell’assenza dal lavoro) entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio.

L’assegno è erogato per il matrimonio civile. E’ bene sottolineare che il diritto all’assegno da parte dell’Inps parte solo quando si contrae matrimonio civile o concordatario, il solo matrimonio religioso non dà diritto all’assegno. Inoltre, in caso di successivo matrimonio oltre al primo, si può aver diritto a successivi assegni solo se si è vedovi o divorziati.

Quanto spetta: il calcolo e l’importo dell’assegno per congedo matrimoniale

Calcolo dell’assegno per congedo matrimoniale. L’assegno per congedo matrimoniale erogato dall’Inps consiste nella seguente misura:

  • 7 giorni di retribuzione ai lavoratori con qualifica di operaio o apprendista;
  • 7 giornate di guadagno medio giornaliero ai lavoratori a domicilio;
  • 8 giornate di salario medio giornaliero ai lavoratori marittimi.

Quindi per i lavoratori retribuiti a periodi superiori alla settimana l’assegno si calcola moltiplicando per sette il guadagno medio giornaliero corrisposto nell’ultimo periodo di paga. Per i lavoratori retribuiti a settimana invece, si calcola moltiplicando per sette il guadagno medio giornaliero corrisposto negli ultimi due periodi di paga (ultime 2 settimane) che precedono l’inizio del congedo. Per i lavoratori a domicilio l’importo dell’assegno si calcola moltiplicando per sei il guadagno medio giornaliero realizzato nell’ultimo periodo di commessa precedente l’inizio del congedo.

Se si sono verificati eventi di sospensione del rapporto di lavoro come la malattia, l’infortunio, sospensione o riduzione dell’attività, andrà considerata la normale retribuzione spettante nel caso di presenza a lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Calcolo importo assegno per operai e apprendisti. In questo caso si fa riferimento alla retribuzione lorda spettante al lavoratore nel periodo di paga che precede l’evento, esclusi i ratei di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, le ferie non godute e gli straordinari. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26, 13 o 12 a seconda che la retribuzione sia mensile, quindicinale, oppure quattordicinale o settimanale. Per il calcolo dell’assegno vanno sempre prese a riferimento le due settimane precedenti il congedo. Dalla retribuzione giornaliera verrà detratta la percentuale a carico del lavoratore (il 5,54%).

Calcolo importo lavoratori a domicilio. Le 7 giornate di guadagno vanno calcolate dividendo la retribuzione del periodo dell’ultima commessa precedente l’evento, per il numero delle giornate da considerare assoggettabili a contribuzione. Anche in questo caso dalla retribuzione giornaliera verrà detratta la percentuale a carico del lavoratore, attualmente pari al 5,54%. 

Calcolo assegno per i marittimi. In questo caso verranno erogate 8 giornate di salario medio giornaliero, ossia il salario di riferimento per il calcolo dei contributi per assegni familiari. Anche in questo caso dalla retribuzione giornaliera verrà detratta la percentuale a carico del lavoratore del 5,54%.

Calcolo assegno nel part-time verticale. Nel caso contratto di lavoro part-time di tipo verticale, che ricordiamo è quel tipo di part-time che prevede non un orario ridotto giornaliero per tutta la settimana ma il lavoro svolto dal lavoratore, a tempo pieno, ma per alcuni giorni della settimana (es. il lunedì, il mercoledì e il venerdì). In questo caso l’assegno spetta solo spetta solo per i giorni che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell’attività lavorativa, sempre detratta la percentuale a carico del lavoratore.

Modalità di erogazione dell’assegno. La sua erogazione è per il tramite del datore di lavoro che lo anticipa per conto dell’Inps in busta paga ed è tenuto ad integrarlo a suo carico per gli ulteriori giorni riconosciuti dal contratto collettivo (CCNL) di settore, che non sono indennizzati dall’Inps.

Cumulabilità e incumulabilità dell’assegno per congedo matrimoniale. E’ importante sapere ora se l’assegno per congedo matrimoniale è cumulabile con alcune indennità, prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione e assegni familiari.

Secondo quanto disposto dall’Inps, l’assegno per congedo matrimoniale è cumulabile con l’indennità Inail per infortunio sul lavoro fino a concorrenza dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Pertanto sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’INAIL a titolo di inabilità temporanea.

L’assegno per congedo matrimoniale Inps è invece incumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria in quanto le indennità suddette sostituiscono la retribuzione non percepita. Pertanto verrà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale in quanto più favorevole. Lo dice la circolare Inps n. 248 del 1992.

Quando e come fare la domanda per l’assegno per congedo matrimoniale

La domanda per avere l’assegno per congedo matrimoniale dell’Inps va presentata in diversi modi, secondo lo status del lavoratore. Ossia se è occupato presso il datore di lavoro oppure è disoccupato (o richiamato alle armi) oppure se si tratta di lavoratore extracomunitario. Vediamo i vari casi, secondo quanto richiesto dall’ente previdenziale.

Ma quali sono i documenti da presentare al datore di lavoro per il congedo matrimoniale?

I lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio, allegando il certificato di matrimonio o stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall’Autorità comunale. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta.

I lavoratori disoccupati o richiamati alla armi devono presentare domanda direttamente alla sede Inps competente entro un anno dalla data del matrimonio, allegando il certificato di matrimonio e la copia dell’ultima busta paga. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta.

I lavoratori extracomunitari, nel caso di matrimonio celebrato all’estero, devono allegare alla domanda un certificato del Comune di residenza attestante che lo stesso è coniugato con la persona indicata sul certificato di matrimonio rilasciato dall’Autorità estera.

Congedo matrimoniale dipendenti pubblici

I dipendenti della pubblica amministrazione hanno diritto al congedo matrimoniale al pari dei dipendenti privati. Quindi hanno diritto a 15 giorni consecutivi di permessi retribuiti per congedo matrimoniale. La richiesta del congedo matrimoniale va presentata almeno 6 giorni prima del suo inizio. Ed anche per i dipendenti pubblici la fruizione del congedo non può avvenire oltre il termine di 30 giorni successivi alla data del matrimonio.

Anche nel caso dei dipendenti pubblici, bisogna far pervenire al datore di lavoro il certificato di matrimonio entro 60 giorni dalla data del matrimonio stesso.

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