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Il massimale di retribuzione imponibile Inps per il calcolo dei contributi

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che sono nel sistema contributivo, è previsto un massimale contributivo oltre il quale non sono dovuti i contributi (per l’aliquota contributiva I.V.S.). Ma c’è una deroga sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed è prevista una specifica normativa per coloro che sono assunti dopo il 1996 ma hanno anzianità contributive pregresse. Vediamo la normativa Inps in materia.
A cura di Antonio Barbato
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versamento dei contributi previdenziali

Per i lavoratori che hanno iniziato l’attività lavorativa dal 1996 è stato istituito un massimale di retribuzione oltre il quale non sono dovute alcune aliquote contributive, lo prevede l’art. 2, comma 18 della Legge n. 335 del 1995. Per questi lavoratori, al superamento di un determinato alto ammontare di reddito non è dovuta la contribuzione I.V.S., la più alta. In sostanza oltre 100.123,00 nel 2014, il lavoratore ed il datore di lavoro per la quota eccedente non devono versare i contributi.

Si tratta quindi dei lavoratori privi di anzianità contributiva presso l’Inps al 31 dicembre 1995, quindi che si iscrivono a partire dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie. Oltre a tutti coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1996, tale normativa è estesa anche ai lavoratori che, pur avendo un’anzianità contributiva prima del 1996, optano per il calcolo di pensione con il sistema contributivo (meno favorevole rispetto al sistema retributivo). 

Importo del massimale per l’anno 2014: La circolare Inps n. 20 del 6 febbraio 2014 ha fissato, come da prassi, l’entità dell’importo del massimale di retribuzione imponibile per l’anno in corso, in questo caso l’anno 2014: “Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura di 1,1%, è pari, per l'anno 2014, a € 100.123,27 che arrotondato all’unità di euro è pari a € 100.123,00”. 

Il massimale è applicato per l’aliquota contributiva I.V.S. (Invalidità, vecchiaia, superstiti) e per l’aliquota aggiuntiva dell’1%. Non viene applicato per le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale. L’aliquota aggiuntiva è dovuta, a carico del lavoratore, sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2014 in € 46.031,00. 

Nei 10 anni precedenti altrettante circolari annuali hanno fissato la misura, sempre con una rivalutazione annuale sulla base dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT. Gli importi del massimale di retribuzione sono cronologicamente stati i seguenti:

  • Il massimale di retribuzione imponibile 2013 era pari a 99.034 euro (circolare Inps n. 22 del 2013);
  • Il massimale di retribuzione imponibile 2012 era pari a 96.149 euro (circolare Inps n. 21 del 2012);
  • Il massimale di retribuzione imponibile 2011 era pari a 93.622 euro (circolare Inps n. 24 del 2011);
  • Il massimale di retribuzione imponibile 2010 era pari a 92.147 euro (circolare Inps n. 16 del 2010);
  • Il massimale di retribuzione imponibile 2009 era pari a 91.507 euro (circolare Inps n. 14 del 2009);
  • Il massimale di retribuzione imponibile 2008 era pari a 88.669 euro (circolare Inps n. 11 del 2008);
  • Il massimale di retribuzione imponibile 2007 era pari a 87.187 euro (circolare Inps n. 34 del 2007);
  • Il massimale di retribuzione imponibile 2006 era pari a 85.478 euro (circolare Inps n. 18 del 2006);
  • Il massimale di retribuzione imponibile 2005 era pari a 84.049 euro (circolare Inps n. 21 del 2005);
  • Il massimale di retribuzione imponibile 2004 era pari a 82.401 euro (circolare Inps n. 21 del 2004). 

L’Inps ha chiarito che la contribuzione versata prima del 1996 (nelle gestioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti, autonomi e casse per liberi professionisti), anche se diversa da quella di iscrizione al 1 gennaio 1996, comporta l’inapplicabilità del massimale contributivo.

Per quanto riguarda il sistema di applicazione del massimale, va precisato che non è ammesso il frazionamento a mese. Cioè il datore di lavoro deve sottoporre mese dopo mese a contribuzione l’intera retribuzione imponibile fino al raggiungimento del massimale annuo. Raggiunto il massimale, sulla parte eccedente saranno versate solo le contribuzioni minori. E non i contributi I.V.S. (il maggiore) e aggiuntivo dell’1%.

La dichiarazione del lavoratore. Vista l’importanza, in materia di risparmio previdenziale del superamento del massimale, qualora la retribuzione del lavoratore superi detto massimale annuale, il datore di lavoro deve acquisire dal lavoratore una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di periodi utili ai fini dell’anzianità contributiva anteriori al 1 gennaio 1996.

Come abbiamo visto, infatti, tale disciplina sul massimale di retribuzione imponibile annuo, oltre il quale non sono dovuti i contributi principali (I.V.S. soprattutto), è in vigore solo per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 1 gennaio 1996, ossia coloro che sono nel sistema di calcolo pensionistico di tipo contributivo (il meno favorevole rispetto al sistema retributivo). La dichiarazione del lavoratore resa consente al datore di lavoro di acquisire una dichiarazione in merito, evitando sanzioni da parte dell’ente previdenziale.

