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Il congedo parentale dei lavoratori parasubordinati

Anche le lavoratrici a progetto e parasubordinate possono fruire del congedo parentale, per tre mesi nel primo anno di vita del bambino. Si tratta di una conquista recente ma per la percezione dell’indennità erogata dall’Inps, come per il congedo di maternità, è necessario il possesso di un requisito contributivo. Vediamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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gestione separa congedo parentale

Il congedo parentale è l’astensione facoltativa dal lavoro che spetta ai genitori lavoratori nei primi anni di vita del bambino. La funzione sociale e familiare di questa assenza giustificata dalla legge è quella di garantire alla famiglia il diritto all’accudimento del neonato, soprattutto se di età inferiore ad un anno. In questo senso, il legislatore consente alle lavoratrici, anche a progetto, di poter fruire del congedo parentale.

Il congedo parentale per i lavoratori a progetto è però una conquista recente. E’ infatti a partire dal 1 gennaio 2007 che alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, titolari di un contratto di lavoro a progetto e categorie assimilate, viene riconosciuta una indennità per congedo parentale per ogni bimbo nato o entrato in famiglia.

Il congedo parentale per i lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione Separata, è concesso nella misura massima di tre mesi, anche frazionabili, da fruire entro il primo anno di vita del bambino. Per tali periodi si assenza dal lavoro spetta, come per il congedo parentale dei lavoratori dipendenti, una indennità da parte dell’Inps. Per le lavoratrici dipendenti il congedo parentale spetta fino agli 8 anni di vita del bambino.

La contribuzione per il diritto al congedo parentale. Anche in questo caso, come per le altre prestazioni previdenziali spettanti ai lavoratori parasubordinati, non essendo automatico il diritto alla prestazioni come per i lavoratori dipendenti, è necessario che i richiedenti del congedo e dell’indennità dell’Inps abbiamo versato la contribuzione dello 0,72% destinata alla maternità. Ossia che il datore di lavoro abbia versato il 27,72% (contributi 2012 per la Gestione Separata), di cui un terzo a carico del lavoratore.

Lavoratori della Gestione separata a cui non spetta il congedo parentale. Ci sono degli iscritti alla gestione dell’Inps che non hanno diritto all’indennità, sono i seguenti:

  • lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;
  • liberi professionisti senza cassa;
  • lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi se risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie oppure se pensionati.

I lavoratori che svolgono prestazioni occasionali sono coloro che svolgono per conto del committente delle prestazioni di durata inferiore a 30 giorni nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5.000 euro con lo stesso committente.

Congedo parentale del padre. Il diritto alla fruizione dell’astensione facoltativa di massimo tre mesi nel primo anno di vita del bambino spetta al padre, anche nel caso di adozione o affidamento, se sussiste la condizione che la madre non faccia richiesta del congedo né dell’indennità. Vedremo in seguito quali sono gli eventi che determinano il passaggio del diritto al padre.

Nel caso del parto plurimo, quindi della nascita di gemelli, la lavoratrice ha diritto a tre mesi di astensione dal lavoro per ogni figlio nel primo anno di vita.

Indennità per congedo parentale: requisiti, misura e modalità di richiesta

Sono necessari alcuni requisiti per il diritto alla percezione dell’indennità erogata da parte dell’Inps e si tratta del requisito lavorativo e del requisito contributivo.

Il requisito lavorativo. Il congedo parentale è indennizzabile solo se sussiste, nel periodo in cui si colloca il congedo stesso, sia un rapporto di lavoro ancora in corso che l’effettiva astensione della lavoratrice (o del lavoratore) dall’attività lavorativa.

Il requisito contributivo. Per il diritto all’indennità per congedo parentale sono necessari gli stessi requisiti previsti per l’indennità di maternità per le lavoratrici parasubordinate, ossia l’accredito di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile per maternità.

Adozione e affidamento di un minore. In questo caso, il requisito di almeno 3 mensilità accreditate deve essere posseduto nei 12 mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia, in caso di adozione o affidamento nazionale, ovvero entro i 12 mesi che precedono  la data di ingresso del minore in Italia, in caso di adozione o affidamento internazionale.

Requisito per lavoratori padri. Prima di tutto bisogna precisare che è necessaria l’insorgenza di una delle cause che determinano il passaggio del diritto al padre ossia una delle seguenti:

  • la morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio;
  • affidamento esclusivo del bambino al padre;
  • adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta.

Al verificarsi di tali eventi, il padre lavoratore deve possedere il requisito contributivo analogo a quello previsto per la madre lavoratrice, sia in caso di congedo di maternità (l’astensione obbligatoria dal lavoro) che nel caso del congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro): 3 mensilità accreditate di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza di una delle cause appena elencate.

La misura dell’indennità. Nel caso di lavoratrici madri, l’indennità è pari al 30% della retribuzione giornaliera, ossia 1/365 del reddito derivante da lavoro a progetto o da collaborazione coordinata e continuativa, percepito nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile per maternità, per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile. Nel caso di lavoratore padre, la misura dell’indennità è la stessa, quindi sempre 30% di 1/365 del reddito derivante, però, da lavoro a progetto o collaborazione coordinata e continuativa, percepito nei 12 mesi precedenti l’insorgenza del diritto.

La richiesta dell’indennità. Per avere diritto all’indennità di congedo parentale, la lavoratrice parasubordinata (o il lavoratore padre) devono presentare all’Inps un’apposita domanda, reperibile sul sito dell’ente previdenziale. La domanda va effettuata prima di ogni inizio dei periodi di astensione fornendo nella compilazione tutte le informazioni necessarie al completo esame della domanda che consente anche la sospensione dell’obbligo contributivo. La domanda va presentata prima dell’inizio del congedo parentale, in caso contrario verranno indennizzati dall’Inps soltanto i periodi successivi alla domanda.

Modalità di pagamento dell’indennità di congedo parentale. L’indennità in questo caso viene pagata direttamente dall’Inps, pertanto la lavoratrice richiedente deve indicare sulla domanda quale opzione di pagamento preferisce, se un bonifico su conto corrente bancario o postale, oppure il ritiro presso uno sportello di qualsiasi ufficio postale.

Prescrizione dell’indennità di congedo parentale. Il diritto all’indennità si prescrive decorso un anno dalla fine del periodo di congedo richiesto. La prescrizione può essere interrotta con richieste scritte presentate dal lavoratore o dalla lavoratrice, da un ente di Patronato o dal legale rappresentante, dalla stessa delegato, con la conseguenza che il termine annuale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione o ricezione da parte dell’Inps della richiesta.

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