Pluralità di rapporti nel corso dell’anno. L’Inps chiarisce anche il caso in cui il lavoratore abbia nell’anno più di un rapporto di lavoro: “Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si susseguono nel corso dell'anno le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale. Pertanto, il dipendente è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo certificazione delle retribuzioni rilasciata dai precedenti datori di lavoro”.

Quindi nel caso vi sia un possibile superamento del massimale, che ricordiamo nel 2014 è pari a 100.123 euro lordi, il lavoratore dovrà consentire al datore di lavoro le relative operazioni.

Rapporti di lavoro simultanei (es. due part-time). L’Inps: “In caso di rapporti di lavoro simultanei, le retribuzioni derivanti dai due distinti rapporti si cumulano agli effetti del massimale. I due datori di lavoro provvederanno a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente sino a quando tenendo conto della retribuzione derivante dal simultaneo rapporto non venga raggiunto il massimale.      Per il mese in cui si verifica il superamento del massimale, la quota di retribuzione imponibile verrà determinata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del massimale medesimo. Il lavoratore è tenuto a fornire ai datori di lavoro gli elementi occorrenti per effettuare le relative operazioni”.

Nessun cumulo dei redditi da lavoro dipendente con i redditi da collaborazione coordinata e continuativa. Nel caso di coesistenza nell’anno di uno o più rapporti di lavoro subordinato e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa le retribuzioni derivanti dai primi (con contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria) non si cumulano con i compensi percepiti a fonte delle collaborazioni prestate (la cui contribuzione è versata nella Gestione Separata).

Quindi ai fini del raggiungimento del massimale, le co.co.co. non rientrano nei casi in cui è possibile non versare la contribuzione oltre i 100.123 euro. Ossia i redditi derivanti dalla collaborazione coordinata e continuativa sono assoggettati a contribuzione nella misura prevista (28,72% per il 2014) pur se il reddito imponibile previdenziale del lavoratore, cumulando i redditi da lavoro dipendente con quelli da collaborazione, supera la soglia del massimale.

Lavoratori assunti dopo il 31/12/1995 che acquisiscono a domanda anzianità contributive pregresse. La circolare n. 42 del 2009 precisa: “I lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva pregressa al 1 gennaio 1996 non sono più soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della L. 335/1995 a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente. Pertanto, a decorrere dalla predetta data, per i  lavoratori in esame la contribuzione pensionistica deve essere calcolata  sull’intera retribuzione di riferimento  senza cioè applicare massimale contributivo”.

Al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi contributivi il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro dell’avvenuta presentazione della domanda di riscatto o accredito figurativo  alla sede Inps territorialmente competente fornendo copia della  ricevuta attestante la presentazione della relativa domanda.

La circolare n. 42 del 2009 chiarisce che “ad eccezione di quanto fin qui indicato si precisa che i riscatti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa previsti dall’art 51, comma 2, della legge 488/1999, svolti in periodi antecedenti l’istituzione dell’obbligo contributivo alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 335/95 da parte degli iscritti alla predetta gestione, come pure i riscatti dei periodi dei corsi di studi universitari richiesti da soggetti “inoccupati” ai sensi dell’art.1, comma 77, della Legge 24.12.2007 n. 247, collocati antecedentemente il 1.1.1996 e accreditati nella gestione pensionistica prescelta dall’assicurato, in quanto utili per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo non modificano lo status di “nuovo iscritto” del lavoratore e quindi non incidono sull’applicazione del massimale contributivo”.

L’accredito della contribuzione figurativa a domanda, riferito a periodi antecedenti il 1.1.1996, facendo assumere al lavoratore la qualità di “vecchio iscritto”, ai fini della non applicazione del massimale contributivo, vale quale “utilizzo” della contribuzione figurativa stessa ai fini delle prestazioni ed è quindi causa ostativa all’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito.

Effetti del mancato pagamento dell’onere o della reiezione della domanda. Nel caso di riscatto l’acquisizione da parte  dell’interessato della qualità di “vecchio iscritto” alle gestioni pensionistiche obbligatorie è subordinata, comunque, all’assolvimento del relativo onere economico (pagamento di almeno una rata).

Conseguentemente nei casi di mancato  assolvimento del predetto onere il lavoratore torna ad essere considerato “nuovo iscritto” e, quindi, è soggetto, ai fini del calcolo della contribuzione pensionistica,  all’applicazione del massimale contributivo.

Anche in tale fattispecie il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione del mancato  pagamento dell’onere di riscatto al datore di lavoro il quale deve provvedere all’applicazione del massimale contributivo e, per il periodo pregresso, presentare domanda di rimborso della contribuzione  indebitamente versata.

L’onere della comunicazione sussiste in capo al lavoratore anche nei casi di mancato accoglimento della domande di riscatto ovvero di accredito figurativo (es. mancanza dei requisiti).

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